Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6  luglio  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).
 

(GU n. 39 del 2015-09-30)

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  nei  cui  uffici
domicilia in Roma, via  dei  Portoghesi  n.  12,  Contro  la  Regione
Molise,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  per
l'impugnazione della legge regionale del Molise n.  8  del  4  maggio
2015, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n.  11
del 4 maggio 2015 recante «Disposizioni  collegate  alla  manovra  di
bilancio  2015  in  materia  di  entrate  e  spese.  Modificazioni  e
integrazioni di leggi regionali», in relazione ai  suoi  articoli  32
comma 3, 43 comma 3, 44, comma 1, lett. b) e 44, comma 6, lett. h).
    La legge della Regione Molise n. 8 del 2015 viene impugnata nella
parte sopra richiamata giusta delibera  del  Consiglio  dei  ministri
nella seduta del 23 giugno 2015.
    Con  la  legge  regionale  in  esame,   rubricata   «Disposizioni
collegate alla manovra di bilancio  2015  in  materia  di  entrate  e
spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali»,  la  Regione
Molise intende intervenire in una serie di settori nei quali e' stata
riscontrata la necessita' di  adottare  disposizioni  modificative  o
integrative di altre norme regionali.
    L'articolo 32 della legge regionale, rubricato  «Norme  di  prima
applicazione», dispone al comma 3:
        «3. Unicamente in fase di prima applicazione e di  avvio,  in
considerazione  della  multidisciplinarieta'  delle  competenze   del
Servizio,  la  sua  titolarita'  potra'  essere  conferita   mediante
procedura   ad   evidenza   pubblica,   anche a   personale   esterno
all'amministrazione regionale, in deroga alle disposizioni vigenti».
    L'articolo 43  della  legge  regionale,  intitolato  «Abrogazione
della legge regionale 29 dicembre 1998, n. 20», stabilisce  al  comma
3:
        « 3.  A  decorrere  dalla  conclusione  del  procedimento  di
soppressione  di  cui  al  comma  2  la   Regione   Molise   subentra
all'Autorita' di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori,  Saccione
e Fortore nell'esercizio delle  funzioni  e  nei  rapporti  giuridici
attivi e passivi, compresi quelli relativi ai  beni  e  al  personale
appartenente  al  ruolo  regionale,  mentre   cessa   l'incarico   di
Segretario generale ed e' risolto il connesso contratto di  lavoro  a
tempo determinato».
    L'articolo  44  della  legge  regionale  («Modifiche  alla  legge
regionale 23 marzo 2010, n. 10»), poi, prevede al comma 1, lett. b):
        «1. Alla legge regionale 23  marzo  2010,  n.  10  (Nonne  in
materia  di  organizzazione  dell'amministrazione  regionale  e   del
personale con qualifica dirigenziale), nell'ottica di una complessiva
riforma dell'organizzazione amministrativa della Regione Molise, sono
apportate le seguenti modifiche:
          b) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis - 1. I posti di Direttore di Dipartimento, di  Direttore
generale  della  Salute,  di  Segretario   generale   del   Consiglio
regionale, di Capo del Servizio di  Gabinetto  del  Presidente  della
Giunta regionale e degli affari istituzionali, di Capo  del  Servizio
di  Gabinetto  del  Presidente  del  Consiglio  regionale  e   affari
istituzionali non sono ricompresi  nelle  dotazioni  organiche  della
Regione."».
    Il medesimo articolo 44 della legge  regionale  («Modifiche  alla
legge regionale 23 marzo 2010, n. 10»), infine, prevede al  comma  6,
lett. h):
        «6. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2 del presente
articolo  la  legge  regionale  23  marzo  2010,  n.  10,  e'   cosi'
modificata:
          h) il comma 3 dell'articolo 31 e' sostituito dal  seguente:
"3.1 trattamenti economici complessivi dei  dirigenti  apicali  degli
enti  dipendenti  dalla  Regione,  delle  societa'   direttamente   e
indirettamente  partecipate,  delle  fondazioni  o  altri   organismi
dipendenti comunque denominati sono cosi' costituiti:
    a)  trattamento  tabellare   previsto   dai   vigenti   contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  per  il  personale  con  qualifica
dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali;
    b) retribuzione di posizione non superiore  alla  misura  massima
prevista dai medesimi  contratti  collettivi  aumentata  del  50  per
cento;
    c)   retribuzione   di   risultato   nella   misura   annualmente
determinata, secondo i sistemi di valutazione,  per  i  direttori  di
Servizio."».
    Si tratta di norme illegittime per i seguenti
 
                               Motivi
 
    L'articolo 32, comma 3 prevede che la  titolarita'  del  Servizio
"Centrale unica di committenza", in fase di prima applicazione, possa
essere  conferita  anche  a  personale  esterno   all'amministrazione
regionale, in deroga alle disposizioni di cui all'art  19,  comma  6,
del decreto legislativo n. 165/2001, in materia di conferimento degli
incarichi dirigenziali a tempo determinato,  confliggendo,  pertanto,
con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,  il  quale  riserva
alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi,
i rapporti di diritto privato regolati dal Codice civile.
    La norma pertanto eccede dalla competenza regionale e deve essere
pertanto impugnata ex art. 127 Cost.
    L'articolo 43, comma 3 prevede che a seguito  della  soppressione
dell'Autorita' di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione
e Fortore, la Regione Molise subentri nei relativi rapporti giuridici
attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale  appartenente
al ruolo regionale.
    A riguardo si evidenzia che l'eventuale trasferimento  nei  ruoli
della Regione potrebbe valere solo nei confronti di personale assunto
mediante  concorso  pubblico  e  non  per  quello  cui   si   applica
genericamente il Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  Regioni
autonomie  locali;  potrebbe  infatti  determinarsi  a   favore   del
personale  eventualmente   assunto   senza   concorso   pubblico   un
inquadramento riservato, in contrasto con il principio di accesso  al
pubblico impiego di  cui  all'art.  97  Cost.  e  in  violazione  dei
principi stabiliti dal decreto legislativo n. 165/2001,  che  trovano
applicazione  per  il  personale  delle   Pubbliche   Amministrazioni
indicate nell'art. 1, comma 2, di detto decreto.
    Come noto, le disposizioni  del  citato  decreto  legislativo  n.
165/2001 rappresentano principi  generali  ai  quali  il  legislatore
regionale deve far riferimento.
    Pertanto  la  norma  indicata  deve  essere  impugnata   per   la
violazione dell'art. 97 della costituzione.
    L'articolo 44, comma 1,  lett.  b)  prevede  l'inserimento  nella
legge regionale n.  10/2010  dell'art.  20-bis,  secondo  cui  alcune
figure di dirigenza generale, Direttore  di  Dipartimento,  Direttore
generale  della  Salute,  di  Segretario   generale   del   Consiglio
regionale, di Capo del Servizio di  Gabinetto  del  Presidente  della
Giunta regionale e degli Affari istituzionali, di Capo  del  Servizio
di  Gabinetto  del  Presidente  del  Consiglio  regionale  e   affari
istituzionali non sono ricomprese  nelle  dotazioni  organiche  della
Regione.
    Tale previsione oltre a compromettere la corretta quantificazione
delle risorse da destinare al  finanziamento  della  retribuzione  di
posizione e di risultato dei dirigenti e di avere effetti negativi in
ordine al rispetto della normativa vigente in materia di contenimento
e controllo della spesa complessiva di personale,  non  specifica  la
modalita' conferimento dei relativi incarichi  dirigenziali  ai  fini
del rispetto delle percentuali indicate dall'art.  19,  comma  6  del
decreto legislativo n. 165/2001.
    La norma si pone, pertanto, in contrasto con i principi  di  buon
andamento sanciti dall'art. 97 Cost., nonche' con l'art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello
Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di  diritto  privato
regolabili dal Codice civile e pertanto deve essere impugnata ex art.
127 della Costituzione.
    L'articolo  44,  comma  6,  lett.  h)  prevede  la   sostituzione
dell'art. 31,  comma  3,  della  legge  n.  10/2010,  in  materia  di
trattamenti economici complessivi dei dirigenti  apicali  degli  enti
dipendenti   dalla   Regione,   delle   societa'    direttamente    o
indirettamente  partecipate,  delle  fondazioni  o  altri   organismi
dipendenti.
    Al riguardo, fermo restando la necessita' che sia  rispettato  il
limite massimo retributivo di cui all'articolo 13  del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, si fa presente  che  le  previsioni  contenute
nell'articolo  novellato,  indicano   in   maniera   dettagliata   la
costituzione dei  trattamenti  economici  complessivi  dei  dirigenti
apicali dei suddetti enti, determinando una  lesione  dell'art.  117,
secondo comma,  lettera  l),  della  Costituzione  che  riserva  alla
competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile  e,  quindi,  i
rapporti di diritto privato regolati dal codice civile.

 
                              P. Q. M.
 
    Alla stregua di quanto precede  si  confida  che  codesta  Ecc.ma
Corte  vorra'  dichiarare   l'illegittimita'   costituzionale   degli
articoli 32 comma 3, 43 comma 3, 44, comma 1, lett. b) e 44, comma 6,
lett. h) della legge regionale del Molise n.  8 del  4  maggio  2015,
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del  4
maggio 2015 recante «Disposizioni collegate alla manovra di  bilancio
2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e  integrazioni  di
leggi regionali».
      Roma, 30 giugno 2015
 
                    Avvocato dello Stato: Tortora

 

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