N.   77  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 giugno 2006.
 
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  20  giugno  2006  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 33 del 16-8-2006)

    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello  Stato,  contro Regione
Piemonte,  in  persona  del  presidente  della  giunta  regionale pro
tempore,   per   la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 2 e dell'art. 3, comma 1 e 2 della legge regionale Piemonte
21 aprile 2006, n. 14, pubblicata in B.U.R. 17 aprile 2006 n. 17.

    La  legge  regionale  Piemonte  21  aprile  2006,  n. 14,  «legge
finanziaria per l'anno 2006», pubbl. in B.U.R. 27 aprile 2006, n. 17,
dispone:
        a)  all'art. 2,  sotto  la  rubrica  Esenzione  dal pagamento
dell'IRAP, che: 1) Le aziende della filiera avicola sono esentate per
l'anno  2006,  dal  pagamento  dell'IRAP.  2)  Il  minor  gettito  e'
compensato  con  una  riduzione  di  pari  importo del fondo speciale
iscritto  alla  unita'  previsionale  di  base (UPB) 09011 (Bilanci e
finanze-Bilanci titolo I, spese correnti;
        b) all'art. 3, commi 1 e 2, sotto la rubrica Variazione degli
importi  della  tassa  automobilistica regionale, che "1) A decorrere
dal 1° gennaio 2007 la tassa automobilistica regionale, per i veicoli
il cui pagamento e' calcolato per kw, e' fissata: a) in euro 2,33 per
kw  per  i veicoli fino a 44 kw; b) in euro 2,58 per kw per i veicoli
da  45 a 110 kw; c) in euro 2,84 per kw per i veicoli superiori a 110
kw".  2)  I  proprietari di motociclette e auto storiche, iscritte ai
rispettivi albi, sono esclusi dal pagamento del bollo annuale».
    Le  or  richiamate  disposizioni  della  legge regionale appaiono
costituzionalmente   illegittime   in  riferimento  ai  parametri  in
appresso  indicati  e  pertanto, ex art. 127 Cost. e sulla base della
delibera  del Consiglio dei ministri 9 giugno 2006 che si produce sub
1 con la richiamata relazione, il Governo propone il presente ricorso
deducendo i seguenti

                             M o t i v i

    I)  Con  riferimento all'art. 2 della legge regionale n. 14/2006:
Violazione  degli  artt.  117,  comma  2,  lettere  e) e 119 Cost, in
realzione  al  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446,  in
particolare sub artt. 2, 3, 4, 16 e 24.
    L'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive  e'  stata
istituita,  giusta la delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 662
del  1996,  ed e' interamente disciplinata dal decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1997, n. 467 e s.m. e pertanto con legge
statale la quale la disciplina in tutti i suoi aspetti fondamentali -
in particolare per quanto attiene alla individuazione del presupposto
dell'imposta  e  dei  soggetti  passivi (artt. 2 e 3 del cit. d.lgs.)
nonche'  alla determinazione della base imponibile (artt. 4 e segg. -
pur  con  destinazione  del  relativo  gettito  alle  regioni nel cui
territorio  il  valore  netto  della  produzione  netta e' realizzato
(art. 15  cit.  d.lgs.)  e  con  limitata  facolta'  attribuita  alle
medesime regioni di variazione dell'aliquota (art. 16, comma 3) e dei
potere  di  disciplinare con propria legge, nel rispetto dei principi
in  materia  di  imposta  sui redditi e di quelli recati nello stesso
titolo, le procedure applicative dell'imposta (art. 24, comma 1).
    L'IRAP  costituisce pertanto indubbiamente - secondo la del resto
pacifica  giurisprudenza  della  Corte  (cfr.  tra  le  altre  sentt.
n. 296/03  e  241/04)  -  non un tributo «proprio» delle regioni, nel
senso  in  cui tale espressione e' ora adoperata dall'art. 119, comma
secondo,  della  Costituzione (e cioe' nel senso di tributo istituito
dalla  regione,  nel  rispetto  dei  principi di coordinamento con il
sistema  tributario  statale),  sebbene  un  tributo  statale: con la
conseguenza   che  la  disciplina  sostanziale  dell'imposta  rientra
tuttora nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia
di  tributi  erariali  ex  art. 117,  comma  2, lett. e) della Cost.,
dovendo   correlativamente   escludersi   una   qualsiasi  competenza
normativa   delle   regioni   (al   di  fuori  dei  limitati  aspetti
espressamente   rimessi   dal   legislatore   statale   all'autonomia
regionale) nel dettare una disciplina comunque modificativa di quella
posta  dal  legislatore  statale  ed  allo  stesso  riservata  in via
esclusiva.
    Con  la  disposizione  di cui al qui impugnato art. 2 della legge
regionale n. 14/2006 il legislatore regionale ha configurato una, sia
pur  temporanea (per l'anno 2006), singolare esenzione da IRAP per le
«aziende  della filiera avicola», in tal modo introducendo una palese
deroga  rispetto  al  regime sostanziale dell'imposta quale contenuto
nel  d.lgs  n. 446/1997  ed  in  particolare  al  suo art. 3 il quale
individua   i   soggetti  passivi  del  tributo  con  riferimento  al
precedente  art. 2 e non prevede l'esonero dal pagamento dell'imposta
per  i  soggetti  esercenti  la predetta attivita' economica (aziende
della  filiera  agricola)  -  del  resto  chiaramente esorbitando dal
limitato  spazio  di  autonomia  normativa  regionale delineato dagli
artt. 16 e 24 del medesimo d.lgs: la norma impugnata si pone pertanto
come lesiva della esclusiva competenza legislativa statale in materia
e  costituisce  esercizio di una potesta' normativa non consentita al
legislatore  regionale  e  come tale va dichiarata costituzionalmente
illegittima.
    D'altronde,  se  e'  vero  che  il decreto-legge 1° ottobre 2005,
n. 202,  conv.  con  mod.  dall'art. 1  della  legge n. 244 del 2005,
all'art.  5,  comma  3-bis,  sost.  dal  comma  7 dell'art. 1-bis del
decreto  legge  10  gennaio  2006,  n. 2, conv. con mod. con legge 11
marzo  2006,  n. 81,  ha previsto alcune provvidenze urgenti a favore
degli operatori del settore avicolo nella situazione di emergenza per
la  cd.  influenza  aviaria, e' altrettanto vero ed indiscutibile che
nello  stesso nulla previsto in merito alla facolta' delle regioni di
esentare,  in tutto o in parte, le imprese delle filiera agricola dal
pagamento dell'IRAP, come invece disposto dal contestato art. 2 della
l.r.  n. 14,  la  cui  illegittimita'  costituzionale appare pertanto
anche per tale via da confermare.
    II) Con riferimento all'art. 3 comma 1 e 2 della l.r. n. 14/2006:
Violazione   dell'art. 117,  comma  2,  lett.  e)  e  119  Cost.,  in
relazione: a) quanto al comma 1, all'art. 17, comma 16 della legge 27
dicembre  1997, n. 449, al d. interm. 27 dicembre 1997 ed all'art. 24
del  d.lgs.  30  dicembre  1992,  n. 504;  b)quanto  al  comma  2, in
relazione  alla  legge  21  novembre  2000,  n. 342,  in  particolare
art. 63.
    A.  -  Secondo  il  costante  insegnamento  della  Corte (cfr. da
ultimo,  sent.  n. 455/2005) in tema di ripartizione delle competenze
legislative  concernenti  la  c.d.  tassa automobilistica regionale -
disciplinata  fondamentalmente  dal  d.P.R.  5 febbraio 1953, n. 39 e
succ.  mod., attribuita alle regioni a s.o. dall'art. 23 del d.lgs 30
dicembre  1992, n. 504, e regolata anche dall'art. 17, comma 10 della
legge  27  dicembre  1997,  n. 449  -  il  legislatore  statale,  pur
attribuendo alle regioni stesse il gettito del tributo ed un limitato
potere  di  variazione  dell'importo originariamente stabilito, oltre
che   l'attivita'   amministrativa   concernente  la  riscossione,  i
rimborsi,  il  recupero  della  tassa  stessa  e l'applicazione delle
sanzioni,  ha  tuttora  mantenuto  ferma la disciplina per ogni altro
aspetto   sostanziale   attinente   al  medesimo  tributo.  La  tassa
automobilistica regionale, pertanto, seppur «attribuita» alle regioni
quanto  a gettito non rientra tra i «tributi propri» della regione ai
sensi del vigente art. 119, comma 2, Cost. - il quale si riferisce ai
soli  tributi  istituiti dalle regioni con proprie leggi nel rispetto
del principio del coordinamento con il sistema tributario statale - e
non  e'  divenuta  oggetto  di  legislazione concorrente ai sensi del
comma   3   dell'art.   117   Cost,   rientrando   tuttora   la   sua
regolamentazione  nella  esclusiva competenza legislativa dello Stato
in   materia   di   tributi   erariali,   secondo   quanto   previsto
dall'art. 117,   comma   2,   lett.   e)   della  Cost.,  e  restando
correlativamente  precluso  alla  regione il potere di introdurre una
qualsiasi   modifica   alla  stessa  disciplina,  quale  dettata  dal
legislatore statale (cfr. anche sent. 296, 297, 311 del 2003).
    B. - Cio' premesso, e con riferimento alla disposizione contenuta
nel  comma 1 dell'art. 3 della l.r. n. 14/2006, deve considerarsi che
la normativa statale di riferimento che viene al proposito in rilievo
e'  contenuta  nell'art. 17,  comma  16 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449,  secondo la quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i veicoli
a  motore (con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla
portata  e di quelli di cui al d.lgs. n. 43 del 1997, sono soggetti a
tassazione  in  base  alla  potenza  effettiva  anziche'  ai  cavalli
fiscali, con la ulteriore previsione che, «ai fini della applicazione
del presente comma» le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per
tutte  le  regioni sono determinate con decreto interministeriale (in
effetti  emanato  nella stessa data e pubbl. nella Gazzetta Ufficiale
del  31  dicembre  1997, n. 303) e che la «facolta' di cui al comma 1
dell'art. 24  del  d.lgs.  30  dicembre  1992,  n. 504, si esercita a
decorrere  dall'anno  1999».  Secondo  la  normativa  or menzionata e
specificata  nel  predetto  decreto interministeriale l'importo della
tassa  e' determinata in tutte le regioni moltiplicando per il numero
di  kw  di  ciascun  veicolo  l'ammontare  previsto  per unita' di kw
secondo  la  tabella  contenuta  nel  medesimo decreto, variando tale
ammontare  unitario  in  funzione  non del numero di kw ma del tipo o
categoria  del  veicolo  (autovetture  e  autoveicoli  per  trasporto
promiscuo, autobus, autoveicoli speciali).
    Con  la  disposizione  contenuta  nel  comma  1  dell'art. 3  qui
impugnata   il   legislatore   regionale   ha  operato  una  modifica
sostanziale  del  criterio  di  tassazione  dettato  dal  legislatore
statale   in   quanto   ha   previsto   una   articolata  modulazione
dell'ammontare della tassa automobilistica in funzione unicamente del
numero  dei  kw  del  veicolo,  eliminando  pertanto  il  riferimento
articolato  secondo  la  diversa tipologia dei veicoli quale indicata
dalla  disciplina  statale:  ma  in  tal  modo  si e' sostanzialmente
discostato  ed ha modificando la disciplina stessa al riguardo, cosi'
incappando  nella denunciata violazione dell'art. 117, comma 2, lett.
e)  della  Cost.  D'altronde,  se e' vero che ex art. 24, comma 1 del
d.lgs  n. 504  del 1992 (e come confermato dal cit. art. 17, comma 16
della legge n. 449 del 1997) sussiste una limitata potesta' normativa
della  regione  in materia, e' altrettanto vero ed incontestabile che
essa  puo'  spaziare solo nei limiti della forbice di variazione (dal
90  al  110 per cento) della misura degli importi della tassa vigenti
nell'anno   precedente,   ma  non  si  estende  certamente  alla  non
consentita  sostituzione  del  criterio  di  tassazione  previsto dal
legislatore statale con altro criterio al medesimo non conforme.
    Va,  pertanto ritenuta la illegittimita' costituzionale del comma
1  dell'art. 3  della  l.r. n. 14/2006, per violazione dell'art. 117,
comma 2, lett. e) della Cost.
    C. - Per quanto attiene poi alla disposizione contenuta nel comma
2  dell'art. 3  della  l.r.  n. 14/2006  in  esame, va rammentato che
l'art. 63  della  legge  statale  n. 342  del  2000  ha  disposto  la
esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, oltre che per i
veicoli  e  motoveicoli  (esclusi  quelli  ad  uso  professionale,  a
decorrere  dall'anno  in  cui si compie il trentesimo anno dalla loro
costruzione   (comma  1),  per  gli  autoveicoli  e  motoveicoli  «di
particolare   interesse   storico   e  collezionistico»  -  costruiti
specificamente per le competizioni, ovvero a scopo di ricerca tecnica
o  estetica o che rivestano comunque un particolare interesse storico
o  collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo,
estetico  o  di  costume  -  a  tal  fine  «individuati,  con propria
determinazione»,  dall'ASI  (Automobilclub storico italiano) e, per i
motoveicoli  anche  dalla FMI (Federazione motociclistica italiana) -
per i quali il termine e' ridotto a venti anni (commi 2 e 3).
    Rispetto  alla compiuta e specifica disciplina - sotto il profilo
della   esenzione   dalle   tasse  automobilistiche  dei  veicoli  di
particolare  interesse  storico  e collezionistico e delle condizioni
per   il  riconoscimento  della  stessa  esenzione  -  contenuta  nel
richiamato  art. 63  della  legge  n. 342, con il comma 2 dell'art. 3
della  l.r.  qui  in  esame  il  legislatore regionale e' intervenuto
introducendo  una difforme regolamentazione che, incidendo su aspetti
della  disciplina sostanziale del tributo statale come tali riservati
alla  competenza legislativa esclusiva dello Stato, esula chiaramente
dalla  potesta'  normativa  regionale.  Secondo  la  norma regionale,
invero,   la   esenzione   dal  c.d.  «bollo  annuale»  (ma  trattasi
chiaramente   della  tassa  automobilistica  regionale)  e'  riferita
indistintamente  alle  «motociclette  ed  auto  storiche, iscritte ai
rispettivi  albi»,  senza  peraltro  alcuna  specificazione  di quali
«albi»  si  tratti  e  da chi istituiti e gestiti, e sopratutto senza
richiedere   che   la   relativa   iscrizione   sia   operata  previa
individuazione  dei  relativi  requisiti  soggettivi ed oggettivi con
determinazione  dell'ASI  o  della  FMI:  mentre la norma agevolativa
statale  ha riguardo solo ai veicoli di particolare interesse storico
e  non  di  mero interesse storico (oltre che a quelli di particolare
interesse  collezionistico, del tutto ignorati dalla norma regionale)
e  postula  che  la  loro  necessaria  individuazione, in ragione dei
requisiti  soggettivi  e oggettivi previsti dalla legge, sia operata,
con  propria  determinazione,  solamente dall'ASI e per i motoveicoli
anche dalla FMI.
    Ne  consegue  la  illegittimita'  costituzionale,  per violazione
dell'art. 117,  comma 2, lett. e) Cost., anche dell'impugnato comma 2
dell'art. 3 della l.r. n. 14/2006.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  l'ecc.ma  Corte  voglia, in accoglimento del presente
ricorso,  dichiarare  la  illegittimita' costituzionale dell'art. 2 e
dell'art. 3, commi 1 e 2 della l.r. Piemonte 21 aprile 2006, n. 14.
    Si produrra' la copia della delibera (per estratto) del Consiglio
dei ministri 9 giugno 2006 con la richiamata relazione.
        Roma, addi' 13 giugno 2006
              L'Avvocato dello Stato: Giancarlo Mando'

 

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