N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 ottobre 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 30 ottobre 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 48 del 3-12-2003)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro la Regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta pro
tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 9,
comma 2, della legge regionale 5 agosto 2003 n. 11, pubblicata nel
B.U.R. n. 24 del 27 agosto 2003, avente ad oggetto «Norme in materia
di comunita' montane», giusta delibera del Consiglio dei ministri 10
ottobre 2003.

La legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2003, n. 11 prevede il
riordino della normativa in materia di comunita' montane. Il
provvedimento e' suddiviso in tre titoli:
1) norme generali;
2) ordinamento delle comunita' montane;
3) disposizioni finali, finanziarie, transitorie e
abrogazioni.
Sono previste disposizioni relative agli ambiti territoriali ed
alla composizione degli organi (rappresentativo - consiglio -,
esecutivo - giunta - e Presidente); sono anche disciplinate le
modalita' per la costituzione delle comunita' montane (costituite con
decreto del Presidente della giunta regionale, entro trenta giorni
dalla data di esecutivita' della deliberazione del consiglio
regionale, tra i comuni i cui territori ricadono negli ambiti
territoriali individuati nella deliberazione stessa), gli strumenti
di programmazione comunitari, i criteri di ripartizione dei
finanziamenti, i contributi per le spese di funzionamento nonche' i
rapporti con gli altri enti e le disposizioni finanziarie.
L'art. 9, comma 2, prevede l'esercizio di un potere sostitutivo
da parte del difensore civico regionale, ai sensi dell'art. 136 del
decreto legislativo n. 267/2000, nell'ipotesi in cui i consigli dei
comuni membri delle comunita' montane non provvedano ad eleggere i
propri rappresentanti in seno alla comunita' montana, nella prima
seduta successiva al loro insediamento e, comunque, non oltre il
quarantacinquesimo giorno dallo stesso.
2. - Censurabile sotto il profilo della legittimita'
costituzionale appare la citata disposizione, laddove disciplina
l'esercizio di tale potere sostitutivo da parte del difensore civico
regionale, in esercizio del poteri attribuiti dall'art. 136 del
decreto legislativo n. 267/2000, che prevede l'intervento del
difensore civico regionale nei confronti degli enti locali che
ritardino o omettano di provvedere al compimento di «atti obbligatori
per legge», previo esperimento di particolare procedura che porta
alla nomina di commissario ad acta.
Nella fattispecie in esame, in realta', il potere sostitutivo del
difensore civico regionale opererebbe nei confronti dell'attivita' di
rappresentanza elettiva dei consigli comunali, cioe' di attivita' di
natura politico-istituzionale che e' tutt'altra cosa rispetto a
quella amministrativa cui si riferisce l'art. 136 in esame, dato che
l'organo rappresentativo della comunita' montana e' composto
esclusivamente da rappresentanti eletti dai consigli comunali che ne
fanno parte (art. 27, comma 2).
La norma censurata, infatti, non si rivolge al funzionamento o
all'ordinamento delle comunita' montane (che, peraltro, sono enti di
carattere strumentale e non essenziale nell'ordinamento delle
autonomie locali in generale e, quindi, non costituzionalmente
necessari) la cui disciplina rientra nella competenza legislativa
regionale, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e seguenti, del decreto
legislativo n. 267/2000, bensi' impinge sulle modalita' di elezione
dei rappresentanti dei comuni nella comunita' montana, come
determinate dalla legge dello Stato (art. 27, comma 2) con termini e
modalita' compiutamente prefissate e non suscettibili di integrazioni
o modificazioni da parte del legislatore regionale.
L'esplicazione dell'attivita' in parola rientra, invece, a tutti
gli effetti nelle funzioni istituzionali proprie dei comuni stessi,
cosi' come indicate dall'art. 42, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio comunale la
potesta' di «nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti,
aziende istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge».
Pertanto, la norma in esame disponendo un intervento sostitutivo nei
confronti dell'attivita' di rappresentanza elettiva del Consiglio
comunale, di competenza esclusiva di quell'organo, peraltro a
modifica delle procedure previste dalla legge dello Stato, e adottata
in violazione:
a) dell'art. 114 della Costituzione per lesione del principio
di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali e delle
prerogative istituzionali dei comuni;
b) dell'art. 117, comma secondo, lett. p), della
Costituzione, in quanto non spetta alla regione ed esula dalla sua
competenza legislativa la regolamentazione, sia pure in via
sostitutiva, della materia regolata dall'art. 27, comma 2, decreto
legislativo n. 267/2000 che rientra, invece, nella competenza
esclusiva dello Stato in materia di organi di governo e funzioni
fondamentali dei comuni, provincie e citta' metropolitane.


P. Q. M.
Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei
ministri in data 10 ottobre 2003, si chiede che la Corte
costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge della Regione
Abruzzo 5 agosto 2003 n. 11, per violazione degli artt. 114 e 117
della Costituzione.
Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri.
Roma, addi' 22 ottobre 2003
Avvocato dello Stato: Giuseppe Albenzio

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