Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
Cancelleria il 14 ottobre 2014  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).
 


(GU n. 49 del 2014-11-26)

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (codice fiscale
n. …), in persona  del  Presidente  p.t.,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  (codice  fiscale  n.
..), fax .. presso i cui uffici domicilia  in  Roma
alla      via       dei       Portoghesi       n.       12,       Pec
...,
    Contro la Regione Piemonte in persona del Presidente p.t., per la
Declaratoria della Illegittimita' Costituzionale  della  legge  della
Regione Piemonte 1° agosto 2014  n.  6  «Variazione  al  bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2014 e  pluriennale  per  gli  anni
finanziari 2014 - 2016
 
                                Fatto
 
    Secondo  quanto  affermato  nella  delibera  della  PCM  del   30
settembre 2014: la legge della Regione Piemonte n. 6  pubblicata  sul
B.U.R. n. 32 del  07/08/x.014  recante:  Variazione  al  bilancio  di
previsione per l'anno Finanziario 2014 e  pluriennale  per  gli  anni
finanziari 2014-2016 presenta rilevanti profili di illegittimita'.
    L'articolo 1, che dispone  l'integrazione  dell'anticipazione  di
liquidita' ai sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
35/2013, registra in entrata per l'esercizio 2014 l'anticipazione  di
liquidita' ex articolo 3 del medesimo  D.L.  n.  35/2013  relativa  a
debiti sanitari per ?¬ 779.276.710,31 di  cui  all'allegato  A)  della
legge, a completamento dell'iscrizione della  medesima  anticipazione
prevista per l'anno 2014 per complessivi ?¬ 1.409.653.800,00.
    A fronte di tale entrata si  registra  per  l'esercizio  2014  un
aumento di spesa di ?¬ 345.163.261,23, sul capitolo  «Residui  perenti
agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente  a
spese di natura corrente». Tale metodo di contabilizzazione  si  pone
in contrasto con la necessita' di sterilizzare tale  quota  di  345,2
milioni di euro dell'anticipazione di  liquidita'  in  questione,  in
maniera tale che non ne derivi un aumento della  capacita'  di  spesa
del bilancio regionale, come previsto dalla legislazione vigente.
    Inoltre, nell'allegato B della legge, la copertura degli oneri di
ammortamento dell'anticipazione di liquidita' per  gli  anni  2015  e
2016 e' individuata a valere sul capitolo di spesa  «Residui  perenti
agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente  a
spese di natura corrente», che viene ridotto  rispettivamente  di  12
milioni e di 18 milioni di euro. Al riguardo, si fa presente  che  la
suddetta variazione in diminuzione interviene su  una  dotazione  del
fondo residui  perenti  che  gia'  in  fase  di  predisposizione  del
bilancio di previsione 2014 e pluriennale le 2014-2016 non  era  tale
da garantire un margine di copertura pari al 70% degli  stessi,  cosi
come sostenuto dalla Corte  dei  Conti  in  Seziona  delle  Autonomie
(delibera  n.  14/AUT/2006),  per   una   sufficiente   garanzia   di
assolvimento delle obbligazioni assunte.
    Per le suesposte considerazioni la legge  regionale  deve  essere
impugnata per la violazione  del  principio  di  coordinamento  della
finanza pubblica di cui all'art. 119 della Costituzione.

 
                              P. T. M.
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   Costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi tutti ut supra specificati,  la  Legge  della
Regione Piemonte 1° agosto 2014 n. 6, come da delibera del  Consiglio
dei ministri in data 30 settembre 2014, per violazione dell' art. 119
Costituzione.
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: estratto
della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  copia  della   Legge
regionale  impugnata;  rapporto   del   Dipartimento   degli   Affari
Regionali.
      Roma, 4 ottobre 2014
 
                                        Avvocato dello Stato: Polizzi

 

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