Ricorso n. 77 del 7 ottobre 2009 (Regione Calabria)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 ottobre 2009 , n. 77
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 ottobre 2009 (della Regione Calabria).
(GU n. 45 dell'11-11-2009)
Ricorso della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente in carica della Giunta regionale on. Agazio Loiero, giusta delibera della Giunta regionale n. 609 del 21 settembre 2009 di autorizzazione alla proposizione del ricorso, rappresentata e difesa, come da decreto del dirigente dell'Avvocatura regionale di assegnazione del relativo incarico difensivo, ed in forza di procura speciale a margine del presente atto, dagli avvocati Giuseppe Naimo e Mariano Calogero, dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ottaviano n. 9, presso lo studio dell'avv. Graziano Pungi'; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 25, comma 2, lettere g) ed h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, s.g., parte I, n. 176 del 31 luglio 2009, supplemento ordinario n. 136. F a t t o e d i r i t t o Con l'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il Governo e' stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate, secondo i principi e criteri direttivi indicati al comma 2 del medesimo articolo 25. In particolare, le lettere g) ed h) del succitato comma 2 sono cosi' testualmente formulate: «g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attivita' di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformita' del progetto approvato». Avverso la norma di legge statale sopra riportata la Regione Calabria, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, intende ricorrere, come in effetti con il presente atto ricorre, a codesta eccellentissima Corte costituzionale, ex art. 127, secondo comma, della Costituzione, atteso che la suddetta norma presenta profili di lesivita' in pregiudizio della sfera di attribuzioni legislative ed amministrative della Regione Calabria costituzionalmente garantite, ed interviene maniera significativa su materia di preminente interesse regionale, affidando il ricorso ai seguenti M o t i v i 1. - Violazione degli articoli 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, del principio di leale collaborazione, nonche' degli articoli 3 e 97 della Costituzione, ed in particolare del generale canone di ragionevolezza delle leggi. Come reso inequivoco dal testo dell'art. 25, comma 2, lettere g) ed h), sopra riportato, la «collaborazione» tra Stato e Regioni e' stata espressamente limitata, dal legislatore delegante, all'intesa da raggiungere con la Conferenza Unificata (lett. g) per il rilascio dell'autorizzazione; in sede di procedimento di rilascio dell'autorizzazione, le amministrazioni interessate «partecipano» (lett. h), e non e' prescritta alcuna intesa con la regione interessata. Cio' premesso, deve evidenziarsi come non sia contestabile che la norma impugnata vada ad incidere su numerose materie in relazione alle quali la regione ricorrente e' titolare del potere di legislazione concorrente e/o esclusiva: da qui, l'ineludibile necessita' per lo Stato di raggiungere una intesa con la singola regione direttamente interessata alla localizzazione dell'opera, nel corso del procedimento di rilascio dell'autorizzazione. La norma, nella parte in cui non prevede l'intesa con la regione interessata all'interno del procedimento, e' palesemente illegittima, ledendo le funzioni in materia di governo del territorio, di tutela della salute, di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di turismo, e di valorizzazione dei beni ambientali, assegnate alla competenza normativa della regione, e risultando altresi' incompatibile con il ruolo che l'art. 118 Cost. riconosce per le funzioni amministrative, alle regioni, anche nella parte in cui prescrive (lett. h) la sostituzione della autorizzazione unica ad ogni autorizzazione di competenza delle singole amministrazioni (escluse V.I.A. e V.A.S.), senza il raggiungimento dell'intesa con la regione interessata. Esempio preclaro di quanto appena dedotto si rinviene nell'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, cosi' come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, norma dalla quale, con tutta evidenza, e' stata ripresa la disposizione impugnata: in un settore energetico sicuramente meno rischioso - per la salute dei cittadini e per l'ambiente - di quello nucleare, il Legislatore ha previsto (art. 1, comma 2) che l'autorizzazione unica venga rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, e «d'intesa con la regione interessata». Tale norma e' stata scrutinata da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 6/2004: si legge in tale fondamentale pronuncia che «per il secondo comma dell'art. 1, l'autorizzazione ministeriale per il singolo impianto ''e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata''. Appare evidente che quest'ultima va considerata come un'intesa ''forte'' nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento - come, del resto, ha riconosciuto anche l'Avvocatura dello Stato - a causa del particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo, etc. I due distinti livelli di partecipazione - dell'insieme delle regioni nel primo caso e della regione direttamente interessata nel secondo - realizzano quindi, ove correttamente intesi ed applicati dalle diverse parti interessate, sufficienti modalita' collaborative e di garanzia degli interessi delle istituzioni regionali i cui poteri sono stati parzialmente ridotti dall'attribuzione allo Stato dell'esercizio unitario delle funzioni disciplinate negli atti impugnati. Ne' mancano, ovviamente, strumenti di tutela contro eventuali prassi applicative che non risultassero in concreto rispettose della doverosa leale collaborazione fra Stato e regioni...D'altra parte, non solo lo stesso d.l. impugnato introduce - come gia' visto - la necessita' del conseguimento di un'intesa ''forte'' con la regione interessata, ma inoltre la legge n. 55 del 2002 ha modificato il comma 3 dell'art. 1, prescrivendo che ''e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere'' (seppure nel rispetto del limite temporale complessivo per la fase istruttoria). Tali prescrizioni - il cui rispetto naturalmente potra' essere garantito nelle competenti sedi giurisdizionali - assicurano indubbiamente un sufficiente coinvolgimento degli enti locali, in relazione arti interessi di cui siano portatori ed alle funzioni loro affidate.». Peraltro, si veda - a proposito del livello di coinvolgimento delle amministrazioni periferiche ritenuto indispensabile a livello comunitario - la Risoluzione adottata dal Comitato delle regioni su «La sicurezza nucleare e la democrazia locale e regionale» (98/C 251/06): si legge in tale atto che il Comitato ritiene essenziale che «La decisione relativa al sito degli impianti nucleari ed alla gestione dei rifiuti nucleari da parte dei responsabili dei depositi dovrebbe coinvolgere i cittadini del luogo e tutti gli altri interessati. Spetta all'ente locale o regionale decidere in ultima istanza se l'impianto debba o no essere accettato. Questa decisione deve basarsi sulla migliore informazione disponibile. Gli impianti di produzione di energia e di gestione dei rifiuti devono essere sottoposti a una valutazione d'impatto ambientale che, se correttamente utilizzata, offre la possibilita' di informare il pubblico, far aumentare la partecipazione e considerare le alternative». Nel caso qui in esame, alla lettera h), manca la previsione, in sede di procedimento, della necessita' di una intesa «forte» con la regione direttamente interessata: da qui, l'evidente illegittimita' della norma impugnata. 2. - Violazione degli articoli 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, del principio di leale collaborazione, nonche' degli articoli 3 e 97 della Costituzione, ed in particolare del generale canone di ragionevolezza delle leggi. Censure in parte analoghe possono essere mosse alla lett. g) della norma impugnata. Innanzi tutto, come e' evidente, la norma non si limita a dettare principi fondamentali volti a guidare il legislatore regionale nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ma detta norme di dettaglio rivolte a delineare la delega concessa al Governo, ed intrinsecamente non suscettibili di essere sostituite dalle regioni, scelta peraltro non contemperata da una corretta applicazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative. La norma, infatti, non espone neanche una scusa meramente formale per «accentrare» le competenze al livello statale quanto al rilascio dell'autorizzazione unica, e per giustificare tale intervento: si limita, puramente e semplicemente, a disporre in tal senso! Inoltre, nella parte in cui ritiene sufficiente (ai fini del rilascio dell'autorizzazione) l'intesa con la Conferenza Unificata - anziche' con le Regioni interessate - la norma si pone in aperto contrasto con la necessaria previsione di idonee forme di intesa e collaborazione tra il livello statale ed i livelli regionali. Per cui, se appare idonea la forma di «collaborazione» dettata dall'art. 26 della medesima legge (in punto di individuazione della tipologia di impianti), assolutamente inidonea, e lesiva delle prerogative regionali, e' invece la previsione della norma impugnata. E', infatti, principio costantemente affermato da codesta ecc.ma Corte (ex plurimis, sentenze nn. 21 del 1991, 422 del 2002, 96 del 2003, 308 del 2003), quello che impone la necessaria partecipazione, con effettivi poteri di codeterminazione, delle autonomie regionali e locali; sul punto, pare pero' opportuno richiamare - per la particolare attinenza alla presente fattispecie della questione decisa con detta sentenza - la gia' citata pronuncia n. 6/04 di codesta ecc.ma Corte: infatti, l'accentramento delle funzioni amministrative, ove ritenuto legittimo, deve trovare un riequilibrio nel «necessario coinvolgimento delle regioni di volta in volta interessate mediante quello strumento particolarmente efficace costituito dall'intesa, assicura una adeguata partecipazione di queste ultime allo svolgimento del procedimento incidente sulle molteplici competenze delle amministrazioni regionali e locali».
P. Q. M. Voglia codesta eccellentissima Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 25, comma 2, lettere g) ed h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, per violazione degli articoli 3, 97, 117 ,118 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione. Si depositeranno, insieme al presente ricorso, la deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione alla proposizione del ricorso medesimo, nonche' il decreto del dirigente dell'Avvocatura regionale di assegnazione del relativo incarico difensivo. Catanzaro-Roma, addi' 25 settembre 2009 Avv. Mariano Calogero - Avv. Giuseppe Naimo