Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 29 luglio  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).
 

(GU n. 40 del 2015-10-07)

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (codice  fiscale  n.
… per il ricevimento degli  atti,  Fax  …  e  Pec
…),   presso   i   cui   uffici   e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  Contro  la
Regione Abruzzo  (codice  fiscale  n.  …)  in  persona  del
Presidente della Giunta  Regionale  pro  tempore,  piazza  S.  Giusta
Palazzo Centi - L'Aquila - cap. 67100.
    Per la declaratoria  della  Illegittimita'  Costituzionale  della
legge regionale Abruzo n.  13  dell'8  giugno  2015,  pubblicata  sul
B.U.R. Regione Abruzzo n. 51 Speciale del 9 giugno  2015,  avente  ad
oggetto «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008
n.  2  recante  «Provvedimenti  urgenti  a  tutela   del   territorio
regionale», in particolare l'art. 1 della legge regionale n. 13/2015,
come da delibera del Consiglio dei ministri in data 17 luglio 2015.
    Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della  legge  regionale
n. 13 dell'8 giugno 2015, per contrasto con l'art. 117, primo  comma,
Cost., nonche' con l'art. 117, secondo comma, Cost., lettere  h),  m)
ed s) e con l'art. 117, terzo comma, Cost.
    Con la legge regionale n.  13  dell'8  giugno  2015,  la  Regione
Abruzzo ha apportato modifiche ed integrazioni alla  legge  regionale
10 marzo 2008 n. 2,  recante  «Provvedimenti  urgenti  a  tutela  del
territorio regionale».
    L'art. 1 della legge regionale presenta profili di illegittimita'
costituzionale.
    L'art. 1, della legge regionale  Abruzo  8  giugno  2015,  n.  13
integra la legge regionale Abruzo 10 marzo 2008, n. 2  (Provvedimenti
urgenti a tutela del territorio regionale), introducendo, dopo l'art.
1, il seguente art. 1.2, comma 1: «Le centrali di compressione  e  di
spinta  del  gas  funzionali   ai   metanodotti   di   cui   all'art.
52-quinquies, comma 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  8
giugno  2001,  n.  327  «T.  U.  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilita'
(Testo A), anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma
5 dell'art. 52-quinquies del medesimo decreto  del  Presidente  della
Repubblica, sono localizzate, in ottemperanza alle  disposizioni  del
Piano regionale della qualita' dell'aria, nelle zone (aree e  nuclei)
industriali della Regione dove  l'impatto  ambientale  e  il  rischio
sismico sono minori».
    La legge regionale Abruzzo,  prevede,  ai  fini  dell'espressione
dell'intesa regionale nell'ambito del procedimento di  autorizzazione
previsto dalla normativa statale, che le centrali di spinta  del  gas
funzionali ai metanodotti vengano localizzate  in  aree  determinate,
quali le zone (aree e nuclei) industriali.
    La disposizione regionale in primis, determina l'introduzione  di
un divieto costituito dalla incompatibilita' nella  localizzazione  e
realizzazione in aree diverse da quelle indicate dalla norma, con una
disposizione  in  grado,  da   sola,   di   produrre   l'effetto   di
incompatibilita';  inoltre  travalica  i  limiti  imposti  al  potere
normativo regionale, ponendosi in contrasto con le disposizioni della
Costituzione sancite  dall'art.  117,  primo  comma,  secondo  comma,
lettere h), m) ed s).
    Il diniego implicito ex lege dell'intesa  regionale,  per  quegli
impianti localizzati in aree diverse da quelle indicate  dalla  norma
in  precedenza  riportata,  comporta  un   «effetto   automatico»   e
ineludibile della incompatibilita' implicita; in  particolare,  viene
implicitamente predeterminato (negando ogni possibilita' di un  esito
positivo alle relative istruttorie) l'esito negativo delle istanze di
autorizzazione eventualmente  proposte  di  centrali  di  spinta  dai
soggetti  interessati,  localizzate  in  aree   diverse   da   quelle
industriali.
    Al  riguardo  si  rammenta  che  la  disciplina   relativa   alla
localizzazione di impianti a gas rientra nella  materia  «produzione,
trasporto  e   distribuzione   nazionale   dell'energia»,   assegnata
dall'articolo  117,  comma  3  della   Costituzione   alla   potesta'
legislativa concorrente Stato-Regioni.
    Su analoga norma regionale  dell'Abruzzo,  codesta  Ecc.ma  Corte
Costituzionale si e' gia' espressa con la sentenza n.  182/2013,  che
nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art.  3  della  legge
regionale Abruzzo n. 28/2012, nella parte in cui poneva  limiti  alla
localizzazione di impianti di oleodotti e gasdotti  ha  statuito  che
«e' precluso quindi alla legge  regionale  ostacolare  gli  obiettivi
sottesi ad interessi ascrivibili alla sfera dei principi fondamentali
individuati dal legislatore statale».
    Si evidenzia che la Corte Costituzionale si e'  gia'  pronunciata
su  questioni   analoghe   a   quella   in   argomento,   dichiarando
l'incostituzionalita'  di  alcune  norme  regionali  che  disponevano
l'incompatibilita'  /   inidoneita'   di   determinati   impianti   e
infrastrutture con specifiche aree del territorio regionale.
    Secondo la Corte, le norme regionali si ponevano in contrasto:
        (i) con la normativa nazionale di riferimento,
    (ii) impedivano - di fatto - il rilascio della prescritta  intesa
da parte  della  Regione  precludendo  alle  amministrazioni  statali
l'esercizio dell'azione amministrativa di loro competenza, e/o
    (iii) violavano il principio di  leale  collaborazione  (sentenze
Corte Cost. 282/2009 e 119/2010 aventi ad oggetto la realizzazione di
impianti eolici e 331/2010 in materia di impianti nucleari).
    Piu' in generale, la Corte Costituzionale, sul tema del  rapporto
fra legislazione nazionale e regionale, ha sancito che in nessun caso
la Regione puo' utilizzare «la potesta'  legislativa  allo  scopo  di
rendere inapplicabile nel proprio territorio una  legge  dello  Stato
che  ritenga  costituzionalmente  illegittima,  se  non   addirittura
dannosa o inopportuna, anziche' agire in giudizio dinnanzi  a  questa
Corte, ai sensi dell'art. 127 Cost.» (tra le altre, sentenza  n.  198
del 2004).
    Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 (seconda  parte)  della
legge regionale n. 13 dell'8 giugno 2015, per violazione dell'art. 1,
commi 1, 4 e comma 7, della legge 23  agosto  2004,  n.  239,  e  per
contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., nonche' con l'art. 117,
secondo comma, Cost., lettere h), m) ed s) e con  l'art.  117,  terzo
comma, Cost.
    Alla  stessa  stregua   si   ritiene   di   dubbia   legittimita'
costituzionale l'art. 1, - seconda  parte  -  della  legge  regionale
Abruzzo 8 giugno 2015 n. 13, che inserisce nella legge  regionale  n.
2/2008 il seguente  articolo  1.2  comma  2  "Fatte  salve  le  norme
nazionali relative alle distanze di sicurezza dei  metanodotti  della
rete  nazionale  esistente,  per  i  nuovi  metanodotti  la   Regione
stabilisce distanze che crescono  in  proporzione  all'aumentare  del
diametro delle condotte e della loro  pressione  d'esercizio  secondo
l'allegata Tabella A) e le note per condotte con  categoria  di  posa
"8".
    La norma regionale stabilisce, ancorche' - e in maniera  illogica
-  facendo  salve  le  norme   nazionali,   distanze   di   sicurezza
interferendo con una  funzione  espressamente  riservata  allo  Stato
dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma  7,  lett.  c)  che
infatti  attribuisce  allo  Stato  la  «determinazione  dei   criteri
generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali  degli
impianti  di  produzione,  trasporto,  stoccaggio   e   distribuzione
dell'energia», criteri generali individuati dal DM 17 aprile 2008.
    Per altro la citata legge statale dispone all'articolo  1,  comma
1,  che  «Nell'ambito   dei   principi   derivanti   dall'ordinamento
comunitario  e   dagli   obblighi   internazionali,   sono   principi
fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente  legge.  Sono,
altresi', determinate disposizioni  per  il  settore  energetico  che
contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali, la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubblica  fatta
salva la disciplina in materia di rischi da incidenti  rilevanti,  la
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unita'
giuridica ed economica dello Stato  e  il  rispetto  delle  autonomie
regionali e locali, dei trattati  internazionali  e  della  normativa
comunitaria (...)».
    Il comma 4, dell'articolo 1 delle  medesima  legge  n.  239/2004,
muovendosi  nell'ambito  normativo  cosi'  delineato  dal  comma   1,
aggiunge che lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il
territorio  nazionale  i   livelli   essenziali   delle   prestazioni
concernenti l'energia nelle  sue  varie  forme  e  in  condizioni  di
omogeneita' sia con riguardo alle  modalita'  di  fruizione  sia  con
riguardo ai criteri di formazione  delle  tariffe  e  al  conseguente
impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:
    a)  l'adeguatezza  delle  attivita'  energetiche  strategiche  di
produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare  adeguati  standard
di sicurezza e di qualita' del servizio nonche' la distribuzione e la
disponibilita' di energia su tutto il territorio nazionale;
    b) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione  delle
infrastrutture   energetiche,    nei    limiti    consentiti    dalle
caratteristiche  fisiche  e  geografiche   delle   singole   regioni,
prevedendo  eventuali  misure  di  compensazione  e  di  riequilibrio
ambientale e territoriale qualora esigenze  connesse  agli  indirizzi
strategici  nazionali  richiedano  concentrazioni   territoriali   di
attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.
    Conseguentemente, la disciplina  regionale  avversata  segna  una
chiara contrapposizione con quanto disposto dalla legge n.  239/2004,
in quanto pone limiti stringenti alla localizzazione, impedendone  la
realizzazione su larga parte del territorio regionale, delle centrali
di  spinta  e  conseguentemente  anche  dei  collegati  gasdotti   di
interesse nazionale.
    Al riguardo sono imprescindibili anche le seguenti considerazioni
di ordine tecnico relative all'esercizio delle  infrastrutture  della
rete gas, infatti, a differenza delle infrastrutture elettriche, dove
le stazioni possono essere posizionate anche a chilometri di distanza
dal collegato elettrodotto, nel trasporto di gas naturale le centrali
di spinta costituiscono parte integrante e funzionale al  sistema  di
trasporto e pertanto non possono  che  essere  localizzate  lungo  il
tracciato del metanodotto; ne deriva che la norma in  questione  pone
limiti alla realizzazione  di  intere  infrastrutture  del  trasporto
nazionale del gas naturale, ledendo non solo le  prerogative  statali
ma anche quelle delle regioni confinanti in ragione del fatto che  le
infrastrutture  di  che   trattasi   sono   localizzate   a   livello
interregionale.
    E' necessario, inoltre, rilevare che il dettato normativo di  cui
alla citata lett. f) del comma  4  della  legge  n.  239/2004,  trova
concreta applicazione nell'art. 52-quinquies, comma  5,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327/2001  ove  si  prevede,  quale
forma di coordinamento tra l'istituzione regionale e  quella  statale
in una materia a legislazione concorrente, che l'atto conclusivo  del
procedimento di autorizzazione sia adottato d'intesa con  la  Regione
interessata.
    La  legge  regionale  Abruzzo  introduce,  pertanto,  un   regime
differente da quello individuato a livello statale per la definizione
delle norme tecniche di costruzione degli impianti  di  trasporto  di
gas naturale e, in tal modo, in contrasto con le previsioni del  D.M.
17 aprile  2008,  ledendo  le  competenze  assegnate  al  legislatore
statale  per   ragioni   di   salvaguardia   dell'unitarieta'   della
regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento  e  di
trasporto nazionale di energia.
    Per quanto sopra  la  legge  regionale  n.  13/2015  presenta  in
realta' profili di incostituzionalita' del tutto  analoghi  a  quelli
che avevano determinato l'impugnazione da  parte  del  Governo  della
legge regionale n. 28/2012, come gia' in precedenza aveva  fatto  con
la legge regionale n. 32/2009, e per la quale la  Corte  ne  ha  gia'
dichiarato l'illegittimita' costituzionale con la citata sentenza  n.
182/2013.
    Illegittimita' costituzionale del medesimo  art.  1  della  legge
regionale n. 13/2015, per contrasto con l'art. 117, comma  1,  Cost.;
violazione dei principi comunitari in materia di libera  circolazione
delle persone e di stabilimento (art. 43 e 49 del Trattato U.E.); 41,
42 e  43  Cost.  violazione  dei  principi  che  tutelano  la  libera
iniziativa economica e  la  proprieta'  privata;  117,  terzo  comma:
violazione del riparto costituzionale delle competenze legislative.
    Sotto altro profilo, si deduce la  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1 della legge regionale. Abruzzo n. 13/2015,  tenuto  conto
che la materia in oggetto rientra tra quelle a competenza concorrente
e  quindi  la  potesta'   legislativa   regionale   deve   esplicarsi
all'interno del  quadro  di  riferimento  tracciato  dal  legislatore
nazionale e con spirito di collaborazione.
    Questi principi, nel caso di specie, sarebbero violati ponendosi,
la legge regionale, in contrasto con le norme  nazionali  vigenti  in
materia di energia; 118 e 120  Cost.;  violazione  del  principio  di
leale collaborazione: se si  considera  che  ad  oggi  ben  due  iter
amministrativi,  relativi  a  un  gasdotto  e  ad  una  centrale   di
compressione facenti parti della Rete Nazionale Gasdotti, sono  stati
ostacolati dalle due leggi regionali sopra citate, con le  quali  era
stato stabilito il divieto di costruzione di metanodotti  e  impianti
di spinta della  rete  nazionale  gasdotti  e  avverso  le  quali  la
Presidenza   del    Consiglio    ha    sollevato    l'eccezione    di
costituzionalita',  confermata  dalla  Corte  Costituzionale,  e  che
comunque hanno comportato un aggravio del procedimento sia sui  tempi
che sulle modalita' di svolgimento.
    Per questi motivi,  si  chiede  l'annullamento  -  sotto  i  vari
profili sopra  evidenziati  dell'art.  1  della  legge  regionale  n.
13/2015, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

 
                              P. Q. M.
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   Costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge  della
Regione  Abruzzo  n.13/2015,  come  da  delibera  del  Consiglio  dei
ministri in data ........
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
    1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri ........;
    2. copia della Legge regionale impugnata;
    Con ogni salvezza.
 
        Roma, 14 luglio 2015
 
                     Avvocato dello Stato: Rago
 

 

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