N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 agosto 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 2 agosto 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 38 del 29-9-2004)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del
presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge regionale
n. 15 del 25 maggio 2004, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 26 maggio 2004 e recante
«Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della
protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione
territoriale, trasporti ed energia».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 9 luglio 2004 (si
depositera' estratto del verbale e relazione del Ministro
proponente).
Con il provvedimento legislativo in epigrafe indicato la Regione
Friuli-Venezia Giulia effettua un riordino normativo nei settori
della protezione civile, dell'ambiente, dei lavori pubblici, della
pianificazione territoriale dei trasporti e dell'energia.
L'art. 6 della citata legge prevede che la regione provveda agli
interventi di bonifica dei siti inquinati di Trieste e della laguna
di Marano e Grado mediante «delegazione amministrativa»
rispettivamente dell'Ente Zona Industriale di Trieste ed al Consorzio
di Sviluppo Industriale nella zona Aussa-Corno.
La norma regionale presenta i seguenti aspetti di illegittimita'
costituzionale:
I siti inquinati di cui si discute sono definiti d'interesse
nazionale dal decreto del Ministro dell'ambiente n. 468 del 18
settembre 2001 avente ad oggetto «regolamento recante il programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale» ai sensi dell'art. 1,
comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
La materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai
sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione e il
legislatore nazionale ha demandato la relativa regolamentazione a
norma subprimaria (concordata con i soggetti interessati), secondo la
usuale tecnica della delegificazione. Infatti il comma 3 dell'art. 1
della legge n. 426/1998 testualmente dispone: «Per la realizzazione
degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle
relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati, che individua gli interventi d'interesse nazionale, gli
interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
finanziamento di singoli interventi e le modalita' di trasferimento
delle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di
accettabilita', delle procedure di riferimento e dei criteri definiti
dal decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 1 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».
In tale contesto normativo, l'uso dello strumento legislativo
regionale appare incongruo: la giurisprudenza di codesta Corte
costituzionale ha stabilito che ove esista una competenza legislativa
regionale concorrente deve essere escluso ogni residuo di competenza
regolamentare statale delegata (cosiddetta delegificazione); cosi',
allorche', come nel caso di specie la materia sia di competenza
esclusiva statale e risulti in concreto delegificata, l'intervento
legislativo regionale altera il quadro delle fonti di disciplina dei
rapporti e si pone in contrasto con la competenza esclusiva riservata
allo Stato dall'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
Ancor piu' l'uso dello strumento della delegazione amministrativa
intersoggettiva interferisce sulle competenze comunali e provinciali
in materia di bonifica dei siti inquinati e sulla costante
adeguabilita' degli interventi e relative modalita' attuative, in
violazione degli artt. 114 e 118, commi 1 e 2 della Costituzione, dal
momento che il soggetto individuato dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia vanta nei confronti degli altri soggetti istituzionali, che
concorrono nell'attivita' di bonifica, di una inammissibile posizione
di garanzia e/o di inamovibilita' derivante dall'esistenza di una
legge regionale.
Significativo al riguardo che la Regione Friuli-Venezia Giulia
abbia inteso intervenire unilateralmente con legge in materia,
malgrado l'epigrafe del d.m. n. 468 del 2001 testualmente recita:
«Ritenuta l'opportunita' di demandare alle regioni, sulla base di
appositi criteri, l'individuazione dei soggetti beneficiari nonche'
la definizione delle modalita', le condizioni ed i termini per
l'erogazione dei finanziamenti, trasferendo alle medesime con
successivi decreti le risorse finanziarie disponibili».
La legge regionale viene, in altri termini, concretamente
utilizzata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per sottrarsi al
dovere di leale collaborazione con gli altri soggetti istituzionali
nella individuazione, attraverso il procedimento stabilito nelle
fonti statali, delle modalita' attuative dell'intervento di bonifica
dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna
di Grado e Marano.


P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 6 della legge regionale n. 15 del 25 maggio 2004,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 21 del 26 maggio 2004 e recante «Riordinamento normativo
dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente,
lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia»
per contrasto con gli articoli 117, comma 2, lettera s), 114 e 118,
commi 1 e 2, nonche' per violazione del dovere di leale
collaborazione.
Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo

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