Ricorso n. 72 del 26 luglio 2004 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 luglio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 luglio 2004, (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 37 del 22-9-2004)
Ricorso, per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia;
Contro la Regione Marche, in persona del Presidente della giunta
regionale pro-tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale n. 11 del 13 maggio 2004,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 51 del 20
maggio 2004 e recante «Norme in materia di pesca marittima ed
acquacoltura,» ed in particolare dell'art. 4, comma 1, lettera a)
dell'art. 4, comma 2, lettera a) dell'art. 6, comma 2, lett. e)
dell'art. 7, comma 1, lett. f), dell'art. 9, comma 1.
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 9 luglio 2004 (si
depositera' estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
Con il provvedimento legislativo in epigrafe indicato la Regione
Marche, detta norme generali e specifiche in materia di pesca
marittima ed acquicoltura.
La norma presenta i seguenti elementi di illegittimita'
costituzionale:
1) Si premette che la materia della pesca persegue interessi
pubblici molteplici riconducibili ad obiettivi di tutela
dell'ecosistema e delle risorse ittiche che, sfuggendo per la natura
stessa degli interessi da tutelare a sconfinamenti territoriali
richiedono una gestione unitaria, attribuibile alla competenza
esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, nonche' di rapporti internazionali dello Stato e con
l'Unione, Europea di cui all'art 117, comma 2, lett. s) ed a) della
Costituzione.
Su tali premesse, alcune norme regionali eccedono dalla propria
competenza. In particolare:
a) la norma contenuta nel art. 4, comma 1, lettera a) che
prevede che il piano regionale della pesca contenga, tra l'altro,
interventi volti alla salvaguardia di «risorse ittiche della
regione», qualifica le risorse biologiche come regionali. In realta'
le risorse ittiche necessitano di una disciplina di tutela e
conservazione uniforme, nel rispetto, peraltro, di accordi e trattati
internazionali (quali, l'UN Convention on the Iaw of the sea del 1982
e l'UN Fish stocks agreement del 1995). La norma si pone quindi in
contrasto con l'art. 117, comma 2, lettere a) ed s) della
Costituzione.
b) la disposizione di cui al medesimo articolo 4, comma 2,
lettera a) prevedendo che la regolamentazione regionale attuativa
stabilisca distretti di pesca per l'attivita' di pesca produzione,
introducendo reqole «obbligatorie per tutti coloro che vi operano»
concreta una regionalizzazione della flotta di pesca, in contrasto
con i principi che regolano la pesca nazionale secondo criteri
unitari in base ai quali essa puo' essere esercitata nelle acque
nazionali e, nei casi previsti, in acque internazionali o, secondo
accordi bilaterali, in acque di altre nazioni. Tale norma, quindi,
invade la competenza esclusiva statale in materia di rapporti
internazionali e con l'Unione,Europea di cui all'art 117, comma 2
lett. a) della Costituzione, in relazione al regolamento CE
n. 2371/2002 (in particolare gli articoli 4, 8, 9, 15, 17 e 23) e del
regolamento CE n. 3690/1993 (articoli 2 e 3).
2) Le norme contenute nell'art. 6, comma 2, lettere e) e
nell'art. 7 comma 1 lett. f) prescrivono che tra i componenti della
Consulta per l'economia ittica e la commissione tecnico scientifica,
nuove strutture regionali che operano nell'ambito della pesca, vi sia
un rappresentante delle Capitanerie di porto, individuato nel
direttore marittimo o in un suo delegato. Tali disposizioni si
pongono in contrasto con l'art 117, comma 2, lett. g) della
Costituzione in materia di ordinamento degli organi e degli uffici
dello Stato, in quanto dettano norme prescrittive nei confronti di un
titolare (o di un delegato) di un ufficio periferico dello Stato,
imponendogli di far parte di organismi regionali e non prevedendo la
mera facolta' di partecipare alle riunioni di questi ultimi.
In tal senso si e' espressa recentemente la Corte costituzionale
con al sentenza n. 134/2004 che ha peraltro specificato che la
possibilita' che il titolare dell'ufficio statale deleghi altro
soggetto quale componente dell'organismo regionale, conferma che la
legge regionale attribuisce all'ufficio statale medesimo un nuovo
compito, invadendo un ambito riservato in via esclusiva alla
legislazione statale.
3) La norma contenuta nell'articolo 9, concernente i canoni
demaniali dei beni del demanio marittimo, la cui determinazione viene
affidata alla regione invade la competenza esclusiva statale in
materia di sistema tributario e contabile dello Stato di cui all'art
117, comma 2, lett. e) della Costituzione, atteso che la
determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali
marittime (anche per gli usi relativi alle attivita' di pesca)
compete allo Stato, in quanto esso ha la titolarita' dominicale dei
beni demaniali in questione. Detta titolarita', fondata in primo
luogo sulle norme del codice civile (art. 822) e' peraltro desumibile
dalle disposizioni del d.P.R. 616/1977 (articolo 59) e del decreto
legislativo 112/1998 (articoli 104-105) che hanno disciplinato la
delega ed il conferimento alle regioni e agli enti locali delle sole
funzioni amministrative concernenti il demanio marittimo.
Inoltre, l'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269 (convertito in legge 326/2003) al comma 21, ha ribadito la
competenza statale nella determinazione dei canoni demaniali
marittimi.
Anche la Corte costituzionale, nella sentenza 150/2003, ha
affermato la titolarita' statale dei beni del demanio marittimo
richiamando una propria precedente pronuncia secondo cui « la
potesta' di imposizione e riscossione del canone demaniale...
segue... la titolarita' dominicale del bene.., va disattesa, percio'
la pretesa della regione di determinare e percepire il canone
demaniale». (sent. 343/1995)
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
della legge regionale n. 11 del 13 maggio 2004, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 51 del 20 maggio 2004 e
recante «norme in materia di pesca marittima ed acquacoltura» ed in
particolare dell'art. 4, comma 1, lettera a), dell'art. 4, comma 2,
lettera b), dell'art. 6, comma 2, lett. e), dell'art. 7 comma 1,
lett. f), dell'art. 9, comma 1.
Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo