Ricorso n. 75 del 14 ottobre 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
Cancelleria il 14 ottobre 2014 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 49 del 2014-11-26)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (codice fiscale
n. …), in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, (codice fiscale n.
..), fax .. presso i cui uffici domicilia in Roma
alla via dei Portoghesi n. 12, Pec
...,
Contro la Regione Piemonte in persona del Presidente p.t., per la
Declaratoria della Illegittimita' Costituzionale della legge della
Regione Piemonte 1° agosto 2014 n. 6 «Variazione al bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni
finanziari 2014 - 2016
Fatto
Secondo quanto affermato nella delibera della PCM del 30
settembre 2014: la legge della Regione Piemonte n. 6 pubblicata sul
B.U.R. n. 32 del 07/08/x.014 recante: Variazione al bilancio di
previsione per l'anno Finanziario 2014 e pluriennale per gli anni
finanziari 2014-2016 presenta rilevanti profili di illegittimita'.
L'articolo 1, che dispone l'integrazione dell'anticipazione di
liquidita' ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge n.
35/2013, registra in entrata per l'esercizio 2014 l'anticipazione di
liquidita' ex articolo 3 del medesimo D.L. n. 35/2013 relativa a
debiti sanitari per ?¬ 779.276.710,31 di cui all'allegato A) della
legge, a completamento dell'iscrizione della medesima anticipazione
prevista per l'anno 2014 per complessivi ?¬ 1.409.653.800,00.
A fronte di tale entrata si registra per l'esercizio 2014 un
aumento di spesa di ?¬ 345.163.261,23, sul capitolo «Residui perenti
agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a
spese di natura corrente». Tale metodo di contabilizzazione si pone
in contrasto con la necessita' di sterilizzare tale quota di 345,2
milioni di euro dell'anticipazione di liquidita' in questione, in
maniera tale che non ne derivi un aumento della capacita' di spesa
del bilancio regionale, come previsto dalla legislazione vigente.
Inoltre, nell'allegato B della legge, la copertura degli oneri di
ammortamento dell'anticipazione di liquidita' per gli anni 2015 e
2016 e' individuata a valere sul capitolo di spesa «Residui perenti
agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a
spese di natura corrente», che viene ridotto rispettivamente di 12
milioni e di 18 milioni di euro. Al riguardo, si fa presente che la
suddetta variazione in diminuzione interviene su una dotazione del
fondo residui perenti che gia' in fase di predisposizione del
bilancio di previsione 2014 e pluriennale le 2014-2016 non era tale
da garantire un margine di copertura pari al 70% degli stessi, cosi
come sostenuto dalla Corte dei Conti in Seziona delle Autonomie
(delibera n. 14/AUT/2006), per una sufficiente garanzia di
assolvimento delle obbligazioni assunte.
Per le suesposte considerazioni la legge regionale deve essere
impugnata per la violazione del principio di coordinamento della
finanza pubblica di cui all'art. 119 della Costituzione.
P. T. M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente
annullare, per i motivi tutti ut supra specificati, la Legge della
Regione Piemonte 1° agosto 2014 n. 6, come da delibera del Consiglio
dei ministri in data 30 settembre 2014, per violazione dell' art. 119
Costituzione.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: estratto
della delibera del Consiglio dei ministri, copia della Legge
regionale impugnata; rapporto del Dipartimento degli Affari
Regionali.
Roma, 4 ottobre 2014
Avvocato dello Stato: Polizzi