Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 28 giugno  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

(GU n. 34 del 2019-08-21)

 

    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del

Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro la Regione Valle d'Aosta, in persona  del  suo  Presidente

pro tempore, per la declaratoria della illegittimita'  costituzionale

dell'art. 6, commi 6 e 7 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 4

del 24 aprile 2019, recante «Primo  provvedimento  di  variazione  al

bilancio di previsione finanziario  della  Regione  per  il  triennio

2019/2021.  Modificazioni  di  leggi   regionali»,   pubblicata   sul

Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 30  aprile

2019, come da delibera del Consiglio dei ministri in data  19  giugno

2019, per contrasto con l'art. 2 dello Statuto della Valle d'Aosta  e

con l'art. 117, comma 2, lettere e) e  comma  3  della  Costituzione,

nonche' con il decreto legislativo  n.  118/2011,  e  in  particolare

l'art.  18,  comma  1,  lettera  b),  e  l'art.  9,  comma   28   del

decreto-legge n. 78/2010 quali norme interposte.

 

                                      Fatto

 

    In data 30 aprile  2019  e'  stata  pubblicata,  sul  n.  19  del

Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta, la legge  Regionale

n.  4  del  24  aprile  2019,  intitolata  «Primo  provvedimento   di

variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il

triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali».

    Alcune delle disposizioni di detta Legge, come meglio si andra' a

precisare in prosieguo, eccedono  dalle  competenze  regionali,  sono

violative di previsioni  statutarie  e  costituzionali,  ed  invadono

illegittimamente  le  competenze  dello  Stato;  si   deve   pertanto

procedere con il presente atto alla loro impugnazione,  affinche'  ne

sia  dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale  con  conseguente

annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

 

                                      Diritto

 

    1. La legge della Regione Valle d'Aosta n. 4 del 24 aprile  2019,

recante «Primo provvedimento di variazione al bilancio di  previsione

finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di

leggi regionali», pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione

Valle d'Aosta n. 19 del 30 aprile 2019, ha  introdotto  un  variegato

complesso di disposizioni in materia di  tributi,  entrate  e  spese,

operando sul bilancio di previsione della Regione anche attraverso la

modificazione di previgenti disposizioni legislative.

    In  particolare,  l'art.  6  della  legge  ha   provveduto   alla

«rideterminazione delle risorse destinate alla finanza  locale»,  con

interventi sulla  legge  regionale  n.  19/2012,  cosi'  testualmente

disponendo, per quanto qui interessa, ai commi 6 e 7:  «6.  Ai  sensi

dell'art. 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n.  19

(Legge  finanziaria  per  gli  anni   2016/2018),   il   termine   di

approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario

2018 e' posticipato al 31  maggio  2019.  7.  Fermo  restando  quanto

stabilito dall'art. 6, comma 5-bis, della L.R. 12/2018,  resta  salva

l'efficacia dei contratti e delle convenzioni stipulati e  in  essere

alla data di entrata in vigore della legge regionale 27  marzo  2019,

n. 1 (Modificazioni alla legge regionale  24  dicembre  2018,  n.  12

(Legge di stabilita' regionale per il triennio  2019/2021),  e  altre

disposizioni urgenti). Resta comunque esclusa dal calcolo del  limite

percentuale massimo di  cui  all'art.  6,  comma  5-bis,  della  L.R.

12/2018 la spesa  destinata  all'impiego,  con  contratti  di  lavoro

flessibile,   di   personale   addetto   ai   servizi    domiciliaci,

semiresidenziali  e  residenziali   per   persone   anziane   e   non

autosufficienti o in  condizioni  di  fragilita'  e  all'utilizzo  di

lavoratori socialmente utili».

    Le  disposizioni  cosi'  introdotte  sono  viziate   da   patente

illegittimita' costituzionale, incidendo nella  competenza  esclusiva

statale e devono pertanto essere  dichiarate  incostituzionali  sulla

base delle considerazioni che seguono.

    2. Il comma 6 della disposizione  che  si  impugna,  come  visto,

differisce «il termine di approvazione del rendiconto della  gestione

dell'esercizio finanziario 2018».

    Orbene,   cosi'   provvedendo   il   Legislatore   regionale   ha

illegittimamente inciso  nella  materia  del  «sistema  tributario  e

contabile dello Stato» devoluta dall'art. 117, comma  2,  lettera  e)

della Costituzione, alla competenza esclusiva statale.

    La materia e' infatti regolata dal Legislatore  statale  a  mezzo

del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  espressamente

intitolato «Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei  sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5

maggio 2009, n. 42», che pone i principi contabili generali  omogenei

cui tutte le Regioni - incluse le Regioni a Statuto speciale - e  gli

Enti locali devono uniformarsi (cfr.  articoli  1,  2  e  3,  decreto

legislativo  cit.);  esso  costituisce  in  questo   contesto   norma

interposta ai fini del giudizio di costituzionalita'.

    La problematica e' ben nota a codesta Corte Ecc.ma, che  ha  piu'

volte chiarito che «l'armonizzazione  dei  bilanci  pubblici  e'  una

competenza  esclusiva  dello  Stato,  che  non  puo'  subire  deroghe

territoriali,   neppure   all'interno   delle   autonomie    speciali

costituzionalmente garantite» (Corte Cost., sentenza n.  80/2017),  a

nulla rilevando la esistenza di una potesta' regionale  (provinciale,

nel caso della sentenza  ora  citata,  che  riguardava  la  Provincia

Autonoma di Bolzano) - trova il suo limite esterno nella legislazione

statale  ed  europea  in  materia  di   vincoli   finanziari,   nella

determinazione delle procedure di programmazione  e  contabili  degli

enti locali insistenti sul proprio territorio, poiche' la potesta' di

esprimere nella contabilita' di  tali  enti  locali  le  peculiarita'

connesse e  conseguenti  all'autonomia  costituzionalmente  garantita

alla Regione «trova il suo limite esterno nella legislazione  statale

ed europea in  materia  di  vincoli  finanziari  (in  tal  senso,  la

sentenza n. 6 del 2017, riferita alla Regione autonoma Sardegna)».

    La detta armonizzazione  e'  resa  indispensabile  dalla  stretta

relazione funzionale che intercorre tra la stessa,  il  coordinamento

della finanza pubblica, l'unita'  economica  della  Repubblica  e  la

osservanza  degli  obblighi  economici  e  finanziari  imposti  dalle

istituzioni  europee.  «In  tale  contesto  «occorre  ricordare   che

l'armonizzazione dei bilanci pubblici  e'  finalizzata  a  realizzare

l'omogeneita' dei sistemi  contabili  per  rendere  i  bilanci  delle

amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le

esigenze   informative   connesse   a   vari   obiettivi   quali   la

programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della  finanza

pubblica, la gestione  del  federalismo  fiscale,  le  verifiche  del

rispetto  delle  regole  comunitarie,   la   prevenzione   di   gravi

irregolarita'  idonee  a  pregiudicare  gli  equilibri  dei  bilanci»

(sentenza n. 184 del 2016).  In  sostanza,  senza  l'uniformita'  dei

linguaggi assicurata dall'armonizzazione dei conti pubblici a livello

nazionale non sarebbe possibile alcun  consolidamento  della  finanza

pubblica allargata, il quale - essendo  una  sommatoria  dei  singoli

bilanci delle amministrazioni pubbliche - non puo' che avvenire in un

contesto espressivo assolutamente omogeneo» (Corte Cost. cit.).

    3. Ora, il decreto legislativo n. 118/2011 ha previsto,  all'art.

18 (Termini di approvazione  dei  bilanci),  un  termine  diverso  da

quello posto dalla norma  che  si  impugna,  prescrivendo,  al  primo

comma, che «1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma

1, approvano: a) il bilancio di  previsione  o  il  budget  economico

entro il 31 dicembre dell'anno precedente;  b)  il  rendiconto  o  il

bilancio di esercizio entro il 30  aprile  dell'anno  successivo.  Le

regioni  approvano  il  rendiconto  entro  il  31  luglio   dell'anno

successivo, con preventiva approvazione da parte della  giunta  entro

il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni  regionali  di

controllo della Corte dei conti; c) il bilancio consolidato entro  il

30 settembre dell'anno successivo».

    Non  sembra  dubitabile  che  la   posticipazione   del   termine

costituisca proprio un vulnus a  quella  esigenza  di  uniformita'  e

armonizzazione sulla quale ci si e' in precedenza soffermati.

    Ne' potrebbe obiettarsi che la difformita' con la  norma  statale

ha natura solo formale, ed e' quindi nella sostanza irrilevante.

    Nel caso esaminato con la sentenza n. 80/2017 sopra richiamata la

Corte Ecc.ma si e' trovata a valutare la rilevanza  di  una  modifica

del  (diverso)  termine  per  la  presentazione   del   bilancio   di

previsione: ma sembra che i  principi  ivi  affermati  trovino  piena

applicazione anche nel caso in esame.

    Osserva, invero, la Corte che  «la  deroga  al  termine  generale

previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 non costituisce  uno

scostamento meramente formale poiche'  «la  norma  interposta  -  pur

contenuta nel decreto di armonizzazione dei  bilanci  -  per  effetto

delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali  coinvolti

e' servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento  che

la  sincronia  delle  procedure  di  bilancio   e'   collegata   alla

programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra  di

stabilita', operazioni che presuppongono  da  parte  dello  Stato  la

previa conoscenza di tutti i fattori  che  incidono  sugli  equilibri

complessivi  e  sul  rispetto  dei  vincoli  nazionali  ed   europei»

(sentenza n. 184 del 2016)».

    Evidente apparendo  in  conclusione  la  violazione  della  norma

interposta (art. 18, decreto legislativo n. 118/2011),  e,  pertanto,

della competenza esclusiva statale di  cui  all'art.  117,  comma  2,

lettera e) della Costituzione, sembra che l'art. 6 comma 6 della L.R.

n.  4/2019  della  Regione  Valle  d'Aosta  debba  essere  dichiarato

incostituzionale.

    4. A non diversa conclusione sembra si debba giungere  anche  per

il successivo comma 7 del medesimo articolo.

    Come sopra rammentato, con quella norma il Legislatore  regionale

ha inteso far salva «l'efficacia dei contratti  e  delle  convenzioni

stipulati e in essere alla data di  entrata  in  vigore  della  legge

regionale 27 marzo 2019, n. 1 (Modificazioni alla legge regionale  24

dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilita' regionale per  il  triennio

2019/2021), e altre disposizioni urgenti). Resta comunque esclusa dal

calcolo del limite percentuale  massimo  di  cui  all'art.  6,  comma

5-bis,  della  L.R.  12/2018  la  spesa  destinata  all'impiego,  con

contratti di lavoro  flessibile,  di  personale  addetto  ai  servizi

domiciliari, semiresidenziali e residenziali per  persone  anziane  e

non autosufficienti o in condizioni di fragilita' e  all'utilizzo  di

lavoratori socialmente utili».

    La disposizione si pone tuttavia in contrasto con l'art. 2  dello

Statuto della  Valle  d'Aosta  e  l'art.  117  comma  3  della  Carta

costituzionale.

    5. Va premesso che la legge regionale n. 1/2019  (art.  1,  comma

4), che introduce all'art. 6 della L.R. n. 12/2018  il  citato  comma

5-bis e' stata gia' oggetto di impugnativa da parte del Governo (R.R.

n. 67/2019) nella parte in cui ha previsto la possibilita',  per  gli

enti locali, di avvalersi di personale  a  tempo  determinato  o  con

convenzioni ovvero con co.co.co. nel limite del 70% della media della

spesa sostenuta nel triennio 2007/2009.

    E, invero, l'art. 9,  comma  28  del  decreto-legge  n.  78/2010,

nell'ottica del  contenimento  delle  spese  in  materia  di  impiego

pubblico, prevede degli stringenti limiti alla possibilita' da  parte

del datore di lavoro pubblico  di  avvalersi  di  personale  a  tempo

determinato o con convenzioni ovvero con contratti di  collaborazione

coordinata e continuativa, ponendo il limite del 50 per  cento  della

spesa sostenuta per  le  stesse  finalita'  nell'anno  2009.  Per  le

medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a  contratti

di   formazione-lavoro,   ad   altri   rapporti    formativi,    alla

somministrazione di lavoro,  nonche'  al  lavoro  accessorio  di  cui

all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, e successive modificazioni ed  integrazioni,  non  puo'

essere  superiore  al  50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le

rispettive finalita'  nell'anno  2009.  Per  le  amministrazioni  che

nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai

sensi del comma 28 - conclude la norma  all'ultimo  capoverso  -,  il

limite di cui al primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla

media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.

    Le disposizioni  di  cui  al  comma  28  «costituiscono  principi

generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si

adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti

del Servizio sanitario nazionale».

    Dalla  verifica  dei  dati  relativi  al  costo  per  il   lavoro

flessibile sostenuto  dalla  regione  Valle  d'Aosta  nel  2009,  non

risultava che la stessa avesse sostenuto tali tipologie di  spese,  e

doveva pertanto essere escluso che rientrasse nella  possibilita'  di

avvalersi della previsione contenuta all'ultimo  capoverso  dell'art.

9, comma 28 del DL n. 78/2010, ossia  della  facolta'  di  utilizzare

come parametro di riferimento la media delle spese sostenute  per  il

personale a tempo  determinato  o  con  convenzioni  e  co.co.co  nel

triennio 2007-2009. Inoltre, ove si fosse  consentita  l'applicazione

della  disposizione  regionale  in  esame,  ne  sarebbero  conseguiti

maggiori oneri per la Regione, dato che, dai calcoli  effettuati  sui

dati estratti dal conto annuale,  il  70%  della  media  della  spesa

sostenuta nel triennio 2007/2009 risultava maggiore rispetto  al  50%

della spesa sostenuta per le stesse finalita' nel 2009.

    Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 5, comma  l,

lettera a) e 22, comma 8, del decreto  legislativo  n.  75/2017,  che

hanno introdotto il comma 5-bis all'art. 7, del  decreto  legislativo

165/2001,  e'  stato  inoltre  fatto  divieto  alle   amministrazioni

pubbliche di stipulare i contratti  di  collaborazione  coordinata  e

continuativa a decorrere dal 1° luglio 2019.

    Sulla base delle considerazioni ora brevemente riassunte,  l'art.

1, comma 4 della L.R. n. 1/2019 veniva dunque impugnato per contrasto

con la potesta' legislativa statale in materia di coordinamento della

finanza  pubblica  di  cui   all'art.   117,   terzo   comma,   della

Costituzione.

    6. Atteso che la disposizione oggi in esame ribadisce l'efficacia

e validita' della norma gia' a suo tempo impugnata, i medesimi  vizi,

in via derivata, riguardano oggi l'art. 6, comma  7  della  legge  n.

4/19,  che  deve  pertanto  essere  conseguentemente  impugnato   per

violazione delle norme di coordinamento della finanza pubblica  poste

dallo Stato (art. 117, comma 3, Cost.).

    La norma viola poi la previsione dell'art. 2 dello Statuto  della

Regione autonoma Valle  d'Aosta  (Legge  Costituzionale  26  febbraio

1948, n.  4),  che,  tanto  nell'ipotesi  di  competenza  legislativa

esclusiva, quanto in quella di competenza concorrente, pone  comunque

limiti  alla  stessa  (che  deve  esercitarsi  «in  armonia  con   la

Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica

e col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi

nazionali   nonche'   delle   norme   findamentali   delle    riforme

economico-sociali della Repubblica»).  Detti  principi,  come  visto,

sono posti dall'art. 9, comma 28 del decreto-legge  n.  78/2010,  che

costituisce, nel contesto, la norma interposta che e' stata violata.

    Conclusivamente, anche il comma 7  dell'art.  6  della  legge  n.

4/2019  della  Regione  Valle  d'Aosta   dovra'   essere   dichiarato

illegittimo ed annullato.

 

                                         P.Q.M.

 

    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia

dichiarare   costituzionalmente   illegittimo,   e   conseguentemente

annullare, l'art. 6, commi 6 e 7  della  legge  della  Regione  Valle

d'Aosta n. 4 del 24 aprile  2019,  recante  «Primo  provvedimento  di

variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il

triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali», pubblicata sul

Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 30  aprile

2019, come da delibera del Consiglio dei ministri in data  19  giugno

2019, per contrasto con l'art. 2 dello Statuto della Valle d'Aosta  e

con l'art. 117, comma 2, lettere e) e  comma  3  della  Costituzione,

nonche' con il decreto legislativo n. 118/2011 (in particolare l'art.

18, comma 1, lettera b), e con l'art. 9, comma 28  del  decreto-legge

n. 78/2010, quali norme interposte.

    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

      1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 19 giugno

2019;

      2. copia della legge regionale impugnata;

      3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.

    Con ogni salvezza.

 

Roma, 26 giugno 2019

L' Avvocato dello Stato: Salvatorelli

 

 

 

Menu

Contenuti