Ricorso n. 78 del 24 agosto 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 agosto 2005.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 agosto 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 39 del 28-09-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta
delibera del Consiglio dei ministri 11 marzo 2005 - rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui
sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia, contro la
Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta
provinciale pro tempore volto alla dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento 15
giugno 2005, n. 7, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
28 giugno 2005, n. 26, recante «Istituzione e disciplina del
consiglio delle autonomie locali », per violazione dell'art. 123
Cost., in relazione all'art. 10, legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3;
nonche' dell'art. 8, comma 1 e 3, della medesima legge provinciale
n. 7/2005, per violazione degli artt. 8, 9, 26, 47 e 60, d.P.R.
670/1972, recanti «Testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige» e per violazione
dell'art. 123, u. comma Cost.
Sul Bollettino ufficiale della Provincia autonoma di Trento del
28 giugno 2005, n. 26, e' apparsa la legge provinciale 15 giugno
2005, n. 7, recante «Istituzione e disciplina del Consiglio delle
autonomie locali».
1. - La natura del provvedimento legislativo adottato confligge
con l'art. 123 Cost., come integrato della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Si chiarisce al riguardo, che la detta legge, all'art. 7, ha
aggiunto un ultimo comma all'art. 123 Cost., del seguente tenore: «In
ogni regione, lo statuto disciplina il consiglio delle autonomi e
locali, quale organo di consultazione fra la regione e gli enti
locali».
Al contrario, la Provincia autonoma di Trento ha istituito il
consiglio delle autonomie locali con legge ordinaria.
Orbene, e' pur vero che l'art. 123, u. comma, Cost. si riferisce
esclusivamente alle regioni a statuto ordinario, essendo, invece,
attribuite dall'art. 116 Cost. (come sost. dall'art. 2, comma 2, 1.
Cost. n. 3/2001 cit.) alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e Bolzano «forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge
costituzionale», ma e' anche vero che l'art. 10, 1. Cost. n. 3/2001
dispone che «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche
alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu'
ampie rispetto a quelle gia' attribuite».
Tali forme di maggiore autonomia sono, naturalmente, riferite
anche agli enti locali.
Dal che consegue che l'ultimo comma dell'art. 123 Cost., che
contempla il consiglio delle autonomie locali, deve ritenersi
vincolante anche per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e Bolzano, per le quali non sia intervenuto
l'adeguamento dello statuto nel senso dell'ampliamento delle
autonomie degli enti locali. Anche queste regioni a statuto speciale
e province autonome di Trento e Bolzano, dunque, sono tenute ad
istituire e disciplinare il ridetto Consiglio, con fonte statutaria e
non con fonte legislativa ordinaria.
Cio' considerato, la legge (ordinaria) regionale in rassegna, si
pone in contrasto con l'art. 123, u. comma, in combinato disposto con
l'art. 10, 1. Cost. n. 3/2001.
2. - L'art. 8, comma 1 lett. c), della medesima legge
provinciale n. 7/2005, dispone che al Consiglio delle autonomie
locali spetta anche, tra le altre funzioni, «la formulazione di
proposte legislative; ove approvata a maggioranza dei due terzi dei
componenti, la proposta costituisce oggetto di apposito disegno di
legge presentato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal
ricevimento».
Il comma 3 del medesimo articolo, poi, aggiunge che «il
regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina modalita',
termini e procedure mediante le quali il consiglio delle autonomie
locali partecipa, nel rispetto dello Statuto di autonomia, all'iter
di formazione delle leggi presso il consiglio provinciale».
Tali disposizioni, nell'attribuire al consiglio delle autonomie
locali un diritto d'iniziativa legislativa (art. 8, comma 23), si
configurano costituzionalmente illegittime perche' eccedono dalle
competenze statutarie previste dagli artt. 8, 9, 26, e 47 d.P.R.
670/1972 (recante il «Testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», secondo
cui la potesta' legislativa spetta esclusivamente al consiglio
regionale e ai consiglio provinciali e contrastano con l'art. 60
dello stesso Testo unico, in base al quale la disciplina del diritto
di iniziativa legislativa e' rimessa, peraltro con esclusivo
riferimento all'iniziativa popolare, alla sola legge regionale (e non
provinciale).
3. - I comma 1 e 3 dell'art. 8, della ridetta legge provinciale
n. 7/2005, infine, violano lo stesso art. 123, u. comma Cost.,
perche' attribuiscono al Consiglio delle autonomie locali funzioni di
iniziativa legislativa, in contrasto con la qualificazione
costituzionale di detto organo come meramente consultivo.
P. Q. M.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si confida che
l'ecc.ma Corte costituzionale vorra' dichiarare l'illegittimita'
costituzionale della legge impugnata per contrasto con l'art. 123, u.
comma, in combinato disposto con l'art. 10, legge Cost. n. 3/2001 e
comunque dell'art. 8, comma 1 (lett. c) e 3 della legge medesima, per
violazione degli artt. 8, 9, 26, 47 e 60 d.P.R. n. 670/1972, nonche'
dell'art. 123, u. comma Cost.
Roma, addi' 4 agosto 2005
L'Avvocato dello Stato: Gaetano Zotta
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 agosto 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 39 del 28-09-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta
delibera del Consiglio dei ministri 11 marzo 2005 - rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui
sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia, contro la
Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta
provinciale pro tempore volto alla dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento 15
giugno 2005, n. 7, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
28 giugno 2005, n. 26, recante «Istituzione e disciplina del
consiglio delle autonomie locali », per violazione dell'art. 123
Cost., in relazione all'art. 10, legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3;
nonche' dell'art. 8, comma 1 e 3, della medesima legge provinciale
n. 7/2005, per violazione degli artt. 8, 9, 26, 47 e 60, d.P.R.
670/1972, recanti «Testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige» e per violazione
dell'art. 123, u. comma Cost.
Sul Bollettino ufficiale della Provincia autonoma di Trento del
28 giugno 2005, n. 26, e' apparsa la legge provinciale 15 giugno
2005, n. 7, recante «Istituzione e disciplina del Consiglio delle
autonomie locali».
1. - La natura del provvedimento legislativo adottato confligge
con l'art. 123 Cost., come integrato della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Si chiarisce al riguardo, che la detta legge, all'art. 7, ha
aggiunto un ultimo comma all'art. 123 Cost., del seguente tenore: «In
ogni regione, lo statuto disciplina il consiglio delle autonomi e
locali, quale organo di consultazione fra la regione e gli enti
locali».
Al contrario, la Provincia autonoma di Trento ha istituito il
consiglio delle autonomie locali con legge ordinaria.
Orbene, e' pur vero che l'art. 123, u. comma, Cost. si riferisce
esclusivamente alle regioni a statuto ordinario, essendo, invece,
attribuite dall'art. 116 Cost. (come sost. dall'art. 2, comma 2, 1.
Cost. n. 3/2001 cit.) alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e Bolzano «forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge
costituzionale», ma e' anche vero che l'art. 10, 1. Cost. n. 3/2001
dispone che «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche
alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu'
ampie rispetto a quelle gia' attribuite».
Tali forme di maggiore autonomia sono, naturalmente, riferite
anche agli enti locali.
Dal che consegue che l'ultimo comma dell'art. 123 Cost., che
contempla il consiglio delle autonomie locali, deve ritenersi
vincolante anche per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e Bolzano, per le quali non sia intervenuto
l'adeguamento dello statuto nel senso dell'ampliamento delle
autonomie degli enti locali. Anche queste regioni a statuto speciale
e province autonome di Trento e Bolzano, dunque, sono tenute ad
istituire e disciplinare il ridetto Consiglio, con fonte statutaria e
non con fonte legislativa ordinaria.
Cio' considerato, la legge (ordinaria) regionale in rassegna, si
pone in contrasto con l'art. 123, u. comma, in combinato disposto con
l'art. 10, 1. Cost. n. 3/2001.
2. - L'art. 8, comma 1 lett. c), della medesima legge
provinciale n. 7/2005, dispone che al Consiglio delle autonomie
locali spetta anche, tra le altre funzioni, «la formulazione di
proposte legislative; ove approvata a maggioranza dei due terzi dei
componenti, la proposta costituisce oggetto di apposito disegno di
legge presentato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal
ricevimento».
Il comma 3 del medesimo articolo, poi, aggiunge che «il
regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina modalita',
termini e procedure mediante le quali il consiglio delle autonomie
locali partecipa, nel rispetto dello Statuto di autonomia, all'iter
di formazione delle leggi presso il consiglio provinciale».
Tali disposizioni, nell'attribuire al consiglio delle autonomie
locali un diritto d'iniziativa legislativa (art. 8, comma 23), si
configurano costituzionalmente illegittime perche' eccedono dalle
competenze statutarie previste dagli artt. 8, 9, 26, e 47 d.P.R.
670/1972 (recante il «Testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», secondo
cui la potesta' legislativa spetta esclusivamente al consiglio
regionale e ai consiglio provinciali e contrastano con l'art. 60
dello stesso Testo unico, in base al quale la disciplina del diritto
di iniziativa legislativa e' rimessa, peraltro con esclusivo
riferimento all'iniziativa popolare, alla sola legge regionale (e non
provinciale).
3. - I comma 1 e 3 dell'art. 8, della ridetta legge provinciale
n. 7/2005, infine, violano lo stesso art. 123, u. comma Cost.,
perche' attribuiscono al Consiglio delle autonomie locali funzioni di
iniziativa legislativa, in contrasto con la qualificazione
costituzionale di detto organo come meramente consultivo.
P. Q. M.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si confida che
l'ecc.ma Corte costituzionale vorra' dichiarare l'illegittimita'
costituzionale della legge impugnata per contrasto con l'art. 123, u.
comma, in combinato disposto con l'art. 10, legge Cost. n. 3/2001 e
comunque dell'art. 8, comma 1 (lett. c) e 3 della legge medesima, per
violazione degli artt. 8, 9, 26, 47 e 60 d.P.R. n. 670/1972, nonche'
dell'art. 123, u. comma Cost.
Roma, addi' 4 agosto 2005
L'Avvocato dello Stato: Gaetano Zotta