Ricorso n. 72 del 28 giugno 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il 28
giugno 2013 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) .
(GU n. 34 del 21.8.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio del Ministri (C.F.
…), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato (C.F. …, per il ricevimento degli atti numero di fax
… e PEC …), presso i cui
uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Basilicata (C.F. …), in persona del
suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita'
costituzionale, degli artt. 16, comma 2, e 29, comma 6, lettera g)
della legge della Regione Basilicata n. 7 del 16 aprile 2013,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 20
aprile 2013, n. 13, come da delibera del Consiglio dei Ministri in
data 15.06.2013.
Fatto
In data 20 aprile 2013 e' stata pubblicata, sul n. 13 del
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, la legge regionale n.
7 del 16 aprile 2013.
Con essa sono state adottate «Disposizioni nei vari settori di
intervento della Regione Basilicata».
Peraltro, come meglio si andra' a precisare nel prosieguo, talune
delle disposizioni contenute in detta legge eccedono dalle competenze
regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono
illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono
pertanto essere impugnate con il presente atto affinche' ne sia
dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente
annullamento.
La legge regionale in esame, infatti, presenta profili
d'illegittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 97 e
all'art. 117, comma 2, Cost.
Piu' in particolare:
1) l'art. 16, che sostituisce in toto l'art. 27 della legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 26, che, a sua volta aveva modificato
la legge regionale 16 giugno 2003, n. 22, e' rubricato «Norme in
materia di prevenzione della cecita'» e dispone il trasferimento
delle attivita' sanitarie di prevenzione, riabilitazione visiva e
clinico-gestionali della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecita' (SIACP), di cui all'art. 1 della
predetta legge regionale Basilicata n. 22/2003, all'Azienda sanitaria
di Potenza (ASP), in coordinamento, per le stesse attivita', con
l'Azienda sanitaria di Matera.
Il comma 2 dell'articolo in argomento dispone altresi' il
trasferimento delle dotazioni strumentali e finanziarie assegnate
dalla Regione al SIACP e non ancora utilizzate e il subentro della
ASP nel contratto di lavoro privato del personale, senza formazione
di alcun rapporto di pubblico impiego.
2) A sua volta, l'art. 29, comma 6 della stessa legge
regionale n. 7/13, rubricato «Norme transitorie applicabili nelle
aree industriali», stabilisce, in deroga ai precedenti commi 3, 4 e 5
dello stesso articolo, anche su istanza degli operatori economici
gia' insediati o che intendano insediarsi nelle aree industriali gia'
perimetrale nel periodo che precedera' l'entrata in vigore della
legge regionale di riforma dei Consorzi per lo sviluppo industriale
di cui all'art. 33 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, che
possono essere adottate, e approvate dal Consiglio di amministrazione
del Consorzio per lo sviluppo industriale territorialmente
competente, varianti ai piani urbanistici vigenti alla data di
entrata in vigore della legge regionale in esame - anche a mezzo del
previo espletamento delle procedure di partecipazione per
osservazione di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 11
agosto 1999, n. 23 - nella ricorrenza di determinate fattispecie,
enucleate dalla lettera a) alla lettera g) del medesimo articolo 29.
In particolare, per quel che concerne proprio la lettera g),
e' previsto che possano essere adottate varianti ai piani che
prevedano «modifiche alle distanze dei confini, purche' nel rispetto
di quelle dettate dal codice civile.».
Le disposizioni appena descritte si appalesano suscettibili di
essere impugnate ex art. 127 Cost. dinanzi a codesta Ecc.ma Corte per
i seguenti motivi di
Diritto
1) Si e' visto che l'art. 16 dispone il trasferimento all'Azienda
Sanitaria di Potenza delle attivita' sanitarie di prevenzione e
riabilitazione visiva svolte dalla Sezione Italiana dell'Agenzia
internazionale per la prevenzione della cecita' (SIACP) di cui alla
legge regionale n. 22 del 2003, e prevede, al comma 2, che la stessa
ASP subentri anche nei contratti di lavoro di diritto privato del
personale della SIACP.
La norma del comma 2 comporta, in sostanza, il trasferimento di
personale da una onlus di diritto privato (SIACP) ad un ente pubblico
(ASP), con conseguente violazione sia degli articoli 3 e 97 della
Costituzione, in quanto consente l'inquadramento in una pubblica
amministrazione di personale non selezionato attraverso pubblico
concorso, con conseguente violazione del principio di buon andamento
della pubblica amministrazione, sia dell'art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva
dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto
privato regolati dal codice civile (ivi compresi i contratti
collettivi). Cio' in quanto essa norma prevede una modalita' di
assunzione del suddetto personale (contratto di diritto privato a
tempo indeterminato che non comporti inquadramento nei ruoli della
ASP) non prevista nel vigente ordinamento statale, con particolare
alterazione del quadro di riferimento normativo regolante i rapporti
del personale dell'ente pubblico.
2) L'articolo 29, comma 6, lettera g), include, come detto, tra
le possibili varianti ai piani nelle aree industriali quelle che
«prevedano modifiche delle distanze dai confini, purche' nel rispetto
di quelle dettate dal codice civile».
Al riguardo e' evidente che la predetta disposizione di legge,
non contemplando espressamente, altresi', oltre all'obbligo del
rispetto del codice civile, anche l'obbligo del rispetto delle
distanze tra i fabbricati di cui all'articolo 9 del D.M. n. 1444 del
1968, contrasta sempre con l'articolo 117, secondo comma, lettera l)
della Costituzione, che riserva allo Stato la materia
dell'ordinamento civile.
Infatti, le disposizioni dell'articolo 9 del citato D.M., per
consolidata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte costituzionale,
hanno carattere inderogabile, perche' materia inerente
all'ordinamento civile, in quanto tale rispondente a esigenze
pubblicistiche sovrastanti gli interessi dei singoli e, pertanto,
rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
In proposito, codesta stessa Corte costituzionale ha piu' volte
ritenuto - da ultimo nella sentenza n. 6/2013 - che il detto art. 9
del D.M. n. 1444 del 1968 sia autonomamente dotato di «efficacia
precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale
consolidato».
Onde e' stato ripetuto altresi' che «il mancato rispetto di dette
condizioni comporta la violazione della competenza legislativa
statale in materia "ordinamento civile". - Sulla giurisprudenza
costituzionale che stabilisce la competenza legislativa esclusiva
dello Stato ("ordinamento civile") in materia di regolazione delle
distanze tra i fabbricati, Vedi sentenze nn. 114/2012, 173/2011 e
232/2005.» (sentenza n. 6/2013).
Per tali motivi si ritiene che le disposizioni regionali indicate
debbano essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi
dell'art. 127, Cost.
P.Q.M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, gli artt. 16, comma 2 e 29
comma 6, lettera g), della Legge della Regione Basilicata n. 7 del 16
aprile 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata del 20 aprile 2013, n. 13, come da delibera del Consiglio
dei Ministri in data 15.6.2013.
Con l'originale notificato si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri
15.6.2013;
2. copia della legge regionale impugnata;
3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali.
Con ogni salvezza.
Roma, 18 giugno 2013
L'Avvocato dello Stato: Barbieri