N. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 ottobre 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 ottobre 2003 (della Provincia autonoma di Bolzano)
(GU n. 47 del 26-11-2003)

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del
presidente p.t. della Provincia, dott. Luis Durnwalder, giusta
deliberazione della giunta n. 3216 del 22 settembre 2003,
rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del
26 settembre 2003, rogata dal vice segretario generale della giunta
dott. Hermann Berger (rep. n. 20225) - dagli avv. proff. Sergio
Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente
domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio in carica;
Per la dichiarazione d'incostituzionalita' degli articoli 1,
commi 1, 1-bis e 2-ter; 2, comma 5 lett. b); 3, commi 6 lett. a), 7
lett. a) e d), 8, 9, 10 lett. a), 11 lett. a) e b), 16 lett. b), c),
d), ed e), 19 lett. b); 4, commi 1 lett. c-bis), 1-bis, 1-ter,
1-quinquies, 1-septies, 1-octies; 5; 6 del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito, con modificazioni con la legge 1° agosto
2003, n. 241, recante «Modificazioni ed integrazioni del codice della
strada», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 186 del 12 agosto 2003.

F a t t o

1. - E' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale la legge 1° agosto 2003, n. 241, la quale converte in
legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
recante «Modificazioni ed integrazioni del codice della strada».
2. - Tale decreto-legge contiene pero' norme che illegittimamente
invadono le competenze spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano
sulla base del proprio statuto di autonomia, nonche' sulla base
dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e del nuovo testo
dell'art. 117 Cost.
Esse, infatti, sono rivolte a disciplinare la circolazione e la
sicurezza stradale: si tratta di una materia che non puo' piu'
considerarsi spettante allo Stato, dopo la riforma attuata con legge
cost. n. 3 del 2001 e che, dunque, e' oggi di competenza esclusiva
delle Regioni ex art. 117, comma 4, Cost., nonche' delle Province
autonome di Trento e Bolzano in base all'art. 10 della legge cost.
n. 3/2001.
La disciplina posta in essere con il decreto-legge in parola
risulta, quindi, costituzionalmente illegittima, in quanto
indebitamente invasiva della competenza legislativa esclusiva
attribuita alla ricorrente Provincia dalle norme suindicate.
3. - Inoltre, la disciplina impugnata e', in piu' punti, invasiva
anche di competenze che gia' prima della riforma costituzionale
spettavano alla Provincia autonoma di Bolzano in base alle proprie
norme statutarie.
Lo speciale statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige
attribuisce infatti espressamente alle Province autonome competenze
legislative, sia esclusive che concorrenti, e le relative competenze
amministrative, in materia di viabilita' e lavori pubblici di
interesse provinciale, di comunicazioni e i trasporti di interesse
provinciale, di polizia locale urbana e rurale.
Tali attribuzioni sono, peraltro, meglio definite ed esplicitate
dalle relative norme di attuazione, le quali, tra l'altro, delegano
alle Province autonome di Trento e Bolzano anche le funzioni di
viabilita' stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'ANAS,
compresa quella di adottare «i provvedimenti ritenuti necessari ai
fini della sicurezza del traffico» su strade statali (v. art. 19,
comma 2, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, ed art. 2 del d.lgs
26 febbraio 1994, n. 143); e delegano altresi' alle medesime
l'esercizio delle funzioni degli uffici provinciali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di
Bolzano (art. 4-bis del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527).
Si tratta di competenze che risultano tutte violate dalle norme
statali che oggi si impugnano.
4. - In particolare, le attribuzioni provinciali sopra richiamate
appaiono lese dal decreto-legge n. 151 del 2003, con riferimento alle
seguenti disposizioni (citate in epigrafe):
art. 1, comma 1 ed 1-bis, in quanto individua corpi e servizi
cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, compresa
la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle
strade, nonche' il personale che puo' effettuare servizi di scorta
per la sicurezza della circolazione ed i conseguenti servizi diretti
a regolare il traffico;
art. 1, comma 2-ter, in quanto determina le lingue che
possono essere utilizzate nei segnali di localizzazione territoriale
del confine del comune;
art. 2, comma 5, lett. b), in quanto demanda al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti stabilire il procedimento per il
rilascio del duplicato delle carte di circolazione;
art. 3, commi 6, lett. a), 7, lett. a) e d), 8, 9, 10,
lett. a), 11, lett. a) e b), 16, lett. b), c), d), ed e), in quanto
dettano norme di condotta per la guida;
art. 3, comma 19, lett. b); art. 4, commi 1, lett. c-bis),
1-bis, 1-ter, 1-quinquies, 1-octies; artt. 5 e 6, in quanto
attribuiscono poteri al prefetto;
art. 4, comma 1-septies, in quanto dispone che le somme
dovute a titolo di sanzione sono attribuite all'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore;
artt. 5 e 6, in quanto dispongono che gli organi di polizia
stradale, per accertare lo stato di ebbrezza ovvero lo stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nel
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi o a prove,
operano secondo direttive del Ministero dell'interno.
5. - Tali norme eccedono i limiti delle competenze legislative ed
amministrative statali sulla materia e ledono illegittimamente quelle
spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano, in violazione della
disciplina costituzionale. La suddetta Provincia, pertanto, con il
presente atto le impugna per i seguenti motivi di

D i r i t t o

1. - Incostituzionalita' dell'art. 1, comma 1 ed 1-bis, per
violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (n. 17
e 18), 9 (n. 1) e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), delle relative norme
d'attuazione d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19, comma 2; d.lgs.
16 marzo 1992, n. 266, art. 4) e dell'art. 107 dello statuto; nonche'
di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1.1. - Il decreto-legge, come si e' esposto in fatto, all'art. 1,
commi 1 ed 1-bis, individua i corpi e i servizi ai quali spetta
l'espletamento dei servizi di polizia stradale: in particolare
dispone, al comma 1, lett. b), che esso spetti anche «al Corpo di
polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, al comma
1-bis, che i servizi di scorta per la sicurezza delle circolazione,
«nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico»,
possano essere effettuati anche da personale abilitato a svolgere,
scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasposti in condizione
di eccezionalita'.
Si tratta di una disposizione costituzionalmente illegittima in
quanto lesiva delle competenze spettanti alla Provincia autonoma di
Bolzano sotto diversi aspetti.
In primo luogo, si tratta di una norma in materia di
«circolazione stradale».
Tale ambito e' oggi interamente sottratto alla disciplina statale
e spetta piuttosto alle Regioni ordinarie, nell'esercizio della loro
potesta' legislativa esclusivo-residuale ex art. 117, comma 4, Cost.,
nonche' alla Provincia autonoma di Bolzano, in base all'art. 10 della
legge cost. n. 3/2001 (in quanto configurante una forma di autonomia
«piu' ampia» rispetto a quella attualmente riconosciutale dallo
speciale statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige).
Essa, infatti, nel nuovo testo dell'art. 117 Cost., non e'
annoverata tra le materie che spettano allo Stato ne' in via
esclusiva, ne' concorrente (art. 117 Cost., commi 2 e 3).
Ne' puo' essere ricondotta ad alcuna altra materia ivi elencata.
Di cio' sembra, del resto, essere stato in qualche modo
consapevole lo stesso legislatore statale, poiche' nel corso del
dibattito parlamentare sulla legge di conversione del decreto-legge
n. 151 del 2003 e' stato espressamente riconosciuto il problema che
«la materia della circolazione stradale non risulti espressamente
menzionata tra le misure di legislazione esclusiva e concorrente di
cui all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione» (v.
relazione dell'on. G. Schmidt, in Camera dei deputati, XIV, Resoconto
della seduta del 10 luglio 2003 della I Commissione permanente -
Comitato permanente per i pareri).
Ed invero, non sembra possibile trovare, oggi, nel testo in
vigore dell'art. 117 Cost., una idonea copertura costituzionale per
la disciplina statale in questione.
Infatti, i possibili «agganci» cui si e' fatto riferimento nel
corso del dibattito parlamentare sulla legge n. 241 del 2003, gia'
richiamato sopra (v. sempre l'intervento del gia' citato relatore),
sono assai fragili ed, anzi, appaiono delle palesi «forzature».
Cosi', la tesi che la disciplina in parola possa essere
ricondotta all'«ordine pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117,
comma 2, lett. h), Cost.
Tale materia, infatti, si riferisce non gia' alla circolazione
stradale, ne' alla prevenzione degli incidenti automobilistici, ma
piuttosto all'esigenza di garantire la pacifica convivenza rispetto
ad atti di violenza, disordini o altri atti penalmente rilevanti.
Il concetto di «ordine pubblico e sicurezza» non puo', dunque,
essere esteso fino a ricomprendere ogni ambito di svolgimento di
attivita' umane lecite e pacifiche che richiedano una qualche
regolamentazione in ragione dei rischi connaturati alle stesse, come
avviene appunto nel caso della circolazione stradale (analogamente ad
altri casi quali, ad esempio, quello della «sicurezza nel lavoro»:
tale ambito e', significativamente, considerato quale materia a se',
attribuita dall'art. 117, comma 3, alla competenza concorrente dello
Stato, essendosi preso atto che essa non poteva certamente essere
ricondotta all'«ordine pubblico e sicurezza»).
L'«espletamento dei servizi di polizia stradale» di cui alla
norma impugnata non puo', dunque, farsi rientrare nella materia di
cui all'art. 117, comma 2, lett. h), Cost.
Ne' appare in alcun modo possibile la riconduzione della
disciplina in parola (sempre tentata dal relatore sopra citato) alla
materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa» di cui all'art. 117, comma 2, lett.
l) in relazione al tema delle sanzioni ed ai ricorsi contro di esse.
Solo le norme relative all'impugnazione delle sanzioni
amministrative possono effettivamente trovare un'idonea «copertura»
nella disposizione indicata, ma in nessun caso, invece, quelle
relative alla loro irrogazione, ne' tantomeno alle altre funzioni
della polizia stradale, quale appunto le norme contenute nella
disposizione, indicata in rubrica, dell'art. 1, commi 1 e 1-bis del
decreto-legge in questione.
La legislazione emanata dallo Stato, senza che ad esso spetti
alcuna competenza in materia, e', dunque, costituzionalmente
illegittima.
L'impossibilita' di ricondurre la «circolazione stradale» ad
alcuna delle materie oggi espressamente attribuite alla competenza
statale, esclusiva o concorrente, dall'art. 117 Cost., e', del resto,
confermata dalla circostanza che nello schema di disegno di legge
costituzionale per una nuova revisione del Titolo V, parte II della
Costituzione, approvato dal Consiglio dei ministri l'11 aprile 2003,
si propone di inserire la voce «sicurezza della circolazione» tra le
materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato: cio'
significa che in mancanza di una simile statuizione (e, cioe',
nell'attuale formulazione dell'art. 117 Cost.) la materia non puo'
che spettare alle Regioni in via esclusiva.
1.2. - A tale proposito, vale appena la pena di aggiungere che
pur volendo ammettere che lo Stato possa, in alcuni casi, «avocare» a
se', in applicazione del principio di sussidiarieta' di cui
all'art. 118 Cost., materie in cui esso e' privo di competenza in
base all'art. 117 Cost., come codesta ecc.ma Corte sembra aver
ritenuto nella recentissima sentenza n. 303 del 2003, cio' potrebbe
al piu' avvenire - come codesta Corte non ha mancato di chiarire -
esclusivamente attraverso un'intesa con le Regioni e le Province
autonome; ma, nel caso di specie, una simile intesa certamente non vi
e' stata.
Anche in tale ottica, dunque, le norme impugnate dovrebbero
essere dichiarate incostituzionali.
1.3. - Come si e' anticipato nella parte in fatto, le norme
impugnate sono illegittime nei confronti della Provincia di Bolzano
anche sotto ulteriori profili, indipendentemente dalla disciplina
contenuta nel nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione. Esse,
infatti, violano anche le disposizioni dello statuto di autonomia del
Trentino-Alto Adige indicate in rubrica e le relative norme di
attuazione, che non possono essere modificate ne' derogate
unilateralmente dallo Stato al di fuori della procedura di cui
all'art. 107 dello statuto.
Lo statuto speciale attribuisce competenza legislativa esclusiva
alla Provincia di Bolzano in materia di «viabilita', acquedotti e
lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n. 17, d.P.R.
n. 670/1972) e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale
compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di
funivia» (art. 8, n. 18); nonche' potesta' legislativa concorrente in
materia di «polizia locale urbana e rurale» (art. 9, n. 1). Nelle
medesime materie, la Provincia e' altresi' dotata di potesta'
amministrative, in base all'art. 16 del d.P.R. n. 670/1972.
Tali attribuzioni comprendono anche la competenza ad adottare «i
provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del
traffico» sia, naturalmente, sulle strade di interesse provinciale,
che sulle strade statali, essendo stata tale competenza espressamente
delegata dallo Stato alle Province in sede di norme di attuazione
delle suddette disposizioni statutarie (v. art. 19, comma secondo del
d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, ed art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994,
n. 143).
La disciplina in parola, dunque, da un lato e' illegittima in
quanto dettata da norme di livello statale; piuttosto che da fonti
provinciali; dall'altro, per violazione delle competenze anche
amministrative provinciali in materia, in quanto prevede che le
funzioni di polizia stradale siano svolte, nel territorio della
Provincia, anche da servizi e corpi statali (come, in particolare, il
Corpo di polizia penitenziaria o il Corpo forestale dello Stato),
anziche' soltanto da organi provinciali.
Tali servizi, che comprendono poteri di prevenzione,
accertamento, controllo, ecc., non potrebbero, infatti, essere
attribuiti ad organi statali, poiche' essi sono connessi con le
citate potesta' legislative spettanti alla Provincia ricorrente:
l'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.lgs. n. 266 del
1992, specifica infatti che «nelle materie di competenza propria
della regione e delle province autonome la legge non puo' attribuire
agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di
vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni
amministrative».
I compiti di cui alle disposizioni in rubrica - che sono
indubbiamente qualificabili come compiti di «vigilanza, di polizia
amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative» -
potrebbero, dunque, essere affidati esclusivamente ad organi
amministrativi provinciali.
Cio' non soltanto per tutte le strade di interesse provinciale,
in relazione alle quali la Provincia e' dotata di competenze
indiscutibilmente «proprie», espressamente previste dalle citate
norme statutarie; ma anche con riferimento alle strade statali sulle
quali la Provincia autonoma di Bolzano svolge tutte le funzioni in
materia di viabilita' stradale in base alla delega contenuta
nell'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974, poiche' tale delega e' volta
ad integrare e rendere organiche le competenze proprie della
Provincia (delega c.d. devolutiva).
E' illegittima, pertanto, la norma statale con la quale si
determinano i corpi e i servizi incaricati di svolgere il servizio di
polizia stradale nella Provincia di Bolzano, poiche' ne risultano
evidentemente lese le competenze provinciali sopra richiamate.
Non solo, infatti, spetterebbe alla Provincia, in base al riparto
costituzionale delle competenze normative, la determinazione di
siffatto aspetto della disciplina, ma soltanto ad organi provinciali
potrebbe essere affidato l'esercizio delle relative funzioni
amministrative.
2. - Incostituzionalita' dell'art. 1. comma 2-ter, per violazione
delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (n. 2 e 17) e 16
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670), nonche' agli artt. 99, 100, 101 e 102 del medesimo
statuto; nonche' di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2.1. - La disposizione in rubrica disciplina le lingue che
possono essere utilizzate nei segnali di localizzazione territoriale
del confine del comune, stabilendo che gli enti competenti possano
utilizzare «lingue o idiomi locali presenti nella zona di
riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».
Anche tale disposizione e' costituzionalmente illegittima per
vari ordini di ragioni.
In primo luogo, essa attiene alla disciplina della «circolazione
stradale» e, pertanto, non puo' essere regolata da norme di livello
statale, in base a tutto quanto argomentato nell'ambito del primo
vizio, sub par. 1.1, poiche' essa spetta interamente alle Regioni ad
alla Provincia autonoma di Bolzano in base al combinato disposto
dell'art. 117 Cost. e dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.
Si rinvia, sul punto, alla piu' completa illustrazione ivi svolta.
2.2. - Inoltre, la disposizione in parola viola altresi',
indipendentemente dalla recente riforma del Titolo V, parte II, della
Costituzione, le norme statutarie del Trentino-Alto Adige che
attribuiscono alla Provincia autonoma di Bolzano la competenza
legislativa esclusiva in materia di «viabilita' ... di interesse
provinciale» (art. 8, n. 17) e di «toponomastica, fermo restando
l'obbligo della bilinguita' nel territorio della Provincia di
Bolzano» (art. 8, n. 2).
E', dunque, evidente come, in base a tali disposizioni
statutarie, non possa che spettare alla Provincia la determinazione
delle lingue che possono essere utilizzate nei segnali di
localizzazione territoriale del confine del comune.
La norma in parola e' altresi' illegittima anche sotto un
ulteriore profilo: com'e' noto, nella Provincia autonoma di Bolzano
esistono specifici vincoli in tema di uso della lingua tedesca e del
ladino, imposti dagli articoli 99, 100, 101 e 102 dello statuto. Tali
vincoli vengono, invece, completamente ignorati dalla disposizione,
che viola, quindi, anche le appena citate norme statutarie.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge
n. 151/2003 deve, dunque, essere dichiarata illegittima per
violazione di tutte le norme costituzionali elencate in rubrica.
3. - Incostituzionalita' dell'art. 2, comma 5, lett. b), per
violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (n. 17
e 18) e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670), e delle relative norme d'attuazione (d.P.R.
19 novembre 1987, n. 527, art. 4-bis) in relazione all'art. 107 dello
statuto: nonche' di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3.1. - La disposizione in rubrica attribuisce al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il potere di stabilire, con decreto
dirigenziale, il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio
sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione.
Anche per quanto riguarda tale norma si deve rilevare che essa
attiene alla materia della circolazione stradale ed e', dunque,
illegittima per violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 10 della
legge cost. n. 3 del 2001, sulla base delle medesime considerazioni
svolte nel primo motivo sub par. 1.1., cui si rinvia.
3.2. - La disposizione in questione deve, tuttavia, essere
censurata anche rispetto alle norme statutarie di cui all'art. 8,
nn. 17 e 18, d.P.R. n. 670/1972, le quali attribuiscono alla
Provincia ricorrente competenza esclusiva in materia di «viabilita'
... di interesse provinciale» e «comunicazioni e trasporti di
interesse provinciale».
Inoltre, le relative norme di attuazione dello statuto contenute
nel d.P.R. n. 527 del 1987, all'art. 4-bis, comma 1, hanno delegato,
a decorrere dal 1° gennaio 1996, alle Province autonome di Trento e
Bolzano l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici provinciali
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento
e Bolzano, stabilendo, altresi', al comma successivo, che «le
provincie disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni
delegate di cui al comma 1».
Poiche' il rilascio dei duplicati della carta di circolazione
spetta, in molti casi, agli uffici della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione (v. art. 2, commi 4 e 5, d.P.R. 9 marzo
2000, n. 105), nella Provincia di Bolzano spetta a quest'ultima
l'esercizio di tali funzioni e la relativa disciplina non puo' essere
dettata da atti di livello statale, ma deve essere invece regolata,
in base alle norme di attuazione appena richiamate, da leggi
provinciali.
La pretesa da parte dello Stato di modificare o derogare
unilateralmente le sopra citate norme di attuazione configura,
peraltro, una violazione dell'art. 107 delo statuto.
La disposizione impugnata, dunque, appare costituzionalmente
illegittima, in quanto lesiva delle competenze statutarie della
Provincia, sia legislative che amministrative.
4. - Incostituzionalita' dell'art. 3, commi 6, lettera a), 7,
lettere a) e d), 8, 9, 10, lettera a), 11, lettere a) e b), 16,
lettere b), c), d) ed e) per violazione delle competenze provinciali
di cui agli articoli 8 (n. 17 e 18) e 16 dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e delle
relative norme d'attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19,
comma 2) in relazione all'art. 107 dello statuto; nonche' di cui
all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
4.1. - Tutte le norme del d.l. n. 151 del 2003 indicate in
rubrica fissano una serie di regole di condotta nella guida
(disciplinando: all'art. 3, commi 6, lett. a), e 7, lett. a),
l'obbligo dell'uso delle luci di posizione, dei proiettori
anabbaglianti, ecc.; al comma 7, lett. d), l'uso dei dispositivi di
segnalazione visiva durante la fermata o la sosta; al comma 8,
l'obbligo di spegnimento del motore del veicolo durante la sosta; al
comma 9, l'obbligo di utilizzazione di dispositivi retroriflettenti
di protezione individuale per operare su veicoli fermi; al comma 10,
lett. a), il trasposto sui ciclomotori di altre persone oltre al
conducente; al comma 11, lett. a) e b), l'obbligo di indossare il
casco protettivo su ciclomotori e motoveicoli; al comma 16, lett. b),
c), d) ed e), l'obbligo per i veicoli di circolare provvisti di
limitatore di velocita' e, in alcuni casi, di cronotachigrafo, dotati
di determinate caratteristiche, funzionanati e non manomessi).
Si tratti di disposizioni che inequivocamente regolano, sotto
vari aspetti, la circolazione stradale. Ancora una volta deve,
dunque, farsi rinvio a quanto illustrato nel primo motivo sub par
1.1. circa l'illegittimita' costituzionale della pretesa statale di
dettare norme nella suddetta materia, che e' al di fuori della sua
competenza e rientra, invece, in quella provinciale.
4.2. - Le norme m parola, inoltre, violano anche le disposizioni
statuarie citate in rubrica. In particolare, esse ledono le
competenze legislative esclusive della Provincia in materia di
«viabilita' ... di interesse provinciale» (art. 8, n. 17, d.P.R.
n. 670/1972) e di «comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale» (n. 18), nonche' le competenze amministrative nelle
medesime materie spettanti alla Provincia ex art. 16 dello statuto.
Si tratta di attribuzioni che, come si e' gia' visto nell'ambito
del primo motivo (v. sub par 1.3.), comprendono anche la competenza
ad adottare «i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della
sicurezza del traffico» sia sulle strade di interesse provinciale,
che sulle strade statali, essendo stata quest'ultima espressamente
delegata dallo Stato alle Province in sede di norme di attuazione
delle suddette disposizioni statutarie, non modificabili senza le
procedure di cui all'art. 107 dello statuto (v. art. 19, comma 2, del
d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, ed art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994,
n. 143).
Tali attribuzioni sono evidentemente lese dalla pretesa statale
di indicare con proprie norme le regole di comportamento il cui
rispetto e' considerato necessario ai fini della sicurezza del
traffico, quali quelle contenute nelle disposizioni in rubrica, che
sono, dunque, costituzionalmente illegittime.
5. - Incostituzionalita' dell'art. 3, comma 19, lettera b);
dell'art. 4, commi 1, lettera c-bis), 1-bis, 1-ter, 1-quinquies,
1-octies; dell'art. 5 e dell'art. 6 per violazione delle competenze
provinciali di cui agli articoli 8 (nn. 17 e 18), 9 (n. 1), 16 e 87
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670) e delle relative norme d'attuazione (art. 4 del d.lgs.
16 marzo 1992, n. 266) in relazione all'art. 107 dello statuto;
nonche' di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
5.1. - Le norme del decreto-legge impugnato indicate in rubrica
sono tutte attributive di poteri al prefetto nell'ambito dei
procedimenti sanzionatori delle infrazioni alle disposizioni del c.d.
codice della strada: il potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione per
le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi assicurativi
(art. 3, comma 19, lett. b); di disporre l'archiviazione del
procedimento sanzionatorio in determinati casi (art. 4, comma 1,
lett. c-bis); poteri di decisione del ricorso amministrativo avverso
il verbale di accertamento e di adozione dell'ordinanza-ingiunzione
(art. 4, commi 1-bis, 1-ter, 1-quinquies); la legittimazione passiva
nel giudizio di opposizione in sede giurisdizionale (art. 4, comma
1-octies); il potere di disporre la sospensione della patente quale
sanzione amministrativa accessoria per guida in stato di ebbrezza o
di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (artt. 5
e 6).
In primo luogo, esse sono illegittime in quanto norme di livello
statale volte a disciplinare la materia «circolazione stradale», che
spetta invece alle Regioni e alle Province autonome: ancora una volta
si deve far rinvio a quanto argomentato sul punto nel primo motivo
sub par. 1.1. In particolare, si deve ribadire l'evidente
impossibilita' di fare riferimento all'art. 117 Cost., comma 2, lett.
l) - che attribuisce allo Stato la competenza in materia di
«giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa» - per quanto attiene all'irrogazione ed
esecuzione delle sanzioni amministrative, poiche' tali attivita'
nulla hanno a che vedere con l'esercizio della giurisdizione, ne'
rientrano nell'ordinamento civile e penale.
5.2. - L'attribuzione al prefetto dei poteri sanzionatori di cui
alle norme in parola e' anche illegittima per una ulteriore serie di
ragioni.
Infatti, come si e' illustrato piu' ampiamente nell'ambito dei
precedenti motivi (v. soprattutto il primo, sub par. 1.3.), le norme
statutarie citate in rubrica attribuiscono alla Provincia la
competenza in materia di regole per la sicurezza sulle strade e,
conseguentemente, anche in relazione alla determinazione delle
sanzioni amministrative connesse alle violazioni e alla loro
irrogazione.
Tali funzioni, dunque, non possono essere disciplinate con norme
statali, ne' possono essere attribuite ad organi dello Stato, come,
appunto, il prefetto. Cio' risulta chiarito e specificato anche
dall'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.lgs. n. 266 del
1992, in base al quale «nelle materie di competenza propria della
regione e delle province autonome la legge non puo' attribuire agli
organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza,
di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni
amministrative».
Sono quindi palesemente illegittime, sotto tale profilo, le norme
impugnate, attributive di poteri sanzionatori al prefetto.
Esse, peraltro, non tengono nemmeno conto che in base allo
speciale statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige,
nella Provincia di Bolzano le funzioni del prefetto sono svolte (ex
art. 87 statuto) dal Commissario del Governo per la provincia di
Bolzano (oltre che, in parte, dal Presidente della Provincia o dai
questori: v. art. 20 statuto).
Anche tali disposizioni statutarie risultano, dunque, violate
dalle norme in parola.
6. - Incostituzionalita' dell'art. 4, comma 1-septies, per
violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8
(nn. 17 e 18), 9 (n. 1) e 16 dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative
norme d'attuazione (art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; art. 19
del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381) in relazione all'art. 107 dello
statuto; nonche' di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
6.1. - La disposizione di cui all'art. 4, comma 1-septies, del
d.l. n. 151 del 2003, prevede che le somme dovute a titolo di
sanzione possano essere assegnate dal giudice di pace (in caso di
rigetto del relativo ricorso) «all'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore» (cosi' il comma 5 dell'art. 204-bis del d.lgs.
n. 285 del 1992, inserito dall'art. 4, comma 1-septies, del
decreto-legge impugnato).
Tale disposizione implica, dunque, che le violazioni possano
essere accertate da organi appartenenti non soltanto
all'amministrazione provinciale, ma anche a quella statale.
Si e' gia' illustrato, tuttavia, come nella Provincia di Bolzano
l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale
spetti esclusivamente ad organi provinciali. Sul punto, si rinvia a
quanto esposto nell'ambito del primo e del quinto motivo di ricorso.
Sotto tale profilo la norma impugnata e' dunque anch'essa
illegittima.
6.2. - Peraltro, anche nella denegata ipotesi che si dovesse
ritenere legittima l'attribuzione delle funzioni di controllo e di
accertamento delle violazioni nella materia in questione anche ad
organi statali, accanto a quelli provinciali, la disposizione
impugnata sarebbe comunque illegittima.
Le somme dovute dovrebbero, infatti, essere comunque attribuite
alla provincia anche nell'ipotesi in cui le relative sanzioni siano
conseguenti ad accertamenti compiuti da organi statali.
L'attribuzione alla provincia delle piu' volte citate competenze
in materia di viabilita', comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale (art. 8, nn. 17 e 18, dello statuto), integrate dalla
delega relativa a tutte le «funzioni in materia di viabilita'
stradale» dello Stato quale ente proprietario e dell'ANAS, contenuta
nell'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974 - recante «norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
in materia di urbanistica ed opere pubbliche» e, dunque, modificabile
soltanto attraverso la speciale procedura di cui all'art. 107 dello
statuto - implica che sia proprio la provincia a svolgere tutte le
funzioni amministrative (manutenzione, sorveglianza, apposizione
della segnaletica, ecc.) relative alle strade, anche statali, che
passano sul territorio provinciale, sostenendone i relativi costi.
Cio' comporta, dunque, che ad essa debbano essere assegnate tutte
le somme dovute per le sanzioni amministrative relative alle
violazioni delle norme sulla circolazione accertate su dette strade,
indipendentemente da quale sia l'organo accertatore.
L'attribuzione delle somme in questione e', infatti, funzionale a
consentire lo svolgimento da parte della provincia di tutte le
suddette funzioni ad essa attribuite.
Pertanto, la norma in rubrica e', comunque, illegittima anche
sotto tale profilo.
7. - Incostituzionalita' degli artt. 5 e 6 per violazione delle
competenze provinciali di cui agli articoli 8 (nn. 17 e 18), 9 (n. 1)
e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme d'attuazione (artt. 3
e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266) in relazione all'art. 107 dello
statuto: nonche' di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
7.1. - Le disposizioni in rubrica disciplinano i poteri degli
organi di Polizia stradale per l'accertamento dello stato di ebbrezza
e' dello stato di alterazione psico-fisica per l'utilizzo di sostanze
stupefacenti, prescrivendo che essi debbano operare secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno (cosi', in particolare,
il comma 3, dell'art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato
dall'art. 5 del decreto-legge impugnato: «... gli organi della
Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, ... possono sottoporre
i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove ...»;
nonche' il comma 2 dell'art. 187 del d.lgs n. 285 del 1992, come
modificato dall'art. 6 del decreto-legge impugnato, in termini
identici al precedente).
Esse sono costituzionalmente illegittime sotto diversi profili.
In primo luogo, esse presuppongono l'attribuzione dei poteri di
accertamento agli organi di Polizia stradale determinati secondo le
disposizioni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge (che
modifica l'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Esse, dunque,
si espongono alle medesime censure di illegittimita' costituzionale
che affliggono il suddetto art. 1 sopra formulate.
7.2. - Inoltre, esse sono altresi' illegittime in quanto
prevedono che - nello svolgere i suddetti accertamenti - tutti gli
organi di Polizia stradale, e quindi anche quelli della provincia
ricorrente, debbano conformarsi alle direttive fornite dal Ministero
dell'interno.
Infatti, si e' visto che la materia della circolazione stradale e
della sicurezza sulle strade appartiene, in base alle norme citate in
rubrica, non gia' alla competenza statale, ma piuttosto a quella
della Provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto si e' gia' piu'
volte illustrato nell'ambito del presente ricorso (v., in
particolare, il primo motivo) con riguardo sia alle norme contenute
nel nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione (applicabile
alle Province di Bolzano ex art. 10 legge cost. n. 3 del 2001) sia a
quelle statutarie ed alle relative norme di attuazione. In tale
ambito, dunque, soltanto la provincia puo' dettare norme ed
esercitare le relative funzioni amministrative, e quindi il Ministero
dell'interno non puo' impartire direttive al riguardo.
Ne' potrebbe ritenersi che le «direttive» in parola possano
essere espressione di un generale potere statale di indirizzo.
Innanzitutto, per la dirimente ragione che il potere generale
dello Stato di indirizzo e coordinamento deve ritenersi attualmente,
secondo la nuova disciplina costituzionale, venuto meno: sia in
quanto non esiste piu' in Costituzione il limite generale espresso
dell'interesse nazionale, dal quale era stato ricavato il fondamento
di tale potere; sia in quanto l'art. 118 Cost. prevede una specifica
ipotesi di coordinamento, rendendo difficile ipotizzare l'esistenza
di un potere generale di quel tipo.
In secondo luogo, anche a voler ammettere che tale potere di
indirizzo esista tuttora, esso, non potrebbe essere esercitato nei
confronti della provincia ricorrente se non nei limiti e nelle forme
prescritti dalle norme d'attuazione dello statuto T.-A.A. stabilite
dall'art. 3 del gia' ricordato decreto legislativo n. 266 del 1992 (a
cominciare, quindi, dalla necessaria previa deliberazione del
Consiglio dei ministri). Dunque, non come invece e' previsto dalla
disposizione legislativa impugnata.
E' dunque illegittima per violazione delle norme citate in
rubrica, come argomentato anche nei precedenti motivi (cui si fa
rinvio) l'attribuzione al Ministero dell'interno del potere di
impartire direttive in siffatta materia.


P. Q. M.
Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del
presente ricorso, dichiarare incostituzionali in parte qua le
disposizioni del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 241, indicate in
epigrafe.
Bolzano-Roma, addi' 7 ottobre 2003
Prof. avv.: Sergio Panunzio - Prof. avv.: Roland Riz

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