Ricorso n.73 del 24 giugno 2019 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 giugno 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 33 del 2019-08-14)
Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F.
80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in
carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura
generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici ha
domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12 (fax 0696514000 - Pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente;
Contro Regione Toscana, in persona del Presidente della giunta
regionale attualmente in carica, resistente;
per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita'
dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 17 del 16 aprile
2019, recante: «Documento unico di regolarita' contributiva.
Modifiche alla l.r. n. 40/2009» pubblicata sul BUR n. 19 del 19
aprile 2019.
La Regione Toscana ha approvato il 16 aprile 2019 la legge n. 17
dettando norme in materia di acquisizione del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC) nei procedimenti di concessione di
contributi regionali.
La legge consta di soli due articoli preceduti da preambolo, con
il quale si esplicita il fine di semplificazione e di accelerazione
perseguito dalla normativa in esame nell'ambito dei procedimenti
volti alla concessione di contributi regionali.
Se si esclude l'art. 2 che e' diretto a disciplinare l'entrata in
vigore della legge, praticamente l'unica norma realmente incidente
sulla materia e' l'art. 1, il quale tuttavia ad avviso della
Presidenza del Consiglio dei ministri confligge con i principi
costituzionali sul riparto delle competenze legislative tra Stato e
regioni.
Pertanto, la Presidenza del Consiglio dei ministri la impugna per
il seguente
Motivo
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale
Toscana 16 aprile 2019, n. 17, per violazione dell'art. 117, comma 2,
lettera e) della Costituzione.
La norma, che sostituisce il comma 1 dell'art. 49-bis della legge
regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento
amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza
dell'attivita' amministrativa), prevede che la Regione acquisisca il
documento unico di regolarita' contributiva (DURC) prima del
provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni
tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o
superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a
qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi
contributivi.
L'esenzione dalla presentazione del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC), ancorche' limitata alla concessione
di benefici economici di lieve entita', confligge con normative
statali che invece, a determinati fini, ne richiedono il possesso
senza alcuna limitazione.
Si veda ad esempio l'art. 10, comma 7, del decreto-legge n.
203/2005 (convertito dalla legge n. 248/2005) in base al quale «per
accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di
tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di
regolarita' contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266»;
Si veda inoltre l'art, 1, comma 553, della legge n. 266/2005, che
prevede che «per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie
per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori
sono tenute a presentare il documento unico di regolarita'
contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266»;
Si veda ancora l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 per
cui «a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei
datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva
(...)».
Si veda infine l'art. 31, comma 8-bis, decreto-legge n. 69/2013
(convertito dalla legge n. 98/2013) in forza del quale «alle
erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui
all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte
di amministrazioni pubbliche per le quali e' prevista l'acquisizione
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), si applica il
comma 3 del presente articolo».
In sostanza, in base alla normativa statale, tutte le ipotesi di
fruizione di risorse pubbliche richiedono inderogabilmente, e senza
esenzioni legate a limiti di importo, il possesso in capo al
beneficiario del DURC.
Questo perche' l'assolvimento degli obblighi contributivi
spettanti ai lavoratori costituisce requisito essenziale di corretto
esercizio dell'impresa. E poiche' come noto la regolarita'
contributiva assicurata ai lavoratori rappresenta comunque un onere
per l'imprenditore, l'ordinamento non tollera che possano competere
operatori che quell'onere osservano e operatori che quell'onere
violano, in quanto il confronto tra chi sostiene quel costo e chi
invece indebitamente risparmia sarebbe impari ai fini di una sana
concorrenza.
Ne deriva che la possibilita' prevista dalla legge regionale in
questione di limitare la richiesta del DURC in caso di concessione o
liquidazione «di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni»
superiori ai 5.000 euro non puo' incidere sugli obblighi gia'
previsti dalla legge statale sopra sinteticamente indicati e, in
particolare, sugli obblighi di presentazione del DURC nel caso di
fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie.
E a questi fini non rileva la provenienza della provvista, sia
essa regionale, statale o comunitaria (laddove, peraltro molte
provvidenze comunitarie sono erogate dalle regioni); il principio -
che deve essere valido su tutto il territorio nazionale - e' che
chiunque acceda a benefici pubblici, di qualsiasi entita' deve essere
in regola con gli obblighi contributivi.
Ponendo sullo stesso piano imprese regolari e imprese irregolari,
la disposizione in argomento incide dunque sulla «tutela della
concorrenza», materia di competenza esclusiva statale ai sensi
dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
Per quanto sopra esposto, la Presidenza del Consiglio dei
ministri come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti
conclusioni.
P. Q. M.
Voglia la Corte costituzionale accogliere il presente ricorso e
per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale della norma
della legge della Regione Toscana n. 17/2019 denunciata con il
presente ricorso.
Roma, 14 giugno 2019
L'Avvocato dello Stato: Corsini