Ricorso n. 77 del 18 agosto 2005 (Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 agosto 2005.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 agosto 2005 (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)
(GU n. 39 del 28-09-2005)
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 4 agosto 2005,
ha approvato il disegno di legge n. 788-376-550-957 dal titolo «Norme
per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti»,
pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 28, dello Statuto speciale, l'8 agosto 2005.
Il provvedimento legislativo, nella considerazione che il turismo
assolve un ruolo primario nell'economia dell'isola, intende
programmare e porre in essere una serie di interventi mirati a
sostenerlo ed incrementarlo, armonizzando al contempo la normativa
regionale con i principi contenuti nella legge quadro statale
n. 135/2001 e con la regolamentazione di livello comunitario.
Nel corso del dibattito parlamentare sono stati approvati
emendamenti modificativi del testo elaborato dalle competenti
commissioni legislative permanenti, taluni dei quali danno adito a
censure di costituzionalita'.
L'art. 4, commi 5 e 6, e l'art. 5, primo comma, si ritengono in
contrasto con gli artt. 3, 97 e 81, quarto comma della Costituzione
per le ragioni che di seguito si espongono.
Il legislatore, nell'ambito del riordino degli enti e delle
strutture preposte allo sviluppo del turismo e del riparto delle
competenze fra i diversi livelli di governo nel settore, dispone la
soppressione e la conseguente messa in liquidazione delle aziende
autonome di soggiorno e turismo e delle aziende autonome provinciali
per l'incremento turistico e la contestuale creazione dei servizi
turistici regionali (uffici periferici del dipartimento regionale
turismo, sport e spettacolo) e dei distretti turistici.
Nello specifico, secondo la previsione del quarto comma
dell'art. 4, in luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e
turismo dovranno essere istituiti, almeno uno per provincia, i
sopracitati «servizi» regionali e fara' carico al patrimonio della
regione il saldo positivo o negativo del bilancio finale di
liquidazione delle aziende stesse (secondo comma).
Per il personale di ruolo, al quinto comma, si e' previsto «tout
court» l'inquadramento nell'organico dell'amministrazione regionale,
con il mantenimento della posizione giuridica, economica e
previdenziale posseduta e l'assegnazione agli istituendi distretti
turistici territoriali.
Agli interessati e' consentito, a domanda e previa concertazione
sindacale in fase di attuazione della legge, il trasferimento presso
gli uffici o regionali o comunali o provinciali.
E' di palmare evidenza che il disposto inquadramento nella pianta
organica dell'amministrazione regionale (peraltro notoriamente
pletorica) di personale che in futuro sara' assegnato ad uffici,
istituiti su iniziativa pubblica e privata e di cui non e'
prevedibile ipotizzare il fabbisogno di unita' lavorative, si pone in
contrasto con il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione sancito dall'art. 97, della Costituzione. Principio
questo leso, vieppiu', laddove si rimetta alla volonta' del
dipendente la scelta dell'amministrazione presso la quale prestare
servizio, indipendentemente dall'esistenza e preventiva verifica
delle necessita' degli uffici, anche riguardo alla professionalita'
ed esperienze lavorative possedute dai richiedenti.
La norma, inoltre, non contiene la determinazione della spesa
derivantene ne' la necessaria indicazione delle risorse con cui farvi
fronte, ponendosi in contrasto con l'art. 81, quarto comma,
Costituzione.
Analoghe considerazioni vanno svolte per il personale precario
destinatario della norma di cui al sesto comma, titolare di un
contratto di lavoro a tempo determinato con le sopprimende aziende
autonome, chiamato ope legis a continuare a prestare la propria
attivita' lavorativa «prioritariamente» presso i servizi
dell'Assessorato regionale del turismo indipendentemente, anche in
questo caso, dalla preventiva verifica della sussistenza della
vacanza nell'organico e dei fabbisogni dell'ufficio.
Al pari delle precedenti disposizioni, anche il primo comma
dell'art. 5, pare privilegiare il mantenimento dei livelli
occupazionali e tutelare le aspirazioni dei dipendenti, a scapito
della funzionalita' degli uffici pubblici.
La norma, infatti, dispone che al personale delle sopprimende
aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, la cui
attivita' e beni sono trasferite alle province regionali, sia
applicata la normativa relativa dipendenti dell'amministrazione
regionale e che lo stesso, a domanda, possa scegliere di essere
trasferito presso gli uffici regionali, provinciali, comunali o dei
servizi turistici, che sarebbero costretti ad assumere un onere
finanziario imprevisto e non giustificabile in alcun modo.
Le disposizioni di cui agli artt. 4, quinto comma e 5, primo
comma, appaiono lesive degli artt. 3 e 97, della Costituzione, in
quanto prevedono l'applicazione della normativa e del trattamento
economico relativi ai dipendenti regionali anche per coloro che
prestano servizio presso amministrazioni diverse da quelli regionali
e che svolgono, quindi, compiti e ricoprono mansioni per le quali i
dipendenti di ruolo sono soggetti a un diverso trattamento economico
e giuridico.
In contrasto con l'art. 97, della Costituzione, anche sotto il
profilo dell'imparzialita' della pubblica amministrazione, si pone il
capoverso del terzo comma, dell'art. 4, ove si dispone che i
direttori delle aziende autonome di soggiorno e turismo siano
nominati commissari liquidatori dell'azienda stessa.
L'avere gestito, infatti, l'amministrazione dell'ente, pone il
commissario liquidatore in una posizione di potenziale conflitto di
interessi, non assicurando l'indispensabile terzieta' nella
valutazione delle attivita' e passivita' che prima lo stesso ha
contribuito a realizzare con la propria attivita' a servizio
dell'azienda posta in liquidazione.
L'art. 14, terzo comma che si trascrive: «Con decreto
dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della
presente legge, sono riconosciute e regolate le attivita' di quelle
imprese e professioni non altrimenti disciplinate dalla normativa
vigente» si pone in contrasto con la disposizione dell'art. l2, dello
Statuto speciale, in quanto attribuisce all'Assessore regionale per
il turismo una potesta' regolamentare che puo' essere esercitata dal
Governo e solo per l'esecuzione delle leggi regionali, che peraltro
nella materia di imprese e professioni turistiche, per espresso
riconoscimento del legislatore, non sono esistenti.
La norma, nel modo in cui e' formulata, appare altresi' in
contrasto con l'art. 117 della Costituzione nella parte in cui
afferma che l'Assessore regionale puo' interferire nel campo delle
professioni qualora queste non siano disciplinate dalla normativa
vigente ed in ipotesi non siano neanche riconosciute dall'ordinamento
infatti la particolare materia verte nel campo della legislazione
concorrente (art. 117, terzo comma della Costituzione).
L'art. 19, che di seguito si riporta, appare censurabile per
violazione degli artt. 97 e 81, quarto comma della Costituzione.
«Art. 19. Interpretazione autentica del comma dell'art. 25 della
legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.
Le modifiche della natura dei contratti di cui al comma 4,
dell'art. 25, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, vanno
intese nel rispetto della qualifica posseduta ovvero, in caso di
assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni nonche'
di assunzioni ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 con inquadramenti in profili appartenenti alla fascia
"B" del contratto collettivo di lavoro degli enti locali.»
La disposizione, sebbene sia definita «interpretazione
autentica», introduce nella realta' una nuova norma che appare molto
opinabile.
La norma teste' approvata, infatti, a fronte dei programmi di
fuoriuscita dei lavoratori precari, predisposti dalle amministrazioni
locali ed autorizzati dall'Assessorato regionale al lavoro, prevede
che i contratti di lavoro a termine trasformatisi in assunzioni a
tempo indeterminato, presso gli enti che abbiano deciso di avvalersi
del contributo regionale per le assunzioni ai sensi dell'art. 78,
comma 6, legge n. 388/2000 e dell'art. 12, comma 4, del decreto
legislativo n. 488/1997, comportino l'inquadramento in profili
appartenenti alla fascia «B» del contratto collettivo di lavoro degli
enti locali.
La norma, di indubbia tutela delle aspettative dei lavoratori
interessati, non tiene in altrettanta considerazione i reali bisogni
delle amministrazioni pubbliche, che si sono determinate a procedere
alle assunzioni secondo le vacanze presenti nelle rispettive piante
organiche, comportando altresi' un incremento di oneri retributivi
per i quali il legislatore non indica ne' l'ammontare ne' le risorse
con cui farvi fronte.
P. Q. M.
E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei
termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Carlo Fanara Vice
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28
dello Statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati
articoli del disegno di legge n. 788-376-550-957 dal titolo «Norme
per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti»
approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 4 agosto 2005:
art. 4, terzo comma, 1° capoverso per violazione
dell'art. 97, della Costituzione, quinto e sesto comma per violazione
degli art. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione;
art. 5, primo comma, l'inciso «ed allo stesso si applica la
normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale. Il
personale delle predette aziende, su domanda degli aventi diritto, e'
trasferito presso la regione, le province regionali, i comuni o i
servizi turistici regionali» per violazione degli artt. 3, 97 e 81,
quarto comma, della Costituzione;
art. 14, terzo comma, per violazione degli artt. 117, terzo
comma, della Costituzione e 12 dello Statuto speciale;
art. 19, per violazione degli artt. 81, quarto comma e 97
della Costituzione.
Palermo, addi' 12 agosto 2005
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: Prefetto Carlo
Fanara
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 agosto 2005 (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)
(GU n. 39 del 28-09-2005)
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 4 agosto 2005,
ha approvato il disegno di legge n. 788-376-550-957 dal titolo «Norme
per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti»,
pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 28, dello Statuto speciale, l'8 agosto 2005.
Il provvedimento legislativo, nella considerazione che il turismo
assolve un ruolo primario nell'economia dell'isola, intende
programmare e porre in essere una serie di interventi mirati a
sostenerlo ed incrementarlo, armonizzando al contempo la normativa
regionale con i principi contenuti nella legge quadro statale
n. 135/2001 e con la regolamentazione di livello comunitario.
Nel corso del dibattito parlamentare sono stati approvati
emendamenti modificativi del testo elaborato dalle competenti
commissioni legislative permanenti, taluni dei quali danno adito a
censure di costituzionalita'.
L'art. 4, commi 5 e 6, e l'art. 5, primo comma, si ritengono in
contrasto con gli artt. 3, 97 e 81, quarto comma della Costituzione
per le ragioni che di seguito si espongono.
Il legislatore, nell'ambito del riordino degli enti e delle
strutture preposte allo sviluppo del turismo e del riparto delle
competenze fra i diversi livelli di governo nel settore, dispone la
soppressione e la conseguente messa in liquidazione delle aziende
autonome di soggiorno e turismo e delle aziende autonome provinciali
per l'incremento turistico e la contestuale creazione dei servizi
turistici regionali (uffici periferici del dipartimento regionale
turismo, sport e spettacolo) e dei distretti turistici.
Nello specifico, secondo la previsione del quarto comma
dell'art. 4, in luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e
turismo dovranno essere istituiti, almeno uno per provincia, i
sopracitati «servizi» regionali e fara' carico al patrimonio della
regione il saldo positivo o negativo del bilancio finale di
liquidazione delle aziende stesse (secondo comma).
Per il personale di ruolo, al quinto comma, si e' previsto «tout
court» l'inquadramento nell'organico dell'amministrazione regionale,
con il mantenimento della posizione giuridica, economica e
previdenziale posseduta e l'assegnazione agli istituendi distretti
turistici territoriali.
Agli interessati e' consentito, a domanda e previa concertazione
sindacale in fase di attuazione della legge, il trasferimento presso
gli uffici o regionali o comunali o provinciali.
E' di palmare evidenza che il disposto inquadramento nella pianta
organica dell'amministrazione regionale (peraltro notoriamente
pletorica) di personale che in futuro sara' assegnato ad uffici,
istituiti su iniziativa pubblica e privata e di cui non e'
prevedibile ipotizzare il fabbisogno di unita' lavorative, si pone in
contrasto con il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione sancito dall'art. 97, della Costituzione. Principio
questo leso, vieppiu', laddove si rimetta alla volonta' del
dipendente la scelta dell'amministrazione presso la quale prestare
servizio, indipendentemente dall'esistenza e preventiva verifica
delle necessita' degli uffici, anche riguardo alla professionalita'
ed esperienze lavorative possedute dai richiedenti.
La norma, inoltre, non contiene la determinazione della spesa
derivantene ne' la necessaria indicazione delle risorse con cui farvi
fronte, ponendosi in contrasto con l'art. 81, quarto comma,
Costituzione.
Analoghe considerazioni vanno svolte per il personale precario
destinatario della norma di cui al sesto comma, titolare di un
contratto di lavoro a tempo determinato con le sopprimende aziende
autonome, chiamato ope legis a continuare a prestare la propria
attivita' lavorativa «prioritariamente» presso i servizi
dell'Assessorato regionale del turismo indipendentemente, anche in
questo caso, dalla preventiva verifica della sussistenza della
vacanza nell'organico e dei fabbisogni dell'ufficio.
Al pari delle precedenti disposizioni, anche il primo comma
dell'art. 5, pare privilegiare il mantenimento dei livelli
occupazionali e tutelare le aspirazioni dei dipendenti, a scapito
della funzionalita' degli uffici pubblici.
La norma, infatti, dispone che al personale delle sopprimende
aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, la cui
attivita' e beni sono trasferite alle province regionali, sia
applicata la normativa relativa dipendenti dell'amministrazione
regionale e che lo stesso, a domanda, possa scegliere di essere
trasferito presso gli uffici regionali, provinciali, comunali o dei
servizi turistici, che sarebbero costretti ad assumere un onere
finanziario imprevisto e non giustificabile in alcun modo.
Le disposizioni di cui agli artt. 4, quinto comma e 5, primo
comma, appaiono lesive degli artt. 3 e 97, della Costituzione, in
quanto prevedono l'applicazione della normativa e del trattamento
economico relativi ai dipendenti regionali anche per coloro che
prestano servizio presso amministrazioni diverse da quelli regionali
e che svolgono, quindi, compiti e ricoprono mansioni per le quali i
dipendenti di ruolo sono soggetti a un diverso trattamento economico
e giuridico.
In contrasto con l'art. 97, della Costituzione, anche sotto il
profilo dell'imparzialita' della pubblica amministrazione, si pone il
capoverso del terzo comma, dell'art. 4, ove si dispone che i
direttori delle aziende autonome di soggiorno e turismo siano
nominati commissari liquidatori dell'azienda stessa.
L'avere gestito, infatti, l'amministrazione dell'ente, pone il
commissario liquidatore in una posizione di potenziale conflitto di
interessi, non assicurando l'indispensabile terzieta' nella
valutazione delle attivita' e passivita' che prima lo stesso ha
contribuito a realizzare con la propria attivita' a servizio
dell'azienda posta in liquidazione.
L'art. 14, terzo comma che si trascrive: «Con decreto
dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della
presente legge, sono riconosciute e regolate le attivita' di quelle
imprese e professioni non altrimenti disciplinate dalla normativa
vigente» si pone in contrasto con la disposizione dell'art. l2, dello
Statuto speciale, in quanto attribuisce all'Assessore regionale per
il turismo una potesta' regolamentare che puo' essere esercitata dal
Governo e solo per l'esecuzione delle leggi regionali, che peraltro
nella materia di imprese e professioni turistiche, per espresso
riconoscimento del legislatore, non sono esistenti.
La norma, nel modo in cui e' formulata, appare altresi' in
contrasto con l'art. 117 della Costituzione nella parte in cui
afferma che l'Assessore regionale puo' interferire nel campo delle
professioni qualora queste non siano disciplinate dalla normativa
vigente ed in ipotesi non siano neanche riconosciute dall'ordinamento
infatti la particolare materia verte nel campo della legislazione
concorrente (art. 117, terzo comma della Costituzione).
L'art. 19, che di seguito si riporta, appare censurabile per
violazione degli artt. 97 e 81, quarto comma della Costituzione.
«Art. 19. Interpretazione autentica del comma dell'art. 25 della
legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.
Le modifiche della natura dei contratti di cui al comma 4,
dell'art. 25, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, vanno
intese nel rispetto della qualifica posseduta ovvero, in caso di
assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni nonche'
di assunzioni ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 con inquadramenti in profili appartenenti alla fascia
"B" del contratto collettivo di lavoro degli enti locali.»
La disposizione, sebbene sia definita «interpretazione
autentica», introduce nella realta' una nuova norma che appare molto
opinabile.
La norma teste' approvata, infatti, a fronte dei programmi di
fuoriuscita dei lavoratori precari, predisposti dalle amministrazioni
locali ed autorizzati dall'Assessorato regionale al lavoro, prevede
che i contratti di lavoro a termine trasformatisi in assunzioni a
tempo indeterminato, presso gli enti che abbiano deciso di avvalersi
del contributo regionale per le assunzioni ai sensi dell'art. 78,
comma 6, legge n. 388/2000 e dell'art. 12, comma 4, del decreto
legislativo n. 488/1997, comportino l'inquadramento in profili
appartenenti alla fascia «B» del contratto collettivo di lavoro degli
enti locali.
La norma, di indubbia tutela delle aspettative dei lavoratori
interessati, non tiene in altrettanta considerazione i reali bisogni
delle amministrazioni pubbliche, che si sono determinate a procedere
alle assunzioni secondo le vacanze presenti nelle rispettive piante
organiche, comportando altresi' un incremento di oneri retributivi
per i quali il legislatore non indica ne' l'ammontare ne' le risorse
con cui farvi fronte.
P. Q. M.
E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei
termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Carlo Fanara Vice
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28
dello Statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati
articoli del disegno di legge n. 788-376-550-957 dal titolo «Norme
per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti»
approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 4 agosto 2005:
art. 4, terzo comma, 1° capoverso per violazione
dell'art. 97, della Costituzione, quinto e sesto comma per violazione
degli art. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione;
art. 5, primo comma, l'inciso «ed allo stesso si applica la
normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale. Il
personale delle predette aziende, su domanda degli aventi diritto, e'
trasferito presso la regione, le province regionali, i comuni o i
servizi turistici regionali» per violazione degli artt. 3, 97 e 81,
quarto comma, della Costituzione;
art. 14, terzo comma, per violazione degli artt. 117, terzo
comma, della Costituzione e 12 dello Statuto speciale;
art. 19, per violazione degli artt. 81, quarto comma e 97
della Costituzione.
Palermo, addi' 12 agosto 2005
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: Prefetto Carlo
Fanara