Ricorso n. 76 del 7 ottobre 2009 (Regione Lazio)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 ottobre 2009 , n. 76
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 ottobre 2009 (della Regione Lazio).
(GU n. 45 dell'11-11-2009)
Ricorso della Regione Lazio, in persona del Presidente Pietro Marrazzo, giusta delibera della Giunta regionale del 23 settembre 2009 rappresentata e difesa per delega a margine del presente atto dall'avv. prof. Claudio Chiola per delega a margine del presente atto dall'avv. prof. Claudio Chiola e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Roma, in via Camilluccia, 785, contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale degli artt. 3; 25; 26 e 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, s.o. n. 136/L, dal titolo: «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», per contrasto con gli artt. 76, 97, 117, 118 e 120 Cost. Nel supplemento ordinario n. 136/L alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 e' stata pubblicata la legge 23 luglio 2009, n. 99, dal titolo «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia». Tale legge, dal contenuto eterogeneo ed incidente su materie tra loro distinte, limita illegittimamente, sotto diversi profili, competenze e prerogative costituzionalmente riconosciute alla Regione ricorrente. Pertanto, con delibera del 23, settembre 2009 la Giunta della Regione Lazio ha determinato di promuovere ricorso per questione di legittimita' costituzionale avverso la legge 23 luglio 2009, n. 99, limitatamente agli artt. 3, comma 9, 25, 26 e 27, per violazione degli artt. 76, 97, 117, 118 e 120 Cost., per i seguenti M o t i v i 1. - Il comma 9 dell'art. 3 della legge n. 99/2009 dispone che «Al fine di garantire migliori condizioni di competitivita' sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attivita', entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purche' ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilita' stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici». La disposizione in esame appare riferibile, per un verso, alla materia «governo del territorio», attribuita alla competenza regionale dall'art. 117, terzo comma, Cost., e per altro verso alla materia «turismo», annoverata «pacificamente» tra le competenze regionali residuali ai sensi dell'art. 117, quarto comma, cost. (cfr. ad es. Corte cost. sent. n. 94/2008). Sotto il primo profilo, la disposizione censurata appare illegittima, in quanto trascende l'ambito di intervento rimesso alla fonte statale in una materia di competenza concorrente, ambito circoscritto alla sola fissazione dei principi fondamentali: viceversa, nel caso in esame il legislatore statale ha dettato una disciplina del tutto puntuale ed analitica, conquale determinati interventi, pure., suscettibili di incidere sull'assetto del territorio, vengono una volta per tutte e senza possibilita' di deroga dichiarati come irrilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici: cosi' precludendo al legislatore regionale la possibilita' di assumere qualunque difforme valutazione. Per altro verso, la disposizione stessa indica come proprio obiettivo la finalita' di migliorare «l'offerta di servizi turistici»: sotto questo profilo, la normativa incide altresi' sulla materia del turismo, che appartiene, dopo la riforma del Titolo V, alla competenza residuale ed esclusiva delle regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, cost. Secondo l'insegnamento di questa ecc.ma Corte, infatti, nella individuazione dello «ambito materiale cui ricondurre le competenze relative ad attivita' che presentano una diretta od indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale, va ricercato non secondo il criterio dell'elemento materiale consistente nell'incidenza delle attivita' in questione sul territorio, bensi' attraverso la valutazione dell'elemento funzionale, nel senso della individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attivita'» (Corte cost., sent. n. 383/2005, n. 12 del diritto). Applicando questo criterio, e tenendo nel debito conto la stessa «auto qualificazione» contenuta nella disposizione incriminata, appare evidente l'invasione da parte del legislatore statale della competenza regionale residuale in materia di turismo, perpetrata con il comma 9 dell'art. 31, legge n. 99/2009. 2. - In merito alla disciplina disposta dall'art. 25, che ha per titolo «Delega al Governo in materia nucleare», in primo luogo, e in generale va rilevato come l'impiego dello strumento' della delega legislativa in materia «concorrente» qual'e', quella dell'energia, anche quella nucleare, sia costituzionalmente insostenibile giacche' se la legge di delega contiene i principi della futura disciplina, la formazione integrativa e' affidata al decreto legislativo, cioe' ad un atto del Governo e non gia' della regione. Ne' vale a mitigare lo strappo all'art. 117 cost. ed alla competenza regionale che, al di fuori dei principii, e' assoluta nelle materie «concorrenti», la previsione di un intervento della Regione, anche se «paritario», attraverso la previsione di «un'intesa» sul decreto legislativo delegato. L'intesa presuppone, infatti, una piena compartecipazione decisionale da parte dello Stato, anche sulla normazione di dettaglio, qual'e' quella che costituisce il contenuto tipico dei decreti legislativi delegati. Inoltre, il modulo della delega legislativa, non e' utilizzabile nell'ambito di competenze legislative concorrenti perche' il decreto legislativo delegato ha un ambito di efficacia nazionale in relazione al quale anche la eventuale compartecipazione di tutte le regioni o di organi collegiali che possono ritenersi rappresentativi degli interessi di queste ultime, non riuscirebbe mai a rispettare la competenza legislativa che la Costituzione riconosce a ciascuna singola regione che, in quanto tale, non puo' essere assorbita dalla decisione collegiale di tutte le regioni. Vera la premessa, la disciplina dettata dall'art. 25, comma 1, con il quale si affida alla delega legislativa la disciplina della localizzazione degli impianti, degli impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione del combustibile, nucleare, di stoccaggio del combustibile e dei rifiuti radioattivi, del deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e delle misure, compensative in favore delle popolazioni interessate, sarebbe lesiva della competenza legislativa concorrente delle regioni. In tale prospettiva, la previsione, oltretutto, di un mero «parere» della Conferenza unificata ex art. 8, d.lgs. n. 281/1997, all'atto dell'adozione dei decreti legislativi delegati, e' per piu' versi del tutto inadeguata. 2.1. - D'altro canto, anche se nell'ambito delle attribuzioni promiscuamente accorpate nella richiamata disciplina dettata dal comma 1 dell'art. 2, si distinguano le singole attivita' per riferirle a «materie» diverse, come, ad esempio, lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, da un lato, e le misure compensative, dall'altro, benche' i parametri costituzionali di riferimento possono mutare, il risultato finale relativo al rapporto Stato-regioni rimane sostanzialmente invariato. Infatti, sebbene lo stoccaggio di materiali radioattivi puo' farsi rientrare nella materia dell'ambiente e dell'ecosistema, rimessa alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), cost., sentenza n. 247/2006), mentre le misure compensative in favore delle popolazioni interessate, essendo riferibili essenzialmente al governo del territorio, rientrano in un ambito rimesso alla competenza concorrente (art. 117, terzo comma Cost.), anche la disciplina del primo, coinvolgendo materie quali il governo del territorio e la tutela della salute finisce per essere condizionata dall'intreccio con le competenze regionali concorrenti. Tale complesso quadro di riferimento impone, infatti, che, comunque, vengano adottate forme di necessaria collaborazione paritaria con le regioni (sentenza n. 62/2005). Inoltre, se in presenza di una disciplina di carattere generale la compartecipazione regionale puo' ritenersi adeguatamente realizzata attraverso l'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, in presenza di una specifica localizzazione dell'impianto, l'unica partecipazione ammissibile e' quella della regione sul cui territorio e' previsto l'insediamento dell'opera. In entrambi i casi, pertanto, il coinvolgimento regionale non puo' essere limitato al «parere», ma deve potersi esprimere attraverso una compartecipazione paritaria e quindi attraverso un'intesa. 2.2 - In questa prospettiva, va valutato l'art. 25, comma 2, lett. f) quando stabilisce che l'emanando decreto legislativo dovra' determinare le «modalita' di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'art. 120 Cost.». E' evidente che la previsione di un ricorso «automatico» al potere sostitutivo da parte del Governo, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con gli enti locali, e con l'ente regionale in particolare, svilisce e depotenzia al di la' del lecito il ricorso allo strumento consensuale: mentre da una parte si riconosce la «necessarieta'» delle intese, dall'altra si priva tale riconoscimento di qualsiasi significato sostanziale, nel momento in cui si consente al Governo di superare qualunque manifestazione di dissenso regionale, per quanto obbiettivamente giustificata, motivata e ragionevole possa essere. La illegittima compressione delle attribuzioni regionali non puo' sfuggire la disciplina di cui all'art. 25 se non incide su materia di sicura competenza regionale, quanto meno di livello concorrente (tutela della salute; protezione civile; governo del territorio; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), e' comunque strettamente intrecciata con queste. Conseguentemente, l'eventuale assunzione in sussidiarieta' delle relative funzioni amministrative da parte dello Stato richiede, quale condizione di legittimita', la previsione di strumenti di partecipazione paritaria in favore delle regioni coinvolte. Tale paritaria partecipazione e' pero' esclusa in radice, qualora si riconosca, come nel caso in esame, ad uno dei soggetti coinvolti (allo Stato, nella fattispecie) la possibilita' di superare il dissenso manifestato dalla regione. Ne consegue che, mentre apparirebbe legittima la previsione di meccanismi procedimentali volti a superare la situazione di mancato conseguimento dell'intesa tra lo Stato e le regioni, tanto non puo' dirsi a proposito dell'introduzione, generalizzata ed indifferenziata, del ricorso all'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, per di piu' in evidente assenza delle ipotesi legittimanti di cui all'art. 120 Cost.: cio' equivale infatti a negare quella paritarieta' di posizione tra livello statale e regionale, che invece deve costituire il criterio di riferimento nei casi di «chiamata in sussidiarieta'» (cfr. Corte cost., sent. n. 383/2005, n. 30 del diritto). 2.3 - Anche la previsione (art. 25, comma 2, lett. g) di un'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari affine vita e tutte le opere connesse con decreto del Ministro dello'sviluppa economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia pure previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 d.lgs. n. 281/1997, non soddisfa la necessaria partecipazione autonoma della regione direttamente coinvolta dall'insediamento dei suddetti impianti. 2.4 - Vengono invece illegittimamente del tutto estromesse le regioni nella definizione dei controlli di sicurezza e di radioprotezione (art. 25, comma secondo, lett. l), come anche dalla campagna d'informazione alla popolazione italiana all'energia nucleare (lett. q). 3. - Il «parere» della Conferenza unificata sulle delibere CIPE relative alle tipologie degli impianti per la produzione dell'energia elettrica nucleare che possono essere realizzati sul territorio nazionale, previsto dall'art. 26, comma 1 e' del tutto inadeguato a soddisfare l'esigenza compartecipativa delle regioni a garanzia della competenza delle medesime in materia di governo del territorio e tutela della salute. Oltretutto, l'ultima parte del comma 1, laddove in caso di silenzio protratto per oltre 60 gg. si afferma che il «parere s'intende acquisito», non chiarisce qual'e' la natura negativa o positiva del presunto parere. 4. - L'art. 27 della legge n. 99/2009 prevede delle misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico. Tale articolo detta una disciplina che rientra nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attribuita alla competenza regionale concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. In tale ambito, anche ad ammettere, in virtu' degli artt. 117 e 118 Cost., la chiamata in sussidiarieta' da parte dello Stato, il contrappeso' costituzionale e' dato dall'obbligo di prevedere un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato dalla Conferenza unificata (sentenza n. 383/2005, p. 28), o con le singole regioni qualora direttamente interessate dal provvedimento. 4.1 - Alla luce di tale paradigma la previsione contenuta nel comma 14 soltanto del parere della Conferenza unificata sui criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori appare palesemente insufficiente. La disposizione immediatamente successiva nella quale gl'interventi ammessi al relativo finanziamento vengono adottati previa intesa con gli enti locali interessati risulta invece viziata in quanto estromette del tutto la regione. 4.2 - Il comma 24, lett. c), sostituisce il comma 4-bis del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 conv. in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e disciplina il procedimento da seguire in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione. Se la previsione di un Comitato interistituzionale in composizione paritaria risponde al paradigma dell'intesa, se ne discosta la soluzione adottata in caso di fallimento di quest'ultimo nel raggiungimento dell'intesa. Questa viene affidata ad un decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei ministri integrato con la partecipazione del Presidente della regione. La partecipazione regionale risulta, infatti, meramente simbolica, con conseguente assorbimento dell'intero potere decisionale nelle mani dello Stato. Ne' varrebbe ricondurre tale procedura ad una sorta di meccanismo sostitutivo previsto dall'art. 120 Cost. Come si e' detto in precedenza, tale richiamo appare improponibile in area di competenza «concorrente» (sent. n. 383/2005, p. 30). 4.3. - Il comma 24, lett. d), inserisce, inoltre, l'art. 4-quaterdecies al d.l. n. 239/2003 con il quale si prevede che le varianti di rilievo localizzativo interessanti il tracciato degli elettrodotti vengano approvate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e con il consenso del Presidente delle regioni interessate. Ma la compartecipazione della regione non puo' ritenersi adeguatamente realizzata attraverso l'intervento del solo Presidente della regione e, comunque, non spetta allo Stato l'identificazione dell'organo regionale cui affidare il potere decisionale. 4.4. - Il comma 28 utilizza il meccanismo della delega legislativa per la disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche pur prevedendo l'intesa con la Conferenza Stato-regioni in sede di adozione dei decreti legislativi delegati. La legittimita' dell'impiego di siffatto strumento in ambito di materia «concorrente» e' stata contestata in relazione ad analogo disposto dettato dall'art. 25. Valgono pertanto le stesse censure mosse in precedenza sia nei confronti della legge di delega, in quanto destinataria dei principi da questa dettata e' il Governo e non gia' la regione che invece dovrebbe essere l'unico soggetto titolare di poteri legislativi «concorrenti», sia del decreto legislativo in quanto, anche se' adottato con l'intesa della Conferenza Stato-regioni, viola l'autonomia decisionale delle singole regioni. 4.5. - Nel comma 31, la prevista adozione per le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, del modulo della conferenza di servizi, mal si concilia con il principio dell'intesa con la regione interessata, giacche' mentre nella conferenza la decisione viene adottata a maggioranza delle Amministrazioni che vi partecipano, nell'intesa la partecipazione delle parti e' necessariamente paritaria. 4.6. - Il successivo punto 2 dello stesso comma 31 risulta invece incomprensibile allorche' prevede che per il rilascio dell'autorizzazione ai fini della conformita' urbanistica dell'opera e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali, dopo aver affermato, nel periodo che precede, che l'intesa con la regione costituisce «variazione» degli strumenti urbanistici vigenti. La disposizione risulta contraddittoria e quindi inidonea a fornire all'amministrazione chiamata ad attuarla un razionale parametro di legalita', con conseguente violazione del richiamato art. 97 Cost., anche sotto il profilo del buon andamento della p.a. 4.7. - Il comma 34 dispone la sostituzione dei commi da 77 a 82 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. La nuova disciplina del comma 78 risulta pero' palesemente illegittima giacche' in merito all'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, delle, opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di' perforazione prevede una conferenza di servizi alla quale il ruolo assegnato alla regione e' soltanto quello di parteciparvi, accanto agli enti locali. Come gia' anticipato, la mera partecipazione alla conferenza, non soddisfa l'obbligo dell'intesa nella disciplina di atti che rientrano nelle materie di competenza concorrente della regione.
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte accolga il ricorso e conseguentemente dichiari l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3, 25, 26 e 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, «disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» per violazione degli artt. 76, 97, 117, 118 e 120 Cost. Roma, addi' 29 settembre 2009 Avv. prof. Claudio Chiola