Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 24 giugno  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

(GU n. 33 del 2019-08-14)

 

    Ricorso per la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (codice

fiscale  80188230587),  in  persona  del  Presidente  del   Consiglio

attualmente in carica, rappresentata e difesa  per  mandato  ex  lege

dall'Avvocatura generale dello Stato dall'Avvocatura  generale  dello

Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici ha  domicilio

in  Roma,   via   dei   Portoghesi   12   (fax   0696514000   -   PEC

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente;

    Contro Regione Toscana, in persona del  Presidente  della  giunta

regionale attualmente in carica, resistente;

    Per l'impugnazione  e  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'

dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 18 del 16 aprile 2019

recante  «Disposizioni  per  la  qualita'  del  lavoro   e   per   la

valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture

e servizi. Disposizioni organizzative  in  materia  di  procedure  di

affidamento di lavori. Modifiche alla  legge  regionale  n.  38/2007»

pubblicata nel BUR n. 19 del 19 aprile 2019.

    La Regione Toscana ha approvato il 16 aprile 2019 la legge n.  18

dettando norme in materia di appalti pubblici di lavori, forniture  e

servizi.

    La legge, che include un lungo preambolo teso  ad  illustrare  le

finalita' dell'intervento legislativo, e' suddivisa in quattro capi e

consta di 19 articoli:  il  primo  capo  e'  rivolto  a  disciplinare

prevalentemente l'elemento lavoro nelle imprese appaltatrici, sia  in

fase di  valutazione  dell'offerta  che  in  fase  piu'  propriamente

esecutiva;  il  secondo  capo  detta  norme  in  materia  di   scelta

dell'appaltatore nell'ambito delle procedure negoziate; il terzo capo

si occupa di taluni organi nella  struttura  organizzativa  regionale

chiamati  ad  intervenire  nella  materia  delle  commesse  pubbliche

regionali (Osservatorio regionale, Comitato di  indirizzo,  Tutor  di

cantiere), nonche' del prezzario regionale;  il  quarto  capo  infine

contiene norme finali e transitorie.

    Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri,  tuttavia,

la legge in una delle  sue  disposizioni  confligge  con  i  principi

costituzionali che regolano il riparto di competenze legislative  fra

Stato e regioni, e deve pertanto essere impugnata per il seguente

 

                                            Motivo

 

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 4.  della  legge

Regionale Toscana 16 aprile 2019, n.  18,  per  violazione  dell'art.

117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

    La  norma  qui   censurata   prevede   che   «in   considerazione

dell'interesse  meramente  locale  degli  interventi,   le   stazioni

appaltanti possono prevedere  di  riservare  la  partecipazione  alle

micro, piccole e medie  imprese  con  sede  legale  e  operativa  nel

territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in

tal caso la  procedura  informatizzata  assicura  la  presenza  delle

suddette imprese fra gli operatori economici da consultare».

    Questa  disposizione  e'  contenuta  nel  capo  II  (Disposizioni

organizzative in materia di procedure di  affidamento  di  lavori)  e

quindi e' limitata agli affidamenti disciplinati dalla legge  statale

di cui all'art. 36 del decreto legislativo  n.  50/2016,  ossia  agli

affidamenti di contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria.

    Come noto, l'art. 36 del Codice dei  contratti  pubblici  prevede

che per affidamenti di importo inferiore  ai  40.000  euro  si  possa

procedere in via diretta, mentre per affidamenti di  valore  compreso

tra i 40.000 e i 200.000 euro (per i lavori)  e  tra  i  40.000  e  i

209.000 euro  (per  forniture  e  servizi)  si  possa  procedere  con

procedura negoziata previa consultazione di un determinato numero  di

operatori economici individuati sulla base di indagini di  mercato  o

tramite elenchi.

    L'ANAC con proprie  linee  guida  (v.  linee  guida  n.  4  nella

Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016) ha poi dal canto  suo

approfondito i contenuti e le modalita'  delle  indagini  di  mercato

volte alla individuazione degli operatori economici da consultare.

    In questo quadro normativo  statale,  dichiaratamente  inteso  al

rispetto dei  principi  comunitari  in  materia  di  concorrenza,  la

possibilita' di riservare la partecipazione  alle  micro,  piccole  e

medie imprese con sede legale e operativa  nel  territorio  regionale

per una quota non superiore al 50  per  cento  disposta  dalla  legge

regionale toscana e chiaramente illegittima.

    Essa infatti si pone in contrasto con  l'art.  30,  comma  1  del

Codice dei contratti pubblici, che impone il rispetto dei principi di

libera concorrenza e non discriminazione.

    Infatti la riserva regionale comporta  una  indebita  restrizione

del mercato escludendo gli  operatori  economici  non  toscani  dalla

possibilita' di essere affidatati di pubbliche commesse.

    Ne' vale l'obiezione per cui la norma non discriminerebbe in base

alla territorialita', prevedendo anche solo l'esistenza di  una  sede

operativa nel territorio regionale come  requisito  di  accesso  agli

appalti.

    L'esistenza di una sede operativa con carattere di prossimita' al

luogo di esecuzione della prestazione, infatti, puo' essere richiesta

solo  in  relazione  a  particolari  modalita'  di  esecuzione  della

specifica prestazione - e soltanto cosi' essere giustificabile -  non

in modo generalizzato e valevole per tutti i contratti.

    Escludere da  una  fetta  di  mercato  assolutamente  consistente

(negli enti  locali,  soprattutto  nei  comuni,  gli  affidamenti  di

appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria costituiscono  la

quasi totalita' del fabbisogno contrattuale) tutti gli operatori  che

non hanno sede legale  o  sede  operativa  in  Toscana  comporta  una

limitazione della concorrenza  che  non  e'  giustificata  da  alcuna

ragione se non quella - vietata -  di  attribuire  una  posizione  di

privilegio  alle  imprese  del  territorio  per  favorire  l'economia

regionale.

    Non vi sono ne' ragioni di economicita',  ne'  esigenze  sociali,

ne' di promozione di sviluppo sostenibile, anche dal punto  di  vista

energetico, che possano giustificare  una  deviazione  dal  principio

della piu' ampia concorrenza.

    Come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale,

in materia di appalti pubblici gli aspetti relativi alle procedure di

selezione e ai criteri di  aggiudicazione,  sono  riconducibili  alla

tutela della concorrenza (tra le molte, Corte costituzionale sentenze

n. 186 del 2010; n. 320 del 2008; n.  401  del  2007),  di  esclusiva

competenza del legislatore statale che ha titolo pertanto a porre  in

essere una disciplina integrale e dettagliata dei richiamati aspetti,

e come tale uniforme su tutto il territorio nazionale  senza  che  il

legislatore delle Regioni, anche a statuto speciale e delle  province

autonome, possa prevedere  in  materia  una  disciplina  difforme  da

quella statale.

    La tutela della concorrenza e' materia  che  secondo  l'art.  117

della Costituzione rientra  nella  competenza  legislativa  esclusiva

dello Stato.

    E lo Stato ha esercitato la sua  competenza  in  modo  del  tutto

diverso da quello perseguito dalla Regione Toscana con  la  norma  in

questione.

    Richiamando comunque i principi fissati dall'art. 30  del  codice

dei  contratti,  l'art.  36   del   medesimo   codice   prevede   che

l'affidamento  degli  appalti  di  valore   inferiore   alle   soglie

comunitarie avvenga consultando elenchi di operatori economici  senza

alcuna indicazione di provenienza, o svolgendo  indagini  di  mercato

senza alcuna limitazione territoriale.

    La norma statale, prevede si che - con criteri di rotazione - sia

assicurata l'effettiva partecipazione delle micro,  piccole  e  medie

imprese, ma non consente  alcuna  discriminazione  quanto  alla  loro

localizzazione.

    La norma  regionale  risulta  dunque  invasiva  della  competenza

esclusiva statale in materia di  tutela  della  concorrenza,  di  cui

all'art. 117, secondo comma  lettera  s)  della  Costituzione  ed  e'

indebitamente difforme dalla disciplina dettata dallo Stato.

    Per questi motivi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, come

sopra rappresentata e difesa la impugna ai sensi dell'art. 127  della

Costituzione e rassegna le seguenti conclusioni.

 

                                      P. Q. M.

 

    Voglia la Corte costituzionale accogliere il presente  ricorso  e

per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale della  norma

della legge della  Regione  Toscana  n.  18/2019  denunciata  con  il

presente ricorso.

 

Roma, 14 giugno 2019

L'Avvocato dello Stato: Corsini

 

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