Ricorso n. 78 del 30 luglio 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 30 luglio 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 41 del 2015-10-14)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato c.f.
…, fax .. e PEC ..,
presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.
12;
Nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige in
persona del Presidente della Provincia pro tempore per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 29 della
legge della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 19 maggio
2015, n. 6, recante «Ordinamento del personale della Provincia»,
pubblicata nel B.U. n. 21/I-II del 26 maggio 2015, Supplemento n. 4,
giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 2015.
Con la Legge Provinciale n. 6 del 19 maggio 2015 indicata in
epigrafe, che consta di cinquantadue articoli, la Provincia autonoma
di Bolzano - Alto Adige ha dettato le disposizioni per il personale
della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui
ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata
dalla Provincia (art. 1).
La legge provinciale n. 6/15 citata contiene sia disposizioni
gia' vigenti sia nuove disposizioni di legge nella materia
dell'ordinamento del personale e ha l'obiettivo di raccogliere in un
unico testo le principali disposizioni di legge, nonche' di creare le
basi giuridiche per il processo di innovazione dell'Amministrazione.
E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe,
la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige abbia ecceduto dalla
propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come
si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti
Motivi
1) L'art. 29 della legge Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
n. 6/2015 citata viola gli articoli 117, comma lettera o), 117, terzo
comma, 119 e 81, comma 3, della Costituzione.
1.1. Come si e' detto supra, nella legge provinciale n. 6/15
citata, sull'ordinamento del personale, sono confluite sia
disposizioni gia' vigenti sia nuove disposizioni di legge, allo scopo
di raccogliere in un unico testo le principali norme in materia,
anche al fine di predisporre le basi giuridiche per il processo di
innovazione dell'Amministrazione.
L'art. 29 della predetta legge provinciale n. 6/15, intitolato
«Collocamento a riposo d'ufficio prevede, al primo comma, il
collocamento a riposo d'ufficio e la contestuale risoluzione del
rapporto di lavoro del personale con diritto a pensione, tenendo
conto di alcuni criteri indicati nello stesso articolo 29: a) eta'
anagrafica non inferiore a 63 anni e non superiore all'eta' prevista
per la pensione di vecchiaia; b) graduale riduzione dell'eta'
anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio, garantendo,
comunque, la permanenza in servizio fino all'eta' anagrafica
necessaria per escludere la riduzione della pensione; c) previsione
del trattamento di servizio oltre il termine di cui alla precedente
lettera a), al fine di maturare il diritto a pensione e, comunque,
non oltre l'eta' prevista dalla normativa vigente per i dipendenti
pubblici.
Il comma 2 del medesimo articolo 29, prevede che, in deroga al
comma 1, trovino applicazione le specifiche disposizioni statali
vigenti per la dirigenza medica e sanitaria.
1.2. La norma di cui all'art. 29 citato eccede dalle competenze
legislative statutarie di cui agli articoli 8 (1) , 9 (2) e 10 (3) ,
contenuti nel Capo III (che elenca le funzioni delle Province) dello
Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con il
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; che non contempla la competenza in
materia di «previdenza sociale», che, invece, appartiene alla
competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma
2, lettera o), della Costituzione.
2. L'articolo 29 citato, nel disciplinare l'anticipo del
trattamento di fine rapporto o di fine servizio, non e' conforme alla
normativa nazionale in materia e si pone, quindi, in contrasto con
gli articoli 117, comma 2, lettera o), 117, comma 3, 119, 81, comma
3, e 3 della Costituzione in relazione al parametro interposto
costituito dalla normativa statale in materia contenuta nell'articolo
1, comma 5, (4) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modificazioni con la legge 11 agosto 2014, n. 114, nell'articolo
24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina
il trattamento pensionistico e nel decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122,
che prevede gli adeguamenti pensionistici alla speranza di vita (per
una fattispecie analoga sentenza n. 26/2013).
Viola, pertanto, il principio costituzionalmente garantito del
diritto di uguaglianza dei cittadini su tutto il territorio nazionale
di cui all'articolo 3 della Costituzione.
3. Inoltre, e' suscettibile di determinare maggiori oneri per la
finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'articolo 81, comma 3,
della Costituzione, nonche' con l'articolo 117, comma 3, della
Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.
L'art. 29 citato contrasta, infatti, con la competenza
legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza
pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo
comma, della Costituzione ed estesa, ex art. 10 della legge
costituzionale n. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), alla Regione Trentino Alto-Adige e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano quale forma di
autonomia piu' ampia, cui la Regione e le Province autonome, pur nel
rispetto della propria autonomia, non possono derogare.
3.1. Come piu' volte ribadito da codesta Corte (sentenze n.
425/2004; 82/2007; 169/2007), il vincolo del rispetto dei principi
statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli
obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari,
che grava sulle Regioni e Province ad autonomia ordinaria in base
all'art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni e
Province a statuto speciale nell'esercizio della propria autonomia
finanziaria.
Tale impostazione ha assunto, peraltro, maggior rilievo a seguito
dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea, tra cui, in particolare, l'obbligo imposto agli Stati membri
di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio
nazionale.
In tale contesto, essenzialmente volto a salvaguardare
l'equilibrio complessivo della finanza pubblica, l'art. 119 della
Costituzione costituisce, infatti, uno strumento di conformazione
dell'ordinamento nazionale alle regole europee di governance
economica e, in particolare, al Trattato sul Funzionamento
dell'Unione europea e al c.d. Patto europeo di stabilita' e crescita
(PSC).
(1) L'art. 8 citato prevede che «Le province hanno la potesta' di
emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4,
nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici provinciali e
del personale ad essi addetto; 2) toponomastica, fermo restando
l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di
Bolzano; 3) tutela e conservazione del patrimonio storico,
artistico e popolare; 4) usi e costumi locali ed istituzioni
culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi
carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche,
culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano,
anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di
impiantare stazioni radiotelevisive; 5) urbanistica e piani
regolatori; 6) tutela del paesaggio; 7) usi civici; 8)
ordinamento delle minime proprieta' colturali, anche agli effetti
dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei «masi chiusi» e
delle comunita' familiari rette da antichi statuti o
consuetudini; 9) artigianato; 10) edilizia comunque
sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a
carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione
di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita'
che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province
con finanziamenti pubblici; 11) porti lacuali; 12) fiere e
mercati; 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per
calamita' pubbliche; 14) miniere, comprese le acque minerali e
termali, cave e torbiere; 15) caccia e pesca; 16) alpicoltura e
parchi per la protezione della flora e della fauna; 17)
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
provinciale; 18) comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio
degli impianti di funivia; 19) assunzione diretta di servizi
pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali; 20) turismo
e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i
maestri e le scuole di sci; 21) agricoltura, foreste e Corpo
forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti
fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali,
servizi antigrandine, bonifica; 22) espropriazione per pubblica
utilita' per tutte le materie di competenza provinciale; 23)
costituzione e funzionamento di commissioni comunali e
provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel
collocamento; 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta
categoria; 25) assistenza e beneficenza pubblica; 26) scuola
materna; 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in
cui le province hanno competenza legislativa; 28) edilizia
scolastica; 29) addestramento e formazione professionale.
(2) L'art. 9 prevede che: Le province emanano norme legislative nelle
seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5: l) polizia
locale urbana e rurale; 2) istruzione elementare e secondaria
(media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale
e artistica); 3) commercio; 4) apprendistato; libretti di lavoro;
categorie e qualifiche dei lavoratori; 5) costituzione e
funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo
sul collocamento; 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla
pubblica sicurezza; 7) esercizi pubblici, fermi restando i
requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per
ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini
della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno
di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i
provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La
disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi e'
attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale; 8) incremento
della produzione industriale; 9) utilizzazione delle acque
pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
10) igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e
ospedaliera; 11) attivita' sportive e ricreative con i relativi
impianti ed attrezzature.
(3) L'art. 10 dispone che: Allo scopo di integrare le disposizioni
delle leggi dello Stato, le province hanno la potesta' di emanare
norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al
lavoro, con facolta' di avvalersi - fino alla costituzione dei
propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro
per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le
potesta' legislative spettanti alle province stesse in materia di
lavoro. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli
organi statali, sentiti il Presidente della Provincia e i sindaci
interessati. I cittadini residenti nella provincia di Bolzano
hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel
territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione
basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o
sull'anzianita' di residenza.
(4) All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal
seguente: «11. Con decisione motivata con riferimento alle
esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza
pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse le autorita' indipendenti, possono, a
decorrere dalla maturazione del requisito di anzianita'
contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a
decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il
rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale
dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima
del raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a
riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo
24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al
personale di magistratura, ai professori universitari e ai
responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario
nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del
sessantacinquesimo anno di eta', ai dirigenti medici e del ruolo
sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si
applicano altresi' ai soggetti che abbiano beneficiato
dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e successive modificazioni.
P.Q.M.
Per i suesposti motivi si conclude perche' l'articolo 29 della
legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige 19
maggio 2015, n. 6 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:
1. Estratto della determinazione del Consiglio dei Ministri,
assunta nella riunione del 24 luglio 2015 e della relazione allegata
al verbale;
2. Copia della impugnata legge della Provincia Autonoma di
Bolzano n. 6/2015.
Roma, 24 luglio 2015
Per L'Avvocato dello Stato: Vincenzo Rago
L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri