Ricorso n. 77 del 29 luglio 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 luglio 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 40 del 2015-10-07)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n.
… per il ricevimento degli atti, Fax … e Pec
…), presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Contro la
Regione Abruzzo (codice fiscale n. …) in persona del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, piazza S. Giusta
Palazzo Centi - L'Aquila - cap. 67100.
Per la declaratoria della Illegittimita' Costituzionale della
legge regionale Abruzo n. 13 dell'8 giugno 2015, pubblicata sul
B.U.R. Regione Abruzzo n. 51 Speciale del 9 giugno 2015, avente ad
oggetto «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008
n. 2 recante «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio
regionale», in particolare l'art. 1 della legge regionale n. 13/2015,
come da delibera del Consiglio dei ministri in data 17 luglio 2015.
Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale
n. 13 dell'8 giugno 2015, per contrasto con l'art. 117, primo comma,
Cost., nonche' con l'art. 117, secondo comma, Cost., lettere h), m)
ed s) e con l'art. 117, terzo comma, Cost.
Con la legge regionale n. 13 dell'8 giugno 2015, la Regione
Abruzzo ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge regionale
10 marzo 2008 n. 2, recante «Provvedimenti urgenti a tutela del
territorio regionale».
L'art. 1 della legge regionale presenta profili di illegittimita'
costituzionale.
L'art. 1, della legge regionale Abruzo 8 giugno 2015, n. 13
integra la legge regionale Abruzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti
urgenti a tutela del territorio regionale), introducendo, dopo l'art.
1, il seguente art. 1.2, comma 1: «Le centrali di compressione e di
spinta del gas funzionali ai metanodotti di cui all'art.
52-quinquies, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 «T. U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'
(Testo A), anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma
5 dell'art. 52-quinquies del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica, sono localizzate, in ottemperanza alle disposizioni del
Piano regionale della qualita' dell'aria, nelle zone (aree e nuclei)
industriali della Regione dove l'impatto ambientale e il rischio
sismico sono minori».
La legge regionale Abruzzo, prevede, ai fini dell'espressione
dell'intesa regionale nell'ambito del procedimento di autorizzazione
previsto dalla normativa statale, che le centrali di spinta del gas
funzionali ai metanodotti vengano localizzate in aree determinate,
quali le zone (aree e nuclei) industriali.
La disposizione regionale in primis, determina l'introduzione di
un divieto costituito dalla incompatibilita' nella localizzazione e
realizzazione in aree diverse da quelle indicate dalla norma, con una
disposizione in grado, da sola, di produrre l'effetto di
incompatibilita'; inoltre travalica i limiti imposti al potere
normativo regionale, ponendosi in contrasto con le disposizioni della
Costituzione sancite dall'art. 117, primo comma, secondo comma,
lettere h), m) ed s).
Il diniego implicito ex lege dell'intesa regionale, per quegli
impianti localizzati in aree diverse da quelle indicate dalla norma
in precedenza riportata, comporta un «effetto automatico» e
ineludibile della incompatibilita' implicita; in particolare, viene
implicitamente predeterminato (negando ogni possibilita' di un esito
positivo alle relative istruttorie) l'esito negativo delle istanze di
autorizzazione eventualmente proposte di centrali di spinta dai
soggetti interessati, localizzate in aree diverse da quelle
industriali.
Al riguardo si rammenta che la disciplina relativa alla
localizzazione di impianti a gas rientra nella materia «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», assegnata
dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione alla potesta'
legislativa concorrente Stato-Regioni.
Su analoga norma regionale dell'Abruzzo, codesta Ecc.ma Corte
Costituzionale si e' gia' espressa con la sentenza n. 182/2013, che
nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge
regionale Abruzzo n. 28/2012, nella parte in cui poneva limiti alla
localizzazione di impianti di oleodotti e gasdotti ha statuito che
«e' precluso quindi alla legge regionale ostacolare gli obiettivi
sottesi ad interessi ascrivibili alla sfera dei principi fondamentali
individuati dal legislatore statale».
Si evidenzia che la Corte Costituzionale si e' gia' pronunciata
su questioni analoghe a quella in argomento, dichiarando
l'incostituzionalita' di alcune norme regionali che disponevano
l'incompatibilita' / inidoneita' di determinati impianti e
infrastrutture con specifiche aree del territorio regionale.
Secondo la Corte, le norme regionali si ponevano in contrasto:
(i) con la normativa nazionale di riferimento,
(ii) impedivano - di fatto - il rilascio della prescritta intesa
da parte della Regione precludendo alle amministrazioni statali
l'esercizio dell'azione amministrativa di loro competenza, e/o
(iii) violavano il principio di leale collaborazione (sentenze
Corte Cost. 282/2009 e 119/2010 aventi ad oggetto la realizzazione di
impianti eolici e 331/2010 in materia di impianti nucleari).
Piu' in generale, la Corte Costituzionale, sul tema del rapporto
fra legislazione nazionale e regionale, ha sancito che in nessun caso
la Regione puo' utilizzare «la potesta' legislativa allo scopo di
rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato
che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura
dannosa o inopportuna, anziche' agire in giudizio dinnanzi a questa
Corte, ai sensi dell'art. 127 Cost.» (tra le altre, sentenza n. 198
del 2004).
Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 (seconda parte) della
legge regionale n. 13 dell'8 giugno 2015, per violazione dell'art. 1,
commi 1, 4 e comma 7, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e per
contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., nonche' con l'art. 117,
secondo comma, Cost., lettere h), m) ed s) e con l'art. 117, terzo
comma, Cost.
Alla stessa stregua si ritiene di dubbia legittimita'
costituzionale l'art. 1, - seconda parte - della legge regionale
Abruzzo 8 giugno 2015 n. 13, che inserisce nella legge regionale n.
2/2008 il seguente articolo 1.2 comma 2 "Fatte salve le norme
nazionali relative alle distanze di sicurezza dei metanodotti della
rete nazionale esistente, per i nuovi metanodotti la Regione
stabilisce distanze che crescono in proporzione all'aumentare del
diametro delle condotte e della loro pressione d'esercizio secondo
l'allegata Tabella A) e le note per condotte con categoria di posa
"8".
La norma regionale stabilisce, ancorche' - e in maniera illogica
- facendo salve le norme nazionali, distanze di sicurezza
interferendo con una funzione espressamente riservata allo Stato
dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lett. c) che
infatti attribuisce allo Stato la «determinazione dei criteri
generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli
impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione
dell'energia», criteri generali individuati dal DM 17 aprile 2008.
Per altro la citata legge statale dispone all'articolo 1, comma
1, che «Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi
fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono,
altresi', determinate disposizioni per il settore energetico che
contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubblica fatta
salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unita'
giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie
regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa
comunitaria (...)».
Il comma 4, dell'articolo 1 delle medesima legge n. 239/2004,
muovendosi nell'ambito normativo cosi' delineato dal comma 1,
aggiunge che lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il
territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di
omogeneita' sia con riguardo alle modalita' di fruizione sia con
riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente
impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:
a) l'adeguatezza delle attivita' energetiche strategiche di
produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard
di sicurezza e di qualita' del servizio nonche' la distribuzione e la
disponibilita' di energia su tutto il territorio nazionale;
b) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle
infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle
caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni,
prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio
ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi
strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di
attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.
Conseguentemente, la disciplina regionale avversata segna una
chiara contrapposizione con quanto disposto dalla legge n. 239/2004,
in quanto pone limiti stringenti alla localizzazione, impedendone la
realizzazione su larga parte del territorio regionale, delle centrali
di spinta e conseguentemente anche dei collegati gasdotti di
interesse nazionale.
Al riguardo sono imprescindibili anche le seguenti considerazioni
di ordine tecnico relative all'esercizio delle infrastrutture della
rete gas, infatti, a differenza delle infrastrutture elettriche, dove
le stazioni possono essere posizionate anche a chilometri di distanza
dal collegato elettrodotto, nel trasporto di gas naturale le centrali
di spinta costituiscono parte integrante e funzionale al sistema di
trasporto e pertanto non possono che essere localizzate lungo il
tracciato del metanodotto; ne deriva che la norma in questione pone
limiti alla realizzazione di intere infrastrutture del trasporto
nazionale del gas naturale, ledendo non solo le prerogative statali
ma anche quelle delle regioni confinanti in ragione del fatto che le
infrastrutture di che trattasi sono localizzate a livello
interregionale.
E' necessario, inoltre, rilevare che il dettato normativo di cui
alla citata lett. f) del comma 4 della legge n. 239/2004, trova
concreta applicazione nell'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 327/2001 ove si prevede, quale
forma di coordinamento tra l'istituzione regionale e quella statale
in una materia a legislazione concorrente, che l'atto conclusivo del
procedimento di autorizzazione sia adottato d'intesa con la Regione
interessata.
La legge regionale Abruzzo introduce, pertanto, un regime
differente da quello individuato a livello statale per la definizione
delle norme tecniche di costruzione degli impianti di trasporto di
gas naturale e, in tal modo, in contrasto con le previsioni del D.M.
17 aprile 2008, ledendo le competenze assegnate al legislatore
statale per ragioni di salvaguardia dell'unitarieta' della
regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di
trasporto nazionale di energia.
Per quanto sopra la legge regionale n. 13/2015 presenta in
realta' profili di incostituzionalita' del tutto analoghi a quelli
che avevano determinato l'impugnazione da parte del Governo della
legge regionale n. 28/2012, come gia' in precedenza aveva fatto con
la legge regionale n. 32/2009, e per la quale la Corte ne ha gia'
dichiarato l'illegittimita' costituzionale con la citata sentenza n.
182/2013.
Illegittimita' costituzionale del medesimo art. 1 della legge
regionale n. 13/2015, per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost.;
violazione dei principi comunitari in materia di libera circolazione
delle persone e di stabilimento (art. 43 e 49 del Trattato U.E.); 41,
42 e 43 Cost. violazione dei principi che tutelano la libera
iniziativa economica e la proprieta' privata; 117, terzo comma:
violazione del riparto costituzionale delle competenze legislative.
Sotto altro profilo, si deduce la illegittimita' costituzionale
dell'art. 1 della legge regionale. Abruzzo n. 13/2015, tenuto conto
che la materia in oggetto rientra tra quelle a competenza concorrente
e quindi la potesta' legislativa regionale deve esplicarsi
all'interno del quadro di riferimento tracciato dal legislatore
nazionale e con spirito di collaborazione.
Questi principi, nel caso di specie, sarebbero violati ponendosi,
la legge regionale, in contrasto con le norme nazionali vigenti in
materia di energia; 118 e 120 Cost.; violazione del principio di
leale collaborazione: se si considera che ad oggi ben due iter
amministrativi, relativi a un gasdotto e ad una centrale di
compressione facenti parti della Rete Nazionale Gasdotti, sono stati
ostacolati dalle due leggi regionali sopra citate, con le quali era
stato stabilito il divieto di costruzione di metanodotti e impianti
di spinta della rete nazionale gasdotti e avverso le quali la
Presidenza del Consiglio ha sollevato l'eccezione di
costituzionalita', confermata dalla Corte Costituzionale, e che
comunque hanno comportato un aggravio del procedimento sia sui tempi
che sulle modalita' di svolgimento.
Per questi motivi, si chiede l'annullamento - sotto i vari
profili sopra evidenziati dell'art. 1 della legge regionale n.
13/2015, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
P. Q. M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della
Regione Abruzzo n.13/2015, come da delibera del Consiglio dei
ministri in data ........
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri ........;
2. copia della Legge regionale impugnata;
Con ogni salvezza.
Roma, 14 luglio 2015
Avvocato dello Stato: Rago