N. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 agosto 2005.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 agosto 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 36 del 07-09-2005)



Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' per legge
domiciliato;

Contro la Regione Calabria in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1-2-3-4-5 e 6-7 e 8 della legge
regionale della Calabria n. 12 del 3 giugno 2005 pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione n. 10 del 7 giugno 2005 in base
alla deliberazione 22 luglio 2005 del Consiglio dei ministri che
unitamente al presente ricorso verra' depositata.
La legge regionale n. 12 del 2005 della Regione Calabria, recante
«norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria»,
discostandosi profondamente dalla disciplina statale in materia,
presenta alcuni profili di illegittimita' costituzionale contenuti
nell'art. 1 della legge, in particolare rispetto ai principi di
ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento e imparzialita'
della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) oltre che la lesione
delle competenze statali di cui all'art. 117, comma 2, lettere g) e
l) Cost.
1. - Preliminarmente si osserva che e' prevista la «decadenza
automatica» sia delle nomine regionali che degli incarichi
dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi
rappresentativi della regione.
La previsione di tale decadenza automatica, prescindendo da
qualsiasi valutazione tecnica circa la professionalita' e le
competenze delle persone precedentemente nominate e/o incaricate,
contrasta con i principi di buon andamento e imparzialita' della
pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
Cio', in mancanza di soluzioni alternative (contenute invece
nella legge statale n. 145/2002), che possono comunque garantire il
rapporto di lavoro del dirigente.
2. - Per cio' che riguarda specificamente le nomine, l'art. 1,
comma 1 e correlati commi 2, 3 e 5, le cui previsioni sono state
mutuate, per taluni aspetti, dall'art. 6 della legge n. 145/2002,
nella parte in cui prevedono che le nomine riguardino rappresentanti
della regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali,
effettuate anche d'istanza o di concerto con altre autorita' o previa
selezione, i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa
della regione, esula dalla competenza legislativa regionale ai sensi
dell'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione, che
attribuisce alla podesta' legislativa esclusiva dello Stato
«l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali», e si pone in contrasto con i principi di
rango costituzionale, quali gli artt. 3 e 97, che individuano come
criteri fondamentali quelli di ragionevolezza, buon andamento ed
imparzialita' dell'amministrazione.
Parimenti illegittima, per violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione, e' la previsione che estende la decedenza ex lege alle
nomine conferite dal Presidente e dall'ufficio di presidenza del
Consiglio, dal Presidente del Consiglio nonche' dai dirigenti dei
dipartimenti consiliari, atteso che la legislazione statale limita il
principio della spoit system alle sole nomine correlate all'azione di
Governo, in quanto conferite dal Governo e dai ministri, nonche' il
comma 4 dell'art. 1 che, in via transitoria, estende surrettiziamente
la decadenza alle nomine conferite durante la precedente legislatura
a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005.
3. - L'art. 1, commi 6, 7 e 8, della legge in esame, prevede poi
la decadenza automatica di tutti gli incarichi dirigenziali delle
strutture amministrative della Regione Calabria alla data di
proclamazione del presidente della giunta, con risoluzione ex lege
dei relativi contratti a tempo determinato, senza far riferimento
alcuno agli incarichi di funzioni dirigenziale di livello generale e
a quelli di direttore generale della regione, degli enti pubblici e
delle aziende.
La legge in esame estende la decadenza automatica a tutti i
livelli dirigenziali, compresi quelli che non si caratterizzano per
una particolare contiguita' con gli organi politici e che svolgono
funzioni sostanzialmente gestionali e/o esecutive. Per questo
aspetto, quindi, la legge in esame si differenzia profondamente dalla
legislazione statale, che invece limita il principio dello spoil
system agli incarichi apicali (capi dipartimento e segretari
generali).
Pertanto, anche in questo caso la legge applica una medesima
disciplina a situazioni in realta' differenti (gli incaricai di
uffici dirigenziali generali o superiori e gli incarichi di uffici
dirigenziali di base), sicche' si rileva una violazione, oltre che
dei principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione
(art. 97 Cost.), anche di quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
Tali previsioni, peraltro, difformi dalla normativa statale di
cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002, che prevede un
meccanismo di maggior tutela per gli incarichi dei dirigenti delle
strutture amministrative, esorbitano dalla competenza regionale, in
quanto incidono sulla disciplina dei rapporto di lavoro che, come
piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, e' attratta alla
competenza legislativa dello Stato, nell'ambito della materia
dell'«ordinamento civile» di cui all'art. 117, comma 2, lettera l)
della Costituzione. Per le medesime motivazioni e' illegittima la
previsione contenuta nell'art. 1, comma 1, che prevede la decadenza
automatica delle nomine effettuate per gli organi di vertice delle
aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili, in quanto incide su
contratti di natura privatistica precedentemente stipulati e ancora
efficaci, determinandone la risoluzione senza meccanismi di garanzia.

P. Q. M.
Si chiede che voglia codesta ecc.ma Corte dichiarare la
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8 della legge della Regione Calabria n. 12 del 3 giugno 2005.
Saranno depositati: 1) estratto della delibera del Consiglio dei
ministri 22 luglio 2005; 2) rapporto sulla legge del dipartimento
affari regionali.
Roma, addi' 23 luglio 2005
L'Avvocato dello Stato: Aldo Linguiti

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