Ricorso n. 78 del 2 agosto 2004 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 agosto 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 2 agosto 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 38 del 29-9-2004)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del
Presidente della regione pro tempore, per la declaratoria di
incostituzionalita' dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004 n. 17,
pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 26 maggio 2004, supplemento
straordinario, recante «Riordino normativo dell'anno 2004 per il
settore degli affari istituzionali, giusta delibera del Consiglio dei
ministri del 3 giugno 2004.
1. - La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 24 maggio
2004 n. 17 (pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 26 maggio 2004,
supplemento straordinario) concerne la disciplina relativa al
riordino normativo, per l'anno 2004, del settore affari
istituzionali.
Piu' in particolare, l'art. 9, comma 2, della citata legge
regionale prevede, in riferimento alla procedura di designazione e
nomina del Presidente dell'Autorita' Portuale di Trieste di cui al
comma 1 dello stesso articolo, che «Qualora nei termini di cui al
comma 1 non pervenga alcuna designazione, il presidente della
regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, nomina comunque il presidente dell'Autorita' portuale di
Trieste fra personalita' che risultano esperte e di massima e
comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia,
dei trasporti e portuale».
Il comma 3 dell'art. 9 suddetto, inoltre, prevede che la revoca
del mandato del presidente, lo scioglimento del Comitato portuale,
nonche' le eventuali nomine commissariali venga decretata dal
presidente della regione d'intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto della previsione
contenuta nell'art. 7 della legge n. 84/1994 (legge di riordino della
normativa in materia portuale), ai sensi del quale: «1. Sono organi
dell'Autorita' Portuale: a) il presidente; b) il comitato portuale;
c) il segretario generale; d) il Collegio dei revisori dei Conti.
2. Gli emolumenti li [...] sono a carico del bilancio dell'Autorita'
[...]. 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
vengono disposti la revoca del mandato del Presidente e lo
scioglimento del comitato portuale qualora: a) decorso il termine di
cui all'art. 9, comma 3. lett. a), il piano operativo triennale non
sia approvato nel successivo termine di trenta giorni; b) il conto
consuntivo evidenzi un disavanzo. 4. Con decreto di cui al comma 3,
il Ministro dei trasporti e della navigazione nomina altresi' un
commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le
attribuzioni conferitegli con decreto stesso [...]».
2. - Inoltre, la normativa statale quadro di riordino della
legislazione in materia portuale all'art. 8 (recante «presidente
dell'autorita' portuale»), comma 1, prevede che: «Il presidente e'
nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna
di esperti designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e
dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura [...]. La terna e' comunicata al Ministro dei tasporti e
della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato.
Il Ministro, con atto motivato, puo' chiedere di comunicare entro
trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati [...].
Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro
nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata,
comunque tra personalita' che risultano esperte [...]». Di recente,
poi, e' intervenuto il d.l. 28 maggio 2004 n. 136, in attesa di
conversione, che ha inserito dopo il comma 1 suddetto, il comma 1-bis
al fine di dare una compiuta regolamentazione alla procedura di
designazione e nomina de qua per l'ipotesi - peraltro non infrequente
- in cui non fosse stata raggiunta l'intesa con la regione
interessata.
In tale eventualita', e' stato previsto che il Ministro
competente possa chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di
sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvedera'
con deliberazione motivata.
3. - Alla luce del suesposto quadro normativo di riferimento,
censurabile sotto il profilo della legittimita' costituzionale appare
la disposizione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 della l.r.
n. 17/2004 che, nel prevedere il meccanismo di nomina e revoca del
presidente dell'autorita' portuale di Trieste con conseguente
scioglimento del comitato portuale e nomina commissariale, conferisce
il potere di decretazione al presidente della regione, sia pure
previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
La norma, invero, eccede chiaramente l'ambito delle competenze
regionali, sotto un duplice profilo.
3.1. - In primo luogo, si osserva che, per quanto riguarda la
designazione nonche' nomina dell'organo preposto alla presidenza
dell'autorita' portuale, la legge statale quadro in materia portuale
all'art. 8 comma 1 prevede, come anzidetto, che la procedura sia
attivata su designazione di una terna di nominativi indicati
rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, designazione da
comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico del
presidente dell'autorita' portuale interessata al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il quale decretera' - nell'ambito
della terna di nominativi pervenuti - la nomina del nuovo presidente
previa intesa con la regione interessata.
Tuttavia il Ministro puo' chiedere con atto motivato di
comunicare entro trenta giorni una seconda terna di candidati. In
ogni caso, qualora non sia pervenuta nei termini alcuna designazione,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (allora Ministro dei
trasporti e della navigazione) nomina il presidente, previa intesa
con la regione interessata, comunque tra personalita' che risultino
esperte. Peraltro, qualora non venisse raggiunta l'intesa, troverebbe
applicazione il nuovo disposto di cui al comma 1-bis, come inserito
dal d.l. n. 136/2004.
3.2. - In secondo luogo, si rileva che, per quanto attiene la
revoca del mandato del presidente dell'autorita' portuale interessata
e lo scioglimento del comitato portuale, nonche' l'eventuale nomina
di un commissario, e' previsto dalla normativa quadro che tali
provvedimenti vengano disposti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, senza intesa alcuna con la regione
interessata e solo nei casi tassativamente elencati al comma 3
dell'art. 7 legge n. 84/1994.
4. - Orbene, le citate disposizioni della legge quadro in materia
portuale - in particolare l'art. 8, comma 1 e 1-bis, e l'art. 7,
comma 3 - devono ritenersi vincolanti e non derogabili dalle regioni,
quali espressioni della competenza legislativa concorrente dello
Stato in materia di porti di cui all'art. 117, terzo comma, del nuovo
titolo V della Costituzione che, cosi' come piu' volte affermato
dalla Corte costituzionale (sent. n. 282/2002; sent. n. 353/2003), si
esplica nella riserva a favore del legislatore statale della
formulazione dei «principi fondamentali» attinenti alla
individuazione e determinazione della disciplina de qua.
5. - Ne' rileva la circostanza che la Regione Friuli-Venezia
Giulia sia una regione ad autonomia speciale.
Da un lato, invero, lo statuto speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge cost. n. 1/1963 e succ.
modif. ed integr. (da ultimo, la legge cost. n. 2/2001), prevede che
- in armonia con la Costituzione, con i principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme
fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi
internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi
nazionali e di quelli delle altre regioni - la regione abbia potesta'
legislativa esclusiva in determinate materie, tassativamente
individuate, tra le quali non figura appunto quella dei porti ed
aeroporti civili (artt. 4 e 5 dello statuto speciale).
Per altro verso, ad ogni modo, l'art. 10 della legge cost.
n. 3/2001 di modifica dell'intero titolo V, parte seconda, della
Costituzione ha statuito che «Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme
di autonomie piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite».
Sicche' non puo' dubitarsi che, a seguito dell'entrata in vigore
del nuovo titolo V della Costituzione, la disciplina de qua sia da
ricondurre nell' ambito della potesta' legislativa concorrente in
materia di porti di cui all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
Ed i relativi principi fondamentali, ha chiarito recentemente la
Consulta, sono da considerare quelli risultanti dalla legislazione
statale gia' in vigore, e non da leggi statali nuove: «Anzi
soprattutto nella fase della transazione dal vecchio al nuovo sistema
di riparto delle competenze, la legislazione regionale concorrente
dovra' svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque
risultanti da norme vigenti» (sent. n. 282/2002; sent. n. 353/2003).
6. - In conclusione, l'art. 8 della legge n. 84/1994, come
modificato dall'art. 6 del d.l. n. 136/2004, recante il riordino
della legislazione in materia portuale, che riserva all'autorita'
statale competente, previa intesa con la regione interessata, la
nomina del presidente dell'autorita' portuale, deve considerarsi
norma di principio non derogabile dalle regioni, anche in
considerazione della natura davvero peculiare - appunto
internazionale od extraterritoriale - del Porto di Trieste, quale
zona franca posta, per mera fictio iuris, fuori dal territorio
doganale dello Stato e soggetta ad un regime doganale particolare
previsto dall'allegato VIII al Trattato di pace del 1947.
Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei
ministri in data 3 giugno 2004;
P. Q. M.
Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004 n. 17,
pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 26 maggio 2004, supplemento
straordinario, per manifesta violazione del nuovo art. 117, comma 3,
della Costituzione, nella parte in cui si prevede la potesta'
legislativa concorrente Stato-Regioni in materia portuale, riservando
alla competenza statale la formulazione dell'individuazione e
determinazione dei principi fondamentali, inderogabile, nella
disciplina de qua.
Si produce copia della delibera del Consiglio dei ministri.
Roma, addi' 25 giugno 2004
Avvocato dello Stato: Francesco Clemente