Ricorso n. 74 del 6 luglio 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 luglio 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 39 del 2015-09-30)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Contro la Regione
Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, per
l'impugnazione della legge regionale del Molise n. 8 del 4 maggio
2015, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11
del 4 maggio 2015 recante «Disposizioni collegate alla manovra di
bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e
integrazioni di leggi regionali», in relazione ai suoi articoli 32
comma 3, 43 comma 3, 44, comma 1, lett. b) e 44, comma 6, lett. h).
La legge della Regione Molise n. 8 del 2015 viene impugnata nella
parte sopra richiamata giusta delibera del Consiglio dei ministri
nella seduta del 23 giugno 2015.
Con la legge regionale in esame, rubricata «Disposizioni
collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e
spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali», la Regione
Molise intende intervenire in una serie di settori nei quali e' stata
riscontrata la necessita' di adottare disposizioni modificative o
integrative di altre norme regionali.
L'articolo 32 della legge regionale, rubricato «Norme di prima
applicazione», dispone al comma 3:
«3. Unicamente in fase di prima applicazione e di avvio, in
considerazione della multidisciplinarieta' delle competenze del
Servizio, la sua titolarita' potra' essere conferita mediante
procedura ad evidenza pubblica, anche a personale esterno
all'amministrazione regionale, in deroga alle disposizioni vigenti».
L'articolo 43 della legge regionale, intitolato «Abrogazione
della legge regionale 29 dicembre 1998, n. 20», stabilisce al comma
3:
« 3. A decorrere dalla conclusione del procedimento di
soppressione di cui al comma 2 la Regione Molise subentra
all'Autorita' di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione
e Fortore nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici
attivi e passivi, compresi quelli relativi ai beni e al personale
appartenente al ruolo regionale, mentre cessa l'incarico di
Segretario generale ed e' risolto il connesso contratto di lavoro a
tempo determinato».
L'articolo 44 della legge regionale («Modifiche alla legge
regionale 23 marzo 2010, n. 10»), poi, prevede al comma 1, lett. b):
«1. Alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Nonne in
materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del
personale con qualifica dirigenziale), nell'ottica di una complessiva
riforma dell'organizzazione amministrativa della Regione Molise, sono
apportate le seguenti modifiche:
b) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis - 1. I posti di Direttore di Dipartimento, di Direttore
generale della Salute, di Segretario generale del Consiglio
regionale, di Capo del Servizio di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale e degli affari istituzionali, di Capo del Servizio
di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e affari
istituzionali non sono ricompresi nelle dotazioni organiche della
Regione."».
Il medesimo articolo 44 della legge regionale («Modifiche alla
legge regionale 23 marzo 2010, n. 10»), infine, prevede al comma 6,
lett. h):
«6. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2 del presente
articolo la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e' cosi'
modificata:
h) il comma 3 dell'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
"3.1 trattamenti economici complessivi dei dirigenti apicali degli
enti dipendenti dalla Regione, delle societa' direttamente e
indirettamente partecipate, delle fondazioni o altri organismi
dipendenti comunque denominati sono cosi' costituiti:
a) trattamento tabellare previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro per il personale con qualifica
dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali;
b) retribuzione di posizione non superiore alla misura massima
prevista dai medesimi contratti collettivi aumentata del 50 per
cento;
c) retribuzione di risultato nella misura annualmente
determinata, secondo i sistemi di valutazione, per i direttori di
Servizio."».
Si tratta di norme illegittime per i seguenti
Motivi
L'articolo 32, comma 3 prevede che la titolarita' del Servizio
"Centrale unica di committenza", in fase di prima applicazione, possa
essere conferita anche a personale esterno all'amministrazione
regionale, in deroga alle disposizioni di cui all'art 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165/2001, in materia di conferimento degli
incarichi dirigenziali a tempo determinato, confliggendo, pertanto,
con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva
alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi,
i rapporti di diritto privato regolati dal Codice civile.
La norma pertanto eccede dalla competenza regionale e deve essere
pertanto impugnata ex art. 127 Cost.
L'articolo 43, comma 3 prevede che a seguito della soppressione
dell'Autorita' di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione
e Fortore, la Regione Molise subentri nei relativi rapporti giuridici
attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale appartenente
al ruolo regionale.
A riguardo si evidenzia che l'eventuale trasferimento nei ruoli
della Regione potrebbe valere solo nei confronti di personale assunto
mediante concorso pubblico e non per quello cui si applica
genericamente il Contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni
autonomie locali; potrebbe infatti determinarsi a favore del
personale eventualmente assunto senza concorso pubblico un
inquadramento riservato, in contrasto con il principio di accesso al
pubblico impiego di cui all'art. 97 Cost. e in violazione dei
principi stabiliti dal decreto legislativo n. 165/2001, che trovano
applicazione per il personale delle Pubbliche Amministrazioni
indicate nell'art. 1, comma 2, di detto decreto.
Come noto, le disposizioni del citato decreto legislativo n.
165/2001 rappresentano principi generali ai quali il legislatore
regionale deve far riferimento.
Pertanto la norma indicata deve essere impugnata per la
violazione dell'art. 97 della costituzione.
L'articolo 44, comma 1, lett. b) prevede l'inserimento nella
legge regionale n. 10/2010 dell'art. 20-bis, secondo cui alcune
figure di dirigenza generale, Direttore di Dipartimento, Direttore
generale della Salute, di Segretario generale del Consiglio
regionale, di Capo del Servizio di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale e degli Affari istituzionali, di Capo del Servizio
di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e affari
istituzionali non sono ricomprese nelle dotazioni organiche della
Regione.
Tale previsione oltre a compromettere la corretta quantificazione
delle risorse da destinare al finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato dei dirigenti e di avere effetti negativi in
ordine al rispetto della normativa vigente in materia di contenimento
e controllo della spesa complessiva di personale, non specifica la
modalita' conferimento dei relativi incarichi dirigenziali ai fini
del rispetto delle percentuali indicate dall'art. 19, comma 6 del
decreto legislativo n. 165/2001.
La norma si pone, pertanto, in contrasto con i principi di buon
andamento sanciti dall'art. 97 Cost., nonche' con l'art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello
Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato
regolabili dal Codice civile e pertanto deve essere impugnata ex art.
127 della Costituzione.
L'articolo 44, comma 6, lett. h) prevede la sostituzione
dell'art. 31, comma 3, della legge n. 10/2010, in materia di
trattamenti economici complessivi dei dirigenti apicali degli enti
dipendenti dalla Regione, delle societa' direttamente o
indirettamente partecipate, delle fondazioni o altri organismi
dipendenti.
Al riguardo, fermo restando la necessita' che sia rispettato il
limite massimo retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, si fa presente che le previsioni contenute
nell'articolo novellato, indicano in maniera dettagliata la
costituzione dei trattamenti economici complessivi dei dirigenti
apicali dei suddetti enti, determinando una lesione dell'art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione che riserva alla
competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i
rapporti di diritto privato regolati dal codice civile.
P. Q. M.
Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma
Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli
articoli 32 comma 3, 43 comma 3, 44, comma 1, lett. b) e 44, comma 6,
lett. h) della legge regionale del Molise n. 8 del 4 maggio 2015,
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 4
maggio 2015 recante «Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di
leggi regionali».
Roma, 30 giugno 2015
Avvocato dello Stato: Tortora