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N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 maggio 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 maggio 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 22 del 3-6-2010) |
Ricorso del Presidente del Consiglio pro tempore rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
Uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12,nei
confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta
pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
degli artt. 1, 2 e 3 e 4 della legge della Regione Puglia del 25
febbraio 2010, n. 6 recante «Marina di Casalabate: modifica delle
circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano
e integrazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme
in materia di circoscrizioni comunali)», per contrasto con l'art. 133
Cost.
La legge della Regione Puglia n. 6/2010 viene impugnata giusta
delibera del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2010 per i
seguenti
Motivi
La legge della Regione Puglia n. 6/2010, all'art. 1 prevede che
«le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e
Squinzano sono modificate mediante l'aggregazione dei territori del
Comune di Lecce ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi» e definite in
conformita' della planimetria allegata alla legge medesima.
L'articolo successivo regola i rapporti patrimoniali ed economico
finanziari conseguenti alla modificazione territoriale di cui
all'art. 1 prevedendo che gli stessi siano regolati «di comune
accordo». L'art. 3, correlato ai precedenti, stabilisce, inoltre, che
«i Comuni interessati dalla modifica provvedono ad adeguare la
pianificazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti alla
nuova dimensione del territorio».
L'art. 4 della medesima legge, infine, modifica, integrandola, la
legge regionale n. 5 del 20 dicembre 1973, n. 26 per l'effetto
aggiungendo, dopo il primo periodo del secondo comma dell'art. 5 il
seguente periodo: «In caso di accordo tra comuni interessati si
prescinde dalla consultazione popolare».
Le disposizioni richiamate si pongono in evidente contrasto con
l'art. 133, secondo comma, Cost. che attribuisce alla Regione la
possibilita' di istituire con proprie leggi e nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, a
condizione che siano «sentite le popolazioni interessate».
Per contro sulla base del richiamato art. 1 e dei correlati artt.
2 e 3, la legge regionale qui censurata opera le modifiche
circoscrizionali attraverso l'aggregazione del territorio di un
Comune a quello di altri, senza prevedere, al contempo, il necessario
referendum popolare consultivo ne' tanto meno, altre forme di
consultazione.
Nella giurisprudenza della Corte costituzionale e' consolidato il
principio secondo cui le variazioni del territorio del Comune sono
demandate dalla menzionata disposizione costituzionale a leggi
regionali ma fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dell'obbligo di
sentire le popolazioni interessate.
L'art. 133 secondo comma Cost., attraverso la previsione di detto
obbligo, pone infatti un vincolo nei confronti del legislatore
regionale, al quale spettera' la competenza di definire, nel rispetto
della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione
statale, il procedimento che conduce alla variazione e, dunque, i
criteri di individuazione delle popolazione interessate, «la cui
consultazione in ogni caso e' da ritenersi obbligatoria». (In tal
senso: Corte cost. sent. n. 94 del 3-7 aprile 2000).
Non e', pertanto, illegittimo - , prosegue la menzionata
decisione - che la legge regionale detti criteri per individuare,
nelle varie ipotesi, le popolazioni da consultare. Ma i criteri
dovranno essere tali da non comportare la possibilita' di una
identificazione irragionevole delle colazioni interpellate, in
relazione alle circostanze ed ai fattori che conducono ad individuare
l'interesse su cui si fonda l'obbligo di consultazione. Soprattutto,
detti criteri non potranno essere tali da condurre ad escludere dalla
consultazione gruppi di popolazione per i quali non possa
ragionevolmente ritenersi insussistente un interesse rispetto alla
variazione territoriale proposta.
Si altresi' precisato fin dalla giurisprudenza ancor piu'
risalente (Corte cost. 10 dicembre 1981 n. 204), che, in ogni caso,
la volonta' espressa nel referendum consultivo dalle popolazioni
ritenute di volta in volta interessate deve avere autonoma evidenza
nel procedimento, cosi' che il legislatore regionale ne possa tenere
conto quando adotta la propria finale determinazione.
Aggiunge ancora codesta ecc.ma Corte, nelle numerose sentenze in
materia che, «in linea di principio, anche le popolazioni della
restante parte del comune che subisce la decurtazione territoriale
possono essere interessate alla variazione, cosi' che il legislatore
regionale, nello stabilire i criteri per individuare l'ambito della
consultazione, non puo' escludere tali ulteriori popolazioni se non
sulla base di elementi idonei a fondare ragionevolmente una
valutazione di insussistenza di un loro interesse qualificato in
rapporto alla variazione territoriale proposta» (sent. Corte
costituzionale n. 47/2003, cfr. n. 94/2000, n. 433/1995, n. 279/1994,
n. 107/1983, n. 204/1981).
E' palese, dunque, il contrasto delle disposizioni qui censurate
atteso che ne' l'art. 1 della legge regionale in epigrafe (e, tanto
meno, i correlati articoli 2 e 3), prevedono che le popolazioni siano
sentite attraverso un referendum consultivo; ne', d'altra parte, e'
alternativamente previsto alcun tipo di meccanismo di consultazione
equivalente, escludendosi a priori dalla consultazione le popolazioni
residenti nei comuni coinvolti.
Nel caso di specie, giova sottolineare, la violazione e' massima
in quanto l'esclusione concerne tutta la popolazione dei comuni a
vario titolo interessati, ivi compresa quella residente nelle aree
destinate ad essere trasferite da un Comune all'altro nei confronti
della quale, peraltro, la giurisprudenza sopra menzionata, riconosce
una posizione particolarmente qualificata tanto da non poter essere
mai esclusa dalla consultazione (Corte cost. 453 del 1989; n. 94 del
2000).
La previsione di cui all'art. 1 della legge regionale in esame
oltretutto, contrasta con quanto stabilito dallo Statuto della
Regione Puglia che, in linea con il parametro costituzionale qui
invocato (art. 133, secondo comma, Cost.) prevede l'espletamento del
referendum consultivo delle popolazioni interessate ai mutamenti
delle circoscrizioni comunali (articolo 19, comma 2, dello Statuto
della Regione Puglia: l.r. n. 7 del 2004: «Sono, altresi', sottoposte
a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo
modalita' stabilite con legge regionale, le proposte di legge
concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle
circoscrizioni e delle denominazioni comunali»).
2) Parimenti censurabile per le predette motivazioni e'
l'articolo 4 che modifica, a regime, l'articolo 5, comma 2, della
1.r. n. 26/1973 (Norme in materia di circoscrizioni comunali),
stabilendo che «In caso di accordo tra i comuni interessati si
prescinde dalla consultazione popolare».
Come dianzi osservato, pur riconoscendosi al legislatore
regionale la possibilita', nell'ambito della competenza al medesimo
demandata, di un margine di discrezionalita' in ordine ai criteri
volti ad identificare, nelle varie ipotesi, le popolazioni da
consultare, in relazione al loro essere interessate, secondo
l'espressione utilizzata dalla Costituzione, detti criteri non
potranno mai essere tali da portare ad escludere a priori e in modo
automatico popolazioni residenti nei Comuni coinvolti dalla
variazione.
Nel caso di specie la previsione di «accordi» tra Comuni e' non
e' tale da assicurare - anche per la assoluta genericita' del
disposto normativo in ordine alle forme, tipologie o alle modalita'
di stipulazione di detti accordi - una effettiva consultazione delle
popolazioni residenti nei territori interessati dalla variazione
territoriale.
Per tali motivi si ritiene che la legge regionale in epigrafe,
con riferimento alle disposizioni richiamate in epigrafe, meriti di
essere dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con
l'art. 133 secondo comma Cost.
P. Q. M.
Si confida nella declaratoria di illegittimita' costituzionale
della legge della Regione Puglia n. 6 del 2010 per i suesposti
motivi.
Unitamente alla copia notificata del ricorso si depositera':
estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei Ministri
del 23 aprile 2010 con allegata motivazione di sintesi del Ministro
preponente e copia della legge della Regione Puglia n. 6/2010.
Roma, addi' 29 aprile 2010
L'Avvocato dello Stato: Paola Palmieri
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