Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 novembre 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 50 del 2018-12-19)

 

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con sede in Genova, via Fieschi n. 15 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 4, 9 e 10 della legge Regione Liguria 12 settembre 2018, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attivita' di tassidermia e di imbalsamazione)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Liguria 19 settembre 2018, n. 13, parte prima, per violazione dell'art. 117, primo comma, e secondo comma lettere 1) ed s) della Costituzione, in riferimento alla legge n. 157 del 1992 (articoli 6, 18, 21 e 30).

E cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 8 novembre 2018. In data 19 settembre 2018, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 13, e' stata pubblicata la legge regionale n. 17 del 12 settembre 2018 recante «Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attivita' di tassidermia e di imbalsamnione)».

La legge regionale in esame disciplina l'attivita' di tassidermia e di imbalsamazione in attuazione del combinato disposto degli articoli 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che dispone in capo alle regioni, sulla base di apposito regolamento, la disciplina dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei, e dell'art. 46 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Tale legge regionale presenta aspetti di illegittimita' costituzionale con riferimento agli articoli 4, 9 e 10 che, andando a violare le norme di riferimento, comprese quelle sanzionatorie, contenute nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, risultano invasive della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall'art. 117, primo comma, e secondo comma lettere 1) ed s) della Costituzione in materia di ordinamento e civile e penale e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Pertanto, le disposizioni della legge regionale summenzionate sono costituzionalmente illegittime e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 8 novembre 2018, sono impugnate per i seguenti

Motivi di diritto

1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge Regione Liguria n. 17 del 2018 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera 1) della Costituzione, in riferimento alla legge n. 157 del 1992 art. 30.

L'art. 4 della legge regionale in esame contiene specifiche disposizioni sul procedimento di autorizzazione dell'attivita' di imbalsamazione o di preparazione tassidermica.

In particolare il comma 3 dispone: «dopo il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 7 /1984, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. i tassiderrnisti o imbalsamatori devono chiedere alla Regione il nullaosta alla preparazione di esemplari appartenenti a specie:

particolarmente protette ai sensi dell'art. 2 della legge n. 157/1992 e successive moddicazioni e integrazioni;

non cacciabili;

cacciabili per i quali la richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fiori dei periodi in cui ne e' consentita la cavia».

La disposizione prevede la facolta' per tassidermisti o imbalsamatori di richiedere alla Regione il nullaosta alla preparazione di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette (ex art. 2 della legge regionale n. 157 del 1992), non cacciabili e cacciabili per i quali la richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fuori dei periodi in cui ne e' consentita la caccia.

Al riguardo l'art. 30 della legge n. 157 del 1992, nel prevedere al comma primo, lettere a), b), c), g), h) e l), sanzioni penalmente rilevanti per l'abbattimento, la cattura o la detenzione delle diverse tipologie di esemplari di specie particolarmente protette (ex art. 2 della stessa legge) e/o non cacciabili, nonche' per il commercio o la detenzione per il commercio degli stessi, al successivo comma secondo stabilisce che: «Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.».

L'art. 4 comporta, pertanto, una illegittima depenalizzazione di divieti statali sanzionati penalmente a norma dell'art. 30 della legge n. 157 del 1992, comma 1, lettere a), b), c), g), h) e l).

Ne consegue l'evidente contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che attribuisce allo Stato potesta' legislativa esclusiva in materia di «ordinamento penale» andando di fatto ad incidere su fatrispecie penali vigenti, modificando i presupposti per l'applicazione di tali norme e introducendo nuove cause di esenzione dalla responsabilita' penale.

Come noto, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. riserva infatti allo Stato la materia dell'«ordinamento penale», da intendersi come sistema normativo riguardante il diritto sostanziale, giacche' la disciplina processuale e' enumerata nel primo periodo della stessa lettera l).

«La riserva allo Stato di tale competenza non e' una novita' introdotta in sede di revisione del Titolo V Nella giutisprudenza di questa Corte era infatti ricorrente l'affermazione secondo cui la sola fonte del potere punitivo e' la legge statale e le Regioni non dispongono di alcuna competenza che le abiliti a introdurre, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste dalle leggi dello Stato in tale materia,- non possono in particolare considerare lecita un'attivita' penalmente sanzionata nell'ordinamento nazionale (tra le altre, si vedano le sentenze n. 234 del 1995, n. 117 del 1991, n. 309 del 1990, n. 487 del 1989). Dalla riforma costituzionale del 2001, quesio orientamento giurisprudenziale ha ricevuto una esplicita conferma, giacche' e' oggi positivamente previsto che la materia dell'ordinamento penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e' di esclusiva competenza dello Stato» (cfr., tra le tante, sentenza n. 185 del 2004).

2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge Regione Liguria n. 17 del 2018 per violazione dell'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettere l) e s) della Costituzione, in riferimento alla legge n. 157 del 1992 art. 18, 21 e 30.

L'art. 9 della legge n. 17 in esame sostituisce l'art. 9 della legge regionale n. 7 del 1984 stabilendo che «Coloro che detengono a qualsiasi titolo preparati tassidermici (animali «imbalsamati» a «impagliati») realizzali antecedentemente al 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle amministrazioni provinciali sono tenuti a fornirne l'elenco dettagliato alla Regione, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (PEC)».

Tale nuova formulazione, abrogando il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della n. 7 del 1984, ai fini della presentazione dell'elenco all'Ente territoriale competente, ed introducendo il termine del 25 gennaio 1984 entro il quale il preparato tassidermico detenuto e' stato realizzato, prevede, di fatto, un meccanismo condonatorio a favore di chiunque detenga animali «imbalsamati» o «impagliati» tassidermizzati (senza distinzione tra specie protette o cacciabili e realizzati prima del 25 gennaio 1984), attivabile nei rapporti con la Regione attraverso modalita' comunicative standardizzate (raccomandata o PEC) e tale da consentire di legittimare impropriamente sine die il possesso di esemplari, anche di specie protette, di cui non si potrebbe nemmeno documentare la datazione, in assenza della previsione di specifici accertamenti/perizie. Detto quadro normativo si pone in contrasto con i divieti posti a carico di chiunque detenga specie protette a vario titolo e/o le prepara con trattamento tassidermico e delle correlate sanzioni di natura penale previste dagli art. 21, comma 1, lettera ee) e dall'art. 30, comma 1, lettere b), c), g), h), l) e comma secondo, della legge 157 del 1992 la cui perdurante vigenza preclude alle Regioni la facolta' di poter ad essi derogare attraverso l'introduzione di meccanismi regolarizzativi di qualsivoglia natura.

Le leggi statali rappresentano, infatti, limiti invalicabili per l'attivita' legislativa della Regione, dettando norme imperative che devono essere rispettate sull'intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale.

Cio' e' ulteriormente sancito dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992, che garantisce nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 70/409/CEE, standard minimi ed uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale, e che pertanto ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto implica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte costituzionale sentenze numeri 227 del 2003, 536 del 2002, 233 del 2010).

Ne deriva il contrasto della norma regionale con l'art. 117 primo comma e secondo comma, lettere l) ed s) della Costituzione, in riferimento alla legge n. 157 del 1992 art. 18, 21 e 30.

Tale articolo, infatti, oltre a violare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, tende a ridurre in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale e di tutela dell'ambiente e dell'ecosis tema.

3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge Regione Liguria n. 17 del 2018 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, in riferimento alla legge n. 157 del 1992 art. 6, commi 2 e 3.

L'art. 10 della legge regionale in esame modifica il corrispondente art. 10 della legge regionale n. 7/1984 adeguando in curo le sanzioni previste per le violazioni alle disposizioni della legge regionale in esame.

In particolare il comma 1, lettera d), nel riformulare la sanzione amministrativa (ora espressa in euro) per l'imbalsamatore o tassidermista che ometta di comunicare alla Regione i dati di clienti o le circostanze di apprensione/consegna di esemplari faunistici protetti, non menziona la sanzione della revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attivita', fattispecie che pertanto risulta non essere piu' sanzionata, risultando in contrasto con il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge statale n. 157 del 1992.

L'art. 6 della citata legge statale, comma 2 e 3, intitolato «Tassidermia» dispone, infatti, espressamente «i tassidermisti autorivati devono segnalare all'autorita' competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui' al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attivita' di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei' periodi fissati nel calendario venatorio».

L'art. 10 della legge regionale impugnata viola pertanto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione rilevato che , come gia' detto, la legge statale n. 157 del 1992 dispone in materia limiti invalicabili per l'attivita' legislativa della Regione, dettando norme imperative che devono essere rispettate sull'intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale.

P.Q.M.

Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso - chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale degli articoli 4 , 9 e 10 della legge Regione Liguria 12 settembre 2018, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attivita' di tassidermia e di imbalsamazione)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale Liguria 19 settembre 2018, n. 13, per violazione dell'art 117, primo comma, e secondo comma lettere l) ed s) della Costituzione, in riferimento alla legge n. 157 del 1992 (articoli 6, 18, 21 e 30).

Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:

1. Estratto della determinazione del Consiglio dei Ministri, assunta nella seduta dell'8 novembre 2018 e della relazione allegata al verbale;

2. Copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 19 settembre 2018.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

 

Roma, 14 novembre 2018

L'Avvocato dello Stato: Mangia

 

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