RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 ottobre  2009 , n. 74
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6 ottobre 2009 (della Regione Puglia). 
 
 
(GU n. 44 del 4-11-2009) 
 
 
    Ricorso della Regione  Puglia,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore della Giunta regionale, dott. Nicola Vendola, rappresentata e
difesa dall'avv. Fulvio Mastroviti del foro  di  Bari  in  virtu'  di
procura apposta al margine del presente atto e  previa  deliberazione
della Giunta regionale n.  1524  del  7  agosto  2009,  integrata  da
successiva deliberazione n. 1559 dell'8 settembre 2009, elettivamente
domiciliata in Roma al viale delle Milizie n. 34 (studio avv.  Andrea
Botti),  per  la  declaratoria   di   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 17, comma 23, lett e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009,  n.  102,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n.  179  -  suppl.
ordinario n. 140. 
    1. - L'art. 17, comma 23 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
recante «provvedimenti anticrisi nonche' proroga di termini  e  della
partecipazione italiana a  missioni  internazionali»,  nell'apportare
modifiche all'art. 71 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n.  133,  sub
lettera e) ha inserito le seguenti disposizioni: 
        «5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti
dal servizio per malattia effettuati dalle aziende  sanitarie  locali
su richiesta delle Amministrazioni  pubbliche  interessate  rientrano
nei  compiti  istituzionali   del   Servizio   sanitario   nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano  comunque  a  carico  delle
aziende sanitarie locali. 
        5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede  di  riparto  delle
risorse per il finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e'
individuata una quota di finanziamenti destinata agli scopi di cui al
comma 5-bis, ripartita tra le regioni  tenendo  conto  dell'incidenza
sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di  cui
al comma  i  sono  effettuati  nei  limiti  delle  ordinarie  risorse
disponibili a tale scopo». 
    Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150. 
    2. - In sede di conversione in legge, avvenuta con legge 3 agosto
2009, n. 102, alle disposizioni dell'art. 17,  comma  23  sono  state
apportate - per cio' che in questa sede e' oggetto di giudizio  -  le
seguenti modificazioni: 
        «alla lettera e), capoverso 5-ter, le parole: "dell'incidenza
sui propri territori di dipendenti pubblici"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi
territori" e le parole: "di cui al comma 1",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al medesimo comma 5-bis"». 
    La legge 3 agosto 2009, n. 102 e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179 - suppl. ordinario n. 140. 
    3. - Invero,  sino  all'intervento  in  materia  del  legislatore
statale, mai si e' dubitato che le  visite  medico-fiscali  richieste
dai datori di lavoro pubblici per i  propri  dipendenti  assenti  per
malattie fossero  a  titolo  oneroso.  Cio',  sul  rilievo  che,  pur
spettando al Servizio sanitario nazionale e segnatamente alle  unita'
sanitarie locali (oggi, aziende sanitarie locali) di provvedere  alla
certificazione dell'assenza  per  motivi  di  salute  dei  dipendenti
pubblici (stante la previsione in tal senso dell'art.  14,  comma  3,
lett. q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833) e  pur  rientrando  il
servizio  medico-legale  fra  i  livelli  essenziali  di   assistenza
(essendo tale servizio menzionato nell'allegato 1A, par. 1, lett. G),
del d.P.C.m. 29 novembre 2001), cio'  non  di  meno  va  ritenuta  la
gratuita' delle  prestazioni  necessarie  per  la  certificazione  di
malattie in caso di assenza dal servizio sia in quanto il citato art.
14 della legge n. 833/1978, nell'elencare le attivita' proprie  delle
unita' sanitarie locali, non menziona  espressamente  le  prestazioni
diagnostiche necessarie al  rilascio  di  tali  certificazioni  (come
sarebbe stato evidentemente necessario perche'  le  stesse  potessero
essere comprese nei livelli essenziali di assistenza con atto  avente
forza di legge), sia in quanto l'allegato 2A,  lett.  e)  del  citato
d.P.C.m. 29 novembre 2001 esclude dall'ambito dei livelli  essenziali
di assistenza le «certificazioni  mediche,  comprese  le  prestazioni
diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a  fini
di tutela della salute collettiva, anche  quando  sono  richieste  da
disposizioni  di  legge»  (ed  invero  e'  fuor  di  dubbio  che   la
prestazione richiesta al Servizio sanitario nazionale nel certificare
l'assenza  del  dipendente  dal  servizio,  pur  avendo  ad   oggetto
l'accertamento di una malattia, esula  dalle  specifiche  prestazioni
medico-legali  preordinate  a  finalita'  di  tutela   della   salute
collettiva). 
    Tali  principi  sono  stati   costantemente   riaffermati   nella
giurisprudenza della Corte di cassazione (ad es., sez. I,  28  maggio
2008, n. 13992) e del Consiglio di Stato (ad es., sez. V, 14 novembre
2008, n. 5690) ed hanno legittimato le iniziative assunte  da  alcune
regioni che nell'esercizio della propria potesta'  amministrativa  in
materia  hanno  fissato  la  regola  della  onerosita'  delle  visite
«fiscali» (ad es., la Regione Toscana, con deliberazione  della  G.R.
n. 622 del 6 giugno 2005, all'origine del contenzioso  infine  deciso
dal Consiglio di Stato con la menzionata sentenza n. 5690/2008). 
    4. - In tale quadro normativo e giurisprudenziale si inscrive  la
norma  di  legge  in  questione  con  la  quale,  oltre  a  ribadirsi
pleonasticamente che «gli accertamenti medico-legali  sui  dipendenti
(pubblici) assenti dal  servizio  per  malattia  ..... rientrano  nei
compiti istituzionali  del  Servizio  sanitario  nazionale  (e  sono)
effettuati  dalle  aziende  sanitarie  locali  su   richieste   delle
amministrazioni  pubbliche  interessate»,  ne  prevede  altresi'   la
gratuita' stabilendo che «i relativi oneri restano comunque a  carico
delle aziende sanitarie locali», senza peraltro prevedere a tal  fine
risorse  aggiuntive   e   quindi   un'integrazione   del   fondo   di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 
    Tali disposizioni normative risultano  invasive  della  sfera  di
competenza legislativa assegnata alle regioni dall'art. 117  Cost.  e
comunque violative delle prerogative previste in favore delle regioni
dall'art. 119  Cost.,  talche'  la  Regione  Puglia  ha  interesse  a
promuovere la relativa questione di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 134 Cost. e dell'art. 32 della legge 11  marzo  1953,
n. 87, all'uopo formulando i seguenti 
                             M o t i v i 
    1. - L'art. 17, comma 23, del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.
78, nel testo risultante a  seguito  delle  modificazioni  introdotte
dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102,  stabilisce  -  tra
l'altro e per cio' che rileva in questa sede - che «all'art.  71  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: ... omissis ... 5-bis. Gli accertamenti  medico-legali
sui dipendenti assenti dal servizio  per  malattia  effettuati  dalle
aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche
interessate  rientrano  nei  compiti   istituzionali   del   Servizio
sanitario  nazionale;  conseguentemente  i  relativi  oneri   restano
comunque a carico delle aziende sanitarie locali. 
    5-ter. A decorrere  dall'anno  2010  in  sede  di  riparto  delle
risorse per il finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e'
individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al
comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo  conto  del  numero  di
dipendenti  pubblici   presenti   nei   rispettivi   territori;   gli
accertamenti di cui al  medesimo  comma  5-bis  sono  effettuati  nei
limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo». 
    La norma esprime, in immediata successione  logica,  due  diversi
precetti: 
        a) innanzi  tutto  stabilisce  che  gli  accertamenti  medico
legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia sono
sussumibili nell'ambito  della  competenza  funzionale  del  Servizio
sanitario nazionale; 
        b) a tale assunto di partenza  collega  in  via  immediata  e
conseguente (quasi che si trattasse del pleonastico  accertamento  di
un corollario logico giuridico  immanente  nel  precetto  oggetto  di
preliminare statuizione) l'ulteriore disposizione per cui i  relativi
oneri restano a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  sono
imputati ad una quota  parte  del  finanziamento  attribuito  in  via
ordinaria al medesimo Servizio sanitario nazionale,  quota  oltre  la
quale non e' consentito erogare ulteriori prestazioni. 
    Ora, a ben vedere, il primo dei precetti di  cui  alla  norma  in
esame, che non e' oggetto di contestazione in questa sede, si risolve
nella  mera  ricognizione  di  una   disposizione   gia'   codificata
dall'ordinamento,  considerato  che  la  competenza  funzionale   del
Servizio sanitario nazionale rispetto «agli  accertamenti»  ed  «alle
certificazioni» era gia' prevista dall'art. 14, comma  3,  lett.  q),
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
    Trattasi di una previsione avente portata generale che  individua
una  competenza  funzionale  «aperta»,  nell'ambito  della  quale  la
giurisprudenza  ha  costantemente  ricondotto  anche  le  prestazioni
relative alle certificazioni medico legali in materia di assenza  per
malattia (cfr. Cons. Stato, sez. 1ª, Comm.  spec.  n.  33165/94;  id.
Adun. Gen. n. 27 dell'11 ottobre 1984; id., sez. V, 14 novembre 2008,
n. 5690; Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2008, n. 13992). 
    Diversa e', invece, la rilevanza sistematica del secondo precetto
di cui  alla  norma  in  questione  concernente  la  gratuita'  delle
prestazioni medico legali relative  alle  assenze  per  malattia  dei
dipendenti  pubblici,  atteso  che  tale  previsione  ha  un   valore
significativamente innovativo rispetto alle  previgenti  disposizioni
in materia di organizzazione sanitaria. 
    Ed invero, la disposizione in esame si inserisce  nell'ambito  di
un contesto normativo da cui emergeva il ben diverso principio  della
naturale onerosita' delle prestazioni in questione. 
    Sul punto la piu' accreditata  giurisprudenza  amministrativa  ed
ordinaria  che  ha  avuto  modo  di  occuparsi  della  vicenda  aveva
concordemente rilevato che, alla luce del quadro normativo previgente
all'entrata  in  vigore  della  norma  in  esame,  era  assolutamente
indubbio che gli enti pubblici non potessero usufruire  gratuitamente
del servizio concernente gli accertamenti medico legali nei confronti
dei dipendenti assenti per malattia. 
    In particolare, e' stato lucidamente e convincentemente osservato
che: 
        il fatto «che  al  servizio  sanitario  nazionale  spetti  di
certificare l'assenza per motivi di salute  dei  dipendenti  pubblici
... non implica la necessaria gratuita' delle  relative  prestazioni,
in quanto l'art. 14, comma terzo, lett. q), legge 23  dicembre  1978,
n.  833,  pur  disponendo  nel  senso  della  spettanza  alle  unita'
sanitarie locali (ora  aziende  sanitarie  locali)  della  competenza
relativa "agli accertamenti,  alle  certificazioni  e  a  ogni  altra
prestazione  medico  legale",  e'  privo  di  qualsiasi  norma  sulla
gratuita' ed onerosita' delle  relative  prestazioni»  (Cons.  Stato,
sez. V, 14 novembre 2008, n. 5690); 
        dall'art. 69, lett. e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
si desume «l'esistenza in via generale di prestazioni a pagamento  da
parte del Servizio  sanitario  nazionale»,  che  la  gratuita'  delle
prestazioni riguarda solo i servizi che  devono  essere  garantiti  a
tutti  i  cittadini  e  cioe'  «i  livelli  uniformi  di   assistenza
sanitaria» ed in ogni caso che «e' di tutta  evidenza  la  differenza
fra le prestazioni sanitarie di cura e prevenzione assicurate a tutti
i cittadini nel precipuo interesse della sanita'  pubblica  e  quelle
aventi ad oggetto invece le visite fiscali, avvenendo  queste  ultime
nell'interesse  del  datore  di  lavoro  che  intende  avvalersi  dei
previsti controlli per accertare  la  legittimita'  dell'assenza  dal
lavoro dei propri dipendenti» (Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2008, n.
13992); 
        l'Allegato 2 A,  lett.  e),  al  d.P.C.m.  29  novembre  2001
esclude  dall'ambito   dei   livelli   essenziali   di   tutela   «le
certificazioni  mediche,   comprese   le   prestazioni   diagnostiche
necessarie per il loro rilascio, non rispondenti  a  fini  di  tutela
della salute collettiva, anche quando sono richieste da  disposizioni
di legge», in quanto «la prestazione richiesta all'azienda  sanitaria
si risolve in un adempimento procedimentale diretto alla verifica dei
presupposti dell'assenza del dipendente dal posto di lavoro  al  fine
dell'applicazione  degli  istituti   retributivi   conseguenti   alla
malattia ... omissis ... Come tale ... la verifica  dell'assenza  dal
servizio  rimane  estranea  all'obiettivo   primario   del   servizio
sanitario nazionale di soddisfare, attraverso le risorse  finanziarie
pubbliche, il bisogno di salvaguardia della  salute...  Correttamente
pertanto la Giunta regionale ... ha posto  a  carico  dei  datori  di
lavoro pubblici l'onere finanziario  per  le  visite  medico  fiscali
richieste per i propri agenti assenti per malattia ...» (Cons. Stato,
sez. V, 14 novembre 2008, n. 5690). 
    Ponendo a raffronto il quadro normativo  previgente,  cosi'  come
analiticamente  e  coerentemente  interpretato  dalla  giurisprudenza
ordinaria ed amministrativa, con la disciplina dettata dalla norma di
legge in esame nella parte cui stabilisce la gratuita'  delle  visite
fiscali, emerge che: 
        in  linea  di  principio,  l'attribuzione  delle  prestazioni
relative alle visite fiscali alla competenza funzionale del  Servizio
sanitario nazionale non ne  comporta  in  alcun  modo  la  necessaria
gratuita', atteso che di norma sono gratuite soltanto le  prestazioni
rivolte a garantire i  livelli  essenziali  di  tutela  della  salute
(LEA), nel mentre le prestazioni in questione esulano dall'ambito dei
servizi  erogati  dal  S.S.N.  ai  fini  della  tutela  della  salute
collettiva e quindi - a piu' forte ragione - dall'ambito dei LEA,  ed
attengono invece - come si e' detto - alla verifica  dei  presupposti
dell'assenza  del  dipendente   dal   posto   di   lavoro   al   fine
dell'applicazione  degli  istituti   retributivi   conseguenti   alla
malattia nell'esclusivo interesse del datore di  lavoro  che  intende
avvalersi dei previsti controlli; 
        con ogni evidenza il  precetto  in  esame,  contrariamente  a
quanto  ritenuto  dal  legislatore  statale  che  ha  qualificato  la
gratuita'  delle  visite  fiscali  alla  stregua   di   una   diretta
conseguenza della competenza  funzionale  attribuita  in  materia  al
servizio sanitario  nazionale,  non  sostanzia  un  momento  di  mera
ricognizione di un onere immanente nella gestione del servizio, ma e'
frutto  di  una  precisa  opzione  del  legislatore  statale  che  ha
contenuto innovativo rispetto al previgente dato normativo in materia
di organizzazione sanitaria. 
    2. - Orbene, cio' premesso, l'indicata prescrizione di  legge  si
pone patentemente in contrasto  con  l'art.  117  Cost.,  violando  i
criteri di riparto della potesta' legislativa tra Stato e regioni. 
    Ed infatti, ribadito che la norma in esame e' intesa  a  regolare
l'imputazione  degli  oneri  finanziari  correlati  all'effettuazione
delle visite fiscali, fissando la regola  per  cui  detti  oneri  non
gravano   sui   soggetti   pubblici   fruitori   delle    prestazioni
medico-legali, bensi'  sulle  strutture  sanitarie  incaricate  dello
svolgimento delle visite fiscali, talche' essa definisce  un  momento
dell'attivita' delle strutture in questione, incidendo in via diretta
ed esclusiva  sulla  organizzazione  funzionale  e  sulle  competenze
contabili e finanziarie delle aziende sanitarie alle quali e' imposto
di sopportare il costo delle prestazioni  in  questione,  invero  non
pare dubbio che la fattispecie regolata dalla norma di legge in esame
non sia riconducibile ne' a materia in cui lo Stato  ha  legislazione
esclusiva ai sensi del secondo  comma  dell'art.  117  Cost.,  ne'  a
materia di legislazione  concorrente  ai  sensi  del  comma  3  della
medesima disposizione costituzionale, sicche' e' giocoforza  ritenere
che la potesta' legislativa in materia si appartenga in via residuale
alle regioni ex art. 117, quarto comma, Cost. 
    2.1. - Sotto l'un profilo, la  norma  indubbiamente  esula  dalla
materia   di   legislazione   esclusiva   dello   Stato   concernente
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali» (art. 117, secondo comma, lett. g), atteso che e'
del tutto evidente che l'organizzazione delle strutture sanitarie  e'
estranea all'attivita' dello Stato o di enti pubblici  nazionali,  ed
invece riguardi regioni ed aziende sanitarie. 
    2.2. - E'  altresi'  da  escludere  che  la  norma  attenga  alla
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale», che  sostanzia  altra  e  diversa  materia  di
legislazione esclusiva dello Stato a  mente  dell'art.  117,  secondo
comma, lett. m). 
    Vero e' infatti che  tale  materia  riguarda  la  «determinazione
degli  standard  strutturali  e  qualitativi  delle  prestazioni,  da
garantire agli aventi diritto su tutto il  territorio  nazionale,  in
quanto concernenti il soddisfacimento di diritti  civili  e  sociali»
(Corte cost., 23 novembre 2007 n. 387), nel mentre la norma in  esame
non individua livelli minimi di assistenza a tutela della salute  dei
cittadini,  bensi'  disciplina   l'aspetto   organizzativo   relativo
all'imputazione dei costi afferenti allo svolgimento  di  prestazioni
di verifica aventi contenuto medico legale  nell'esclusivo  interesse
organizzativo e funzionale degli enti pubblici datoriali: «...  nella
giurisprudenza di questa Corte la fissazione dei  livelli  essenziali
di assistenza  si  identifica  esclusivamente  nella  "determinazione
degli  standard  strutturali  e  qualitativi  delle  prestazioni,  da
garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale",  non
essendo "pertanto inquadrabili in tale categoria le  norme  volte  ad
altri  fini,  quali,  ad  esempio,  l'individuazione  del  fondamento
costituzionale della disciplina, da  parte  dello  Stato,  di  interi
settori  materiali  (sentenze  n.  383  e  285   del   2005)   o   la
regolamentazione dell'assetto organizzativo  e  gestorio  degli  enti
preposti all'erogazione  delle  prestazioni"  (sentenza  n.  120  del
2005)» (Corte cost., 14 novembre 2008, n. 371). 
    2.3. - Sotto l'altro profilo, e' parimenti da  escludere  che  la
disciplina dettata dalla norma di legge in  esame  sia  riconducibile
alla materia di legislazione concorrente relativa  al  «coordinamento
della finanza pubblica» di cui all'art. 117, terzo comma, dal momento
che, come codesta Corte in piu' occasioni ha chiarito, appartengono a
tale  materia  le  norme  finalizzate  al  «transitorio  contenimento
complessivo, anche se non generale, della spesa corrente» e  comunque
alla razionalizzazione degli acquisti  mediante  l'individuazione  di
limiti massimi alla spesa degli enti pubblici (cfr.  Corte  cost.  18
luglio 2008, n. 289; in senso conforme Corte cost. 24 aprile 2008, n.
120; Corte cost. 8 maggio 2007, n. 162); la norma in questione, nella
parte in esame, e' volta invece ad  individuare  una  nuova  voce  di
costo a carico dei bilanci regionali  (essendo  state  sollevate  dal
relativo  onere  le  amministrazioni   che   richiedono   prestazioni
medico-legali relativamente alle visite fiscali), talche' essa non e'
volta al contenimento della spesa del  servizio  sanitario  nazionale
ma, all'opposto, ne prevede l'incremento,  senza  peraltro  che  alle
regioni sia attribuito alcun finanziamento  suppletivo,  dal  momento
che e' previsto che le risorse necessarie debbano essere imputate  ad
una quota parte del finanziamento  ordinario  assegnato  al  servizio
sanitario regionale. 
    2.4. - Qualche maggiore perplessita' presenta la questione  della
riconducibilita' della norma  in  esame  nell'ambito  della  potesta'
legislativa concorrente in materia di «tutela della  salute»  di  cui
all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza  della  Corte
che  tale  materia  sia  contraddistinta  da  un  confine   di   tipo
teleologico  nel  senso  che  essa  riguarda  non  solo  la   materia
dell'assistenza  sanitaria,  ma  ogni  intervento   legislativo   che
inerisca, in via anche solo mediata, alla  tutela  della  salute  dei
cittadini. 
    Sulla base di tale presupposto, codesta Corte ha affermato che le
norme  che  disciplinano  gli  aspetti  organizzatori  dell'attivita'
sanitaria sono anch'esse da ricondurre  nella  materia  della  tutela
della salute, perche' comunque idonee ad incidere  sulla  salute  dei
cittadini,  il   momento   organizzativo   del   servizio   sanitario
costituendo la cornice funzionale  ed  operativa  che  garantisce  la
qualita' e l'appropriatezza delle prestazioni erogate: «... il "nuovo
quadro costituzionale", delineato dalla legge di riforma del titolo V
della parte II  della  Costituzione,  recepisce,  come  si  e'  sopra
precisato, una nozione della materia  "tutela  della  salute"  "assai
piu' ampia rispetto alla precedente materia 'assistenza  sanitaria  e
ospedaliera'",  con  la  conseguenza  che  le  norme  attinenti  allo
svolgimento dell'attivita' professionale  intramuraria,  "sebbene  si
prestino ad incidere contestualmente su una pluralita' di materie  (e
segnatamente, tra le altre, su quella della  organizzazione  di  enti
'non statali  e  non  nazionali')",  vanno  "comunque  ascritte,  con
prevalenza, a quella della 'tutela della salute'".  Rileva,  in  tale
prospettiva, "la stretta  inerenza  che  tutte  le  norme  de  quibus
presentano con l'organizzazione del servizio sanitario  regionale  e,
in definitiva, con le condizioni per la fruizione  delle  prestazioni
rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici
aspetti, dalla capacita', dalla professionalita'  e  dall'impegno  di
tutti i sanitari addetti ai servizi, e  segnatamente  di  coloro  che
rivestono una posizione apicale" (sentenze n. 181 del 2006  e  n.  50
del 2007)» (Corte cost., 14 novembre 2008, n. 371). 
    E' pero' evidente che, se  pure  l'organizzazione  dell'attivita'
sanitaria, intesa come disciplina  degli  aspetti  organizzativi  del
Servizio sanitario regionale,  rientra  di  norma  nella  materia  di
legislazione concorrente «tutela della  salute»,  tale  appartenenza,
proprio in virtu' del criterio  teleologico-funzionale  enunciato  da
codesta Corte, non puo' estendersi - pena la violazione  dell'assunto
logico ermeneutico di riferimento - sino al  punto  di  ricomprendere
nella  materia  anche  gli   aspetti   organizzativi   dell'attivita'
sanitaria che non presentano alcun profilo di inerenza e/o attinenza,
neppure in via mediata ed indiretta, con finalita' assistenziali e di
salvaguardia della salute collettiva. 
    Ora, tra tali aspetti  organizzativi  -  ossia  tra  gli  aspetti
organizzativi dai quali esulano le finalita' assistenziali  e  quelle
consistenti  nella  salvaguardia  della  salute  collettiva   e   che
pertanto,    in    mancanza    di    un    collegamento    di    tipo
teleologico-finalistico, non sono  parte,  neppure  in  via  mediata,
della materia «tutela della salute» -  e'  da  ritenere  che  rientri
anche quello disciplinato dalla norma in esame. 
    Detta  norma  infatti  incide  unicamente  sulle   modalita'   di
erogazione delle prestazioni  diagnostiche  di  natura  medico-legale
rese in occasione delle visite fiscali e quindi su prestazioni aventi
natura  accessoria  ed  aggiuntiva  rispetto  a  quelle  propriamente
assistenziali che,  pur  essendo  istituzionalmente  riferibili  alle
attivita' del Servizio  sanitario  nazionale,  esulano  completamente
dalle  finalita'  assistenziali  e  di  salvaguardia   della   salute
collettiva che caratterizzano peculiarmente le  attivita'  da  ultimo
indicate. 
    E che,  d'altra  parte,  la  prestazione  richiesta  al  Servizio
sanitario nazionale nel  certificare  l'assenza  del  dipendente  dal
servizio per malattia non risponda a fini di tutela  della  salute  e
non comporti la prevalenza della  salute  collettiva  o  individuale,
propria dei livelli essenziali di assistenza ex art. 1, d.lgs. n. 502
del 1992, sulla  funzione  di  controllo  circa  l'esistenza  o  meno
dell'infermita'   in   vista   della   eventuale    giustificabilita'
dell'impedimento alla prestazione lavorativa, ma rinvenga la  propria
ragion  d'essere  ed  esaurisca  il  proprio  scopo  unicamente   nel
soddisfacimento degli interessi gestionali degli enti  datoriali  che
richiedono la visita fiscale, e' dato - come  si  e'  detto  -  ormai
acquisito nella  consolidata  interpretazione  giurisprudenziale  dei
giudici ordinari ed amministrativi: «come tale, sia  pure  attribuita
alla competenza delle aziende sanitarie dalla normativa  vigente,  la
verifica dell'assenza  dal  servizio  rimane  estranea  all'obiettivo
primario del S.S.N. di soddisfare, attraverso le risorse  finanziarie
pubbliche,  il  bisogno  di  salvaguardia  della  salute,   l'equita'
nell'accesso  all'assistenza,  la  qualita'  delle  cure  e  la  loro
appropriatezza rispetto alle specifiche esigenze» (Cons. Stato,  sez.
V, 14 novembre 2008, n. 5690). 
    Peraltro, tale essendo la  natura  di  siffatte  prestazioni,  le
stesse non sono comprese tra  i  livelli  essenziali  di  assistenza,
atteso che - per dato normativo vigente,  sul  quale  non  incide  la
norma di legge in esame - l'allegato 2A, lett.  e)  del  d.P.C.m.  29
novembre  2001  esclude  dall'ambito  dei   livelli   suindicati   le
«certificazioni  mediche,  comprese   le   prestazioni   diagnostiche
necessarie per il loro rilascio, non rispondenti  a  fini  di  tutela
della salute collettiva, anche quando sono richieste da  disposizioni
di legge». 
    In conclusione, tale essendo (e tale natura avendo) l'oggetto  di
disciplina della norma di legge in esame, e' da  escludere  che  essa
rientri nella materia  dell'organizzazione  sanitaria,  intesa  quale
insieme di  mezzi  e  risorse  umane  funzionalizzati  all'assistenza
sanitaria; talche' essa impinge in  un  segmento  dell'organizzazione
sanitaria la cui disciplina sfugge anche sotto  questo  profilo  alla
potesta' legislativa concorrente in materia di tutela della salute  e
resta inevitabilmente attratta nella potesta'  legislativa  residuale
delle regioni. 
    Per tale articolato complesso di motivi la norma di cui  all'art.
17, comma 23, lett. e), del decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito con modificazioni con legge 3  agosto  2009,  n.  102,  va
ritenuta costituzionalmente illegittima perche' invasiva della  sfera
di competenza assegnata alle regioni  dalla  Carta  costituzionale  e
quindi  per  violazione  dei  criteri  di  riparto  della  competenza
legislativa tra Stato e regioni fissato dall'art. 117, commi secondo,
terzo e quarto Cost. 
    3. - In subordine si osserva che, ove abbia a  ritenersi  che  la
fattispecie regolata dalla norma di legge in esame - contrariamente a
quanto dedotto supra - possa essere ricondotta in via prevalente  (ed
eventualmente  anche  in   senso   trasversale)   alle   materie   di
legislazione concorrente innanzi indicate («tutela  della  salute»  e
«coordinamento della finanza pubblica»), cionondimeno la detta  norma
appare costituzionalmente illegittima per violazione  dell'art.  117,
terzo comma, ultima parte, Cost., dal momento che  nelle  materie  di
legislazione concorrente al  legislatore  statale  e'  consentito  di
porre norme di principio, ma non di dettare la normativa di dettaglio
che e' invece riservata alle regioni. 
    Sul punto codesta Corte ha in piu' occasioni ribadito da un  lato
che, in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti  dipendenti
dalla regione», e' illegittima  la  norma  dello  Stato  che  imponga
«limiti  precisi  e  puntuali  (e  non   gia'   di   principio)   non
giustificabili  dall'esigenza  di  coordinare  la   spesa   pubblica;
esigenza che lo Stato puo'  salvaguardare  prescrivendo  "criteri  ed
obiettivi", ma senza imporre "nel dettaglio gli strumenti concreti da
utilizzare per raggiungere quegli obiettivi"» (Corte cost., 10  marzo
2006, n. 68) e d'altro lato che, in materia di  «coordinamento  della
finanza  pubblica»,  presupposto  indefettibile   per   il   corretto
esercizio della  potesta'  legislativa  dello  Stato  in  materia  di
legislazione concorrente e'  «di  non  prevedere  in  modo  esaustivo
strumenti o modalita' per il perseguimento  dei  suddetti  obiettivi»
(Corte cost. 18 luglio 2008, n. 289). 
    Alla luce di tali principi appare chiaro che,  nella  specie,  il
legislatore statale ha ecceduto dai limiti della potesta' legislativa
riconosciutagli dalla Carta costituzionale in ipotesi di legislazione
concorrente, dal momento che la  norma  di  legge  statale  in  esame
introduce nell'ordinamento una disciplina  dettagliata,  compiuta  ed
autosufficiente  che  satura  ogni  eventuale  ulteriore  spazio   di
intervento da  parte  del  legislatore  regionale  con  l'effetto  di
vincolare determinate risorse al raggiungimento di obiettivi  in  una
materia non riservata alla competenza esclusiva dello Stato e  quindi
invade e comprime la potesta' legislativa concorrente  delle  regioni
(sia essa riferita alla materia  della  tutela  della  salute  o  dal
coordinamento della finanza pubblica o sia trasversale  ad  entrambe)
che «subiscono» gli effetti di una disciplina definita nel dettaglio,
senza poter in alcun  modo  gestirne  e  calibrarne  gli  effetti  in
relazione alle proprie particolari esigenze. 
    4.  -  Sotto  diverso   e   concorrente   profilo   si   contesta
l'illegittimita' costituzionale della norma di legge in  esame  anche
per violazione dell'art. 119 Cost.  Vero  e'  infatti  che  la  norma
stabilisce un preciso vincolo rispetto  alla  finalizzazione  di  una
parte del finanziamento spettante al Servizio sanitario nazionale  in
una materia  che  esula  dalla  potesta'  legislativa  esclusiva  del
legislatore statale e che,  come  tale,  e'  regolata  dal  principio
dell'autonomia finanziaria delle regioni di cui all'art.  119  Cost.,
ai sensi del quale lo  Stato  non  puo'  «gestire»  autonomamente  le
risorse delle regioni, ne' stabilire che dati  fondi  debbano  essere
vincolati a scopi predeterminati. 
    In altri termini, nella materia in esame il  legislatore  statale
non puo' stabilire in qual  modo  e  con  quali  risorse  le  regioni
debbano assicurare il corretto svolgimento delle visite fiscali e per
di piu'  senza  prevedere  l'assegnazione  di  fondi  aggiuntivi  e/o
suppletivi rispettivo ai finanziamenti ordinari, atteso che la scelta
tra  la  gratuita'  delle  relative  prestazioni   (con   conseguente
imputazione dei  relativi  costi  sui  fondi  assegnati  al  Servizio
sanitario nazionale) e la loro onerosita' (con conseguente  copertura
dei costi mediante l'addebito di  un  corrispettivo  a  carico  delle
amministrazioni richiedenti)  e'  espressione  del  libero  esercizio
dell'autonomia finanziaria delle regioni in una  materia,  quella  in
esame, riservata alla potesta' legislativa residuale delle regioni o,
a tutto concedere, alla legislazione concorrente. E  siffatto  libero
esercizio dell'autonomia finanziaria, stante  la  norma  generale  di
garanzia di cui  all'art.  119  Cost.,  non  puo'  essere  conculcato
unilateralmente dal legislatore statale: 
        «E'  costituzionalmente  illegittimo  l'art.  1,  comma  796,
lettera n), secondo periodo, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
nella parte in cui  prevede  l'apposizione  di  vincoli  puntuali  di
destinazione di fondi statali nelle materie "tutela della  salute"  e
"governo  del  territorio"  appartenenti  alla  potesta'  legislativa
concorrente, cosi' violando gli art. 119, terzo comma  e  117,  terzo
comma, Cost.» (Corte cost., 4 marzo 2008 n. 45);  «...  premesso  ...
che  la  legittimita'  della  destinazione  di  fondi   a   finalita'
specifiche, operata da  leggi  dello  Stato,  e'  condizionata  dalla
finalizzazione dei finanziamenti ad opere  o  servizi  di  competenza
statale,  la  norma  censurata,  vincolando,  unilateralmente  e  per
finalita' specifiche e dettagliate, la destinazione di fondi  in  una
materia di competenza concorrente viola gli art. 117, terzo  comma  e
119 Cost. Restano assorbite le ulteriori censure»  (Corte  cost.,  23
marzo 2007, n. 105); «E'  costituzionalmente  illegittimo  l'art.  1,
comma 153, legge 30 dicembre 2004, n. 311. Premesso che nelle materie
di competenza esclusiva o concorrente delle regioni non e' consentita
l'istituzione di fondi speciali o comunque la destinazione,  in  modo
vincolato, di risorse finanziarie, senza lasciare alle regioni e agli
enti locali un qualsiasi spazio di manovra, anche nell'ipotesi in cui
siano previsti interventi finanziari statali, nelle medesime materie,
destinati  direttamente   a   soggetti   privati,   la   disposizione
censurata... viola l'autonomia finanziaria  ed  amministrativa  delle
regioni, in quanto destina, in modo vincolato, risorse in una materia
non riservata alla competenza legislativa esclusiva dello  Stato,  ai
sensi dell'art. 117, secondo comma Cost. E tale lesione e' ancor piu'
evidente, in quanto le somme destinate a costituire  il  nuovo  fondo
speciale sono  tratte  dalle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali di cui all'art. 59, comma  44,  legge  n.  449  del
1997, vale a dire da un fondo  nazionale  a  prevalente  destinazione
regionale» (Corte cost., 24 marzo 2006, n. 118). 

        
      
                              P. Q. M. 
    Si  chiede  che  la  Corte   costituzionale   voglia   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 23, lett. e)  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con
legge 3 agosto 2009, n. 102, perche' in contrasto con gli  art.  117,
comma secondo, terzo e quarto e 119 Cost. 
        Bari-Roma, addi' 28 settembre 2009 
                       Avv. Fulvio Mastroviti 

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