Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 21 luglio  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).
 


(GU n. 40 del 2015-10-07)

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso  i
cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12,
    Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente
della Giunta regionale pro tempore,
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
regionale Basilicata 11 maggio 2015, n. 18 «Modifiche ed integrazioni
all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n.  5»  «Legge  di
stabilita' regionale 2015» , pubblicata nel B.U. Basilicata 16 maggio
2015, n.  20,  quanto  all'art.  1,  ai  sensi  dell'art.  127  della
Costituzione.
    La predetta legge della Regione Basilicata  viene  impugnata  con
riferimento  alle  richiamate  disposizioni,  giusta   delibera   del
Consiglio dei ministri in data 10 luglio 2015, depositata in estratto
unitamente al presente ricorso, per il seguente motivo.
 
                               Motivo
 
1) L'art. 1 della l.r. n. 18/2015 e' illegittimo  per  contrasto  con
l'art. 81, terzo comma, della Costituzione.
    1.1. L'art. 1 della legge della Regione Basilicata dell'11 maggio
2015, n. 18 recita:
    Art. 1. -  Modifiche  e  integrazioni  all'art.  21  della  legge
regionale 27 gennaio 2015, n. 5 «Legge di Stabilita' regionale 2015».
    1. L'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 -  Legge
di Stabilita' regionale 2015 e' cosi' sostituito:
    «Articolo   21   (Riordino   delle   provvidenze   economiche   e
contributi).  -  1.  A  decorrere  dall'anno  2015   le   provvidenze
economiche di cui alla legge regionale 26 luglio 1982,  n.  22,  alla
legge regionale 4 settembre 1989, n. 26, ed alla legge  regionale  25
agosto 1981, n. 30, come modificata dalla legge regionale 23 novembre
2004, n. 23, possono essere erogate agli assistiti aventi un ISEE  di
euro 14.000,00 per un importo  di  euro  240,00  mensili  e  un  ISEE
compreso fra euro 14.001,00 e euro 21.000,00 per un importo  di  euro
120,00 mensili.
    2.  Ai  pazienti  che  effettuano   dialisi   domiciliari   viene
corrisposto, altresi', un contributo aggiuntivo pari ad  euro  150,00
mensili, fermo restando il tetto massimo ISEE di  cui  al  precedente
comma 1.
    3. Il contributo deve essere erogato ai pazienti ogni due mesi.
    4. Per far  fronte  alle  esigenze  finanziarie  maturate  al  31
dicembre 2014 sulla base  della  normativa  previgente,  nonche'  per
quelle   rivenienti   dall'applicazione   del    presente    articolo
relativamente alle annualita' 2015, 2016 e 2017, sono stanziati  euro
2.500.000,00 per l'anno 2015, euro 3.000.000,00 per  l'anno  2016  ed
euro  5.449.000,00  per  l'anno  2017  a  valere  sulla  Missione  12
Programma 04.
    5. All'attuazione  del  presente  articolo  sono  destinate,  per
l'anno 2015, ulteriori risorse pari ad euro 2.570.000 derivanti dalle
maggiori entrate rivenienti dall'applicazione della  legge  regionale
Disposizioni in materia di  veicoli  ultraventennali,  approvata  dal
Consiglio regionale in data 24 marzo 2015; per  gli  anni  successivi
l'entita' dell'ulteriore stanziamento e'  fissata  con  la  legge  di
stabilita'.
    6. Per la  copertura  finanziaria  degli  oneri  derivanti  dalle
esigenze maturate al 31 dicembre 2014,  sulla  base  della  normativa
previgente,  nonche'  per  quelle  rivenienti  dall'applicazione  del
presente  articolo,  il  cui  ammontare,  per  l'esercizio  2015,  e'
stimabile, complessivamente, in euro 4.870.000,00, sono  previste  le
seguenti coperture:
    Esercizio 2015:
        a)  per  euro  2.500.000,00  a  valere   sullo   stanziamento
riveniente dalla Missione 12 Programma 04;
        b) per euro 2.370.000,00 apportando le variazioni in  termini
di competenza e di cassa  sul  bilancio  di  previsione  2015  ed  in
termini di competenza sul bilancio  pluriennale  2015/2017,  esercizi
2016 e 2017, come di seguito esplicitato:
          Variazione in aumento
          Stato di previsione delle entrate
        Titolo 1000000  -  Entrate  correnti  di  natura  tributaria,
contributiva e perequativa
        Tipologia 1010100 - Imposte, tasse e proventi assimilati
Categoria 1010199 - Altre imposte, tasse e proventi
    euro 2.370.000,00
        Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
        Programma  04  -  Interventi  per  soggetti  a   rischio   di
esclusione sociale
euro 2.370.000,00
    7. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, e' autorizzata
ad apportare le  variazioni  sui  pertinenti  capitoli  del  bilancio
appartenenti ai Titoli, Tipologie e Categorie delle Entrate  ed  alla
Missione 12 e Programma 04 sopra richiamati.».
    1.2. Dal  dato  testuale  riportato  si  evince  che  la  Regione
Basilicata ha intenso finanziare «le provvidenze  economiche  di  cui
alla legge regionale 26 luglio 1982, n. 22, alla  legge  regionale  4
settembre 1989, n. 26, ed alla legge regionale 25 agosto 1981, n. 30,
come modificata dalla legge regionale 23 novembre 2004, n. 23»  anche
avvalendosi  per  il  2015,   nei   limiti   dell'importo   di   euro
2.570.000,00, delle maggiori  entrate  «rivenienti  dall'applicazione
della  legge   regionale   Disposizioni   in   materia   di   veicoli
ultraventennali, approvata dal Consiglio regionale in data  24  marzo
2015».
    La predetta legge e', stata, tuttavia, impugnata  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri dinanzi a codesta Corte,  con  ricorso  n.
62/2015,  per  aver  introdotto,  pur  trattandosi  di   un   tributo
«derivato», una disciplina in materia di  tassa  automobilistica  sui
veicoli  di   particolare   interesse   storico   e   collezionistico
ultraventennali in  deroga  alla  normativa  statale  e,  dunque,  in
violazione  dell'art.  117,  secondo  collima,  lettera   e),   della
Costituzione,  che  riserva  allo  Stato  la  materia   del   sistema
tributario, e dell'art. 119, secondo comma, Cost., che  subordina  la
possibilita' per le  Regioni  e  gli  enti  locali  di  stabilire  ed
applicare tributi ed entrate alla natura «propria» (non derivata) dei
medesimi e comunque al rispetto dei principi statali di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario.
    La legge  regionale  n.  14/2015,  «Disposizioni  in  materia  di
veicoli ultraventennali», ha, infatti, introdotto nuove  disposizioni
in materia di tassa automobilistica, ed in  particolare  all'art.  1,
comma 4, ha inserito due nuovi  commi  all'interno  dell'articolo  39
della legge regionale n. 4/15, i commi 2-bis e 2-ter, con i quali, in
deroga alla  disciplina  statale,  ha  reintrodotto  l'esenzione  dal
pagamento della tassa automobilistica per i  veicoli  ultraventennali
di particolare interesse storico e collezionistico, nonche' la  tassa
di circolazione forfettaria a carico degli stessi ove  circolanti  su
pubblica strada.
    Il  comma  2-bis  reintroduce,  infatti,  l'esenzione   per   gli
autoveicoli ed i motoveicoli di anzianita' tra  i  20  e  i  30  anni
classificati d'interesse storico e collezionistico, iscritti  in  uno
dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo,
Storico FMI, al 31 dicembre 2014. La norma e', dunque,  in  contrasto
con l'articolo 63 della legge n. 342 del  2000,  che  nella  versione
vigente, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 666
della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015),  non  prevede
piu'  l'esenzione  dalla  tassa  automobilistica  per  i  veicoli  di
particolare interesse storico e collezionistico dal 20° al  29°  anno
di  eta',  bensi'  solo  l'esenzione  per  veicoli  e  motoveicoli  a
decorrere dal trentesimo anno di costruzione.
    Il successivo comma 2-ter , inoltre, ha istituito  la  «tassa  di
circolazione forfettaria» su veicoli e motoveicoli di anzianita'  dai
20 ai 30 anni di eta' di interesse storico o collezionistico  per  il
caso in cui essi siano messi su strada,  per  i  quali  la  normativa
statale prevede comunque l'assoggettamento alla tassa automobilistica
ordinaria (art. 63 della legge n. 342 del 2000), con  la  conseguenza
che la Regione, per i predetti veicoli, ha anche sostituito il regime
di tassazione ordinaria, prevista dalla legislazione statale, con  un
tributo ad hoc.
    1.3. Ne consegue che anche l'art. 1 della  legge  n.  18/2015  e'
illegittimo in via derivata  perche'  la  copertura  della  spesa  e'
affidata alle dichiarate «maggiori entrate» rinvenenti da  una  legge
regionale  oggetto  di  impugnativa   dinnanzi   a   codesta   Corte,
impugnativa che, qualora  venisse  accolta,  priverebbe  della  norma
fonte delle risorse economiche di copertura le  maggiori  provvidenze
economiche previste con la legge regionale impugnata con il  presente
ricorso.
    La legge n. 18/2015 contrasta, pertanto, con l'articolo 81, terzo
comma, della Costituzione per mancata copertura  finanziaria,  atteso
che la copertura finanziaria dipende da una legge, la legge regionale
n. 14/2015, che si ritiene illegittima per i predetti motivi, oggetto
di  giudizio  di  costituzionalita'  proposto  in  via  principale  e
pendente dinanzi a codesta Corte.

 
                              P. Q. M.
 
    Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' ai  sensi
dell'art. 127  della  Costituzione  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale della legge n. 18 del 2015  della  Regione  Basilicata
nei limiti anzidetti.
    Nel chiedersi sin d'ora la riunione  del  presente  giudizio  con
quello avente numero di ricorso 62/2015, si  deposita  l'estratto  in
originale della delibera del Consiglio dei  ministri  del  10  luglio
2015 ed il relativo allegato.
 
        Roma, 10 luglio 2015
 
                  L'Avvocato dello Stato: Venturini

 

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