Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 ottobre 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 48 del 2018-12-05)

 

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale n. …), in persona del Presidente pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. …) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax …, PEC: …, nei confronti della Regione Basilicata, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale del 20 agosto 2018, n. 18, recante «Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020», pubblicata nel B.U.R. Basilicata n. 34 del 20 agosto 2018.

La legge della Regione Basilicata n. 18 del 20 agosto 2018, pubblicata nel B.U.R. n. 34 del 20 agosto 2018, recante: «Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020» presenta aspetti di illegittimita' costituzionale per gli aspetti di seguito evidenziati.

L'art. 15 modifica l'art. 1 della legge regionale 27 giugno 2018, n. 10, che e' stato impugnato dinanzi a codesta Corte costituzionale a seguito di delibera del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2018 (ricorso n. 56/2018 depositato il 31 agosto 2018), in quanto riconosceva ai medici di medicina convenzionata compensi aggiuntivi, finalizzati alla remunerazione delle specifiche condizioni di disagio e difficolta' in cui vengono rese le prestazioni sanitarie, non previsti dall'Accordo collettivo nazionale di settore.

Le medesime criticita' si riscontrano relativamente all'art. 15 della legge oggi impugnata, rubricato «Modifiche all'art. 1 della legge regionale 27 giugno 2018, n. 10», che, di fatto, nonostante la modifica introdotta, non supera i rilievi di incostituzionalita' precedentemente riscontrati; infatti, laddove dispone che «fino all' approvazione della deliberazione della giunta regionale n. 347 del 3 maggio 2017, le attivita' correlate alle indennita' aggiuntive di cui all'art. 35, comma 1, alinee 1, 2 e 6 dell'Accordo integrativo regionale, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 331 dell'11 marzo 2008, poiche' finalizzate ad assicurare la partecipazione dei medici di continuita' assistenziale alle attivita' previste dagli accordi regionali primariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale dell'accordo collettivo nazionale vigente, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della medicina generale, si intendono perseguite con l'apporto di tutti i professionisti che non abbiano negato la disponibilita' allo svolgimento delle attivita' correlate» non risulta in linea con i principi che ispirano l'Accordo collettivo nazionale di settore che regola le attribuzioni degli incarichi ai medici di continuita' assistenziale, preposti ad assicurare prestazioni assistenziali territoriali non differibili.

Nello specifico, l'art. 67, comma 1, dell'ACN 29 luglio 2009, di modifica dell'ACN del 2005, stabilisce che «Il medico di continuita' assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell'ambito territoriale afferente alla sede di servizio».

Il comma 17 del medesimo articolo prevede che «Il medico di continuita' assistenziale partecipa alle attivita' previste dagli accordi regionali e aziendali. Per queste attivita' vengono previste quote variabili aggiuntive di compenso, analogamente agli altri medici di medicina generale che ad esse partecipano. Tali attivita' sono primariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale del presente accordo, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della medicina generale, anche mediante la regolamentazione di eventuali attivita' ambulatoriali».

Da tali disposizioni deriva che ai medici di continuita' assistenziale possono essere attribuite attivita' ulteriori rispetto alle normali funzioni istituzionali; esse devono essere stabilite dagli accordi collettivi regionali e aziendali e per la remunerazione delle stesse devono essere previste quote variabili aggiuntive di compenso. Non possono, invece, essere previsti compensi aggiuntivi, volti ad indennizzare il medico per le particolari e specifiche condizioni di disagio e difficolta' in cui vengono rese le prestazioni sanitarie, posto che, come sopra indicato, le predette quote variabili aggiuntive costituiscono la possibile remunerazione delle sole attivita' ulteriori rispetto a quelle istituzionali, tant'e' che la corresponsione del relativo compenso prescinde dalle particolari condizioni in cui e' resa l'attivita' assistenziale.

L'art. 15 della legge regionale in esame, si pone in contrasto con principi ricavabili dal citato ACN di settore poiche' richiama l'art. 35, commi 1, 2 e 6 dell'Accordo integrativo regionale a norma del quale: «[...] spettano al medico di continuita' assistenziale i seguenti compensi:

€ 4,00 ad ora quale indennita' per i rischi derivanti dalla peculiarita' del servizio svolto.

€ 0,50 ad ora per usura della macchina qualora si utilizza il proprio automezzo. (... omissis ...).

Per l'assistenza resa alla popolazione in eta' pediatrica (0-14 anni) e' previsto un compenso aggiuntivo orario di € 0,50».

Ne deriva che l'art. 1 della legge regionale n. 10, sia pure nella nuova formulazione introdotta dall'art. 15 della legge in esame, continua a riconoscere indennita' aggiuntive non previste dall'ACN sopra indicato.

Del resto, relativamente alle indennita' di cui trattasi, gia' la Corte dei conti, procura regionale per la Basilicata, nell'ambito della vertenza 643/16GAR, a seguito di raffronto tra la contrattazione di livello nazionale e quella integrativa regionale, ha promosso l'azione di responsabilita' amministrativa nei confronti della regione contestando di aver illegittimamente previsto nell'AIR, approvato con delibera della giunta regionale n. 331/2008, l'attribuzione e la corresponsione delle suddette indennita' ai medici convenzionati di continuita' assistenziale per gli anni 2012-2016 in contrasto con l'ACN.

Alla luce di quanto esposto la regione, con le previsioni di cui all'art. 15 della legge regionale in questione, esercita una competenza non propria, atteso che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, prima parte, del decreto legislativo n. 502 del 1992, il rapporto tra il servizio sanitario regionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali.

Ed invero, quando - come nel caso all'esame - un contratto collettivo nazionale determina, negli ambiti di disciplina ad esso riservati da una legge dello Stato, le materie e i limiti entro i quali deve svolgersi la contrattazione collettiva integrativa, non e' consentito ad una legge regionale derogare a quanto in tal senso disposto dal contratto collettivo nazionale.

Pertanto l'art. 15 della legge regionale della Basilicata n. 18/2018 e' incostituzionale per violazione della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile» (art. 117, comma 2, lettera l), Cost.) e' per violazione dell'esigenza connessa al precetto costituzionale di eguaglianza (art. 3, Cost.), di garantire l'uniformita', sul territorio nazionale, delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti in questione.

P.Q.M.

La norma regionale sopra indicata viene impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost., come da delibera del Consiglio dei ministri in data 16 ottobre 2018.

Si conclude pertanto affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale nei sensi sopra esposti dell'art. 15 della legge Regione Basilicata n. 18 del 20 agosto 2018, recante «Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020».

 

Roma, 18 ottobre 2018

L'Avvocato dello Stato: De Giovanni

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