N. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 luglio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 30 luglio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 37 del 22-9-2004)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via del Portoghesi 12, domicilia;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della giunta
regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 81, commi 1, lettere a), b), e c), nonche'
dell'art. 98, comma 3 della legge regionale n. 15 del 26 aprile 2004,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del
31 maggio 2004, e recante disposizioni finanziarie per la redazione
del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione
Abruzzo legge finanziaria regionale 2004».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 16 luglio 2004 (si
depositera' estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
Con il provvedimento legislativo in pigrafe indicato la Regione
Abruzzo ha approvata la legge finanziaria regionale per l'anno 2004.
Le disposizioni in epigrafe indicate presentano i seguenti
profili di illegittimita' costituzionale:
1) l'art. 81, comma 1, lettere a), b) e c) aggiunge altre
fattispecie a quelle previste dall'art. 17 del 5 febbraio 1953 n. 39
per l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, ponendosi
in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione,
che attribuisce alla competenza esclusiva statale la disciplina del
sistema tributario, cui afferisce detto tributo (Corte costituzionale
n. 269/2003 e da ultimo n. 37/2004).
La tassa automobilistica appartiene ai tributi statali, in
relazione ai quali la giurisprudenza costituzionale ha affermato che
sono istituiti dalla legge statale e in essa trovano la loro
disciplina, salvi che per i soli aspetti espressamente rimessi
all'autonomia degli enti territoriali».
In particolare, per quanto concerne la disciplina delle
esenzioni, la sentenza n. 37/2004 ha stabilito che «fa ancora capo
alla legislazione statale la potesta' di dettare norme modificative
(anche) dei tributi locali esistenti»;
2) l'art. 98, comma 3, prevedendo l'estensione all'esercizio
finanziario 2003, oramai decorso, dell'utilizzazione di risorse
stanziate (si ritiene a partire dall'anno 2004) sul capitolo di spesa
71520 UPB 13 gennaio 2003, viola il principio generale di
contabilita' dell'annualita' del bilancio e si pone quindi in
contrasto con l'art. 81, comma 1 della Costituzione secondo il quale
l'unita' temporale della gestione finanziaria e' l'anno finanziario
che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso
anno.


P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
degli artt. 81, commi 1, lettere a), b) e c) nonche' dell'art. 98,
comma 3 della legge regionale dell'Abruzzo n. 15 del 26 aprile 2004,
con consequenziali statuizioni.
Roma, addi' 20 luglio 2004
Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo

Menu

Contenuti