Ricorso n. 74 del 6 ottobre 2009 (Regione Puglia)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 ottobre 2009 , n. 74
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 ottobre 2009 (della Regione Puglia).
(GU n. 44 del 4-11-2009)
Ricorso della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, dott. Nicola Vendola, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Mastroviti del foro di Bari in virtu' di procura apposta al margine del presente atto e previa deliberazione della Giunta regionale n. 1524 del 7 agosto 2009, integrata da successiva deliberazione n. 1559 dell'8 settembre 2009, elettivamente domiciliata in Roma al viale delle Milizie n. 34 (studio avv. Andrea Botti), per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 23, lett e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179 - suppl. ordinario n. 140. 1. - L'art. 17, comma 23 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «provvedimenti anticrisi nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», nell'apportare modifiche all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, sub lettera e) ha inserito le seguenti disposizioni: «5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. 5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamenti destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita tra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma i sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo». Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150. 2. - In sede di conversione in legge, avvenuta con legge 3 agosto 2009, n. 102, alle disposizioni dell'art. 17, comma 23 sono state apportate - per cio' che in questa sede e' oggetto di giudizio - le seguenti modificazioni: «alla lettera e), capoverso 5-ter, le parole: "dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori" e le parole: "di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al medesimo comma 5-bis"». La legge 3 agosto 2009, n. 102 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179 - suppl. ordinario n. 140. 3. - Invero, sino all'intervento in materia del legislatore statale, mai si e' dubitato che le visite medico-fiscali richieste dai datori di lavoro pubblici per i propri dipendenti assenti per malattie fossero a titolo oneroso. Cio', sul rilievo che, pur spettando al Servizio sanitario nazionale e segnatamente alle unita' sanitarie locali (oggi, aziende sanitarie locali) di provvedere alla certificazione dell'assenza per motivi di salute dei dipendenti pubblici (stante la previsione in tal senso dell'art. 14, comma 3, lett. q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833) e pur rientrando il servizio medico-legale fra i livelli essenziali di assistenza (essendo tale servizio menzionato nell'allegato 1A, par. 1, lett. G), del d.P.C.m. 29 novembre 2001), cio' non di meno va ritenuta la gratuita' delle prestazioni necessarie per la certificazione di malattie in caso di assenza dal servizio sia in quanto il citato art. 14 della legge n. 833/1978, nell'elencare le attivita' proprie delle unita' sanitarie locali, non menziona espressamente le prestazioni diagnostiche necessarie al rilascio di tali certificazioni (come sarebbe stato evidentemente necessario perche' le stesse potessero essere comprese nei livelli essenziali di assistenza con atto avente forza di legge), sia in quanto l'allegato 2A, lett. e) del citato d.P.C.m. 29 novembre 2001 esclude dall'ambito dei livelli essenziali di assistenza le «certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando sono richieste da disposizioni di legge» (ed invero e' fuor di dubbio che la prestazione richiesta al Servizio sanitario nazionale nel certificare l'assenza del dipendente dal servizio, pur avendo ad oggetto l'accertamento di una malattia, esula dalle specifiche prestazioni medico-legali preordinate a finalita' di tutela della salute collettiva). Tali principi sono stati costantemente riaffermati nella giurisprudenza della Corte di cassazione (ad es., sez. I, 28 maggio 2008, n. 13992) e del Consiglio di Stato (ad es., sez. V, 14 novembre 2008, n. 5690) ed hanno legittimato le iniziative assunte da alcune regioni che nell'esercizio della propria potesta' amministrativa in materia hanno fissato la regola della onerosita' delle visite «fiscali» (ad es., la Regione Toscana, con deliberazione della G.R. n. 622 del 6 giugno 2005, all'origine del contenzioso infine deciso dal Consiglio di Stato con la menzionata sentenza n. 5690/2008). 4. - In tale quadro normativo e giurisprudenziale si inscrive la norma di legge in questione con la quale, oltre a ribadirsi pleonasticamente che «gli accertamenti medico-legali sui dipendenti (pubblici) assenti dal servizio per malattia ..... rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale (e sono) effettuati dalle aziende sanitarie locali su richieste delle amministrazioni pubbliche interessate», ne prevede altresi' la gratuita' stabilendo che «i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali», senza peraltro prevedere a tal fine risorse aggiuntive e quindi un'integrazione del fondo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Tali disposizioni normative risultano invasive della sfera di competenza legislativa assegnata alle regioni dall'art. 117 Cost. e comunque violative delle prerogative previste in favore delle regioni dall'art. 119 Cost., talche' la Regione Puglia ha interesse a promuovere la relativa questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 134 Cost. e dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'uopo formulando i seguenti M o t i v i 1. - L'art. 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce - tra l'altro e per cio' che rileva in questa sede - che «all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: ... omissis ... 5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. 5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero di dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo». La norma esprime, in immediata successione logica, due diversi precetti: a) innanzi tutto stabilisce che gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia sono sussumibili nell'ambito della competenza funzionale del Servizio sanitario nazionale; b) a tale assunto di partenza collega in via immediata e conseguente (quasi che si trattasse del pleonastico accertamento di un corollario logico giuridico immanente nel precetto oggetto di preliminare statuizione) l'ulteriore disposizione per cui i relativi oneri restano a carico del Servizio sanitario nazionale e sono imputati ad una quota parte del finanziamento attribuito in via ordinaria al medesimo Servizio sanitario nazionale, quota oltre la quale non e' consentito erogare ulteriori prestazioni. Ora, a ben vedere, il primo dei precetti di cui alla norma in esame, che non e' oggetto di contestazione in questa sede, si risolve nella mera ricognizione di una disposizione gia' codificata dall'ordinamento, considerato che la competenza funzionale del Servizio sanitario nazionale rispetto «agli accertamenti» ed «alle certificazioni» era gia' prevista dall'art. 14, comma 3, lett. q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Trattasi di una previsione avente portata generale che individua una competenza funzionale «aperta», nell'ambito della quale la giurisprudenza ha costantemente ricondotto anche le prestazioni relative alle certificazioni medico legali in materia di assenza per malattia (cfr. Cons. Stato, sez. 1ª, Comm. spec. n. 33165/94; id. Adun. Gen. n. 27 dell'11 ottobre 1984; id., sez. V, 14 novembre 2008, n. 5690; Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2008, n. 13992). Diversa e', invece, la rilevanza sistematica del secondo precetto di cui alla norma in questione concernente la gratuita' delle prestazioni medico legali relative alle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, atteso che tale previsione ha un valore significativamente innovativo rispetto alle previgenti disposizioni in materia di organizzazione sanitaria. Ed invero, la disposizione in esame si inserisce nell'ambito di un contesto normativo da cui emergeva il ben diverso principio della naturale onerosita' delle prestazioni in questione. Sul punto la piu' accreditata giurisprudenza amministrativa ed ordinaria che ha avuto modo di occuparsi della vicenda aveva concordemente rilevato che, alla luce del quadro normativo previgente all'entrata in vigore della norma in esame, era assolutamente indubbio che gli enti pubblici non potessero usufruire gratuitamente del servizio concernente gli accertamenti medico legali nei confronti dei dipendenti assenti per malattia. In particolare, e' stato lucidamente e convincentemente osservato che: il fatto «che al servizio sanitario nazionale spetti di certificare l'assenza per motivi di salute dei dipendenti pubblici ... non implica la necessaria gratuita' delle relative prestazioni, in quanto l'art. 14, comma terzo, lett. q), legge 23 dicembre 1978, n. 833, pur disponendo nel senso della spettanza alle unita' sanitarie locali (ora aziende sanitarie locali) della competenza relativa "agli accertamenti, alle certificazioni e a ogni altra prestazione medico legale", e' privo di qualsiasi norma sulla gratuita' ed onerosita' delle relative prestazioni» (Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2008, n. 5690); dall'art. 69, lett. e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si desume «l'esistenza in via generale di prestazioni a pagamento da parte del Servizio sanitario nazionale», che la gratuita' delle prestazioni riguarda solo i servizi che devono essere garantiti a tutti i cittadini e cioe' «i livelli uniformi di assistenza sanitaria» ed in ogni caso che «e' di tutta evidenza la differenza fra le prestazioni sanitarie di cura e prevenzione assicurate a tutti i cittadini nel precipuo interesse della sanita' pubblica e quelle aventi ad oggetto invece le visite fiscali, avvenendo queste ultime nell'interesse del datore di lavoro che intende avvalersi dei previsti controlli per accertare la legittimita' dell'assenza dal lavoro dei propri dipendenti» (Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2008, n. 13992); l'Allegato 2 A, lett. e), al d.P.C.m. 29 novembre 2001 esclude dall'ambito dei livelli essenziali di tutela «le certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando sono richieste da disposizioni di legge», in quanto «la prestazione richiesta all'azienda sanitaria si risolve in un adempimento procedimentale diretto alla verifica dei presupposti dell'assenza del dipendente dal posto di lavoro al fine dell'applicazione degli istituti retributivi conseguenti alla malattia ... omissis ... Come tale ... la verifica dell'assenza dal servizio rimane estranea all'obiettivo primario del servizio sanitario nazionale di soddisfare, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, il bisogno di salvaguardia della salute... Correttamente pertanto la Giunta regionale ... ha posto a carico dei datori di lavoro pubblici l'onere finanziario per le visite medico fiscali richieste per i propri agenti assenti per malattia ...» (Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2008, n. 5690). Ponendo a raffronto il quadro normativo previgente, cosi' come analiticamente e coerentemente interpretato dalla giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, con la disciplina dettata dalla norma di legge in esame nella parte cui stabilisce la gratuita' delle visite fiscali, emerge che: in linea di principio, l'attribuzione delle prestazioni relative alle visite fiscali alla competenza funzionale del Servizio sanitario nazionale non ne comporta in alcun modo la necessaria gratuita', atteso che di norma sono gratuite soltanto le prestazioni rivolte a garantire i livelli essenziali di tutela della salute (LEA), nel mentre le prestazioni in questione esulano dall'ambito dei servizi erogati dal S.S.N. ai fini della tutela della salute collettiva e quindi - a piu' forte ragione - dall'ambito dei LEA, ed attengono invece - come si e' detto - alla verifica dei presupposti dell'assenza del dipendente dal posto di lavoro al fine dell'applicazione degli istituti retributivi conseguenti alla malattia nell'esclusivo interesse del datore di lavoro che intende avvalersi dei previsti controlli; con ogni evidenza il precetto in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal legislatore statale che ha qualificato la gratuita' delle visite fiscali alla stregua di una diretta conseguenza della competenza funzionale attribuita in materia al servizio sanitario nazionale, non sostanzia un momento di mera ricognizione di un onere immanente nella gestione del servizio, ma e' frutto di una precisa opzione del legislatore statale che ha contenuto innovativo rispetto al previgente dato normativo in materia di organizzazione sanitaria. 2. - Orbene, cio' premesso, l'indicata prescrizione di legge si pone patentemente in contrasto con l'art. 117 Cost., violando i criteri di riparto della potesta' legislativa tra Stato e regioni. Ed infatti, ribadito che la norma in esame e' intesa a regolare l'imputazione degli oneri finanziari correlati all'effettuazione delle visite fiscali, fissando la regola per cui detti oneri non gravano sui soggetti pubblici fruitori delle prestazioni medico-legali, bensi' sulle strutture sanitarie incaricate dello svolgimento delle visite fiscali, talche' essa definisce un momento dell'attivita' delle strutture in questione, incidendo in via diretta ed esclusiva sulla organizzazione funzionale e sulle competenze contabili e finanziarie delle aziende sanitarie alle quali e' imposto di sopportare il costo delle prestazioni in questione, invero non pare dubbio che la fattispecie regolata dalla norma di legge in esame non sia riconducibile ne' a materia in cui lo Stato ha legislazione esclusiva ai sensi del secondo comma dell'art. 117 Cost., ne' a materia di legislazione concorrente ai sensi del comma 3 della medesima disposizione costituzionale, sicche' e' giocoforza ritenere che la potesta' legislativa in materia si appartenga in via residuale alle regioni ex art. 117, quarto comma, Cost. 2.1. - Sotto l'un profilo, la norma indubbiamente esula dalla materia di legislazione esclusiva dello Stato concernente «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (art. 117, secondo comma, lett. g), atteso che e' del tutto evidente che l'organizzazione delle strutture sanitarie e' estranea all'attivita' dello Stato o di enti pubblici nazionali, ed invece riguardi regioni ed aziende sanitarie. 2.2. - E' altresi' da escludere che la norma attenga alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», che sostanzia altra e diversa materia di legislazione esclusiva dello Stato a mente dell'art. 117, secondo comma, lett. m). Vero e' infatti che tale materia riguarda la «determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale, in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali» (Corte cost., 23 novembre 2007 n. 387), nel mentre la norma in esame non individua livelli minimi di assistenza a tutela della salute dei cittadini, bensi' disciplina l'aspetto organizzativo relativo all'imputazione dei costi afferenti allo svolgimento di prestazioni di verifica aventi contenuto medico legale nell'esclusivo interesse organizzativo e funzionale degli enti pubblici datoriali: «... nella giurisprudenza di questa Corte la fissazione dei livelli essenziali di assistenza si identifica esclusivamente nella "determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale", non essendo "pertanto inquadrabili in tale categoria le norme volte ad altri fini, quali, ad esempio, l'individuazione del fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali (sentenze n. 383 e 285 del 2005) o la regolamentazione dell'assetto organizzativo e gestorio degli enti preposti all'erogazione delle prestazioni" (sentenza n. 120 del 2005)» (Corte cost., 14 novembre 2008, n. 371). 2.3. - Sotto l'altro profilo, e' parimenti da escludere che la disciplina dettata dalla norma di legge in esame sia riconducibile alla materia di legislazione concorrente relativa al «coordinamento della finanza pubblica» di cui all'art. 117, terzo comma, dal momento che, come codesta Corte in piu' occasioni ha chiarito, appartengono a tale materia le norme finalizzate al «transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente» e comunque alla razionalizzazione degli acquisti mediante l'individuazione di limiti massimi alla spesa degli enti pubblici (cfr. Corte cost. 18 luglio 2008, n. 289; in senso conforme Corte cost. 24 aprile 2008, n. 120; Corte cost. 8 maggio 2007, n. 162); la norma in questione, nella parte in esame, e' volta invece ad individuare una nuova voce di costo a carico dei bilanci regionali (essendo state sollevate dal relativo onere le amministrazioni che richiedono prestazioni medico-legali relativamente alle visite fiscali), talche' essa non e' volta al contenimento della spesa del servizio sanitario nazionale ma, all'opposto, ne prevede l'incremento, senza peraltro che alle regioni sia attribuito alcun finanziamento suppletivo, dal momento che e' previsto che le risorse necessarie debbano essere imputate ad una quota parte del finanziamento ordinario assegnato al servizio sanitario regionale. 2.4. - Qualche maggiore perplessita' presenta la questione della riconducibilita' della norma in esame nell'ambito della potesta' legislativa concorrente in materia di «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte che tale materia sia contraddistinta da un confine di tipo teleologico nel senso che essa riguarda non solo la materia dell'assistenza sanitaria, ma ogni intervento legislativo che inerisca, in via anche solo mediata, alla tutela della salute dei cittadini. Sulla base di tale presupposto, codesta Corte ha affermato che le norme che disciplinano gli aspetti organizzatori dell'attivita' sanitaria sono anch'esse da ricondurre nella materia della tutela della salute, perche' comunque idonee ad incidere sulla salute dei cittadini, il momento organizzativo del servizio sanitario costituendo la cornice funzionale ed operativa che garantisce la qualita' e l'appropriatezza delle prestazioni erogate: «... il "nuovo quadro costituzionale", delineato dalla legge di riforma del titolo V della parte II della Costituzione, recepisce, come si e' sopra precisato, una nozione della materia "tutela della salute" "assai piu' ampia rispetto alla precedente materia 'assistenza sanitaria e ospedaliera'", con la conseguenza che le norme attinenti allo svolgimento dell'attivita' professionale intramuraria, "sebbene si prestino ad incidere contestualmente su una pluralita' di materie (e segnatamente, tra le altre, su quella della organizzazione di enti 'non statali e non nazionali')", vanno "comunque ascritte, con prevalenza, a quella della 'tutela della salute'". Rileva, in tale prospettiva, "la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacita', dalla professionalita' e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale" (sentenze n. 181 del 2006 e n. 50 del 2007)» (Corte cost., 14 novembre 2008, n. 371). E' pero' evidente che, se pure l'organizzazione dell'attivita' sanitaria, intesa come disciplina degli aspetti organizzativi del Servizio sanitario regionale, rientra di norma nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute», tale appartenenza, proprio in virtu' del criterio teleologico-funzionale enunciato da codesta Corte, non puo' estendersi - pena la violazione dell'assunto logico ermeneutico di riferimento - sino al punto di ricomprendere nella materia anche gli aspetti organizzativi dell'attivita' sanitaria che non presentano alcun profilo di inerenza e/o attinenza, neppure in via mediata ed indiretta, con finalita' assistenziali e di salvaguardia della salute collettiva. Ora, tra tali aspetti organizzativi - ossia tra gli aspetti organizzativi dai quali esulano le finalita' assistenziali e quelle consistenti nella salvaguardia della salute collettiva e che pertanto, in mancanza di un collegamento di tipo teleologico-finalistico, non sono parte, neppure in via mediata, della materia «tutela della salute» - e' da ritenere che rientri anche quello disciplinato dalla norma in esame. Detta norma infatti incide unicamente sulle modalita' di erogazione delle prestazioni diagnostiche di natura medico-legale rese in occasione delle visite fiscali e quindi su prestazioni aventi natura accessoria ed aggiuntiva rispetto a quelle propriamente assistenziali che, pur essendo istituzionalmente riferibili alle attivita' del Servizio sanitario nazionale, esulano completamente dalle finalita' assistenziali e di salvaguardia della salute collettiva che caratterizzano peculiarmente le attivita' da ultimo indicate. E che, d'altra parte, la prestazione richiesta al Servizio sanitario nazionale nel certificare l'assenza del dipendente dal servizio per malattia non risponda a fini di tutela della salute e non comporti la prevalenza della salute collettiva o individuale, propria dei livelli essenziali di assistenza ex art. 1, d.lgs. n. 502 del 1992, sulla funzione di controllo circa l'esistenza o meno dell'infermita' in vista della eventuale giustificabilita' dell'impedimento alla prestazione lavorativa, ma rinvenga la propria ragion d'essere ed esaurisca il proprio scopo unicamente nel soddisfacimento degli interessi gestionali degli enti datoriali che richiedono la visita fiscale, e' dato - come si e' detto - ormai acquisito nella consolidata interpretazione giurisprudenziale dei giudici ordinari ed amministrativi: «come tale, sia pure attribuita alla competenza delle aziende sanitarie dalla normativa vigente, la verifica dell'assenza dal servizio rimane estranea all'obiettivo primario del S.S.N. di soddisfare, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, il bisogno di salvaguardia della salute, l'equita' nell'accesso all'assistenza, la qualita' delle cure e la loro appropriatezza rispetto alle specifiche esigenze» (Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2008, n. 5690). Peraltro, tale essendo la natura di siffatte prestazioni, le stesse non sono comprese tra i livelli essenziali di assistenza, atteso che - per dato normativo vigente, sul quale non incide la norma di legge in esame - l'allegato 2A, lett. e) del d.P.C.m. 29 novembre 2001 esclude dall'ambito dei livelli suindicati le «certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando sono richieste da disposizioni di legge». In conclusione, tale essendo (e tale natura avendo) l'oggetto di disciplina della norma di legge in esame, e' da escludere che essa rientri nella materia dell'organizzazione sanitaria, intesa quale insieme di mezzi e risorse umane funzionalizzati all'assistenza sanitaria; talche' essa impinge in un segmento dell'organizzazione sanitaria la cui disciplina sfugge anche sotto questo profilo alla potesta' legislativa concorrente in materia di tutela della salute e resta inevitabilmente attratta nella potesta' legislativa residuale delle regioni. Per tale articolato complesso di motivi la norma di cui all'art. 17, comma 23, lett. e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, va ritenuta costituzionalmente illegittima perche' invasiva della sfera di competenza assegnata alle regioni dalla Carta costituzionale e quindi per violazione dei criteri di riparto della competenza legislativa tra Stato e regioni fissato dall'art. 117, commi secondo, terzo e quarto Cost. 3. - In subordine si osserva che, ove abbia a ritenersi che la fattispecie regolata dalla norma di legge in esame - contrariamente a quanto dedotto supra - possa essere ricondotta in via prevalente (ed eventualmente anche in senso trasversale) alle materie di legislazione concorrente innanzi indicate («tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica»), cionondimeno la detta norma appare costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, ultima parte, Cost., dal momento che nelle materie di legislazione concorrente al legislatore statale e' consentito di porre norme di principio, ma non di dettare la normativa di dettaglio che e' invece riservata alle regioni. Sul punto codesta Corte ha in piu' occasioni ribadito da un lato che, in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione», e' illegittima la norma dello Stato che imponga «limiti precisi e puntuali (e non gia' di principio) non giustificabili dall'esigenza di coordinare la spesa pubblica; esigenza che lo Stato puo' salvaguardare prescrivendo "criteri ed obiettivi", ma senza imporre "nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi"» (Corte cost., 10 marzo 2006, n. 68) e d'altro lato che, in materia di «coordinamento della finanza pubblica», presupposto indefettibile per il corretto esercizio della potesta' legislativa dello Stato in materia di legislazione concorrente e' «di non prevedere in modo esaustivo strumenti o modalita' per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (Corte cost. 18 luglio 2008, n. 289). Alla luce di tali principi appare chiaro che, nella specie, il legislatore statale ha ecceduto dai limiti della potesta' legislativa riconosciutagli dalla Carta costituzionale in ipotesi di legislazione concorrente, dal momento che la norma di legge statale in esame introduce nell'ordinamento una disciplina dettagliata, compiuta ed autosufficiente che satura ogni eventuale ulteriore spazio di intervento da parte del legislatore regionale con l'effetto di vincolare determinate risorse al raggiungimento di obiettivi in una materia non riservata alla competenza esclusiva dello Stato e quindi invade e comprime la potesta' legislativa concorrente delle regioni (sia essa riferita alla materia della tutela della salute o dal coordinamento della finanza pubblica o sia trasversale ad entrambe) che «subiscono» gli effetti di una disciplina definita nel dettaglio, senza poter in alcun modo gestirne e calibrarne gli effetti in relazione alle proprie particolari esigenze. 4. - Sotto diverso e concorrente profilo si contesta l'illegittimita' costituzionale della norma di legge in esame anche per violazione dell'art. 119 Cost. Vero e' infatti che la norma stabilisce un preciso vincolo rispetto alla finalizzazione di una parte del finanziamento spettante al Servizio sanitario nazionale in una materia che esula dalla potesta' legislativa esclusiva del legislatore statale e che, come tale, e' regolata dal principio dell'autonomia finanziaria delle regioni di cui all'art. 119 Cost., ai sensi del quale lo Stato non puo' «gestire» autonomamente le risorse delle regioni, ne' stabilire che dati fondi debbano essere vincolati a scopi predeterminati. In altri termini, nella materia in esame il legislatore statale non puo' stabilire in qual modo e con quali risorse le regioni debbano assicurare il corretto svolgimento delle visite fiscali e per di piu' senza prevedere l'assegnazione di fondi aggiuntivi e/o suppletivi rispettivo ai finanziamenti ordinari, atteso che la scelta tra la gratuita' delle relative prestazioni (con conseguente imputazione dei relativi costi sui fondi assegnati al Servizio sanitario nazionale) e la loro onerosita' (con conseguente copertura dei costi mediante l'addebito di un corrispettivo a carico delle amministrazioni richiedenti) e' espressione del libero esercizio dell'autonomia finanziaria delle regioni in una materia, quella in esame, riservata alla potesta' legislativa residuale delle regioni o, a tutto concedere, alla legislazione concorrente. E siffatto libero esercizio dell'autonomia finanziaria, stante la norma generale di garanzia di cui all'art. 119 Cost., non puo' essere conculcato unilateralmente dal legislatore statale: «E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 796, lettera n), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui prevede l'apposizione di vincoli puntuali di destinazione di fondi statali nelle materie "tutela della salute" e "governo del territorio" appartenenti alla potesta' legislativa concorrente, cosi' violando gli art. 119, terzo comma e 117, terzo comma, Cost.» (Corte cost., 4 marzo 2008 n. 45); «... premesso ... che la legittimita' della destinazione di fondi a finalita' specifiche, operata da leggi dello Stato, e' condizionata dalla finalizzazione dei finanziamenti ad opere o servizi di competenza statale, la norma censurata, vincolando, unilateralmente e per finalita' specifiche e dettagliate, la destinazione di fondi in una materia di competenza concorrente viola gli art. 117, terzo comma e 119 Cost. Restano assorbite le ulteriori censure» (Corte cost., 23 marzo 2007, n. 105); «E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 153, legge 30 dicembre 2004, n. 311. Premesso che nelle materie di competenza esclusiva o concorrente delle regioni non e' consentita l'istituzione di fondi speciali o comunque la destinazione, in modo vincolato, di risorse finanziarie, senza lasciare alle regioni e agli enti locali un qualsiasi spazio di manovra, anche nell'ipotesi in cui siano previsti interventi finanziari statali, nelle medesime materie, destinati direttamente a soggetti privati, la disposizione censurata... viola l'autonomia finanziaria ed amministrativa delle regioni, in quanto destina, in modo vincolato, risorse in una materia non riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma Cost. E tale lesione e' ancor piu' evidente, in quanto le somme destinate a costituire il nuovo fondo speciale sono tratte dalle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, legge n. 449 del 1997, vale a dire da un fondo nazionale a prevalente destinazione regionale» (Corte cost., 24 marzo 2006, n. 118).
P. Q. M. Si chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 23, lett. e) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, perche' in contrasto con gli art. 117, comma secondo, terzo e quarto e 119 Cost. Bari-Roma, addi' 28 settembre 2009 Avv. Fulvio Mastroviti