Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 24 giugno  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

(GU n. 33 del 2019-08-14)

 

    Ricorso per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (C.F.

80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente  in

carica, rappresentata e difesa per mandato  ex  lege  dall'Avvocatura

generale dello Stato (C.F.  80224030587),  presso  i  cui  uffici  ha

domicilio in Roma, via dei  Portoghesi,  12  (fax  0696514000  -  Pec

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente;

    Contro Regione Toscana, in persona del  Presidente  della  giunta

regionale attualmente in carica, resistente;

per  l'impugnazione  e  la   dichiarazione   di   incostituzionalita'

dell'art. 10, comma 4, della legge regionale  n.  17  del  16  aprile

2019,  recante:  «Documento  unico   di   regolarita'   contributiva.

Modifiche alla l.r. n. 40/2009» pubblicata  sul  BUR  n.  19  del  19

aprile 2019.

    La Regione Toscana ha approvato il 16 aprile 2019 la legge n.  17

dettando norme in materia di  acquisizione  del  documento  unico  di

regolarita' contributiva (DURC) nei procedimenti  di  concessione  di

contributi regionali.

    La legge consta di soli due articoli preceduti da preambolo,  con

il quale si esplicita il fine di semplificazione e  di  accelerazione

perseguito dalla normativa  in  esame  nell'ambito  dei  procedimenti

volti alla concessione di contributi regionali.

    Se si esclude l'art. 2 che e' diretto a disciplinare l'entrata in

vigore della legge, praticamente l'unica  norma  realmente  incidente

sulla  materia e' l'art.  1,  il  quale  tuttavia  ad  avviso   della

Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  confligge  con  i  principi

costituzionali sul riparto delle competenze legislative tra  Stato  e

regioni.

    Pertanto, la Presidenza del Consiglio dei ministri la impugna per

il seguente

                                          Motivo

 

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1  della  legge  regionale

Toscana 16 aprile 2019, n. 17, per violazione dell'art. 117, comma 2,

lettera e) della Costituzione.

    La norma, che sostituisce il comma 1 dell'art. 49-bis della legge

regionale  23  luglio   2009,   n.   40   (Norme   sul   procedimento

amministrativo,   per   la   semplificazione   e    la    trasparenza

dell'attivita' amministrativa), prevede che la Regione acquisisca  il

documento  unico  di  regolarita'  contributiva  (DURC)   prima   del

provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di  ogni

tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni,  di  importo  pari  o

superiore ad euro  5.000,00,  effettuati  con  risorse  regionali,  a

qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad  obblighi

contributivi.

    L'esenzione  dalla   presentazione   del   documento   unico   di

regolarita' contributiva (DURC), ancorche' limitata alla  concessione

di benefici economici  di  lieve  entita',  confligge  con  normative

statali che invece, a determinati fini,  ne  richiedono  il  possesso

senza alcuna limitazione.

    Si veda ad esempio l'art.  10,  comma  7,  del  decreto-legge  n.

203/2005 (convertito dalla legge n. 248/2005) in base al  quale  «per

accedere ai benefici ed alle sovvenzioni  comunitari  le  imprese  di

tutti i settori sono  tenute  a  presentare  il  documento  unico  di

regolarita'  contributiva  di  cui   all'art.   2,   comma   2,   del

decreto-legge  25   settembre   2002,   n.   210,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266»;

    Si veda inoltre l'art, 1, comma 553, della legge n. 266/2005, che

prevede che «per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie

per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti  i  settori

sono  tenute  a  presentare  il  documento   unico   di   regolarita'

contributiva di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del  decreto-legge  25

settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

novembre 2002, n. 266»;

    Si veda ancora l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006  per

cui  «a  decorrere  dal  1°  luglio  2007,  i  benefici  normativi  e

contributivi  previsti  dalla  normativa  in  materia  di  lavoro   e

legislazione sociale sono  subordinati  al  possesso,  da  parte  dei

datori di lavoro, del documento  unico  di  regolarita'  contributiva

(...)».

    Si veda infine l'art. 31, comma 8-bis, decreto-legge  n.  69/2013

(convertito  dalla  legge  n.  98/2013)  in  forza  del  quale  «alle

erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili  finanziari  e

vantaggi economici  di  qualunque  genere,  compresi  quelli  di  cui

all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte

di amministrazioni pubbliche per le quali e' prevista  l'acquisizione

del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), si applica il

comma 3 del presente articolo».

    In sostanza, in base alla normativa statale, tutte le ipotesi  di

fruizione di risorse pubbliche richiedono inderogabilmente,  e  senza

esenzioni legate  a  limiti  di  importo,  il  possesso  in  capo  al

beneficiario del DURC.

    Questo  perche'  l'assolvimento   degli   obblighi   contributivi

spettanti ai lavoratori costituisce requisito essenziale di  corretto

esercizio  dell'impresa.  E  poiche'   come   noto   la   regolarita'

contributiva assicurata ai lavoratori rappresenta comunque  un  onere

per l'imprenditore, l'ordinamento non tollera che  possano  competere

operatori che  quell'onere  osservano  e  operatori  che  quell'onere

violano, in quanto il confronto tra chi sostiene  quel  costo  e  chi

invece indebitamente risparmia sarebbe impari ai  fini  di  una  sana

concorrenza.

    Ne deriva che la possibilita' prevista dalla legge  regionale  in

questione di limitare la richiesta del DURC in caso di concessione  o

liquidazione «di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni»

superiori ai  5.000  euro  non  puo'  incidere  sugli  obblighi  gia'

previsti dalla legge statale  sopra  sinteticamente  indicati  e,  in

particolare, sugli obblighi di presentazione del  DURC  nel  caso  di

fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie.

    E a questi fini non rileva la provenienza  della  provvista,  sia

essa  regionale,  statale  o  comunitaria  (laddove,  peraltro  molte

provvidenze comunitarie sono erogate dalle regioni); il  principio  -

che deve essere valido su tutto il  territorio  nazionale  -  e'  che

chiunque acceda a benefici pubblici, di qualsiasi entita' deve essere

in regola con gli obblighi contributivi.

    Ponendo sullo stesso piano imprese regolari e imprese irregolari,

la disposizione  in  argomento  incide  dunque  sulla  «tutela  della

concorrenza»,  materia  di  competenza  esclusiva  statale  ai  sensi

dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

    Per  quanto  sopra  esposto,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri come sopra  rappresentata  e  difesa  rassegna  le  seguenti

conclusioni. 

                             

                                                P. Q. M.

 

    Voglia la Corte costituzionale accogliere il presente  ricorso  e

per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale della  norma

della legge della  Regione  Toscana  n.  17/2019  denunciata  con  il

presente ricorso.

 

Roma, 14 giugno 2019

L'Avvocato dello Stato: Corsini

 

 

 

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