Ricorso n. 77 del 14 ottobre 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 14 ottobre 2014 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 50 del 2014-12-03)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato presso cui e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Contro regione Campania, in persona del legale rappresentante pro
tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
dell'art. 1, commi: 49 lett. a), e), f), g), i) ed l); 72; 88; 89;
93; 104; 105 e 108 della legge della regione Campania n. 16 del 7
agosto 2014, recante «Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia
regionale nonche' di carattere ordinamentale e organizzativo
(collegato alla legge di stabilita' regionale 2014)».
1) Quanto all'art. 1, comma 49, lett. a), f), g), i) ed l):
violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.
Le norme in epigrafe prevedono: «Alla legge regionale 16 marzo
1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attivita' professionali
turistiche) sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera
i) del secondo comma dell'art. 2 e' aggiunta la seguente: «i-bis) E'
guida archeologica subacquea chi accompagna singole persone o gruppi
di persone nella esplorazione di fondali marini o lacustri.»; ... e)
al terzo comma dell'art. 3 dopo le parole «della presente legge» sono
aggiunte le seguenti: «oppure, per le attivita' di cui alla lettera
b) dell'art. 2, vi sia il riconoscimento presso la Camera di
commercio competente per territorio»; i) al comma 1 dell'art. 4 dopo
la parola «speleologica» e' eliminata la congiunzione «e» ed e'
aggiunto il segno di interpunzione «,» e dopo le parole «animatore
turistico» sono aggiunte le parole «e guida archeologica subacquea»;
g) al comma 2-ter dell'art. 4 dopo la lettera «h)» sono aggiunte le
lettere «i) e i-bis)»; i) alla fine dell'art. 6 e' aggiunto il
seguente comma: «Per il conseguimento dell'abilitazione a guida
archeologica subacquea l'ammissione e' subordinata al possesso dei
seguenti requisiti: iscrizione nei registri dei sommozzatori con la
qualifica di operatore tecnici sub I, II e III livello di sub e
istruttore guida e corso di operatore archeologico sub con brevetto
(otas) e corso di operatore tecnico con brevetto (ots)»; l) la
lettera e) del primo comma dell'art. 6 e' abrogata.
1.1) In particolare, le norme di cui alle lettere a), f), g) ed
i) modificano la legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la
disciplina delle attivita' professionali turistiche) disciplinando la
professione turistica di «guida archeologica subacquea».
In particolare:
la lettera a) aggiunge all'elenco delle professioni di cui
all'art. 2 della legge regionale n. 11/1986 la nuova professione di
«guida archeologica subacquea»;
la lettera f) inserisce la suddetta professione nel novero di
quelle soggette ad abilitazione da parte della regione Campania;
la lettera g) subordina lo stabile esercizio della professione
alla conoscenza del patrimonio storico, artistico, museale,
archeologico e naturale della regione Campania;
la lettera i) stabilisce i requisiti necessari per il
conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento della professione de
qua.
L'art. 117, terzo comma, della Costituzione, stabilisce che la
disciplina delle professioni rientra nella competenza concorrente
dello Stato ed allo stesso spetta, pertanto, la disciplina dei
principi fondamentali.
Pertanto, come da consolidata giurisprudenza costituzionale, solo
lo Stato puo' individuare nuove figure professionali, anche nel
settore del turistico, restando riservata alle regioni le norme di
dettaglio (cfr. in particolare, sentenze nn. 222/2008, 271/2009,
132/2010, 93/2008 e 178 del 2014).
Considerato che la professione introdotta dalle disposizioni
censurate non trova alcun riferimento nella legge statale, le stesse
devono essere ritenute incostituzionali per violazione dell'art. 117,
comma 3, della Costituzione.
1.2) Analoghe considerazioni valgono anche per le previsioni di
cui alle successive lettere e) ed l) del medesimo comma 49: la
lettera e), che introduce una nuova modalita' di riconoscimento per
la professione di interprete turistico, interviene sul titolo
abilitativo di una professione non (piu') prevista dalla normativa
nazionale, ma solo da quella regionale, e dichiarata illegittima
dalla Corte costituzionale con sentenza n. 132/2010.
Tale disposizione, introducendo un'alternativa per il
conseguimento del suddetto titolo abilitativo, viola l'art. 117,
comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato la funzione
individuatrice della professione e la disciplina dei relativi profili
e titoli abilitativi.
La lettera l), a sua volta, viola la medesima disposizione
costituzionale di cui all'art. 117, comma 3 Cost. in quanto,
abrogando uno dei requisiti previsti dalla legge n. 11/1986 per la
partecipazione all'esame per l'accertamento dell'idoneita'
all'esercizio delle professioni turistiche, invade la competenza
statale nell'individuazione della professione e dei relativi profili
e titoli abilitativi.
Le disposizioni sopra elencate sono dunque incostituzionali in
quanto non rispettano i limiti imposti dall'art. 117, comma 3 della
Costituzione in materia di professioni.
2) Quanto all'art. 1, comma 72: violazione dell'art. 117, commi 2,
lett. s) e comma 3, nonche' dell'art. 9 della Costituzione.
La norma in epigrafe cosi' dispone: l'art. 9 della legge
regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi
edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32
cosi' come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n.
326 e successive modifiche ed integrazioni) e' cosi' modificato: a)
al comma 1, il termine del «31 dicembre 2006» e' sostituito dal
seguente: «31 dicembre 2015»; b) il comma 5 e' sostituito dal
seguente: «5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio
regionale sottoposte ai vincoli dell'art. 33 della legge n. 47/1985,
compresi quelli indicati specificatamente alle lettere a), b), c),
d), del medesimo articolo, solo ed esclusivamente se i predetti
vincoli comportano l'inedificabilita' assoluta delle aree su cui
insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere
stesse».
2.1) Detta norma, quindi, modificando l'art. 9, legge regionale
n. 10/2004, alla lettera a) dispone la proroga del termine per la
definizione delle domande di sanatoria edilizia dal 31 dicembre 2006
al 31 dicembre 2015; alla lettera b), nel sostituire il comma 5,
prevede che le disposizioni del citato art. 9 non si applicano agli
abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale
sottoposte ai vincoli previsti dall'art. 33 della legge n. 47/1985
«solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano
l'inedificabilita' assoluta delle aree su cui insistono e siano stati
imposti prima della esecuzione delle opere stesse».
Tale previsione, nel prorogare e nell'attribuire rilievo
impediente della sanatoria ai soli vincoli previsti dall'art. 33
della legge n. 47/1985 che comportino inedificabilita' assoluta, ha
l'effetto di ampliare l'ambito del condono edilizio, in contrasto con
le norme statali di principio in materia, in violazione dell'art.
117, comma 3 Cost.
La norma regionale, infatti, da un lato non contempla i vincoli
di inedificabilita' relativa, dall'altro non contempla l'ipotesi di
vincoli - di inedificabilita' assoluta o relativa - imposti
successivamente alla realizzazione dell'abuso, per i quali l'art. 32
della legge n. 47/1985 subordina la sanatoria al parere favorevole
delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso,
prevedendo altresi' il silenzio-rifiuto, nel caso in cui il parere
non venga rilasciato entro il termine di 180 giorni dalla richiesta.
Al riguardo, giova richiamare la giurisprudenza consolidata della
Corte costituzionale che, da ultimo con sentenza n. 290/2009, ha
affermato che «solo alla legge statale compete l'individuazione della
portata massima del condono edilizio straordinario (sent. n. 70/2005;
sent. n. 196/2004), sicche' la legge regionale che abbia per effetto
di ampliare i limiti applicativi della sanatoria eccede la competenza
concorrente della regione in tema di governo del territorio».
2.2) La disposizione censurata viola altresi' l'art. 117, comma
2, lettera s), che attribuisce allo Stato potesta' legislativa
esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»,
nonche' l'art. 9 della Costituzione che tutela il paesaggio ed il
patrimonio storico-artistico della Nazione.
Sotto il primo profilo, infatti, deve rilevarsi che la
disposizione e' idonea a consentire sanatorie in zone «a rischio
idraulico», individuate dai piani di bacino o dai piani stralcio di
cui alla legge n. 183/1989, le cui relative misure di salvaguardia,
in base alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 settembre 1998, punto 3.1, lettera a), possono
prevedere per tali zone l'inedificabilita' parziale.
Al riguardo, si evidenzia che le prescrizioni piu' restrittive
contenute negli atti di pianificazione di bacino hanno carattere
vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici e sono
sovraordinate ai piani territoriali e ai programmi regionali, ai
sensi dell'art. 65, comma 4, 5, e 6 del decreto legislativo n.
152/2006.
Pertanto, sotto questo aspetto la disposizione censurata invade
la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente,
in violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.
Sotto un diverso profilo, si osserva altresi' che la disposizione
censurata, sub specie di proroga del termine per la definizione delle
domande di condono riferite ad abusi ultimati entro le date previste
dalle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994 e presentate nei termini
previsti dalle medesime, puo' di fatto tradursi in un'ammissione dei
soggetti richiedenti ad integrare, modificare, sviluppare in vario
modo (anche su eventuale sollecitazione istruttoria dei comuni
procedenti) le medesime domande, in tal modo determinando una
oggettiva condizione di concreta possibilita' che, stante il
lunghissimo lasso di tempo trascorso dalla presentazione delle
domande originarie, siano indirettamente ammessi all'esame dei comuni
(e conseguentemente al condono) ulteriori abusi successivamente posti
in essere, quali ampliamenti, completamenti delle opere, ecc., senza
che le amministrazioni comunali siano - in realta' - nelle condizioni
di poter effettivamente verificare caso per caso e distinguere cio'
che e' stato consumato e ultimato negli anni 1983 e 1993 e cio' che,
invece, e' stato realizzato (o proseguito, o completato)
successivamente (e anche in data recente).
Tali conseguenze naturali della disposizione in esame appaiono
pressoche' inevitabili in fatto, ed espongono i beni paesaggistici e
storico-artistici tutelati, gia' compromessi dagli abusi edilizi, al
pericolo di un ulteriore peggioramento del livello di tutela, con
evidente lesione dei valori protetti dall'art. 9 Cost.. Ancora, si
ritiene che la disposizione censurata sia manifestamente
irragionevole e sproporzionata, posto che la mancata disamina delle
vecchie domande di condono da parte dei comuni non fa venir meno
l'obbligo giuridico degli enti locali di concludere comunque i
relativi procedimenti sulla base degli atti disponibili, con la
conseguenza che il termine introdotto dalla disposizione de qua non
puo' avere natura perentoria, ma solo ordinatoria o sollecitatoria.
A fronte dell'inutilita' della disposizione, quindi, appare
eccessivo e sproporzionato il pericolo di danni ulteriori ai beni
tutelati che la medesima e' idonea a generare.
3) Quanto all'art. 1 commi 88 e 89: violazione dell'art. 117, comma
2, lett. e) e lett. s) della Costituzione.
I commi 88 ed 89 della norma impugnata dispongono: «Al fine di
assicurare la gestione unitaria e l'efficientamento delle opere e
infrastrutture del servizio idrico integrato ancora in gestione della
regione Campania per il loro trasferimento ai soggetti gestori del
servizio idrico integrato individuati o da individuare in conformita'
alle disposizioni della normativa nazionale e comunitaria del
settore, la regione, entro trenta giorni dalla presente legge,
sentiti i Commissari incaricati delle attivita' di liquidazione dei
soppressi Enti d'ambito territorialmente interessati, con propri
decreti adottati dall'ufficio regionale competente, individua uno o
piu' soggetti gestori del servizio idrico integrato tra quelli
operanti nei rispettivi ambiti territoriali ottimali di competenza,
di cui avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per la
gestione unitaria e provvisoria: a) dei servizi di captazione ed
adduzione della risorsa idrica, riferibili alle fonti di
approvvigionamento ed ai sistemi di captazione ed adduzione che sono
gestiti dalla regione Campania alla data di entrata in vigore della
presente legge, anche attraverso soggetti terzi, ad esclusione delle
fonti e dei sistemi di captazione ed adduzione gia' oggetto di
concessione regionale nonche' relativi all'acquedotto ex Casmez salvo
specifiche intese finalizzate alla maggiore autonomia della aree di
gestione del servizio idrico integrato; b) dei servizi di
collettamento e depurazione delle acque reflue, riferibili ai sistemi
di depurazione comprensoriale ancora in gestione regionale alla data
di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso soggetti
terzi, ad esclusione dei sistemi di depurazione comprensoriale gia'
interessati da interventi di riqualificazione, adeguamento e
completamento previsti nell'ambito della programmazione regionale.
89. La gestione provvisoria di cui al comma 88 e' disciplinata da
apposita convenzione tra la regione Campania e i gestori individuati,
che prevede l'attuazione di un piano di efficientamento di trentasei
mesi, alla scadenza dei quali la gestione e' definitivamente affidata
ai gestori del servizio idrico integrato territorialmente competenti,
cosi' come individuati in conformita' alla normativa nazionale e
comunitaria del settore. Nell'ambito del piano di efficientamento e'
previsto l'utilizzo, previa stipula di nuovi contratti di lavoro e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, del
personale impiegato alla data del 31 dicembre 2011 presso le opere e
impianti di cui al comma 88, lettere a) e b) ai fini delle relative
attivita' di gestione».
Nel disciplinare la gestione provvisoria del servizio idrico
integrato, si prevede, dunque, che la regione Campania, al fine di
assicurare la gestione unitaria e l'efficientamento del servizio
idrico integrato e in attesa di avviare le procedure di affidamento
secondo la normativa nazionale e comunitaria, individua con propri
decreti uno o piu' soggetti gestori del servizio idrico, al fine di
provvedere alla gestione provvisoria dello stesso, previa stipula di
una convenzione.
Tali previsioni, ponendosi in contrasto con la disciplina
transitoria dettata dallo Stato per definire in maniera uniforme
l'affidamento del servizio idrico (art. 13, comma 2 e comma 3,
decreto-legge n. 150/2013; art. 7, comma 1, lettera i), decreto-legge
n. 133/2014, che modifica l'art. 172, decreto legislativo n.
152/2006), invadono la potesta' legislativa statale in materia di
tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza e quindi violano
l'art. 117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione.
In particolare, l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 150/2013
dispone che «La mancata istituzione o designazione dell'ente di
governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1,
dell'art. 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del
30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da
parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a
carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti
necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31
dicembre 2014».
Il successivo comma 3 prevede, altresi', che «Il mancato rispetto
dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli
affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa
europea alla data del 31 dicembre 2014».
I vizi di legittimita' costituzionale evidenziati sussistono
anche sotto un diverso profilo, ponendosi in contrasto con l'assetto
delle competenze in materia di servizio idrico integrato definito dal
decreto legislativo n. 152/2006.
Il Codice dell'ambiente, infatti, prevede che «Gli enti locali,
attraverso l'Autorita' d'ambito di cui all'art. 148, comma 1,
svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato,
di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione
delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo
controllo» (art. 142).
Inoltre, rientra nella competenza degli enti locali la
predisposizione del Piano d'Ambito, che costituisce il riferimento
essenziale per la determinazione della tariffa idrico integrata,
nonche' per l'affidamento della gestione del servizio stesso (art.
149).
Alla regione spetta, invece il compito di individuare (ed
eventualmente modificare) gli ambiti territoriali ottimali e la forma
giuridica organizzativa del regolatore locale (art. 147).
Le disposizioni censurate, attribuendo alla regione il compito di
individuare, con proprio decreto, i gestori del servizio idrico
competenti per la gestione provvisoria, contrastano con l'assetto di
competenze appena descritto. Nonostante l'intervenuta abrogazione
delle AATO, infatti, non e' venuta meno la competenza degli enti
locali in materia di regolazione, controllo e vigilanza del servizio
idrico integrato a livello locale, competenza che non puo' essere
avocata dalla regione solo perche' la stessa non ha provveduto
all'individuazione di un soggetto di governo locale che avrebbe
dovuto sostituire le ex autorita' d'ambito.
4) Quanto all'art. 1 comma 93: violazione, sotto altro profilo,
dell'art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione.
La norma in rubrica testualmente prevede: «La Struttura assicura,
altresi', il raccordo tra l'amministrazione regionale e le autorita'
di bacino per gli aspetti inerenti alla fruizione e alla gestione del
patrimonio idrico. Fermi restando i poteri di individuazione di
ulteriori funzioni e di organizzazione del Presidente della Giunta
regionale ai sensi dell'art. 36 del Reg. n. 12/2011, la Struttura,
nelle forme di legge e nel pieno rispetto dei principi di
economicita' ed efficienza e sostenibilita', in particolare provvede:
a) alla pianificazione dei lavori per la realizzazione delle opere
infrastrutturali per l'adeguamento o il rifacimento delle reti e
degli impianti, comprese le attivita' di manutenzione, con priorita'
per quelle destinate ad aumentare gli standard di sicurezza, la
tutela della salute pubblica, la sostenibilita' ambientale e l'uso
efficiente delle risorse; b) allo svolgimento delle attivita' di
competenza della regione finalizzate alla determinazione delle
tariffe; c) alla revisione delle concessioni in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, al fine di perseguire
meccanismi di riequilibrio economico e salvaguardia dell'interesse
pubblico; d) alla vigilanza sulla gestione delle reti e degli
impianti, nonche' al coordinamento ed al controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione dei contratti, anche attraverso il ricorso a idonee
forme di garanzia a carico dei concessionari; e) al monitoraggio
sullo stato di attuazione degli accordi con gli enti pubblici e i
soggetti coinvolti nella gestione del ciclo integrato delle acque,
anche ai fini dell'eventuale rivisitazione dei rapporti negoziali; f)
alla ricognizione ed eliminazione dei contenziosi in essere, anche
mediante il ricorso a tecniche di risoluzione alternativa delle
dispute; g) all'accelerazione delle attivita' e delle procedure
finalizzate alla riscossione dei canoni di spettanza della regione
connessi alla gestione della risorsa idrica e del ciclo integrato
delle acque».
A mente di detta norma, dunque, la Struttura di missione provvede
«...b) allo svolgimento delle attivita' di competenza della regione
finalizzate alla determinazione delle tariffe».
Cio' contrasta con la normativa statale che attribuisce
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico le
funzioni in materia di tariffe del sistema idrico integrato (art. 10,
comma 14, decreto-legge n. 70/2011; art. 21, comma 19, decreto-legge
n. 201/2011, art. 3, decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 luglio 2012; art. 12, legge n. 481/1995).
Dal momento che tali norme sono espressione della potesta'
legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della
concorrenza, come da ormai consolidata giurisprudenza costituzionale,
la disposizione impugnata viola l'art. 117, comma 2, lettere e) ed s)
della Costituzione.
5) Quanto all'art. 1, commi 104 e 105: violazione dell'art. 117,
comma 1 e comma 2, lett. e) della Costituzione.
Il tenore testuale dei commi in rubrica e' il seguente: «104. E'
consentita, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario
all'approvazione del piano regionale di settore previsto dagli
articoli 38 e seguenti della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8
(Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e
termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) e al
conseguente espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica
finalizzate all'assegnazione delle concessioni del demanio
termominerale: a) la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge,
delle attivita' afferenti alle concessioni termominerali: 1) gia'
pervenute a scadenza ed attualmente in regime di prosecuzione
all'entrata in vigore della presente legge; 2) in vigore, ma il cui
termine di durata, alla data dell'entrata in vigore della presente
legge, sia inferiore a quello stabilito dall'art. 40, comma 4-bis
della legge regionale n. 8/2008; b) l'avvio delle nuove attivita' di
sfruttamento del demanio termominerale richiesto prima della
pubblicazione dei bandi relativi alle procedure di cui all'alinea del
presente comma, ancorche' la relativa istanza sia stata in precedenza
respinta.
105. La prosecuzione delle attivita' di cui al comma 104, lettera
a), e' consentita per un periodo di durata pari a quella stabilita
dall'art. 40, comma 4-bis della legge regionale n. 8/2008 ed e'
esclusivamente subordinata alla sussistenza dei requisiti soggettivi
previsti dalla legislazione vigente, attestati anche mediante
autocertificazione, da trasmettere al competente ufficio regionale,
unitamente all'istanza avente ad oggetto la prosecuzione
dell'attivita', entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
legge».
5.1) Il comma 104 prevede la prosecuzione delle attivita'
afferenti alle concessioni del demanio termominerale, per un periodo
di durata pari a quella stabilita dall'art. 40, comma 4-bis della
predetta legge n. 8/2008 (comma 105) («in via eccezionale e per il
tempo strettamente necessario all'approvazione del piano regionale di
settore previsto dall'art. 38 e seguenti della legge regionale n.
8/2008»).
Tali previsioni, configurando un'ipotesi di proroga automatica di
concessioni in essere, contrasta con gli obblighi derivanti
dall'ordinamento europeo, con conseguente violazione dell'art. 117,
comma 1, della Costituzione.
Come recentemente chiarito dalla Corte costituzionale con
riferimento alle concessioni demaniali marittime (sent. Corte Cost.
n. 171/2013), infatti, la proroga automatica delle concessioni stride
con i principi di non discriminazione, parita' di trattamento e
tutela della concorrenza, sanciti dal diritto dell'Unione europea, in
particolare, con il principio di liberta' di stabilimento previsto
dall'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che
consente ad ogni persona fisica o giuridica di partecipare in modo
stabile e duraturo alla vita economica di uno Stato membro diverso da
quello di origine.
Prorogando ex lege le concessioni demaniali gia' esistenti, senza
l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica che garantisca
la parita' di trattamento fra tutti gli operatori economici
interessati, si configura sia una restrizione alla liberta' di
stabilimento (comportando, in particolare, una discriminazione in
base al luogo di stabilimento), sia una violazione del principio di
concorrenza, dal momento che preclude ai nuovi entranti la
possibilita', alla scadenza della concessione, di subentrare al
precedente concessionario.
5.2) Per le ragioni suesposte, i commi 104 e 105 oltre a violare,
come detto al punto che precede, l'art. 117, comma 1, ma anche l'art.
117, comma 2, lettera e) della Costituzione, che assegna allo Stato
la competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza.
6) Quanto all'art. 1 comma 108: violazione, sotto ulteriore profilo,
dell'art. 117, comma 2, lett. s) e comma 1 della Costituzione.
Il comma 108 della norma in rubrica cosi' dispone: «Gli atti di
concessione di avvio e prosecuzione dell'attivita' di cui ai commi
precedenti sono rilasciati comunque nel rispetto delle seguenti
condizioni: a) siano avviate da parte dei soggetti interessati, entro
120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
regione Campania della presente legge, le procedure previste dalle
norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e
valutazione di incidenza contenute nel Reg. n. 1/2010 e nel Reg. n.
2/2010 e nella normativa in materia; se le richiamate procedure non
risultassero avviate entro il predetto termine, il competente settore
comunica all'interessato l'impossibilita' di proseguire l'attivita';
b) non intervengano cause di cessazione, revoca o decadenza per
sopravvenute ragioni di interesse pubblico oppure carenza dei
presupposti richiesti dalla legge per il rilascio o l'esercizio delle
concessioni, ne' alcuna causa di cessazione prevista dall'art. 14
della legge regionale n. 8/2008; c) siano rispettati gli obblighi e
le prescrizioni previsti dalla normativa vigente e dai rispettivi
provvedimenti concessori».
6.1) L'art. 1, comma 108, nel subordinare la prosecuzione e
l'avvio delle concessioni termominerali dei commi precedenti al solo
avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e della
Valutazione di Incidenza (invece che alla conclusione delle stesse),
contrasta con la normativa nazionale afferente alla materia della
«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» per la quale lo Stato ha la
competenza esclusiva: la disposizione in esame viola, quindi, l'art.
117, comma 2, lett. s), della Costituzione.
6.2) Inoltre, considerando che la normativa statale violata e'
attuativa di direttive europee, la disposizione regionale viola
altresi' l'art. 117, comma 1, della Costituzione.
Nello specifico, la norma contrasta con quanto disposto dalla
direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Tale
direttiva, all'art. 2, comma 1, obbliga gli Stati membri a sottoporre
a VIA i progetti per i quali si prevede un significativo impatto
ambientale «prima del rilascio dell'autorizzazione». Tale norma e'
stata recepita con l'art. 26, decreto legislativo n. 152/2006, che al
comma 5 dispone che «in nessun caso puo' farsi luogo all'inizio dei
lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione di
impatto ambientale». L'acquisizione della valutazione di incidenza e'
configurata come atto preventivo all'avvio delle attivita' anche
dall'art. 5, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n.
357/97 e dal par. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE.
Di conseguenza, la disposizione in esame, prevedendo una
procedura diversa e di minor tutela ambientale rispetto alle
disposizioni nazionali ed europee richiamate, viola l'art. 117, commi
l e 2 lettera s) della Costituzione.
Per tutti i suesposti motivi
Si chiede che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1, commi 49, lett. a), e), f), g), i) ed l); 72, 88, 89;
93, 104, 105, 108 della legge regionale della regione Campania n. 16
del 7 agosto 2014, pubblicata nel BUR della regione Campania n. 57
del 7 agosto 2014.
Si producono la norma impugnata e, per estratto, copia conforme
della delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri, con
allegata relazione.
Roma, 6 ottobre 2014
L'Avvocato dello Stato: Marina Russo