Ricorso n 73 del 10 luglio 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 luglio 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 34 del 21.8.2013)
Ricorso n. 73 depositato il 10 luglio 2013 del Presidente del
Consiglio dei ministri (CF …) rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F….), presso i cui
uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
fax …- ...
Nei confronti della Regione Valle d'Aosta, in persona del
Presidente della Giunta regionale p.t., per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della Legge Regione Valle d'Aosta n. 13
del 15/04/2013, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 07/05/2013, recante
"Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia
sanitaria", quanto ai suoi:
art. 5, rubricato "Determinazioni in materia di polizia veterinaria",
ove si prevede che:
"1. Sono aboliti gli obblighi e gli adempimenti in materia di
polizia veterinaria di seguito elencati:
a) visita veterinaria prima del trasferimento di suini nei
macelli e negli allevamenti della Regione;
b) obbligo di domanda per il trasferimento del bestiame nei
pascoli estivi per motivi d'alpeggio di cui all'articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320
(Regolamento di polizia veterinaria);
c) visita veterinaria per il rilascio della certificazione
di cui all'articolo 42 del d.P.R. 320/1954 per i trasferimenti
nell'ambito della Regione;
d) obbligo di vigilanza annuale in allevamenti bovini e
ovi-caprini per encefalopatia spongiforme trasmissibile in assenza di
sospetto;
e) obbligo di vigilanza nelle manifestazioni zootecniche in
assenza di restrizioni per malattie infettive;
f) obbligo di visita veterinaria domiciliare sui bovini e
gli ovi-caprini deceduti in assenza di denuncia di malattia infettiva
e diffusiva dei medesimi e nel caso in cui i suddetti animali siano
trasferiti presso uno stabilimento di transito riconosciuto ai sensi
del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
g) nulla osta per la macellazione ad uso familiare nelle
macellazioni a favore del privato, eseguite nei macelli riconosciuti;
h) obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva
degli animali ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 320/1954, per le
seguenti malattie:
1) influenza dei bovini dovuta ad adenovirus, reovirus, parainfluenza
3, malattia delle mucose virale bovina, rinotracheite infettiva
bovina e vulvovaginite pustolosa infettiva;
2) distomatosi dei ruminanti;
3) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
4) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei
caprini;
5) ipodermosi bovina;
6) peste europea e varroasi delle api.",
nonche'
art. 7, comma 2, rubricato "Requisiti minimi per la protezione dei
vitelli" ove si prevede che:
"2. I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei
quali l'allevamento e' condotto con modalita' diverse da quelle
indicate al comma 1 possono essere stabulati indifferentemente sia
alla posta fissa sia in gruppo.".
Le disposizioni riportate in epigrafe vengono impugnate, giusta
delibera del Consiglio dei ministri in data 19 giugno 2013, perche'
in contrasto con gli artt. 117, comma 2, lettera q) e 117, comma 3,
della Costituzione, nonche' con l'art. 3 lettera l), della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle
d'Aosta).
Con la legge in epigrafe indicata, la Regione Valle d'Aosta si
propone di abolire una serie di certificazioni ed adempimenti in
materia di prevenzione ritenuti privi di documentata efficacia per la
tutela della salute pubblica.
Detta legge presenta i seguenti profili di illegittimita'
costituzionale:
1) L'art. 5 della legge regionale valdostana n. 13/2013
provvede a depennare una serie di adempimenti in materia di polizia
veterinaria. Tale disposizione, abolendo le certificazioni del
veterinario dell'ASL competente in materia di movimentazione del
bestiame ed eliminando sia la vigilanza sanitaria dell'ASL sugli
allevamenti sia l'obbligo di denuncia di malattia infettiva e
diffusiva per alcune malattie degli animali, eccede dalle competenze
legislative attribuite alla regione dall'art. 3, comma 1, lett. l),
dello Statuto speciale valdostano in materia di "igiene sanita',
assistenza ospedaliera e profilattica", adottando norme che non sono
di mera integrazione o attuazione della normativa statale di
riferimento. Essa interviene in particolare su disposizioni e misure
stabilite dal Regolamento di Polizia veterinaria, DPR n. 320 del
1954, e segnatamente sugli artt. 1, 2, 31, 41 e 42 di detto
provvedimento, che sono riconducibili alla materia della "profilassi
internazionale", riservata alla legislazione statale esclusiva
dall'art. 117, comma 2, lettera q) della Costituzione, proprio al
fine di assicurare un'indispensabile uniformita' di disciplina su
tutto il territorio nazionale.
Codesta Ecc.ma Corte con la recente sentenza n. 72 del 2013 ha
giudicato incostituzionali analoghe disposizioni della legge della
regione Basilicata 30/12/2011 n. 26, ritenendo che "si sopprime nei
fatti la certificazione del veterinario della ASL competente in
materia di movimentazione del bestiame, sostituendola con una
autocertificazione. Vanno in proposito evocati i precedenti
rappresentati dalle sentenze n. 12 del 2004 e n. 406 del 2005, ove,
proprio con riferimento alle cautele imposte per evitare la
diffusione ed il contagio della febbre catarrale dei ruminanti e
degli ovini, si e' richiamato il principio che devolve alla
competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di
"profilassi internazionale", con il coinvolgimento, anche, di profili
riguardanti la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anch'essa
riservata alla competenza legislativa dello Stato. Appare, d'altra
parte, fin troppo evidente che la normativa statale che prevede il
controllo sanitario della ASL competente sul bestiame in transito -
in linea con quanto previsto in sede comunitaria e UE (si veda, da
ultimo, il reg. CE 30 maggio 2012, n. 456/2012, Regolamento di
esecuzione della Commissione che modifica il regolamento (CE) n.
1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva
2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo,
la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali
appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale) - e' destinata
ad assicurare, anche in relazione al profilo delle procedure (ad
esempio in tema di programmi di prevenzione o di controllo e
vigilanza), oltre che a quello strettamente sanzionatorio, una
indispensabile uniformita' di disciplina su tutto il territorio
nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio
per le esigenze della profilassi, di una ineludibile omogeneita' di
criteri e parametri di valutazione. Ne' sembrera' superfluo
ricordare, in tale quadro di riferimento, che spetta alla competenza
del Ministero della salute la cura dei rapporti con l'Organizzazione
mondiale della sanita' e con altre Agenzie ONU anche per l'attuazione
di convenzioni e di' programmi sanitari internazionali".
Cosi' operando, dunque, il Legislatore regionale e' incorso in
una patente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera q) della
Carta Fondamentale, legiferando in materia espressamente riservata
alla legislazione esclusiva dello Stato, e dell'art. 3, comma 1,
lettera l) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d'Aosta), adottando una norma che non e' di
mera integrazione o attuazione del dettato legislativo statale.
2) L'art. 7, comma 2, della Legge regionale n. 13/2013,
stabilendo che "I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale
nei quali l'allevamento e' condotto con modalita' diverse da quelle
indicate al comma I possono essere stabulati indifferentemente sia
alla posta fissa sia in gruppo", e' in contrasto con i principi
fondamentali in materia di tutela della salute di cui al D.Lgs. n.
126 del 2011, di "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli", il quale
nell'Allegato 1, punto 8, stabilisce che "I vitelli non debbono
essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono
essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della
somministrazione di latte e succedanei del latte".
Di conseguenza la disposizione regionale in esame eccede dalle
competenze legislative attribuite alla regione dall'art. 3, comma 1,
lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta) in materia di "igiene
sanita', assistenza ospedaliera e profilattica" - introducendo una
norma che non si limita alla mera integrazione ed attuazione di Leggi
della Repubblica - e viola altresi' l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, derogando i principi fondamentali fissati dalla
legislazione statale in materia di tutela della salute.
P.Q.M.
Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale della Legge Regione Valle
d'Aosta n. 13 del 15/04/2013, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del
07/05/2013 recante "Disposizioni per la semplificazione di procedure
in materia sanitaria", nell'art. 5, rubricato "Determinazioni in
materia di polizia veterinaria" nonche' nell'art. 7, comma secondo,
rubricato "Requisiti minimi per la protezione dei vitelli".
Roma, 5 luglio 2013
L'Avvocato dello Stato: Ranucci