Ricorso n. 75 del 24 ottobre 2008 (Regione Piemonte)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 ottobre 2008 , n. 75
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 ottobre 2008 (della Regione Piemonte)
(GU n. 51 del 10-12-2008)
Ricorso per la Regione Piemonte, in persona della Presidente pro tempore della Giunta regionale Mercedes Bresso, in forza di deliberazione di autorizzazione n. 33-9860 del 20 ottobre 2008, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv. Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale previa sospensione dell'art. 3 del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2008, recante «disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali». F a t t o Nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2008 e' stato pubblicato il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali». Detto decreto-legge reca in particolare l'art. 3, definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali che cosi' recita: «all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, gia' a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, di concreto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali». La Regione Piemonte ravvisa detta disposizione gravemente lesiva della propria sfera di competenza per i seguenti M o t i v i Violazione dell'art. 117, della Costituzione. Con ricorso gia' depositato presso codesta ill.ma Corte la Regione Piemonte ha chiesto la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 64 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133/2008 e integrato dall'art. 3 del d.l. n. 154/2008 che qui si impugna. Non si possono pertanto che richiamare integralmente le motivazioni gia' espresse in tale sede, a maggior ragione estensibili alla norma de qua. Vengono totalmente pretermesse le competenze regionali in materia di istruzione che rientra nella previsione del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione. Come gia' sancito da codesta ecc.ma Corte con decisione n. 13/2004, «nel quadro costituzionale definito dalla riforma del titolo V della Costituzione la materia istruzione (salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale) forma oggetto di potesta' concorrente (art. 117, terzo comma, Costituzione), mentre allo Stato e' riservata soltanto la potesta' legislativa esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n. )» ... «Nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche, si puo' assumere per certo che il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica. E' infatti implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le regioni di una competenza che era gia' ad esse conferita nella forma della competenza delegata dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Questo, per la parte che qui rileva, disponeva che alle regioni fossero delegate le funzioni amministrative relative alla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, alla suddivisione anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa e, soprattutto, alla programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata. In una parola era conferito alle regioni, nell'ambito della programmazione e della gestione del servizio scolastico, tutto quanto non coinvolgesse gli aspetti finanziari e la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche. Una volta attribuita l'istruzione alla competenza concorrente, il riparto imposto dall'art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principi». Nel caso de quo si interviene con norme organizzative per applicare «d'imperio» criteri e obiettivi finalizzati esclusivamente a risparmiare a scapito della qualita' dell'istruzione pubblica e in assenza di qualsiasi forma d'intesa con gli enti coinvolti. Tra l'altro la Regione Piemonte ha gia' assunto la d.G.R. n. 25-9034 del 25 giugno 2008 di approvazione dei criteri per l'organica revisione del piano di dimensionamento scolastico. Violazione dell'art. 120, secondo comma della Costituzione, anche in relazione all'art. 8 della legge n. 131 del 2003 recante disposizioni di attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. Il secondo comma dell'art. 120 della Costituzione prevede l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ad organi delle regioni e degli enti locali: nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Non ci si trova, nel caso de quo, in nessuna delle ipotesi elencate nel summenzionato articolo e, quindi, il potere sostitutivo esercitato dal Governo con le forme e modalita' ivi specificate si pone al di fuori dell'ambito delimitato dalla Costituzione e in violazione delle competenze regionali e degli enti locali. Compito dello Stato e' garantire diritti civili e sociali agli stessi livelli, e non negare il diritto allo studio mettendo a rischio, come in Piemonte, circa 816 scuole in nome di una manovra economica che nulla ha che vedere con la razionalizzazione della rete scolastica e che comporta una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. L'art. 120 della Costituzione conclude affermando che «la legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione». Principi, in questo caso, ambedue non rispettati anche perche' gia' la norma di riferimento (l'art. 64 del d.l. n. 112/2008 qui integrato) non prevedeva alcun coinvolgimento reale delle regioni e delle autonomie locali. La riforma del titolo V della Costituzione ha accresciuto l'autonomia regionale e riconosciuto a Stato e regioni una posizione di parita' e di equiordinazione, rendendo ancor piu' necessario che l'intesa sia applicata come strumento di codeterminazione paritaria. Viceversa l'art. 3 del d.l. n. 154/2008 delinea il percorso della diffida (con un termine grottesco di quindici giorni) e della nomina del commissario ad acta. Viene citata la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Ma tale procedura prevede, proprio all'art. 8 comma 1 citato, un coinvolgimento delle regioni, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, con la partecipazione del Presidente della giunta regionale della regione interessata al provvedimento alla riunione del Consiglio dei ministri. E cio' sta ancor di piu' a dimostrare come l'art. 3 del d.l. n. 154/2008 si ponga del tutto al di fuori dell'ambito costituzionalmente delimitato dell'esercizio del potere sostitutivo. Non e' nemmeno rispettato il criterio di «proporzionalita' del provvedimento sostitutivo alle finalita' perseguite» di cui al quinto comma dell'art. 8 citato. Violazione dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione. L'intervento autoritario e ingiustificato dello Stato mette in crisi il sistema di rapporti regioni/province/comuni gia' in atto con la d.C.R. n. 613-1208 del 25 gennaio 2000 di approvazione di criteri per la programmazione scolastica e con la recente d.G.R. n. 25-9034 del 25 giugno 2008 di «criteri per l'organica revisione del piano di dimensionamento scolastico 2009/2010» condiviso dalla Conferenza regionale per il diritto allo studio. Come gia' affermato da codesta Corte (sentenza n. 303/2003 e 214/2006), «i principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione di cui all'art. 118 Cost. possono determinare uno spostamento delle competenze di cui all'art. 117 Cost. dalle regioni allo Stato solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza e sia oggetto di un accordo stipulato con la regione stessa». Questa Corte ha piu' volte affermato che, «allorche' sia ravvisabile, ai sensi dell'art. 118, primo comma, un'esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato e' abilitato a disciplinare per legge questa materia e cio' pure se quelle funzioni amministrative siano riconducibili a materie di legislazione concorrente. Tuttavia i principi di sussidiarieta' e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l'ascesa della funzione normativa (dal livello regionale a quello statale), convivono con il normale riparto di competenze contenuto nel titolo V della Costituzione e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita', sia oggetto di un coinvolgimento della Regione interessata». Tutti requisiti e presupposti che non si rinvengono nell'art. 3 del d.l. n. 154/2008. Violazione degli artt. 3, 5, 77 e 97 della Costituzione. E' indirizzo consolidato della giurisprudenza costituzionale che le regioni sono legittimate a censurare, in via di impugnazione principale, leggi dello Stato esclusivamente per questioni attinenti al riparto delle rispettive competenze, e che e' ammessa la deducibilita' di altri parametri costituzionali soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. La norma impugnata viola quel principio di ragionevolezza che potrebbe fare ravvisare un interesse pubblico prevalente tale da giustificare una cosi' grave limitazione e invasione della sfera di competenza regionale e degli altri enti locali territoriali. L'uso del decreto-legge, unitamente al brevissimo termine concesso alle regioni per ottemperare a disposizioni a loro volta invasive della loro competenza legislativa concorrente, rappresentano solo un modo per disporre in breve tempo di un consistente risparmio economico a scapito delle regioni, degli enti locali e delle stesse scuole. E' pertanto evidente la mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza, mancanza che determina una ancor piu' pesante vulnerazione delle attribuzioni costituzionali della regione. Istanza di sospensione. L'art. 35 della legge n. 87/1953, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 131/2003, consente che la Corte sospenda l'esecuzione delle norme impugnate se c'e' un rischio di pregiudizio grave e irreparabile all'interesse pubblico o per i diritti dei cittadini. La norma impugnata impone alle regioni ed agli enti locali di ultimare i piani di ridimensionamento scolastico entro il 30 novembre gia' di quest'anno con la previsione di una diffida a tali adempimenti in soli quindici giorni pena la nomina di un commissario ad acta con oneri a carico delle stesse regioni ed enti locali. E' di tutta evidenza l'esistenza dei presupposti per la concessione dell'invocata misura di sospensione.
P. Q. M. Si chiede la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, previa sospensione dell'esecuzione, dell'art. 3 del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, per violazione degli artt. 117, 118, 120, 3, 5, 77, secondo comma e 97 della Costituzione anche in relazione all'art. 8 della legge n. 131/2003. Torino - Roma, addi' 21 ottobre 2008 Avv. Giovanna Scollo - Avv. Gabriele Pafundi