Ricorso n. 76 del 24 ottobre 2008 (Regione Basilicata)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 ottobre 2008 , n. 76
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 ottobre 2008 (della Regione Basilicata)
(GU n. 52 del 17-12-2008)
Ricorso della Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante, il Presidente della giunta regionale, dr. Vito De Filippo, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Di Giacomo, dell'Ufficio legale e del contenzioso dell'Ente, giusta procura speciale ad litem a margine del presente atto, con il quale e' elettivamente domiciliato presso l'Ufficio rappresentanza in Roma, alla via Nizza n. 56; Nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, ai sensi degli artt. 127 Cost. e 32, legge n. 87 dell'11 marzo 1953, dell'art. 23, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), recante «disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza, pubblica e la perequazione tributaria», convertito con modifiche nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, pubblicata nel supplemento ordinario n. 196/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 21 agosto 2008, con cui sono stati aggiunti rispettivamente, all'art. 49 del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 di «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», il comma 5-ter, che dispone «In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo» ed al comma 3 dell'art. 50 stesso d.lgs., dopo le parole «e le altre istituzioni formative» i seguenti periodi «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53.». M o t i v i I) Violazione dell'art. 117, commi 3, 4 e 6, Costituzione; II) Violazione dell'art. 118 Costituzione; III) Violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e regioni, art. 120, Costituzione. La Regione Basilicata ritiene che le previsioni normative di cui ai commi 2 e 4, art. 23 d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, siano illegittime e violino le menzionate norme e principi della Costituzione della Repubblica italiana per le ragioni di seguito specificate. Si premette che la prima riguardano la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato c.d. professionalizzante e la seconda concerne la regolamentazione in generale dell'apprendistato di alta formazione ed incidono, dunque, entrambe in materia di «istruzione e formazione professionale», demandata alla competenza esclusiva c.d. residuale delle regioni dall'art. 117, quarto comma, Cost. ed, in ogni caso, in materie rimesse alla legislazione concorrente fra Stato e regioni, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., per cui «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: …tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ». A) Per quanto concerne, in primo luogo, il comma 2 dell'art. 23, d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, si osserva che questo, aggiungendo all'art. 49 del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 un comma 5-ter - il quale dispone «In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo» - deroga alla disposizione contenuta nel precedente comma 5, secondo cui «La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:…», eliminando la previsione della previa necessaria intesa per l'ipotesi di formazione esclusivamente aziendale. Si osserva a riguardo che: a) in sifatto modo le regioni sono estromesse dalla regolamentazione dei profili formativi relativi all'apprendistato c.d. professionalizzante e, quindi, in primo luogo viene menomata la potesta' normativa regionale, esclusiva o concorrente che sia, inerente alla materia «formazione professionale», necessariamente ed inestricabilmente correlata alle materie di legislazione statale, esclusiva in relazione alla materia «ordinamento civile»; concorrente in relazione alle materie «tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ». La regione ricorrente non ignora che la formazione professionale interna all'azienda e' stata ritenuta da codesta ecc.ma Corte (sent. n. 50 del 28 febbraio 2005) inerente alla materia «ordinamento civile» e, tuttavia, parimenti non ignora che in numerose pronunce la Consulta ha evidenziato l'inestricabile intreccio che sussiste riguardo alla disciplina dell'apprendistato con materie di competenza esclusiva o concorrente delle regioni e delle province autonome. In particolare nella richiamata sentenza n. 50 del 28 gennaio 2005 codesta ecc.ma Corte ha evidenziato nei seguenti termini i rapporti fra ambiti di competenza costituzionale attribuiti a Stato e regioni in materia di apprendistato: «La formazione aziendale rientra invece nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile. Su altro versante occorre rilevare che i contratti a contenuto formativo hanno subito una evoluzione collegata da un lato alle esigenze della formazione continua, dall'altro alla previsione di tali schemi contrattuali, ed in specie dell'apprendistato, in relazione ad attivita' per le quali in passato tale tipo contrattuale non era considerato idoneo. Cio' risulta chiaramente dalla varieta' delle tipologie di apprendistato come definite nell'art. 47 del d.lgs. n. 276 del 2003, con la indicazione anche di una forma di apprendistato «per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione». Da quanto detto consegue il collegamento permanente che sotto alcuni aspetti si e' venuto a stabilire tra gli schemi contrattuali di lavoro a contenuto formativo, in particolare dell'apprendistato, e l'ordinamento dell'istruzione; ordinamento quest'ultimo che, nella disciplina costituzionale delle attribuzioni delle competenze legislative, ha un regime particolare, con l'attribuzione allo Stato della potesta' legislativa esclusiva riguardo alle norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lettera n) e - per il resto - con la consueta ripartizione tra Stato e regioni: attribuzione al primo della competenza a determinare i principi fondamentali ed alle seconde quella concernente le altre norme (art. 117, terzo comma), salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche (v. sentenza n. 13 del 2004)». La suddetta premessa conduce, quindi, la Corte a concludere «Occorre anzitutto sviluppare le considerazioni generali sub punto 15, con particolare riguardo all'apprendistato. Se e' vero che la formazione all'interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicche' la sua disciplina rientra nell'ordinamento civile, e che spetta invece alle regioni e alle province autonome disciplinare quella pubblica, non e' men vero che nella regolamentazione dell'apprendistato ne' l'una ne' l'altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto. Occorre percio' tener conto di tali interferenze. Infatti, la prima parte del comma 4 dell'art. 48, oggetto delle piu' specifiche censure di tutte le regioni e della provincia autonoma, se letta insieme alle disposizioni della seconda parte, dimostra quanto appena si diceva. Sotto la lettera b) e' stabilita la previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito dal comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale). Del resto tutto l'art. 48 dimostra siffatta commistione di materie. Il primo comma contiene la previsione dei soggetti che possono essere assunti con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Il comma successivo prevede la finalizzazione del contratto al conseguimento di una qualifica professionale anche in considerazione dei crediti formativi e in raccordo a cio' che e' stabilito dalla citata legge n. 53 del 2003. Il comma 3 contiene la disciplina civilistica del rapporto rientrante nell'ordinamento civile. In tale situazione la previsione che le regioni debbano regolamentare i profili formativi dell'apprendistato d'intesa con i ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative (comma 4), non lede le competenze regionali e costituisce corretta attuazione del principio di leale collaborazione. Ad analoghe conclusioni si perviene riguardo alle questioni concernenti gli articoli 49 e 50 del d.lgs. n. 276, contenenti norme, sotto gli aspetti che qui interessano, simili anche se non identiche a quelle dell'art. 48, nonche' riguardo alle questioni aventi ad oggetto le disposizioni di cui alle lettere h) ed i) della legge n. 30.». Sulla base di identiche premesse codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 406 del 7 dicembre 2006 ha ritenuto «infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, lettere a) e d), e 3, legge reg. Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, nella parte in cui enunciano come compiti della regione la valorizzazione e certificazione dei profili formativi dei contratti di apprendistato e l'individuazione dei criteri e requisiti di riferimento per la capacita' formativa delle imprese e stabiliscono che la regione disciplina i profili formativi, le modalita' organizzative e di erogazione dell'attivita' formativa esterna per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, per l'apprendistato professionalizzante e per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost.», avendo avuto appunto premura di precisare nella motivazione che «Questa Corte, in sede di scrutinio di numerose disposizioni della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del d.lgs. n. 276 del 2003, impugnate da alcune regioni, ha rilevato che la disciplina dell'apprendistato e' costituita da norme che attengono a materie per le quali sono stabilite competenze legislative di diversa attribuzione (esclusiva dello Stato, residuale delle regioni, ripartita) e che alla composizione delle interferenze provvedono strumenti attuativi del principio di leale collaborazione (sentenza n. 50 del 2005). La Corte ha rilevato, altresi', che, mentre la formazione da impartire all'interno delle aziende attiene precipuamente all'ordinamento civile, la disciplina di quella esterna rientra nella competenza regionale in materia di istruzione professionale, con interferenze pero' con altre materie, in particolare con l'istruzione, per la quale lo Stato ha varie attribuzioni: norme generali, determinazione dei principi fondamentali (v. anche sentenza n. 279 del 2005 nonche', da ultimo, sentenza n. 286 del 2006).». Il pensiero di codesta ecc.ma Corte costituzionale, ha avuto modo di esplicitarsi ulteriormente nella sentenza n. 425 del 19 dicembre 2006, in cui codesto consesso ha avuto modo di puntualizzare che «e' la stessa legislazione statale ad attribuire alle regioni compiti anche normativi in materia di definizione dei profili formativi, dei rapporti tra siffatti profili e la definizione della formazione, con riguardo all'eventuale ulteriore istruzione e in coerenza con il collegamento che il legislatore statale ha voluto stabilire tra lo svolgimento dei rapporti di lavoro a contenuto anche formativo e il settore dell'istruzione.»; ancora una volta, dunque, e' stata evidenziata riguardo alla disciplina dell'apprendistato la «concorrenza di competenze», in ragione delle imprescindibili interazioni che necessariamente sussistono tra diversi ambiti di competenze costituzionalmente attribuite a Stato, regioni ed altre istanze portatrici di autonomia costituzionalmente garantita. Alla luce di siffatte premesse devono ritenersi, dunque, violate le norme che configurano potesta' legislative, regolamentari (art. 117, commi 3, 4 e 6, Cost.) e le correlate funzioni amministrative - secondo la norma di cui all'art. 118 Cost. - in materie di legislazione esclusiva e concorrente delle regioni e delle province autonome. Giova rilevare che con il nuovo comma 5-ter aggiunto all'art. 49, d.lgs. n. 276/2003 - che, tra l'altro, sottrae alle regioni la competenza a disciplinare aspetti quali «le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo» - la regione viene spogliata completamente della competenza regolamentare in ordine ai profili formativi standard, necessari, tra l'altro, anche per un'efficace certificazione delle competenze professionali in termini di crediti formativi (l'innegabile correlazione tra qualifiche professionali, profili formativi e crediti formativi stabilita dall'art. 51, d.lgs. n. 276/2003 era gia' evidenziata dalla sentenza n. 50/2005) rispondenti alle reali esigenze del mercato del lavoro e d'interazione con il sistema scolastico, con la conseguenza di una minore spendibilita' delle competenze professionali rispetto all'inserimento e mantenimento lavorativo dei giovani, soprattutto in riferimento alla mobilita' geografica delle professionalita'. b) Nondimeno violato e' il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni sancito dall'art. 120 Cost., ove si dispone che «La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione.». Infatti, gia' nella sentenza n. 51 del 28 gennaio 2005 codesta Corte «Premesso che, nell'attuale assetto del mercato del lavoro, la disciplina dell'apprendistato si colloca all'incrocio tra competenze esclusive dello Stato (ordinamento civile), residuali delle regioni (formazione professionale) e concorrenti di Stato e regioni (tutela del lavoro, istruzione), e che quindi l'intervento legislativo dello Stato - proprio perche' incidente su plurime competenze tra loro inestricabilmente correlate - deve prevedere strumenti idonei a garantire una leale collaborazione con le regioni». Ordunque, mutatis mutandi, se in virtu' del previsto strumento dell'intesa - espressione precipua e genuina del principio di leale collaborazione (Corte cost. ord. 13 giugno 2006, n. 224; sent. 31 marzo 2006, n. 134; sent. 28 dicembre 2005, n. 467) - era stata ritenuta costituzionalmente legittima la normativa statale nell'occasione censurata, perche' ossequiosa del principio suddetto e delle competenze inestricabilmente connesse di Stato e regioni, ora, venuta meno la previsione di siffatto strumento, in ragione della deroga al comma 5 dell'art. 49, d.lgs. n. 276/2003 concretizzata dalla previsione del novello comma 5-ter, introdotto dal comma 2 dell'art. 23, d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008. Si consideri ancora che successivamente codesta ecc.ma Corte, nella sentenza n. 24 del 6 febbraio 2007 ha cosi' deciso: «E' incostituzionale l'art. 2, comma 2, legge reg. Puglia 22 novembre 2005, n. 13, nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi in cui entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa non sia raggiunta l'intesa tra i vari soggetti interessati in ordine alla definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, questi sono determinati dalla giunta regionale, acquisiti i pareri degli enti bilaterali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro, in relazione all'art. 49, comma 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, secondo cui la regolamentazione dei suddetti profili e' effettuata dalle regioni, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentativi sul piano regionale.», non senza aver precisato, riguardo allo strumento dell'intesa come esso serva a «dare concreta attuazione al principio di leale collaborazione - del quale la prescrizione dell'intesa, anche tra i soggetti indicati, costituisce pur sempre espressione». B) Analogamente, anche riguardo al comma 4 dell'art. 23, che al comma 3 dell'articolo 50, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative», aggiunge i seguenti periodi «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53», si censura la violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, di cui all'art. 120 Cost. e la menomazione delle potesta' legislative esclusive e concorrenti delle regioni e la correlata potesta' regolamentare ex art. 117, commi tre, quattro e sei Cost., come pure della conseguente potesta' amministrativa ex art. 118 Cost. Secondo l'originaria previsione dell'art. 49, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, infatti, «Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, e' rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le universita' e le altre istituzioni formative». A seguito dell'addizione voluta dal legislatore del 2008 l'inerzia normativa delle regioni le estrometterebbe anche riguardo alla disciplina degli aspetti inerenti alla formazione, senza considerare che proprio la tipologia di apprendistato contemplata dalla norma censurata implica maggiormente una concorrenza di competenze Statali e Regionali, sostanziandosi in un percorso scuola-lavoro, cosi' come, del resto, aveva gia' evidenziato codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 50/2005. In relazione alla suddetta tipologia di apprendistato di alta formazione, dunque, le censurate violazioni di competenze legislative, regolamentari ed amministrative sono maggiormente evidenti, con l'aggravio che la censurata previsione neanche si limita agli aspetti della formazione infra-aziendale di competenza Statale. L'inerzia regolamentare della regione viene sanzionata, infatti, con il totale spoglio delle sue competenze legislative, regolamentari ed amministrative garantite dalla Costituzione. E' opportuno richiamando ancora quanto deciso da codesta ecc.ma Corte, nella sentenza n. 24 del 6 febbraio 2007, che ha ritenuto «incostituzionale l'art. 2, comma 2, legge reg. Puglia 22 novembre 2005, n. 13, nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi in cui entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa non sia raggiunta l'intesa tra i vari soggetti interessati in ordine alla definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, questi sono determinati dalla giunta regionale, acquisiti i pareri degli enti bilaterali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro, in relazione all'art. 49, comma 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, secondo cui la regolamentazione dei suddetti profili e' effettuata dalle regioni, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentativi sul piano regionale.», per osservare che a parti invertite e' possibile riscontrare una sostanziale analogia dei contenuti delle previsioni censurate; in quell'occasione si trattava di una norma di legge regionale che prevedeva una supplenza della giunta regionale alla perdurante assenza di un'intesa; ora trattasi di una norma statale che intende rimediare all'inerzia regolamentativa delle regioni esautorandole completamente dalla disciplina degli aspetti formativi dell'apprendistato preordinato all'acquisizione di un diploma o a percorsi di alta formazione. La norma statale censurata - che irragionevolmente nemmeno prevede un termine entro cui le regioni dovrebbero esercitare la loro potesta' regolamentare - demandando alle convenzioni stipulate dalle associazioni rappresentative dei datori di lavoro con le universita' e le altre istituzioni formative «l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione», reitera il vizio che la Consulta rilevo' allora riguardo alla legge della regione Puglia, vale a dire la violazione del principio di leale collaborazione. Con siffatta previsione si determinano i presupposti e le condizioni per pronosticabili disfunzioni relazionali tra le regioni, le parti sociali e le universita' in materia di percorsi di alta formazione: si genera incertezza in ordine alla loro coerenza con il principio di formazione continua lungo l'intero arco della vita, ampiamente adottato a livello nazionale e comunitario. Tanto piu' considerando i ritardi del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in ordine alla definizione del repertorio nazionale delle professioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 276/2003, cui le regioni dovrebbero riferirsi per la citata regolamentazione dei profili professionali relativi all'apprendistato professionalizzante e, di riflesso, anche allo stesso apprendistato di alta formazione, per gli effetti del medesimo decreto legislativo n. 276/2003.P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale adita, contrariis reiectis, ritenere le norme di cui ai commi 2 e 4, art. 23, d.-l. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008 lesive delle competenze legislative, regolamentari ed amministrative riconosciute alle regioni e, dunque, alla ricorrente Regione Basilicata, dagli artt. 117 e 118 della Costituzione italiana, oltre che del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 120 della Costituzione italiana. Offre in comunicazione i seguenti documenti: I) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008; II) D.G.R. n. 1537 del 7 ottobre 2008 di richiesta del parere al Consiglio regionale; III) delibera del C.R. della Basilicata, n. 458 del 15 ottobre 2008 che rilascia parere favorevole; IV) D.G.R. n. 1588 del 15 ottobre 2008 di autorizzazione a stare in giudizio. Ai sensi del d.lgs. n. 115/2002 il sottoscritto avvocato dichiara che il presente giudizio e' esente da ogni imposta, giusta previsione dell'art. 21, legge 11 marzo 1953, n. 87. Potenza, addi' 16 ottobre 2008 L'Avvocato: Di Giacomo