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N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 giugno 2006. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 giugno 2006 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 33 del 16-8-2006) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, contro Regione
Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale pro
tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
dell'art. 2 e dell'art. 3, comma 1 e 2 della legge regionale Piemonte
21 aprile 2006, n. 14, pubblicata in B.U.R. 17 aprile 2006 n. 17.
La legge regionale Piemonte 21 aprile 2006, n. 14, «legge
finanziaria per l'anno 2006», pubbl. in B.U.R. 27 aprile 2006, n. 17,
dispone:
a) all'art. 2, sotto la rubrica Esenzione dal pagamento
dell'IRAP, che: 1) Le aziende della filiera avicola sono esentate per
l'anno 2006, dal pagamento dell'IRAP. 2) Il minor gettito e'
compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale
iscritto alla unita' previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e
finanze-Bilanci titolo I, spese correnti;
b) all'art. 3, commi 1 e 2, sotto la rubrica Variazione degli
importi della tassa automobilistica regionale, che "1) A decorrere
dal 1° gennaio 2007 la tassa automobilistica regionale, per i veicoli
il cui pagamento e' calcolato per kw, e' fissata: a) in euro 2,33 per
kw per i veicoli fino a 44 kw; b) in euro 2,58 per kw per i veicoli
da 45 a 110 kw; c) in euro 2,84 per kw per i veicoli superiori a 110
kw". 2) I proprietari di motociclette e auto storiche, iscritte ai
rispettivi albi, sono esclusi dal pagamento del bollo annuale».
Le or richiamate disposizioni della legge regionale appaiono
costituzionalmente illegittime in riferimento ai parametri in
appresso indicati e pertanto, ex art. 127 Cost. e sulla base della
delibera del Consiglio dei ministri 9 giugno 2006 che si produce sub
1 con la richiamata relazione, il Governo propone il presente ricorso
deducendo i seguenti
M o t i v i
I) Con riferimento all'art. 2 della legge regionale n. 14/2006:
Violazione degli artt. 117, comma 2, lettere e) e 119 Cost, in
realzione al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in
particolare sub artt. 2, 3, 4, 16 e 24.
L'imposta regionale sulle attivita' produttive e' stata
istituita, giusta la delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 662
del 1996, ed e' interamente disciplinata dal decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1997, n. 467 e s.m. e pertanto con legge
statale la quale la disciplina in tutti i suoi aspetti fondamentali -
in particolare per quanto attiene alla individuazione del presupposto
dell'imposta e dei soggetti passivi (artt. 2 e 3 del cit. d.lgs.)
nonche' alla determinazione della base imponibile (artt. 4 e segg. -
pur con destinazione del relativo gettito alle regioni nel cui
territorio il valore netto della produzione netta e' realizzato
(art. 15 cit. d.lgs.) e con limitata facolta' attribuita alle
medesime regioni di variazione dell'aliquota (art. 16, comma 3) e dei
potere di disciplinare con propria legge, nel rispetto dei principi
in materia di imposta sui redditi e di quelli recati nello stesso
titolo, le procedure applicative dell'imposta (art. 24, comma 1).
L'IRAP costituisce pertanto indubbiamente - secondo la del resto
pacifica giurisprudenza della Corte (cfr. tra le altre sentt.
n. 296/03 e 241/04) - non un tributo «proprio» delle regioni, nel
senso in cui tale espressione e' ora adoperata dall'art. 119, comma
secondo, della Costituzione (e cioe' nel senso di tributo istituito
dalla regione, nel rispetto dei principi di coordinamento con il
sistema tributario statale), sebbene un tributo statale: con la
conseguenza che la disciplina sostanziale dell'imposta rientra
tuttora nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia
di tributi erariali ex art. 117, comma 2, lett. e) della Cost.,
dovendo correlativamente escludersi una qualsiasi competenza
normativa delle regioni (al di fuori dei limitati aspetti
espressamente rimessi dal legislatore statale all'autonomia
regionale) nel dettare una disciplina comunque modificativa di quella
posta dal legislatore statale ed allo stesso riservata in via
esclusiva.
Con la disposizione di cui al qui impugnato art. 2 della legge
regionale n. 14/2006 il legislatore regionale ha configurato una, sia
pur temporanea (per l'anno 2006), singolare esenzione da IRAP per le
«aziende della filiera avicola», in tal modo introducendo una palese
deroga rispetto al regime sostanziale dell'imposta quale contenuto
nel d.lgs n. 446/1997 ed in particolare al suo art. 3 il quale
individua i soggetti passivi del tributo con riferimento al
precedente art. 2 e non prevede l'esonero dal pagamento dell'imposta
per i soggetti esercenti la predetta attivita' economica (aziende
della filiera agricola) - del resto chiaramente esorbitando dal
limitato spazio di autonomia normativa regionale delineato dagli
artt. 16 e 24 del medesimo d.lgs: la norma impugnata si pone pertanto
come lesiva della esclusiva competenza legislativa statale in materia
e costituisce esercizio di una potesta' normativa non consentita al
legislatore regionale e come tale va dichiarata costituzionalmente
illegittima.
D'altronde, se e' vero che il decreto-legge 1° ottobre 2005,
n. 202, conv. con mod. dall'art. 1 della legge n. 244 del 2005,
all'art. 5, comma 3-bis, sost. dal comma 7 dell'art. 1-bis del
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, conv. con mod. con legge 11
marzo 2006, n. 81, ha previsto alcune provvidenze urgenti a favore
degli operatori del settore avicolo nella situazione di emergenza per
la cd. influenza aviaria, e' altrettanto vero ed indiscutibile che
nello stesso nulla previsto in merito alla facolta' delle regioni di
esentare, in tutto o in parte, le imprese delle filiera agricola dal
pagamento dell'IRAP, come invece disposto dal contestato art. 2 della
l.r. n. 14, la cui illegittimita' costituzionale appare pertanto
anche per tale via da confermare.
II) Con riferimento all'art. 3 comma 1 e 2 della l.r. n. 14/2006:
Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) e 119 Cost., in
relazione: a) quanto al comma 1, all'art. 17, comma 16 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, al d. interm. 27 dicembre 1997 ed all'art. 24
del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; b)quanto al comma 2, in
relazione alla legge 21 novembre 2000, n. 342, in particolare
art. 63.
A. - Secondo il costante insegnamento della Corte (cfr. da
ultimo, sent. n. 455/2005) in tema di ripartizione delle competenze
legislative concernenti la c.d. tassa automobilistica regionale -
disciplinata fondamentalmente dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e
succ. mod., attribuita alle regioni a s.o. dall'art. 23 del d.lgs 30
dicembre 1992, n. 504, e regolata anche dall'art. 17, comma 10 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 - il legislatore statale, pur
attribuendo alle regioni stesse il gettito del tributo ed un limitato
potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, oltre
che l'attivita' amministrativa concernente la riscossione, i
rimborsi, il recupero della tassa stessa e l'applicazione delle
sanzioni, ha tuttora mantenuto ferma la disciplina per ogni altro
aspetto sostanziale attinente al medesimo tributo. La tassa
automobilistica regionale, pertanto, seppur «attribuita» alle regioni
quanto a gettito non rientra tra i «tributi propri» della regione ai
sensi del vigente art. 119, comma 2, Cost. - il quale si riferisce ai
soli tributi istituiti dalle regioni con proprie leggi nel rispetto
del principio del coordinamento con il sistema tributario statale - e
non e' divenuta oggetto di legislazione concorrente ai sensi del
comma 3 dell'art. 117 Cost, rientrando tuttora la sua
regolamentazione nella esclusiva competenza legislativa dello Stato
in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto
dall'art. 117, comma 2, lett. e) della Cost., e restando
correlativamente precluso alla regione il potere di introdurre una
qualsiasi modifica alla stessa disciplina, quale dettata dal
legislatore statale (cfr. anche sent. 296, 297, 311 del 2003).
B. - Cio' premesso, e con riferimento alla disposizione contenuta
nel comma 1 dell'art. 3 della l.r. n. 14/2006, deve considerarsi che
la normativa statale di riferimento che viene al proposito in rilievo
e' contenuta nell'art. 17, comma 16 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, secondo la quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i veicoli
a motore (con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla
portata e di quelli di cui al d.lgs. n. 43 del 1997, sono soggetti a
tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai cavalli
fiscali, con la ulteriore previsione che, «ai fini della applicazione
del presente comma» le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per
tutte le regioni sono determinate con decreto interministeriale (in
effetti emanato nella stessa data e pubbl. nella Gazzetta Ufficiale
del 31 dicembre 1997, n. 303) e che la «facolta' di cui al comma 1
dell'art. 24 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a
decorrere dall'anno 1999». Secondo la normativa or menzionata e
specificata nel predetto decreto interministeriale l'importo della
tassa e' determinata in tutte le regioni moltiplicando per il numero
di kw di ciascun veicolo l'ammontare previsto per unita' di kw
secondo la tabella contenuta nel medesimo decreto, variando tale
ammontare unitario in funzione non del numero di kw ma del tipo o
categoria del veicolo (autovetture e autoveicoli per trasporto
promiscuo, autobus, autoveicoli speciali).
Con la disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 3 qui
impugnata il legislatore regionale ha operato una modifica
sostanziale del criterio di tassazione dettato dal legislatore
statale in quanto ha previsto una articolata modulazione
dell'ammontare della tassa automobilistica in funzione unicamente del
numero dei kw del veicolo, eliminando pertanto il riferimento
articolato secondo la diversa tipologia dei veicoli quale indicata
dalla disciplina statale: ma in tal modo si e' sostanzialmente
discostato ed ha modificando la disciplina stessa al riguardo, cosi'
incappando nella denunciata violazione dell'art. 117, comma 2, lett.
e) della Cost. D'altronde, se e' vero che ex art. 24, comma 1 del
d.lgs n. 504 del 1992 (e come confermato dal cit. art. 17, comma 16
della legge n. 449 del 1997) sussiste una limitata potesta' normativa
della regione in materia, e' altrettanto vero ed incontestabile che
essa puo' spaziare solo nei limiti della forbice di variazione (dal
90 al 110 per cento) della misura degli importi della tassa vigenti
nell'anno precedente, ma non si estende certamente alla non
consentita sostituzione del criterio di tassazione previsto dal
legislatore statale con altro criterio al medesimo non conforme.
Va, pertanto ritenuta la illegittimita' costituzionale del comma
1 dell'art. 3 della l.r. n. 14/2006, per violazione dell'art. 117,
comma 2, lett. e) della Cost.
C. - Per quanto attiene poi alla disposizione contenuta nel comma
2 dell'art. 3 della l.r. n. 14/2006 in esame, va rammentato che
l'art. 63 della legge statale n. 342 del 2000 ha disposto la
esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, oltre che per i
veicoli e motoveicoli (esclusi quelli ad uso professionale, a
decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro
costruzione (comma 1), per gli autoveicoli e motoveicoli «di
particolare interesse storico e collezionistico» - costruiti
specificamente per le competizioni, ovvero a scopo di ricerca tecnica
o estetica o che rivestano comunque un particolare interesse storico
o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo,
estetico o di costume - a tal fine «individuati, con propria
determinazione», dall'ASI (Automobilclub storico italiano) e, per i
motoveicoli anche dalla FMI (Federazione motociclistica italiana) -
per i quali il termine e' ridotto a venti anni (commi 2 e 3).
Rispetto alla compiuta e specifica disciplina - sotto il profilo
della esenzione dalle tasse automobilistiche dei veicoli di
particolare interesse storico e collezionistico e delle condizioni
per il riconoscimento della stessa esenzione - contenuta nel
richiamato art. 63 della legge n. 342, con il comma 2 dell'art. 3
della l.r. qui in esame il legislatore regionale e' intervenuto
introducendo una difforme regolamentazione che, incidendo su aspetti
della disciplina sostanziale del tributo statale come tali riservati
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, esula chiaramente
dalla potesta' normativa regionale. Secondo la norma regionale,
invero, la esenzione dal c.d. «bollo annuale» (ma trattasi
chiaramente della tassa automobilistica regionale) e' riferita
indistintamente alle «motociclette ed auto storiche, iscritte ai
rispettivi albi», senza peraltro alcuna specificazione di quali
«albi» si tratti e da chi istituiti e gestiti, e sopratutto senza
richiedere che la relativa iscrizione sia operata previa
individuazione dei relativi requisiti soggettivi ed oggettivi con
determinazione dell'ASI o della FMI: mentre la norma agevolativa
statale ha riguardo solo ai veicoli di particolare interesse storico
e non di mero interesse storico (oltre che a quelli di particolare
interesse collezionistico, del tutto ignorati dalla norma regionale)
e postula che la loro necessaria individuazione, in ragione dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, sia operata,
con propria determinazione, solamente dall'ASI e per i motoveicoli
anche dalla FMI.
Ne consegue la illegittimita' costituzionale, per violazione
dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost., anche dell'impugnato comma 2
dell'art. 3 della l.r. n. 14/2006.
P. Q. M.
Si chiede l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente
ricorso, dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 2 e
dell'art. 3, commi 1 e 2 della l.r. Piemonte 21 aprile 2006, n. 14.
Si produrra' la copia della delibera (per estratto) del Consiglio
dei ministri 9 giugno 2006 con la richiamata relazione.
Roma, addi' 13 giugno 2006
L'Avvocato dello Stato: Giancarlo Mando'
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