Ricorso n. 77 del 23 luglio 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 23 luglio 2013 (del Presidente del Consiglio dei
Ministri).
(GU n. 38 del 18.9.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro la Regione Veneto,
in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge
regionale del Veneto n. 8 del 14 maggio 2013, pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 17 maggio 2013,
recante «Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.
Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in
materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni e
della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo" e successive modificazioni»,
nell'art. 5.
La legge regionale del Veneto n. 8/2013 contiene disposizioni in
materia di commercio su aree pubbliche.
L'art. 5, modificando l'art. 48-bis, legge regionale 4 novembre
2002, n. 33, prevede quanto segue:
«All'articolo 48-bis della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono aggiunte alle fine le seguenti parole:
", comunque non inferiore a sette anni e non superiore a
dodici. Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralita' di
domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste,
dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini
della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell'Intesa
della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 75
del 4 aprile 2013 per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e
la priorita' della maggiore professionalita' e' connessa al maggior
numero di presenze pregresse.";
b) il comma 4-bis e' soppresso».
La disposizione si pone in contrasto con i principi e le norme
del diritto dell'Unione Europea in tema di liberta' di tutela della
concorrenza e del mercato e segnatamente della direttiva n.
123/2006/CE, e determina un ostacolo all'accesso e all'esercizio di
attivita' economiche, in violazione dell'art. 117, comma 1, della
Costituzione e dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione,
per i seguenti
Motivi
L'art. 5 della legge regionale Veneto n. 8/2013 introduce
modifiche sostanziali alla previgente disciplina del commercio in
forma itinerante sulle aree demaniali marittime, incidendo, come
detto, sull'art. 48-bis, legge regionale n. 33/2002.
L'art. 48-bis, al primo comma, stabilisce, in linea di principio,
che «l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree
demaniali marittime e' soggetto a nulla osta da parte del comune
competente che stabilisce le condizioni e le modalita' per l'accesso
alle aree predette, nel rispetto delle disposizioni relative alla
libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa
ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e
integrazioni».
Il secondo comma - modificato dalla lettera a) dell'art. 5, legge
regionale n. 8/2013 -, dispone nel dettaglio:
a) che «entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune,
sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori
del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale,
determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicita', il
numero dei titolari di autorizzazioni per il commercio su area
pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area
demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche»;
b) che «il comune stabilisce la durata temporale dei nulla
osta con riferimento delle diverse tipologie merceologiche in
funzione dell'ammortamento degli investimenti e della remunerazione
dei capitali investiti».
Le modifiche normative introdotte dalla legge regionale n. 8/2013
si traducono nelle seguenti, ulteriori prescrizioni:
1) la durata dei nulla osta deve essere «comunque non
inferiore a sette anni e non superiore a dodici»;
2) «nei procedimenti di selezione e in caso di pluralita' di
domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste,
dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini
della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell'Intesa
della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 75
del 4 aprile (1) per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e
la priorita' della maggiore professionalita' e' connessa al maggior
numero di presenze pregresse».
Tali modificazioni paiono determinate con eccessiva onerosita' se
non un impedimento assoluto all'esercizio delle attivita' itineranti
di commercio su aree pubbliche, in violazione dei principi di tutela
della concorrenza e del mercato.
In primo luogo, vi e' un richiamo del legislatore regionale, che
pare non congruo, all'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio
2012, relativa all'assegnazione dei posteggi su area pubblica.
Si finisce, infatti, per incidere sui criteri di selezione per
l'assegnazione dei nulla osta per il commercio itinerante utilizzando
parametri propri dell'assegnazione dei posteggi, ossia di attivita'
diverse, dal momento che per definizione il commercio itinerante non
presuppone l'assegnazione di posteggi, e anzi deve essere svolto in
modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con
posteggi.
L'applicazione dei criteri determinati in base all'ottenimento di
posteggi e lo stesso termine minimo e massimo di durata delle
concessioni (ripreso ugualmente dalla citata Intesa al punto 1:
ovvero sette e dodici anni determinati in ragione della specifica
necessita' di tutelare la concorrenza e garantire l'ammortamento
degli investimenti) rischiano di rendere particolarmente oneroso se
non impossibile l'esercizio dell'attivita' itinerante in questione.
Il punto 2) dell'Intesa richiamato dalla legge regionale n.
8/2013 indica tra i criteri di selezione la professionalita'
acquisita connessa alle presenze pregresse.
Ma il criterio della maggiore professionalita' acquisita non e'
accompagnato dall'indicazione delle modalita' con cui la stessa viene
determinata, cosi' integrando un requisito tendenzialmente
discriminatorio perche' non sorretto da parametri prestabiliti (come
ad esempio la data di iscrizione nel registro delle imprese).
Quanto al criterio delle presenze pregresse, esso appare
inconferente con l'attivita' esercitata in forma itinerante, senza
l'utilizzo di posteggio, in quanto non quantificabile in mancanza di
un riferimento al posto occupato.
Il criterio appare peraltro non conforme ai principi della
Direttiva n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 e in particolare al
considerando n. 62 (2) e all'art. 12 della medesima, in forza di
quali, nel caso di «autorizzazioni» il cui numero sia limitato, non
sono applicabili criteri selettivi che stabiliscono vantaggi nei
confronti dei prestatori uscenti (v., al riguardo Corte Cost., 4
luglio 2013, n. 171).
L'art. 12 della Direttiva n. 2006/123/CE precisa infatti che
«qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata
attivita' sia limitato per via della scarsita' delle risorse naturali
o delle capacita' tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano
una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti
garanzie di imparzialita' e di trasparenza e preveda, in particolare,
un'adeguata pubblicita' dell'avvio della procedura e del suo
svolgimento e completamento», e che «l'autorizzazione e' rilasciata
per una durata limitata adeguata e non puo' prevedere la procedura di
rinnovo automatico ne' accordare altri vantaggi al prestatore uscente
o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami».
L'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, tenendo
conto delle implicazioni di ordine sociale e degli investimenti
materiali e immateriali connessi all'attivita' disciplinata,
riconosce un vantaggio fondato sulle presenze pregresse nel
posteggio: ma dette esigenze e finalita' non sono trasferibili
nell'ambito dell'attivita' itinerante oggetto della legislazione
regionale qui impugnata.
La norma censurata viola pertanto i principi di tutela della
concorrenza e del mercato, dal momento che finisce per ostacolare
l'accesso e l'esercizio di attivita' economiche, ponendo vincoli non
strettamente necessari o proporzionati agli interessi pubblici.
Si configura dunque una violazione dell'art. 117, commi 1 e 2,
lettera e) della Costituzione, secondo l'orientamento costante di
codesta Ecc.ma Corte (v. Corte Cost., n. 171/2013; Corte Cost., n.
291/2012).
(1) 2013L'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 e'
stata in realta' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 (e non
n. 75) del 4.4.2013
(2) Il considerando n. 62 della direttiva 2006/123/CE cosi' recita:
«Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una
determinata attivita' sia limitato per via della scarsita' delle
risorse naturali o delle capacita' tecniche, e' opportuno
prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati
potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza,
la qualita' e le condizioni di offerta di servizi a disposizione
degli utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di
trasparenza e di imparzialita' e l'autorizzazione cosi'
rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe
poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al
prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione
concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o
limitare la libera concorrenza al di la' di quanto e' necessario
per garantire l'ammortamento degli investimenti e la
remunerazione equa dei capitali investiti. La presente
disposizione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri limitino
il numero di autorizzazioni per ragioni diverse dalla scarsita'
delle risorse naturali o delle capacita' tecniche. Le
autorizzazioni in questione dovrebbero comunque ottemperare alle
altre disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di
autorizzazione».
P.Q.M.
Si confida che codesta Ecc.ma Corte vorra' dichiarare
l'illegittimita' dell'art. 5 della legge regionale del Veneto n. 8
del 14 maggio 2013.
Roma, 15 luglio 2013
L'avvocato dello Stato: D'Ascia