Ricorso n. 78 del 25 luglio 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 25 luglio 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 39 del 25.9.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (cod. fiscale
della Presidenza del Consiglio dei ministri 80188230587),
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,
cod. fiscale…, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12 e' domiciliato (numero fax …, indirizzo
PEC …);
Contro la regione Veneto, in persona del Presidente in carica per
l'impugnazione della legge regionale della Regione Veneto 14 maggio
2013, n. 42, pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 17 maggio 2013, recante
«Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali», in
relazione al suo articolo 3.
La legge regionale della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 42,
pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 17 maggio 2013, recante «Contratti di
formazione specialistica aggiuntivi regionali», dispone:
Art. 3 - «1. Il medico specializzando assegnatario del
contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole,
predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, al contratto di formazione specialistica di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007
«Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica
dei medici», che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto
nella presente legge».
Tale norma e' illegittima per i seguenti
Motivi
1) In relazione all'art. 117, comma 2, lettera l), violazione della
potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia
dell'ordinamento civile.
La disposizione regionale in esame viola, in via principale, il
parametro costituzionale in rubrica.
La stessa, infatti, sottoponendo i contratti di formazione
specialistica a non meglio precisate clausole aggiuntive, la cui
definizione e' rimessa alla Giunta regionale, interviene nella
definizione del contenuto dei contratti di formazione specialistica.
Tuttavia, tale disciplina appartiene alla materia
dell'ordinamento civile, riservata alla legislazione esclusiva dello
Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione.
Costituisce espressione di tale potesta' legislativa l'art. 37
del decreto legislativo n. 368/1999 (recante «Attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che
modificano la direttiva 93/16/CE»), che, al comma I, disciplina il
contratto di formazione specialistica, prevedendo testualmente che
"11 contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle
capacita' professionali inerenti al titolo di specialista, mediante
la frequenza programmata delle attivita' didattiche firmali e lo
svolgimento di attivita' assistenziali funzionali alla progressiva
acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico
delle singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto all'accesso ai
ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'universita' o ad alcun
rapporto di lavoro con gli enti predetti».
Il medesimo art. 37, comma 2, dispone inoltre che «Lo schema-tipo
del contratto e' definito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della
sanita', del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
Tale norma e' stata attuata col Decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007, recante, per l'appunto,
«Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica
dei medici».
Dalle disposizioni appena riportate appare evidente come
l'intento del legislatore statale sia stato quello di definire, in
maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, i requisiti e i
contenuti del contratto di formazione specialistica, anche al fine di
attuare le direttive comunitarie che disciplinano i percorsi di
formazione delle professioni.
Risultano, infatti, evidenti le esigenze di carattere unitario
sottese alla disciplina, di fonte statale, dei suddetti contratti di
formazione, non essendo ammissibile una regolamentazione
differenziata di fattispecie che sono preordinate all'accesso al
mondo delle professioni sanitarie e che, pertanto, devono essere
disciplinate in modo uniforme sul territorio nazionale.
La norma regionale in esame, pertanto, intervenendo sulla
definizione dei contenuti dei contratti di formazione specialistica,
riservati allo Stato dal citato articolo 37 del d.lgs. n. 368/1999,
invade la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di
"ordinamento civile" in violazione dell'articolo 117, secondo comma,
lettera i) della Costituzione.
2) In via alternativa, in relazione all'art. 117, comma 3, della
Costituzione, violazione dei principi fondamentali della legislazione
statale in materia di «professioni», di «tutela della salute» e di
«istruzione».
Qualora si ritenga che l'art. 3 in esame non rientri nella
materia dell' "ordinamento civile" di cui all'art. 117, comma 2,
lett. 1), della Costituzione, in ogni caso lo stesso viola l'art.
117, comma 3, della Costituzione, contrastando lo stesso con i
principi fondamentali della legislazione statale in materia di
professioni, di tutela della salute e di istruzione, oggetto di
legislazione concorrente.
Infatti, la materia dei contratti di formazione specialistica per
le specializzazione in medicina e chirurgia scaturisce dall'intreccio
di' varie materie, quali quelle delle professioni, dell'istruzione e
della tutela della salute, tutte rimesse, dall'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, alla potesta' legislativa concorrente
Stato-Regioni, nell'ambito della quale, come noto, lo Stato e' tenuto
a dettare i principi fondamentali, mentre le Regioni sono abilitate
legiferare nel rispetto dei principi stessi.
Con riferimento alla "materia delle professioni", codesta Corte
costituzionale, con costante giurisprudenza, ha precisato che "l'art.
117, terzo comma, della Costituzione, include la materia delle
professioni tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente
e [..1, rispetto ad essa, debbono ritenersi riservate allo Stato sia
l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili
ed ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006; n. 424. n. 355 e
n. 319 del 2005), sia la disciplina dei titoli necessari per
l'esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006), sia
l'istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355
del 2005)" (cfr. sent. n. 424/2006).
Tali aspetti della disciplina delle professioni sanitarie,
dunque, costituiscono principi fondamentali al cui rispetto sono
tenute le Regioni.
Poiche' le norme di cui al citato articolo 37 del d.lgs. n.
368/1999 disciplinano aspetti strettamente connessi ai titoli
abilitanti e agli ordinamenti didattici per l'accesso alle
professioni sanitarie e alle relative specializzazioni, la
disposizione regionale in esame risulta in contrasto con i principi
fondamentali della legislazione statale in materia di professioni,
come delineata dall'art. 37 del d.lgs. 368/1999.
Inoltre, in materia di professioni sanitarie, la relativa
disciplina e' finalizzata altresi' a garantire che, nell'esercizio
delle stesse, venga assicurata e salvaguardata la tutela della salute
dei cittadini; evidente che il ripetuto articolo 37 del d.lgs. n.
368/1999 attiene necessariamente anche alla materia della "tutela
della salute" e rappresenta principio fondamentale della relativa
legislazione.
Infine, considerato che il menzionato art. 37 del d.lgs. n.
368/1999 disciplina la formazione professionale, e' da ritenersi
altresi' principio fondamentale in "materia di istruzione".
Di conseguenza l'art. 3 in esame, viola l'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, per violazione dei principi fondamentali
in materia di professioni, di tutela della salute e d'istruzione.
3) In relazione all'art. 3 della Costituzione violazione del
principio di eguaglianza.
Si rileva, infine, che, poiche' le clausole previste dalla legge
regionale in esame si applicano solo ai contratti stipulati dagli
specializzandi "aggiuntivi", la disposizione in esame e'
evidentemente idonea a determinare un'ingiustificata disparita' di
trattamento tra i potenziali fruitori di tale tipo di contratto
previsto dalla norma regionale esaminata e gli specializzandi
assoggettati al contratto annuale di formazione specialistica
stipulato a livello nazionale e disciplinato dalla normativa statale
di cui al richiamato art. 37 del decreto legislativo n. 368/1999.
Dunque, il differente trattamento riservato a situazioni
giuridiche sostanzialmente identiche, determina un evidente contrasto
della norma impugnata con il principio costituzionale di eguaglianza
di cui all'articolo 3 della Costituzione.
P.Q.M.
Si confida che codesta ecc.ma Corte vorra' dichiarare
l'illegittimita' dell'art. 3 della legge della Regione Veneto n. 9
del 14 maggio 2013.
Roma, 15 luglio 2013
L'Avvocato dello Stato: Colelli