Ricorso n. 79 del 30 luglio 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il 30
luglio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 39 del 25.9.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente in carica
per l'impugnazione della legge regionale della Sardegna n. 12 del 23
maggio 2013, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Sardegna n. 24 del 24 maggio 2013, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
finanziaria 2013)», nell'art. 2.
La legge regionale della Sardegna n. 12/2013 contiene
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione.
L'art. 2, rubricato "Riduzione delle aliquote IRAP e agevolazioni
per l'acquisto di carburanti" prevede quanto segue:
«1. In considerazione del perdurare dello stato di crisi
economica per i periodi di imposta 2013, a decorrere dal 1° gennaio
2013, 2014 e 2015 in coerenza con le disposizioni di cui al decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di
autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle
province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard nel settore sanitario), e nel rispetto della normativa
comunitaria, le aliquote dell'imposta sulle attivita' produttive
(IRAP) esercitate nel territorio della Regione determinate dal
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'Imposta regionale sulle attivita' produttive), e successive
modifiche ed integrazioni, sono ridotte del:
a) 70 per cento per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) ad e) del decreto legislativo n. 446 del 1997;
b) 70 per cento per l'Amministrazione regionale, il
Consiglio regionale, gli enti locali, gli enti pubblici regionali e
le agenzie regionali e locali, le aziende sanitarie, l'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Sardegna;
c) 1 per cento per le altre amministrazioni pubbliche
statali ai sensi del decreto legislativo n. 466 del 1997.
2. Gli enti locali territoriali utilizzano le disponibilita' di
bilancio conseguenti all'applicazione della riduzione di cui al comma
1 per le seguenti finalita':
a) i comuni per le azioni previste per contrastare la
poverta' e per finanziare progetti per l'occupazione aventi i
requisiti previsti dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge
regionale n. 6 de1 2012;
b) le province, nelle more della legge di rifirma, per la
manutenzione degli immobili scolastici di loro competenza.
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente
articolo sono valutate in euro 325.733.000 per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015 (UPB E116.002).
4. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi
congiunturale, la Giunta regionale presenta, entro venti giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge in
materia di agevolazioni finalizzate all'acquisto di carburanti per
autotrazione privata a favore dei residenti in Sardegna».
La disposizione si pone in contrasto con le norme statali in
materia di aliquote Irap, eccedendo dalle competenze legislative
statutarie di cui agli artt. 3-5, legge costituzionale n. 3/1948 e
violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema
tributario di cui all'art. 117, comma 2, lettera e), Cost., e
comunque i principi fissati dall'art. 117, comma 3, Cost., per i
seguenti
Motivi
La legge regionale e' censurabile in quanto eccede dalle
competenze legislative statutarie di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello
Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 , e successive modificazioni e integrazioni.
La legge, inoltre, viola la competenza esclusiva dello Stato in
materia di sistema tributario, ed eccede, in ogni caso, dalla
competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di
finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge
costituzionale n. 3/2001, alla Regione Sardegna quale forma di
autonomia piu' ampia.
Come piu' volte ribadito da codesta Corte costituzionale, il
vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della
finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali condizionati anche
dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia
ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione, si impone anche
alle Regioni a statuto speciale nell'esercizio della propria
autonomia finanziaria.
Nel caso di specie, la disciplina regionale incide sull'Irap, che
non rientra tra i tributi propri regionali (v. Corte cost. n.
296/2003; Corte cost. n. 241/2004; Corte cost. n. 381/2004): la
disciplina della stessa e' rimessa esclusivamente allo Stato, fatti
salvi gli interventi che lo stesso legislatore statale attribuisce a
quello regionale.
Secondo codesta Ecc.ma Corte, l'Irap, «sebbene sia percepita
dalle Regioni e dalle Province autonome, e' un tributo statale per
sua natura, ed e' disciplinato dalla legislazione statale. Alle
Regioni e alle Province autonome residuano soltanto gli spazi
normativi espressamente stabiliti dalla legislazione statale [...].
Al di fuori di quegli spazi, alle Regioni e' precluso qualsiasi
intervento normativo [...] (Corte cost. n. 99 /2012).
In effetti «l'Irap, anche dopo la sua «regionalizzazione» non e'
divenuta «"tributo proprio" regionale - nell'accezione di tributo la
cui disciplina e' liberamente modificabile da parte delle Regioni (o
Province autonome) - ma resta un tributo disciplinato dalla legge
statale in alcuni suoi elementi strutturali e, quindi, in questo
senso, "erariale"», e che lo Stato «continua a regolare compiutamente
la materia e a circoscrivere con precisione gli ambiti di intervento
del legislatore regionale» (sentenze n. 357 del 2010 e n. 216 del
2009)" (Corte cost. n. 50/2012).
La disposizione qui censurata fa riferimento al perdurare dello
stato di crisi economica per quanto concerne la Regione Sardegna.
Ora, l'art. 40, D.L. n. 78/2010 ha riconosciuto alle regioni
ricadenti in zone disagiate (tra le quali la Sardegna) la facolta' di
modificare l'aliquota IRAP, fino ad azzerarla, nonche' di disporre
esenzioni, detrazioni e deduzioni, con riferimento unicamente alle
nuove iniziative produttive.
Il d.lgs. n. 446/1997, istitutivo dell'IRAP, aveva peraltro gia'
previsto, all'art. 18, agevolazioni consistenti in crediti d'imposta
a valere sull'IRAP (e sull'IRPEF) con esclusivo riferimento alle
nuove iniziative produttive.
In generale, ai sensi dell'art. 1, comma 43, legge n. 244/2007,
"le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti
stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le
detrazioni e le deduzioni, nonche' introdurre speciali agevolazioni".
L'art. 2, commi 1, 2 e 3 della legge in esame, introduce invece,
a decorrere dal 2013, una serie di riduzioni dell'aliquota IRAP a
favore delle imprese (nella misura del 70%) e degli enti pubblici
(nella misura del 70% per le amministrazioni regionali e locali e
dell'1% per le altre amministrazioni pubbliche statali).
La normativa statale non consente un intervento sulle aliquote
generalizzato, essendo limitato alle sole nuove iniziative
produttive.
La disposizione regionale in esame, nel consentire agevolazioni
fiscali di carattere generale e non finalizzate a sostenere le nuove
iniziative produttive, viola la competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di sistema tributario, e i principi sanciti
dal legislatore statale con le citate disposizioni, nonche' i
principi stabiliti ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica,
cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo'
derogare.
P.Q.M.
Si confida che codesta ecc.ma Corte vorra' dichiarare
l'illegittimita' dell'art. 2 della legge regionale della Sardegna n.
12 del 23 maggio 2013.
Roma, 22 luglio 2013
L'Avvocato dello Stato: D'Ascia