Ricorso n. 76 del 21 luglio 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 21 luglio 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 40 del 2015-10-07)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i
cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12,
Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente
della Giunta regionale pro tempore,
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
regionale Basilicata 11 maggio 2015, n. 18 «Modifiche ed integrazioni
all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5» «Legge di
stabilita' regionale 2015» , pubblicata nel B.U. Basilicata 16 maggio
2015, n. 20, quanto all'art. 1, ai sensi dell'art. 127 della
Costituzione.
La predetta legge della Regione Basilicata viene impugnata con
riferimento alle richiamate disposizioni, giusta delibera del
Consiglio dei ministri in data 10 luglio 2015, depositata in estratto
unitamente al presente ricorso, per il seguente motivo.
Motivo
1) L'art. 1 della l.r. n. 18/2015 e' illegittimo per contrasto con
l'art. 81, terzo comma, della Costituzione.
1.1. L'art. 1 della legge della Regione Basilicata dell'11 maggio
2015, n. 18 recita:
Art. 1. - Modifiche e integrazioni all'art. 21 della legge
regionale 27 gennaio 2015, n. 5 «Legge di Stabilita' regionale 2015».
1. L'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 - Legge
di Stabilita' regionale 2015 e' cosi' sostituito:
«Articolo 21 (Riordino delle provvidenze economiche e
contributi). - 1. A decorrere dall'anno 2015 le provvidenze
economiche di cui alla legge regionale 26 luglio 1982, n. 22, alla
legge regionale 4 settembre 1989, n. 26, ed alla legge regionale 25
agosto 1981, n. 30, come modificata dalla legge regionale 23 novembre
2004, n. 23, possono essere erogate agli assistiti aventi un ISEE di
euro 14.000,00 per un importo di euro 240,00 mensili e un ISEE
compreso fra euro 14.001,00 e euro 21.000,00 per un importo di euro
120,00 mensili.
2. Ai pazienti che effettuano dialisi domiciliari viene
corrisposto, altresi', un contributo aggiuntivo pari ad euro 150,00
mensili, fermo restando il tetto massimo ISEE di cui al precedente
comma 1.
3. Il contributo deve essere erogato ai pazienti ogni due mesi.
4. Per far fronte alle esigenze finanziarie maturate al 31
dicembre 2014 sulla base della normativa previgente, nonche' per
quelle rivenienti dall'applicazione del presente articolo
relativamente alle annualita' 2015, 2016 e 2017, sono stanziati euro
2.500.000,00 per l'anno 2015, euro 3.000.000,00 per l'anno 2016 ed
euro 5.449.000,00 per l'anno 2017 a valere sulla Missione 12
Programma 04.
5. All'attuazione del presente articolo sono destinate, per
l'anno 2015, ulteriori risorse pari ad euro 2.570.000 derivanti dalle
maggiori entrate rivenienti dall'applicazione della legge regionale
Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali, approvata dal
Consiglio regionale in data 24 marzo 2015; per gli anni successivi
l'entita' dell'ulteriore stanziamento e' fissata con la legge di
stabilita'.
6. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle
esigenze maturate al 31 dicembre 2014, sulla base della normativa
previgente, nonche' per quelle rivenienti dall'applicazione del
presente articolo, il cui ammontare, per l'esercizio 2015, e'
stimabile, complessivamente, in euro 4.870.000,00, sono previste le
seguenti coperture:
Esercizio 2015:
a) per euro 2.500.000,00 a valere sullo stanziamento
riveniente dalla Missione 12 Programma 04;
b) per euro 2.370.000,00 apportando le variazioni in termini
di competenza e di cassa sul bilancio di previsione 2015 ed in
termini di competenza sul bilancio pluriennale 2015/2017, esercizi
2016 e 2017, come di seguito esplicitato:
Variazione in aumento
Stato di previsione delle entrate
Titolo 1000000 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Tipologia 1010100 - Imposte, tasse e proventi assimilati
Categoria 1010199 - Altre imposte, tasse e proventi
euro 2.370.000,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
euro 2.370.000,00
7. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, e' autorizzata
ad apportare le variazioni sui pertinenti capitoli del bilancio
appartenenti ai Titoli, Tipologie e Categorie delle Entrate ed alla
Missione 12 e Programma 04 sopra richiamati.».
1.2. Dal dato testuale riportato si evince che la Regione
Basilicata ha intenso finanziare «le provvidenze economiche di cui
alla legge regionale 26 luglio 1982, n. 22, alla legge regionale 4
settembre 1989, n. 26, ed alla legge regionale 25 agosto 1981, n. 30,
come modificata dalla legge regionale 23 novembre 2004, n. 23» anche
avvalendosi per il 2015, nei limiti dell'importo di euro
2.570.000,00, delle maggiori entrate «rivenienti dall'applicazione
della legge regionale Disposizioni in materia di veicoli
ultraventennali, approvata dal Consiglio regionale in data 24 marzo
2015».
La predetta legge e', stata, tuttavia, impugnata dal Presidente
del Consiglio dei ministri dinanzi a codesta Corte, con ricorso n.
62/2015, per aver introdotto, pur trattandosi di un tributo
«derivato», una disciplina in materia di tassa automobilistica sui
veicoli di particolare interesse storico e collezionistico
ultraventennali in deroga alla normativa statale e, dunque, in
violazione dell'art. 117, secondo collima, lettera e), della
Costituzione, che riserva allo Stato la materia del sistema
tributario, e dell'art. 119, secondo comma, Cost., che subordina la
possibilita' per le Regioni e gli enti locali di stabilire ed
applicare tributi ed entrate alla natura «propria» (non derivata) dei
medesimi e comunque al rispetto dei principi statali di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario.
La legge regionale n. 14/2015, «Disposizioni in materia di
veicoli ultraventennali», ha, infatti, introdotto nuove disposizioni
in materia di tassa automobilistica, ed in particolare all'art. 1,
comma 4, ha inserito due nuovi commi all'interno dell'articolo 39
della legge regionale n. 4/15, i commi 2-bis e 2-ter, con i quali, in
deroga alla disciplina statale, ha reintrodotto l'esenzione dal
pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali
di particolare interesse storico e collezionistico, nonche' la tassa
di circolazione forfettaria a carico degli stessi ove circolanti su
pubblica strada.
Il comma 2-bis reintroduce, infatti, l'esenzione per gli
autoveicoli ed i motoveicoli di anzianita' tra i 20 e i 30 anni
classificati d'interesse storico e collezionistico, iscritti in uno
dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo,
Storico FMI, al 31 dicembre 2014. La norma e', dunque, in contrasto
con l'articolo 63 della legge n. 342 del 2000, che nella versione
vigente, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 666
della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015), non prevede
piu' l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli di
particolare interesse storico e collezionistico dal 20° al 29° anno
di eta', bensi' solo l'esenzione per veicoli e motoveicoli a
decorrere dal trentesimo anno di costruzione.
Il successivo comma 2-ter , inoltre, ha istituito la «tassa di
circolazione forfettaria» su veicoli e motoveicoli di anzianita' dai
20 ai 30 anni di eta' di interesse storico o collezionistico per il
caso in cui essi siano messi su strada, per i quali la normativa
statale prevede comunque l'assoggettamento alla tassa automobilistica
ordinaria (art. 63 della legge n. 342 del 2000), con la conseguenza
che la Regione, per i predetti veicoli, ha anche sostituito il regime
di tassazione ordinaria, prevista dalla legislazione statale, con un
tributo ad hoc.
1.3. Ne consegue che anche l'art. 1 della legge n. 18/2015 e'
illegittimo in via derivata perche' la copertura della spesa e'
affidata alle dichiarate «maggiori entrate» rinvenenti da una legge
regionale oggetto di impugnativa dinnanzi a codesta Corte,
impugnativa che, qualora venisse accolta, priverebbe della norma
fonte delle risorse economiche di copertura le maggiori provvidenze
economiche previste con la legge regionale impugnata con il presente
ricorso.
La legge n. 18/2015 contrasta, pertanto, con l'articolo 81, terzo
comma, della Costituzione per mancata copertura finanziaria, atteso
che la copertura finanziaria dipende da una legge, la legge regionale
n. 14/2015, che si ritiene illegittima per i predetti motivi, oggetto
di giudizio di costituzionalita' proposto in via principale e
pendente dinanzi a codesta Corte.
P. Q. M.
Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale della legge n. 18 del 2015 della Regione Basilicata
nei limiti anzidetti.
Nel chiedersi sin d'ora la riunione del presente giudizio con
quello avente numero di ricorso 62/2015, si deposita l'estratto in
originale della delibera del Consiglio dei ministri del 10 luglio
2015 ed il relativo allegato.
Roma, 10 luglio 2015
L'Avvocato dello Stato: Venturini