Ricorso n. 72 del 2 luglio 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 2 luglio 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 38 del 2015-09-23)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F.
…) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato (C.F. … - per il ricevimento degli
atti: FAX … e PEC "…"),
presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi
n. 12
nei confronti della Regione Veneto, in persona del Presidente
della Giunta Regionale, per la carica domiciliato in Venezia, Palazzo
Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia per la declaratoria di
illegittimita' costituzionale degli articoli 2, 49 e 69 della legge
della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 41 del giorno 27 aprile 2015, recante
"Legge di stabilita' regionale per l'esercizio 2015", giusta delibera
del Consiglio dei Ministri del giorno 23 giugno 2015.
L'art. 2 della legge della Regione Veneto n. 6 del 27/4/2015,
"Legge di stabilita' regionale 2015", pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 41 del giorno 27 aprile 2015, rubricato
"Disposizioni in materia di tassa automobilistica" ha previsto, al
comma 1, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
ordinaria per i veicoli e motoveicoli muniti di certificato di
interesse storico collezionistico rilasciato da ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, etc., a decorrere dal ventesimo anno dalla loro
costruzione.
Il successivo comma 4 ha poi previsto l'istituzione di una "tassa
di circolazione forfettaria" sugli stessi veicoli e motoveicoli.
L'art. 49 della richiamata legge regionale, rubricato "Norma in
materia di registrazione e promozione di marchi regionali" ha
disposto al comma 1: "1. La Regione del Veneto attraverso i marchi
collettivi di qualita' istituiti ai sensi delle vigenti leggi
nazionali e regionali, valorizza il proprio patrimonio produttivo e
culturale nonche' i prodotti di qualita' del territorio veneto.",
prevedendo al successivo comma 2 che "2. Per le finalita' di cui al
comma 1, la Giunta regionale provvede alla registrazione e alla
promozione dei marchi di proprieta' della Regione del Veneto." L'art.
69 della Legge regionale in argomento, rubricato "Norme a garanzia
della copertura del Fondo anticipazione di liquidita' di cui
all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 "Disposizioni
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti
locali", convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.
64", ha cosi' disposto:
"1. Le risorse destinate alla copertura del Fondo anticipazione
di liquidita' di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti
locali", convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.
64 sono comunque garantite anche mediante l'utilizzo delle risorse
destinate al finanziamento del Fondo Sanitario Regionale allocate
all'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" (capitolo U/102324)."
Le richiamate norme della legge regionale Veneto n. 6 del 27
aprile 2015 si pongono in contrasto con la Costituzione per i
seguenti
Motivi
1) Illegittimita' dell'art. 2 della l.r. Veneto 27 aprile 2015,
n. 6 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) e
dell'art. 119, secondo comma della Costituzione
L'articolo 2 della legge Regione Veneto n. 6 del 27 aprile 2015
prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
ordinaria per i veicoli e motoveicoli muniti di certificato di
interesse storico collezionistico rilasciato da ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, etc., a decorrere dal ventesimo anno dalla loro
costruzione, in tal modo ponendosi in contrasto con l'articolo 63
della L. n. 342/2000, che nella versione vigente, per effetto delle
modifiche apportate dall'art. 1, co. 666 della L. n. 190 del 2014
(legge di stabilita' 2015), ha previsto l'esenzione dalla tassa
automobilistica per tali categorie di veicoli e motoveicoli solo a
decorrere dal trentesimo anno di costruzione.
Per effetto della disposizione regionale censurata, i veicoli
iscritti nei suddetti registri continuerebbero dunque ad essere
esenti dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dal
ventesimo anno della loro costruzione, diversamente da quanto
disposto dalla norma statale che per tali fattispecie non prevede
piu' alcuna forma di esenzione.
La norma regionale, nel reintrodurre un'esenzione dal pagamento
della tassa automobilistica abrogata dalla normativa statale, si pone
in netto contrasto con quest'ultima.
In merito, e' pertinente il richiamo alla circolare del
Dipartimento delle Finanze che recita: "L'abrogazione dei commi 2 e 3
dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000, comporta che agli
autoveicoli ed ai motoveicoli di particolare interesse storico e
collezionistico non e' piu' riconosciuta l'esenzione dal pagamento
delle tasse automobilistiche", aggiungendo che "detto principio,
sotteso alle disposizioni dell'art. 1, comma 666, della legge n. 190
del 2014, deve essere naturalmente rispettato anche dalle leggi
regionali in materia di tasse automobilistiche".
Il comma 4 dell'art. 2 in parola istituisce una "tassa di
circolazione forfettaria" sui veicoli e motoveicoli di cui al
precedente comma 1, per i quali la normativa statale prevede
l'assoggettamento alla tassa automobilistica ordinaria (art. 63 della
L. n. 342/2000).
La Regione, quindi, per i predetti veicoli, ha sostituito il
regime di tassazione ordinaria, prevista dal sistema statale, con un
differente tributo ad hoc.
La tassa automobilistica (disciplinata dal D.P.R. n. 39 del 1953)
e' stata attribuita dall'art. 23 del d.lgs. n. 504 del 1992 alle
regioni, le quali provvedono anche alla riscossione,
all'accertamento, al recupero, ai rimborsi ed al relativo contenzioso
(art. 17, co. 10 della L. n. 449/1997).
Successivamente l'art. 8, co. 2 del d.lgs. n. 68/2011 ha
riconosciuto alle regioni la possibilita' di disciplinare la tassa de
qua, fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla
legislazione statale.
Il tributo, dunque, non puo' essere annoverato tra i tributi
propri delle regioni, bensi' tra i "tributi propri derivati" e dunque
istituito con legge statale e manovrabile dalle regioni nei limiti
stabiliti dalla legislazione nazionale.
Il punto e' stato chiarito con sentenza n. 288 del 2012, con la
quale l'Ecc.ma Corte costituzionale, nel delineare il quadro
normativo in cui si colloca la tassa automobilistica regionale -
anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 42 del 2009
(legge delega in materia di federalismo fiscale) e del relativo
decreto attuativo (decreto legislativo n. 68 del 2011) - ha
precisato, con riferimento a tale imposta, "che si qualifica come
tributo proprio derivato", che le regioni:
a) non possono modificare il presupposto e i soggetti d'imposta,
attivi o passivi;
b) possono modificare le aliquote, ma solo entro il limite
massimo fissato dal legislatore;
c) possono disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti
di legge e, quindi, non possono escludere agevolazioni gia' previste
dal legislatore statale.
La Corte ha aggiunto che, con la formulazione dell'articolo 8 del
decreto legislativo n. 68 del 2011 e, soprattutto, dalla
diversificazione operata tra i commi 2 e 3 del predetto articolo, si
intende "non gia' la natura di tributo proprio della tassa
automobilistica regionale, ma solo la volonta' del legislatore di
riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per
gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle regioni,
senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come
anche confermato dall'inciso "fermi restando i limiti di
manovrabilita' previsti dalla legislazione statale".
Pertanto, alla luce delle argomentazioni espresse dalla Corte
costituzionale, sia con riferimento alla natura giuridica della tassa
di circolazione (tributo proprio derivato), sia ai limiti del potere
delle regioni di disciplinare con propria legge tale tributo (ai
sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 68 del 2011), appare evidente
come le regioni non possano intervenire nella disciplina del tributo
con la modifica della soggettivita' attiva e passiva, con
l'introduzione di esenzioni non previste dalla normativa statale,
ovvero con la sostituzione del regime di tassazione statale.
L'articolo 2 della legge Veneto n. 6 del 2015 si pone dunque in
contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la
materia del sistema tributario e con l'articolo 119, comma 2, della
Costituzione, che subordina la possibilita' per le regioni e gli enti
locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al
rispetto dei principi (statali) di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario.
2) Illegittimita' dell'art. 49 della l.r. Veneto 27 aprile 2015,
n. 6 per violazione degli artt. 117, primo comma e 120, primo comma
della Costituzione L'articolo 49 della legge in argomento si propone
di valorizzare il patrimonio produttivo e culturale del Veneto,
nonche' i prodotti di qualita' di quel territorio, attraverso la
registrazione e promozione di marchi collettivi di qualita',
istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali, di
proprieta' della stessa Regione.
L'istituzione e la conseguente disciplina di siffatti marchi
collettivi di qualita' da parte della Regione Veneto, si pone in
conflitto con il diritto dell'Unione europea - in relazione a quanto
disposto, fra l'altro, dagli artt. 34 e 35 del T.F.U.E. (Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea), che fanno divieto agli Stati
membri di porre in essere restrizioni quantitative all'importazione e
all'esportazione, nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente, e,
quindi, determina violazione dell'art. 117, primo comma, della
Costituzione, che impone, nell'esercizio della potesta' legislativa,
il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
In diverse occasioni la Corte di Giustizia ha sottolineato che
una legislazione nazionale che regoli o applichi misure di marcatura
di origine, siano i marchi obbligatori o volontari, e' contraria agli
obiettivi del mercato interno, perche' puo' rendere piu' difficile la
vendita in uno Stato membro della merce prodotta in un altro Stato
membro, ostacolando gli scambi intracomunitari e facendo cosi' venir
meno i benefici del mercato interno. Nella sentenza del 5 novembre
2002 (C-325/00), la Corte ha ritenuto che un sistema di marcatura,
seppure facoltativo, nel momento in cui esso e' imputabile ad
autorita' pubblica, ha, almeno potenzialmente, effetti restrittivi
sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri, in quanto
l'uso del marchio "favorisce, o e' atto a favorire, Io smercio dei
prodotti in questione rispetto ai prodotti che non possono
fregiarsene".
L'articolo 49 contrasta, altresi', con l'art. 120, primo comma,
della Costituzione, in quanto le misure adottate dalla Regione Veneto
possono potenzialmente ostacolare la libera circolazione delle merci,
anche all'interno del mercato nazionale, inducendo i consumatori a
preferire i prodotti veneti rispetto a quelli provenienti da altre
Regioni.
Sul tema si e' recentemente (e con chiarezza) espressa l'Ecc.ma
Corte Costituzionale con sentenza 8 aprile 2013, n. 66 ribadendo
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'istituzione di un
marchio regionale (nella specie collettivo, di qualita', dei prodotti
agricoli ed agroalimentari) e' incostituzionale, poiche' induce i
consumatori a preferire i prodotti contraddistinti con il marchio in
questione rispetto ad altri similari e, dunque, viola il divieto di
misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative
all'importazione e all'esportazione, previsto dal Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, oltre a rischiare di frammentare
il mercato interno nazionale.
Per i motivi sopra enunciati, l'art. 49 della legge regionale n.
6 del 27 aprile 2015, nella parte in cui prevede la possibilita' di
istituire marchi collettivi di qualita' dei prodotti del Veneto,
contrasta con l'art. 117, comma 1, Costituzione sotto il profilo
dell'interferenza nei rapporti dello Stato con l'Unione europea e con
l'art. 120, primo comma, Costituzione in quanto suscettibile di
limitare la libera circolazione delle merci anche all'interno del
mercato nazionale.
3) Illegittimita' dell'art. 69 della l.r. Veneto 27 aprile 2015,
n. 6 per violazione dell'art. 81, terzo comma della Costituzione.
L'articolo 69 della l.r. Veneto n. 6 del 2015 stabilisce che le
risorse destinate alla copertura delle anticipazioni di liquidita',
acquisite dalla regione per il pagamento dei debiti sanitari
pregressi, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 35/2013, convertito,
con modificazioni dalla legge n. 64/2013, siano comunque garantite
anche mediante l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento
del fondo sanitario regionale, vale a dire del finanziamento
sanitario corrente.
Al riguardo, si rappresenta che la Regione Veneto ha avuto
accesso alle anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti
pregressi in conseguenza, fra l'altro, della predisposizione,
espressamente richiesta dal richiamato articolo 3, comma 5, del D.L.
n. 35/2013, di idonee e congrue misure di copertura del rimborso allo
Stato delle anticipazioni stesse, oggetto di verifica da parte del
Tavolo di verifica degli adempimenti regionali. Il Tavolo di verifica
degli adempimenti non avrebbe positivamente riscontrato una copertura
finanziaria effettuata a valere sulle risorse correnti del Servizio
sanitario regionale, in quanto gia' finalizzate, ai sensi della
legislazione vigente, a garantire l'erogazione dei livelli essenziali
di assistenza (LEA).
Ora, la disposizione della legge regionale dispone invece che la
copertura dei rimborsi di cui trattasi avvenga anche attingendo alle
risorse destinate al finanziamento sanitario corrente (con cio'
intervenendo sulle coperture gia' adottate e positivamente verificate
ai fini della sottoscrizione dei contratti di prestito con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La disposizione introduce quindi, a carico del Servizio sanitario
regionale, in palese contrasto con l'articolo 3 del DL n. 35/2013 e
con l'articolo 81 della Costituzione, un onere del tutto improprio
(rimborso di prestiti) ed ulteriore rispetto agli oneri finanziati a
carico del Servizio sanitario nazionale, senza indicare le necessarie
fonti di copertura.
Pertanto, l'articolo 69 si pone in contrasto con l'articolo 81,
terzo comma, della Costituzione sotto il profilo della mancata
copertura finanziaria.
P.Q.M.
Per i suesposti motivi si conclude perche' gli articoli 2, 49, e
69 della legge regionale Veneto n. 6 del 27 aprile 2015, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del giorno 27 aprile
2015, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Si produce l'estratto della delibera del Consiglio dei Ministri
del giorno 23 aprile 2015 e la relazione del Dipartimento per gli
Affari regionali.
Roma, 25 giugno 2015
Avvocato dello Stato: Rosario Di Maggio