Ricorso n. 76 del 16 luglio 2013 (Presidente del consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 16 luglio 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 38 del 18.9.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro - tempore per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale degli articoli 2, 5 e 6 della L.R. n. 10 del 24 aprile
2013, pubblicata sul BUR n. 17 dell'8 maggio 2013 recante «Modifiche
alla L.R. 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione
dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013
e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria
Regionale 2013), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale
2013-2015), alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo
sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla
L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino
territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni. delle
denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni.
Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative»;
La legge regionale n. 10 del 24 aprile 2013 (pubblicata nel Bur
della Regione Abruzzo n. 17 dell'8 maggio 2013) contiene «Modifiche
alla L.R. 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione
dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013
e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria
Regionale 2013), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale
2013-2015), alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo
sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla
L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino
territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle
denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni,
Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative».
Piu' precisamente:
l'art. 2 rubricato «Sostituzione dell'art. 4 della legge
regionale n. 6/2013» dispone: 1. L'articolo 4 della legge regionale
11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore
dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) e' sostituito dal
seguente:
«Art. 4 (Norma finanziaria). - 1. Agli oneri finanziari
derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, stimati per il solo anno
2013 in € 428.000,00, si provvede:
a) con le risorse iscritte nell'ambito del capitolo di spesa
08.01.016 - 141501, denominato «Aiuti alla marineria pescarese ex
art. 34 - commi 32 e 33 - del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modifiche, in Legge 17 dicembre 2012, n. 221» di
€ 23.498,00;
b) con le risorse iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione
08.01.016 - 141502, da denominare «Intervento straordinario in favore
della Marineria di Pescara - Articolo 4 della L.R. 11 marzo 2013, n.
6» di € 404.502,00.
2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
2013 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e
di cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 - 321907,
denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure
esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del
personale» e' ridotto di € 404.502,00;
b) lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 - 141502
denominato «Intervento straordinario in favore della Marineria di
Pescara - articolo 4 della L.R. 11 marzo 2013, n. 6» e' incrementato
di € 404.502,00.».
l'art. 5, rubricato, «Finanziamento al Comune di Avezzano per
le Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015» dispone: 1. Per
l'esercizio 2013 e' concesso un finanziamento a favore del Comune di
Avezzano come contributo alle spese per le «Celebrazioni centenario
terremoto Marsica 2015» pari a € 10.000,00. 2. Al bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le
seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:
a) il Cap. 321907 - 02.01.009 denominato «Oneri derivanti
da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi
passivi in materia di ordinamento del personale» e' diminuito di
€ 10.000,00;
b) e' istituito il nuovo capitolo di spesa denominato
«Contributo straordinario a favore del Comune di Avezzano -
Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015», per un importo pari
a € 10.000,00.
l'art. 6 rubricato «Rifinanziamento del capitolo di spesa
«Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di
Avezzano» dispone: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 31 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale
2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)»,
quantificati per l'anno 2013 in € 70.000,00, si provvede mediante
rifinanziamento del capitolo di spesa UPB 10.01.004 - 61673
denominato «Contributo straordinario in favore del Teatro
Lanciavicchio di Avezzano» istituito dal comma 2 dell'articolo 31
della L.R. n. 1/2012. 2. Al bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini
di competenza e di cassa:
a) UPB 10.01.004 - Cap. 61673 denominato «Contributo
straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano» e' in
aumento di € 70.000,00;
b) UPB 02.01.009 - Cap. 321907 «Oneri derivanti da
transazione, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi
in materia di ordinamento del personale» in diminuzione di
€ 70.000,00.
Le disposizioni sopra richiamate, appaiono costituzionalmente
illegittime, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto
il Governo - giusta delibera del Consiglio dei Ministri 26 giugno
2013 (che per estratto autentico si produce sub 1) ai sensi dell'art.
127 cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti motivi:
1. Violazione degli articoli 81, quarto comma, testo ante 2014, e
117, terzo comma, della Costituzione.
Come risulta dalla narrativa che precede, con la legge regionale
n. 10 del 24 aprile 2013, in particolare negli articoli 2, 5 e 6,
sopra riportati, la Regione Abruzzo ha disposto che gli oneri
derivanti dalle predette disposizioni,che comportano nuove spese,
sono posti a carico del capitolo 321907, denominato «Oneri derivanti
da transazioni, liti passive, procedure ed interessi passivi in
materia di ordinamento del personale» che e' ricompreso nell'elenco
delle spese obbligatorie, allegato al bilancio di previsione 2013
della Regione Abruzzo.
Al riguardo va in primo luogo evidenziato che l'art. 27 della
legge di contabilita' regionale n. 3 del 25 marzo 2002 (Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo) rubricato «Copertura finanziaria
delle leggi» dispone, al comma 1, lettera c) che «la copertura
finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese ovvero
minori entrate e' determinata a carico o mediante riduzione di
disponibilita' formatasi nel corso dell'esercizio riguardanti spese
di natura non obbligatoria».
La legge regionale di contabilita', del resto, disciplina la
formazione e la struttura del bilancio della Regione in conformita'
al decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76 (principi fondamentali e
norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilita' delle
Regioni); in particolare l'art. 34, comma 1, decreto legislativo cit.
dispone che la legge regionale disciplina la formazione e la
struttura del bilancio della Regione e le procedure di gestione del
bilancio medesimo, in conformita' ai principi del presente decreto,
ai sensi dell'art. 119 Cost.
Dalla lettura coordinata della legge statale citata n. 76/2000 e
della legge regionale di contabilita' n. 3/2002 si rileva che la
copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni che
comportano nuove o maggiori spese, come quelle di cui agli articoli.
2, 5 e 6 della legge regionale in epigrafe (i quali prevedono
interventi per lo sviluppo della agricoltura e della pesca in
Abruzzo, nonche' interventi per le celebrazioni del centenario del
terremoto Marsica 2015 e in favore del teatro Lanciavicchia di
Avezzano) deve essere determinata dalla Regione mediante utilizzo di
disponibilita' formatasi nel corso dell'esercizio e riguardante spese
di natura non obbligatoria.
Con la norma impugnata invece la Regione Abruzzo, in tutte le
fattispecie disciplinate dagli articoli 2, 5 e 6 ha previsto la
copertura finanziaria sul capitolo denominato «Oneri derivanti da
transazioni, liti passive, procedure ed interessi passivi in materia
di ordinamento del personale» che e' ricompreso nelle spese
obbligatorie.
La disposizione in esame viola in tal modo, la normativa
regionale e statale interposta, e con esse l'art. 81 quarto comma e
117 terzo comma cost. in rubrica; in particolare viola il principio
di equilibrio del bilancio, di cui all'art. 81, quarto comma, Cost.,
nonche' l'art. 117, terzo comma della Costituzione, in materia di
coordinamento della finanza pubblica.
In sostanza, la Regione dispone la copertura finanziaria delle
spese di cui agli articoli 2, 5 e 6 ponendole a carico di un capitolo
destinato alle spese obbligatorie, quale e' il capitolo che
disciplina gli oneri derivanti da transazioni, liti passive e
procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento
del personale. Ma tale capitolo nella programmazione del bilancio
regionale e' stato destinato (ed allegato al bilancio) alla copertura
di spese obbligatorie (quali gli oneri per transazioni, liti passive,
procedure ed interessi passivi in materia di ordinamento del
personale) e non puo' quindi, pena lo stravolgimento del bilancio di
previsione 2013, essere utilizzato per la copertura di leggi che
comportano maggiori spese.
La riduzione di quel capitolo, qualora si presentassero spese
obbligatorie di quella natura da sostenere comunque, comporterebbe
infatti inevitabilmente l'emersione di un passivo di cassa e
violerebbe quindi il principio del pareggio di bilancio.
Non e' quindi conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma,
Cost. realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva
attraverso il predetto meccanismo in quanto la stessa regione nella
legge di ordinamento contabile (n. 3/2002) prevede la copertura
finanziaria di leggi che comportano maggiori spese mediante
disponibilita' formatesi nel corso dell'esercizio ma riguardanti
spese di natura non obbligatoria.
Le norme impugnate oltre a violare la regola sostanziale del
pareggio di bilancio e di correttezza delle coperture, violano anche
l'art. 117, terzo comma, cost. nella parte in cui assegna alla
competenza concorrente dello Stato e delle Regioni la materia del
coordinamento della finanza pubblica.
La regola secondo cui non e' consentito coprire nuove o maggiori
spese mediante capitoli relativi a spese obbligatorie e' infatti, per
quanto sopra illustrato, un principio fondamentale del coordinamento
finanziario (stabilito dal citato art. 34 del decreto legislativo 28
marzo 2000 n. 76). L'erroneita' della copertura potrebbe infatti
generare la necessita' di manovre correttive in corso di esercizio,
cosi alterando l'equilibrio complessivo della finanza pubblica
allargata.
Non compete quindi alla Regione dettare norme di bilancio che
contravvengono a tale principio.
P.Q.M.
Si chiede che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale
degli articoli 2, 5 e 6 della L.R. Abruzzo n. 10 del 24 aprile 2013,
pubblicata sul BUR n. 17 dell'8 maggio 2013, (recante «Modifiche alla
L.R. 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei
Servizi di Sviluppo Agricolo), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013
e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria
Regionale 2013), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale
2013-2015). alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo
sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla
L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino
territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni. delle
denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni.
Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative»).
Si produce per estratto copia conforme della delibera del
Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013 completa di relazione.
Roma, 5 luglio 2013
L'Avvocato dello Stato: Aiello