Ricorso n.72 del 24 giugno 2019 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 giugno 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 33 del 2019-08-14)
Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (codice
fiscale 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio
attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato dall'Avvocatura generale dello
Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio
in Roma, via dei Portoghesi 12 (fax 0696514000 - PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente;
Contro Regione Toscana, in persona del Presidente della giunta
regionale attualmente in carica, resistente;
Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita'
dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 18 del 16 aprile 2019
recante «Disposizioni per la qualita' del lavoro e per la
valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture
e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di
affidamento di lavori. Modifiche alla legge regionale n. 38/2007»
pubblicata nel BUR n. 19 del 19 aprile 2019.
La Regione Toscana ha approvato il 16 aprile 2019 la legge n. 18
dettando norme in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi.
La legge, che include un lungo preambolo teso ad illustrare le
finalita' dell'intervento legislativo, e' suddivisa in quattro capi e
consta di 19 articoli: il primo capo e' rivolto a disciplinare
prevalentemente l'elemento lavoro nelle imprese appaltatrici, sia in
fase di valutazione dell'offerta che in fase piu' propriamente
esecutiva; il secondo capo detta norme in materia di scelta
dell'appaltatore nell'ambito delle procedure negoziate; il terzo capo
si occupa di taluni organi nella struttura organizzativa regionale
chiamati ad intervenire nella materia delle commesse pubbliche
regionali (Osservatorio regionale, Comitato di indirizzo, Tutor di
cantiere), nonche' del prezzario regionale; il quarto capo infine
contiene norme finali e transitorie.
Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, tuttavia,
la legge in una delle sue disposizioni confligge con i principi
costituzionali che regolano il riparto di competenze legislative fra
Stato e regioni, e deve pertanto essere impugnata per il seguente
Motivo
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 4. della legge
Regionale Toscana 16 aprile 2019, n. 18, per violazione dell'art.
117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
La norma qui censurata prevede che «in considerazione
dell'interesse meramente locale degli interventi, le stazioni
appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle
micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel
territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in
tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle
suddette imprese fra gli operatori economici da consultare».
Questa disposizione e' contenuta nel capo II (Disposizioni
organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori) e
quindi e' limitata agli affidamenti disciplinati dalla legge statale
di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016, ossia agli
affidamenti di contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria.
Come noto, l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici prevede
che per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro si possa
procedere in via diretta, mentre per affidamenti di valore compreso
tra i 40.000 e i 200.000 euro (per i lavori) e tra i 40.000 e i
209.000 euro (per forniture e servizi) si possa procedere con
procedura negoziata previa consultazione di un determinato numero di
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi.
L'ANAC con proprie linee guida (v. linee guida n. 4 nella
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016) ha poi dal canto suo
approfondito i contenuti e le modalita' delle indagini di mercato
volte alla individuazione degli operatori economici da consultare.
In questo quadro normativo statale, dichiaratamente inteso al
rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza, la
possibilita' di riservare la partecipazione alle micro, piccole e
medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale
per una quota non superiore al 50 per cento disposta dalla legge
regionale toscana e chiaramente illegittima.
Essa infatti si pone in contrasto con l'art. 30, comma 1 del
Codice dei contratti pubblici, che impone il rispetto dei principi di
libera concorrenza e non discriminazione.
Infatti la riserva regionale comporta una indebita restrizione
del mercato escludendo gli operatori economici non toscani dalla
possibilita' di essere affidatati di pubbliche commesse.
Ne' vale l'obiezione per cui la norma non discriminerebbe in base
alla territorialita', prevedendo anche solo l'esistenza di una sede
operativa nel territorio regionale come requisito di accesso agli
appalti.
L'esistenza di una sede operativa con carattere di prossimita' al
luogo di esecuzione della prestazione, infatti, puo' essere richiesta
solo in relazione a particolari modalita' di esecuzione della
specifica prestazione - e soltanto cosi' essere giustificabile - non
in modo generalizzato e valevole per tutti i contratti.
Escludere da una fetta di mercato assolutamente consistente
(negli enti locali, soprattutto nei comuni, gli affidamenti di
appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria costituiscono la
quasi totalita' del fabbisogno contrattuale) tutti gli operatori che
non hanno sede legale o sede operativa in Toscana comporta una
limitazione della concorrenza che non e' giustificata da alcuna
ragione se non quella - vietata - di attribuire una posizione di
privilegio alle imprese del territorio per favorire l'economia
regionale.
Non vi sono ne' ragioni di economicita', ne' esigenze sociali,
ne' di promozione di sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista
energetico, che possano giustificare una deviazione dal principio
della piu' ampia concorrenza.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale,
in materia di appalti pubblici gli aspetti relativi alle procedure di
selezione e ai criteri di aggiudicazione, sono riconducibili alla
tutela della concorrenza (tra le molte, Corte costituzionale sentenze
n. 186 del 2010; n. 320 del 2008; n. 401 del 2007), di esclusiva
competenza del legislatore statale che ha titolo pertanto a porre in
essere una disciplina integrale e dettagliata dei richiamati aspetti,
e come tale uniforme su tutto il territorio nazionale senza che il
legislatore delle Regioni, anche a statuto speciale e delle province
autonome, possa prevedere in materia una disciplina difforme da
quella statale.
La tutela della concorrenza e' materia che secondo l'art. 117
della Costituzione rientra nella competenza legislativa esclusiva
dello Stato.
E lo Stato ha esercitato la sua competenza in modo del tutto
diverso da quello perseguito dalla Regione Toscana con la norma in
questione.
Richiamando comunque i principi fissati dall'art. 30 del codice
dei contratti, l'art. 36 del medesimo codice prevede che
l'affidamento degli appalti di valore inferiore alle soglie
comunitarie avvenga consultando elenchi di operatori economici senza
alcuna indicazione di provenienza, o svolgendo indagini di mercato
senza alcuna limitazione territoriale.
La norma statale, prevede si che - con criteri di rotazione - sia
assicurata l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese, ma non consente alcuna discriminazione quanto alla loro
localizzazione.
La norma regionale risulta dunque invasiva della competenza
esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui
all'art. 117, secondo comma lettera s) della Costituzione ed e'
indebitamente difforme dalla disciplina dettata dallo Stato.
Per questi motivi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, come
sopra rappresentata e difesa la impugna ai sensi dell'art. 127 della
Costituzione e rassegna le seguenti conclusioni.
P. Q. M.
Voglia la Corte costituzionale accogliere il presente ricorso e
per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale della norma
della legge della Regione Toscana n. 18/2019 denunciata con il
presente ricorso.
Roma, 14 giugno 2019
L'Avvocato dello Stato: Corsini