Ricorso n. 79 del 4 agosto 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 4 agosto 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 41 del 2015-10-14)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato,
Nei confronti della Provincia Autonoma di Trento in persona del
suo Presidente pro tempore,
Per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della
legge della Provincia autonoma di Trento del 3 giugno 2015, n. 9
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige 4 giugno
2015, n. 22, numero straordinario n. 1), quanto all'art. 4, ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione.
La predetta legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del
2015, che introduce nuove disposizioni in materia di tassa
automobilistica, presenta profili di illegittimita' costituzionale e
viene, pertanto, impugnata con riferimento all'articolo 4, giusta
delibera del Consiglio dei ministri in data 17 luglio 2015, che sara'
depositata in estratto conforme unitamente al presente ricorso, per
il seguente motivo.
1. L'articolo 4 legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del
2015 e' illegittimo per violazione dell'articolo 117, secondo comma,
lettera e) e terzo comma, della Costituzione, dell'articolo 119,
secondo comma, della Costituzione nonche' dell'articolo 73 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670, in relazione all'articolo 63 della legge 21
novembre 2000, n. 342, come modificato dall'articolo 1, comma 666,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1 del d.P.R. 5
febbraio 1953, n. 39.
1.1. La norma denunciata si inserisce nell'articolato quadro
normativo riguardante la tassa automobilistica che conviene
brevemente premettere, dunque, all'esposizione del motivo di
impugnazione, anche al fine di chiarire la natura del tributo
provinciale in parola.
E' noto che la tassa automobilistica e' tributo istituito e
regolato dalla legge statale ovvero dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39
(Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche); e successive
modificazioni. Essa e', stata «attribuita» per intero alle Regioni a
statuto ordinario dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), assumendo contestualmente la denominazione di tassa
automobilistica regionale.
L'art. 17 della successiva legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica) ha determinato, al
comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore - in
base alla potenza effettiva anziche', come in passato, ai cavalli
fiscali - ed ha stabilito, ai fini dell'applicazione di tale
disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sono
determinate «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione, [...] per tutte le
regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura»,
confermando, a decorrere dall'anno 1999, il potere - attribuito alle
Regioni dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 504
del 1992 - di determinare con propria legge gli importi della tassa
per gli anni successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed il 110
per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente».
Il Legislatore statale, peraltro, ha dettato all'art. 63 della
legge 21 novembre 2000, n. 342 (1) specifiche disposizioni
concernenti le tasse automobilistiche per particolari categorie di
veicoli che sono state cosi' esentate dal pagamento del tributo;
detti veicoli sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla
pubblica strada, ad una tassa di circolazione determinata in misura
fissa (c.d. forfettaria).
L'art. 63 della legge n. 342 del 2000, per effetto delle
modifiche recentemente apportate dall'art. 1, comma 666, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015) (2) , non prevede
piu' l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli di
particolare interesse storico e collezionistico dai 20 ai 29 anni
(come individuati dai soppressi commi 2 e 3 dello stesso art. 63), i
quali restano assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria,
bensi' solo l'esenzione per veicoli e motoveicoli a decorrere dal
trentesimo anno dalla loro costruzione. La norma statale che ha
eliminato la predetta esenzione non risulta impugnata dalla Provincia
autonoma di Trento.
Anche la Provincia autonoma di Trento ha da tempo dettato norme
in tema di tasse automobilistiche. Si allude, in particolare,
all'art. 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, che
istituisce la «tassa automobilistica provinciale».
Al momento della sua-emanazione la predetta legge provinciale,
trovava copertura statutaria nell'art. 3, comma 1, decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (3) piuttosto che nell'art. 73,
comma 1, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e succ. mod. (4) . Occorre precisare,
in proposito, che il secondo periodo della predetta previsione
statutaria - a tenore del quale «Le tasse automobilistiche istituite
con legge provinciale costituiscono tributi propri». - e' stato
aggiunto dal numero 1) della lettera c) del comma 107 dell'art. 2,
legge 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai
sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2 della
medesima legge n. 191/2009.
E, in effetti, l'art. 4 della legge provinciale 11 settembre
1998, n. 10, nella parte che qui interessa, dispone che: "1. A
decorrere dal 1° gennaio 1999 e' istituita la tassa automobilistica
provinciale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale),
come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio
1994, n. 432. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, dalla predetta
data cessa l'applicazione nel territorio della Provincia di Trento
della tassa automobilistica erariale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche), come da ultimo modificato dal decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 43.
2. In attesa di una disciplina organica della tassa
automobilistica provinciale il presupposto d'imposta, la misura della
tassa, i soggetti passivi, le modalita' di applicazione del tributo,
fatta eccezione per quanto disposto al comma 3, rimangono
assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 39 del 1953, nonche' alle altre disposizioni
previste per la tassa automobilistica erariale e regionale vigenti
nel restante territorio nazionale».
L'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 e' stata da
ultimo modificata dalla norma oggetto della presente impugnazione.
L'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del
2015, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale
2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento
(legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)», cosi' dispone:
«1. Dopo il comma 6-quinquies dell'articolo 4 della legge provinciale
n. 10 del 1998 e' inserito il seguente:
"6-sexies. Dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento
della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i
motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di
anzianita' compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di
interesse storico o collezionistico, iscritti in uno seguenti
registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano
Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica
italiana, Registro storico dell'Automobile club d'Italia. In caso di
utilizzazione su pubblica strada i veicoli esentati sono assoggettati
a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di
25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli.".
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti
dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita'
indicate nella tabella C».
1.2. L'articolo 4 della legge provinciale n. 9/2015, dunque,
nell'introdurre il comma 6-sexies all'articolo 4 della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dispone che, a partire dal 1°
gennaio 2015, gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli
adibiti ad uso professionale, di anzianita' compresa tra i 20 e i 30
anni, classificati d'interesse storico e collezionistico, iscritti in
uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI e Registro Storico dell'Automobile Club d'Italia,
sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica, salvo che
non siano adibiti a uso professionale. I predetti veicoli, in caso di
utilizzazione su pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di
circolazione fissa annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro
10,33 per i motoveicoli.
La norma provinciale sospettata, invero, non appare in linea con
la previsione dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
che, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 666,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), non
prevede piu' l'esenzione dalla tassa automobistica per i veicoli di
particolare interesse storico o collezionistico dai 20 ai 29 anni,
bensi' solo l'esenzione per veicoli e motoveicoli a decorrere dal
trentesimo anno dalla loro costruzione.
I veicoli dai 20 ai 29 anni iscritti nei suddetti registri
sarebbero in tal modo esenti, diversamente dalla norma statale che
per tale categoria non prevede piu' alcuna forma di esenzione.
L'ultimo periodo del comma 6-sexies, peraltro, istituisce una
tassa di circolazione fissa per i predetti veicoli di anzianita' dal
20° al 29° anno, per i quali, la normativa statale gia' prevede
l'assoggettamento alla tassa automobilistica ordinaria (art. 63 della
legge n. 342/2000).
La disposizione in esame, quindi, reintroduce l'esenzione dal
pagamento delle tasse automobilistiche in favore dei veicoli di
anzianita' compresa tra i venti e i trent'anni classificati di
particolare interesse storico e collezionistico [prevista, in parte,
dall'art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e poi
soppressa dall'art. 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre
2014, n. 190] e, di conseguenza, reintroduce, anche la tassa di
circolazione annuale c.d. forfettaria a carico dei medesimi veicoli
[parimenti soppressa dal predetto comma 666, lettera c) della legge
23 dicembre 2014, n. 190], in caso di loro utilizzazione su una
pubblica strada.
Si tratta di una disposizione che viene ad incidere
significativamente sulla disciplina riguardante particolari categorie
di veicoli (ossia gli «autoveicoli e motoveicoli di particolare
interesse storico e collezionistico»), per le quali, come detto, la
normativa statale contempla all'art. 63 della legge n. 342/2000
specifiche disposizioni, ponendosi cosi' in contrasto con le norme di
rilievo costituzionale indicate in epigrafe.
1.3. Tale contrasto e' apprezzabile, in primo luogo, se si
considera che la legge provinciale denunciata interviene a modificare
la tassa automobilistica provinciale, che nonostante il tenore
letterale del secondo periodo del comma 1 del citato art. 73 dello
Statuto, non pare del tutto riconducibile ai tributi propri.
Il rilievo non e' privo di conseguenze perche' se la tassa
automobilistica provinciale - al pari della tassa automobilistica
regionale, di pertinenza delle Regioni a statuto ordinario (5) -
fosse, come si crede, un tributo proprio derivato, cosi' come inteso
nella giurisprudenza di codesta Ecc.ma
Corte (sentenza n. 288 del 2012 (6) , non sussisterebbero
soverchi dubbi nell'affermarne l'illegittimita' costituzionale.
Codesta Ecc.ma Corte, infatti, ha ritenuto costituzionalmente
illegittima una legge regionale che prevedendo, al pari della norma
provinciale denunciata, casi di esenzione dalla tassa automobilistica
dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico non
contemplati dalla norma statale era intervenuta illegittimamente su
aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi
erariali ex art. all'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.
(sentenza n. 455 del 2005 (7) ).
Vi e' pero', nel nostro caso, che norme di rilievo statutario e,
in primo luogo, l'art. 73, comma 1, secondo periodo dello Statuto
attribuiscono alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano il
potere di istituire con legge provinciale le tasse automobilistiche
le quali «costituiscono tributi propri».
Occorre, quindi, verificare se la tassa automobilistica
provinciale, istituita dall'art. 4 della legge provinciale n. 10/1998
in forza dell'art. 3 del d.lgs. n. 268/1992, possa davvero ritenersi
un tributo proprio in senso stretto (ovvero originario).
Tale verifica non puo' che essere compiuta alla stregua delle
richiamate affermazioni di codesta Ecc.ma Corte secondo cui tributo
proprio «e' quello istituito dalle Regioni con proprie leggi in
relazione ai presupposti non gia' assoggettati ad imposizione
erariale» (sentenza n. 288 del 2012).
I caratteri del tributo proprio in senso stretto, quindi, non
possono riscontrarsi nella tassa automobilistica provinciale atteso
che il Legislatore provinciale nell'istituirla, in attesa della sua
«disciplina organica», ha espressamente voluto, al comma 2 del citato
art. 4, una disciplina, sia pure temporanea, della tassa
automobilistica provinciale che lasciasse il tributo assoggettato nei
suoi caratteri essenziali (presupposto d'imposta, misura della tassa,
soggetti passivi e modalita' di applicazione) «alla disciplina
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953,
nonche' alle altre disposizioni previste per la tassa automobilistica
erariale e regionali vigenti nel restante territorio nazionale».
La scelta legislativa della Provincia, pertanto, e' univoca nel
conservare l'assoggettamento alla disciplina statale del tributo in
parola quanto meno nella regolazione dei suoi tratti fondamentali. La
tassa automobilistica provinciale percio' non puo' considerarsi un
tributo proprio in senso stretto ma assume, piuttosto, la
connotazione di un tributo proprio derivato nei termini innanzi
indicati (vedi supra nota 6). Prova ne e' che il comma 5 dell'art. 4
della legge n. 10/1998 autorizza la Giunta provinciale a modificare
le tariffe entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa statale,
«ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale» (8)
il quale si riferisce espressamente ai «tributi erariali».
Di qui la conferma che la tassa automobilistica provinciale, come
attualmente disciplinata, rimane un «tributo proprio derivato»
regolato da leggi statali, il cui gettito e' attribuito alla
Provincia che puo', se la legge dello Stato lo consente, modificare
le aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni ma non
incidere sulle caratteristiche essenziali del tributo, per lo meno
fino a quando non decida di dettare la «disciplina organica» della
materia.
Ne' possono rinvenirsi i caratteri del tributo proprio in senso
stretto nell'art. 4 della legge provinciale n. 9/2015 (che, peraltro,
non appare perfettamente allineata con la previsione contenuta nel
comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 1998) laddove
assoggetta gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti
ad uso professionale, di anzianita' compresa tra i 20 e i 30 anni,
classificati d'interesse storico e collezionistico, iscritti in uno
dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo,
Storico FMI e Registro Storico dell'Automobile Club d'Italia, in caso
di utilizzazione su pubblica strada, alla tassa di circolazione fissa
annua.
Infatti, l'introduzione di una tassa di circolazione per i
predetti veicoli di anzianita' tra i venti ed i trenta anni, in caso
di utilizzo su pubblica strada, costituisce un nuovo tributo che non
pare riconducibile ai tributi propri che, in base al comma 1 dello
stesso art. 73 dello Statuto, la Provincia ha facolta' di istituire
con legge propria, in armonia con i principi del sistema tributario
dello Stato, nelle materie di sua competenza.
Il Legislatore provinciale, nel prevedere, in caso di
utilizzazione, il pagamento della tassa automobilistica in misura
c.d. forfettaria per i veicoli per i quali ha disposto l'esenzione
dal pagamento di quella tassa in misura ordinaria, ha introdotto un
tributo ad hoc che non si distingue nei tratti fondamentali
(presupposto d'imposta, soggetti passivi e modalita' di applicazione)
da quello gia' previsto dalla normativa nazionale; e cio' anche se,
di fatto, sostituisce il regime di tassazione ordinaria, prevista dal
sistema statale.
La previsione nell'ultimo periodo del comma 1 della norma
censurata di una tassa automobilistica c.d. forfettaria, come detto,
e' diretta conseguenza della reintroduzione dell'esenzione dal
pagamento del tributo gia' prevista dal Legislatore statale e poi da
quest'ultimo eliminata con l'art. 1, comma 666, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. La norma provinciale, dunque, contempla una
tassa che ricalca inevitabilmente le caratteristiche essenziali del
tributo statale gia' recepite dall'art. 4 della legge provinciale n.
10/1998, inserendosi - peraltro senza un adeguato coordinamento - in
quel corpo normativo.
Deve escludersi, dunque, che con la norma sospettata il
Legislatore provinciale abbia istituito un tributo proprio in senso
stretto.
1.4. Orbene, muovendo dal presupposto che, all'attualita', la
tassa automobilistica provinciale assume i caratteri del tributo
proprio derivato, l'esenzione dal pagamento della tassa disposta
dalla norma censurata contrasta con i parametri costituzionali
indicati in epigrafe.
L'abrogazione dei citati commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge n.
342 del 2000, disposta dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del
2014, comporta, come detto, che agli autoveicoli ed ai motoveicoli di
particolare interesse storico e collezionistico non e' piu'
riconosciuta l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.
Detta esenzione e' riservata, invece, ai soli veicoli e
motoveicoli - esclusi quelli adibiti ad uso professionale -
ultratrentennali di cui al comma 1 del citato art. 63 della legge n.
342 del 2000, per i quali e' conseguentemente dovuta la tassa di
circolazione forfettaria annua, come prescrive il successivo comma 4
del citato art. 63.
Per il Legislatore statale, dunque, non hanno piu' alcun rilievo
ai fini tributari il particolare interesse storico collezionistico e
l'anzianita' ultra-ventennale dei veicoli. Infatti, gli autoveicoli e
i motoveicoli con le predette caratteristiche non possono piu' essere
annoverati nelle «particola categorie di veicoli» che godono
dell'esenzione di cui al ridetto art. 63 e rimangono, pertanto,
assoggettati alla tassa automobilistica nella misura e con le
modalita' ordinarie.
L'abrogazione dell'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica per i veicoli di interesse storico collezionistico
con anzianita' ultraventennale deve essere rispettata anche dalla
legge provinciale che disciplina la materia. Tale abrogazione,
infatti, e' espressione del principio, sotteso alle disposizioni
dell'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014 (non impugnato,
si ripete, dalla Provincia) che attribuisce al Legislatore nazionale
il potere di individuare le categorie di veicoli che possono essere
esentati dal pagamento della tassa nonche' dell'art. 1 del d.P.R. 5
febbraio 1953, n. 39, il quale identifica il presupposto del tributo
nella «circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli
e dei relativi rimorchi».
D'altronde, codesta Suprema Corte, pur riconoscendo che alle
Regioni a statuto ordinario e' stato attribuito il gettito della
tassa, unitamente all'attivita' amministrativa connessa alla sua
riscossione e a un limitato potere della determinazione dell'importo
del tributo, ha precisato che resta «ferma la competenza esclusiva
dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della
tassa stessa» (sentenza n. 297 del 2003). Disciplina sostanziale che
si estende alla selezione delle categorie dei veicoli che sono
esclusi dal pagamento della tassa, soprattutto allorquando, come
nella specie, tale selezione incide sul presupposto d'imposta e sulla
soggettivita' passiva. Non vi e' dubbio, poi, che la legge statale
possa riservare a Regioni e Province autonome la facolta' di disporre
esenzioni ma occorre all'uopo una precisa disposizione che nell'art.
63, della legge. n. 342 del 2000 non si rinviene.
La scelta del Legislatore nazionale di selezionare e
razionalizzate le agevolazioni in materia di tasse automobilistiche,
pertanto, rientra nell'ambito della sfera di competenza esclusiva
dello Stato, in base all'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione. E, in ogni caso, la disciplina statale sopra
richiamata, nell'individuare le categorie dei veicoli esentate dal
pagamento della tassa, incide sul presupposto di imposta e sui
soggetti passivi ed e' espressiva di principi di coordinamento del
sistema tributario volti a garantire l'unitaria definizione degli
elementi essenziali del prelievo sull'intero territorio nazionale.
Ragion per cui la legge provinciale non potrebbe comunque modificare
detti elementi del prelievo in modo non conforme rispetto alla
ridetta legislazione statale. E cio', invero, pur qualificando
ipoteticamente la tassa automobilistica come tributo proprio.
A volere opinare diversamente, si dovrebbe ritenere che la legge
provinciale possa liberamente esentare dal pagamento della tassa
qualsiasi categoria di veicoli, finendo cosi' per incidere
addirittura sul presupposto d'imposta, sui soggetti passivi e
sull'individuazione delle fattispecie imponibili, vale a dire sugli
elementi caratterizzanti del tributo, in chiaro spregio ai limiti
sopra illustrati che connotano la competenza legislativa di Regioni e
Province autonome in materia di tributi propri derivati come la tassa
automobilistica.
In altri termini, la legge provinciale puo' disporre esenzioni
dal pagamento della tassa automobilistica solo nei limiti fissati dal
Legislatore nazionale e quindi come «non puo' escludere esenzioni,
detrazioni e deduzioni gia' previsti dalla legge statale» (sentenza
n. 288 del 2012) cosi' non puo' far rivivere l'esenzione dal
pagamento della tassa in parola disposta dall'art. 1, comma 666,
della legge n. 190 del 2014 estendendola, per giunta, a veicoli non
considerati dalla norma statale soppressa e introducendo per la loro
individuazione criteri diversi da quelli previgenti (ossia
l'iscrizione in uno «dei seguenti registri: Automotoclub storico
italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico
Federazione motociclistica italiana, Registro storico dell'Automobile
club d'Italia»).
Del pari, la legge provinciale non puo' disporre che, in caso di
utilizzo sulla pubblica strada, sia assoggettata alla tassa di
circolazione forfettaria una intera categoria di veicoli per i quali
il Legislatore statale ha previsto il pagamento della tassa in misura
ordinaria.
La norma censurata, quindi, non appare rispettosa del dettato
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), oltre che del terzo comma
dello stesso articolo nonche' dell'art. 119, secondo comma, della
Costituzione, perche' reintroduce l'esenzione dal pagamento della
tassa automobilistica, gia' prevista dalle previgenti disposizioni
statali, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge n. 342 del
2000, abrogati dalla legge di stabilita' per il 2015, per i veicoli
di interesse storico collezionistico con l'anzianita'
ultraventennale, assoggettando tali veicoli alla tassa di
circolazione forfettaria in caso di utilizzo sulla pubblica strada.
1.5. In via subordinata, o comunque alternativa, ai rilievi che
precedono, si osserva che la norma impugnata e' stata emanata dalla
Provincia autonoma di Trento. Occorre, dunque, verificare se essa sia
(anche) conforme alle previsioni statutarie dell'art. 73 e se,
comunque, tali pravisioni possano averne legittimato l'emanazione.
Sono state gia' esposte le ragioni che depongono univocamente per
la qualificazione della tassa automobilistica provinciale come
tributo proprio derivato. Deve dunque ritenersi che ad essa si
applichi il disposto del comma 1-bis dell'art. 73 dello Statuto il
quale «relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne
prevede la possibilita'» consente alla Provincia «in ogni caso [di]
modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni
purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa
statale».
La previsione statutaria [aggiunta anch'essa, a far data dal 1°
gennaio 2010, dall'art. 2, comma 107, lettera c), numero 2, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191] pare assimilabile, in qualche misura,
al disposto dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68 (9) , di cui la citata sentenza n. 288 del 2012 tiene
conto con affermazioni che, come si e' visto, non appaiono
incompatibili con le conclusioni raggiunte al superiore punto 1.4.
Non puo' trascurarsi, tuttavia, che codesta Ecc.ma Corte si e'
pronunciata ex professo e non isolatamente, sia pure con riferimento
ad altro tributo erariale (IRAP), circa ambito operativo dell'art.
73, comma 1-bis, dello Statuto precisando come «Tale disposizione
statutaria va interpretata ... nel senso che, nell'ipotesi in cui il
gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alle
Province, queste, ove la legge statale consenta loro una qualche
manovra sulle aliquote, sulle esenzioni, sulle detrazioni o sulle
deduzioni ("ne prevede la possibilita'"), possono liberamente ("in
ogni caso") compiere una qualsiasi di tali manovre, purche' essa non
abbia l'effetto economico di superare il limite delle "aliquote
superiori" fissate dalla legge statale ... Il suddetto parametro
statutario, attribuendo alle Province ampia liberta' di manovra, le
autorizza, infatti, ad introdurre modifiche anche diverse da quelle
indicate dalla legge dello Stato e, quindi, ad influire sul gettito
del tributo erariale ad esse destinato, alla sola condizione che le
modifiche apportate non determinino una pressione tributaria maggiore
di quella derivante dall'applicazione dell'aliquota massima
consentita. Ne consegue che, entro tali limiti, le Province potranno
prevedere esenzioni o detrazioni anche nell'ipotesi in cui la legge
statale consenta solo la variazione dell'aliquota» (sentenza n. 323
del 2013 v. anche la sentenza n. 357 del 2010).
Ferme e condivise le affermazioni di codesta Suprema Corte, vi e'
pero' che la norma censurata presenta peculiarita' che inducono a
qualche ulteriore considerazione.
Si tratta cioe' di stabilire se la Provincia, possa disporre
l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per una intera
categoria di veicoli, rispettando la sola condizione che tale
modifica non determini un aggravio della pressione tributaria
superiore a quella derivante dall'applicazione dell'aliquota massima
consentita, anche quando il Legislatore nazionale, non solo non abbia
previsto tale possibilita', ma abbia addirittura soppresso (con
l'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014) la norma statale
(di cui commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000) che
prevedeva l'esenzione dal pagamento della tassa per quella categoria
di veicoli (ovvero quelli di interesse storico collezionistieco con
l'anzianita' ultraventennale) sull'intero territorio nazionale.
La norma provinciale, che pur senza aggravare la pressione
fiscale reintroduca, persino ampliandola, l'esenzione dal pagamento
della tassa per una intera categoria di veicoli, espressamente
ritenuta dalla legge statale non meritevole di godere di
quell'esonero, finisce per incidere, come detto, gli elementi
caratterizzanti del tributo (presupposto d'imposta, soggetti passivi
e individuazione delle fattispecie imponibili), e quindi non appare
rispettosa dei limiti imposti dall'art. 73, comma 1-bis, dello
Statuto. Parimenti, la legge provinciale non puo' reintrodurre la
tassa di circolazione forfettaria, in caso di utilizzo sulla pubblica
strada, per quella stessa categoria di veicoli che la legge statale
ha (gia') assoggettato al pagamento della tassa in misura ordinaria
non avendo (piu') ravvisato le condizioni necessarie per consentire
il pagamento forfettario, peraltro, mai riconosciuto per alcuni di
quei veicoli (ossia quelli per i quali la norma sospettata ha
disposto l'esenzione che neppure i soppressi commi 2 e 3 dell'art. 63
della legge n. 342/2000 prevedevano).
L'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 2015, in
definitiva, non appare in armonia con i principi del sistema
tributario dello Stato e si pone quindi in contrasto con la citata
norma statutaria. Questa, infatti, subordina l'intervento del
Legislatore provinciale in tema di tassa automobilistica non solo al
mancato aggravio della pressione fiscale ma anche al rispetto della
specifica volonta' manifestata dal Legislatore nazionale - nella
specie, con l'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014, che la
Provincia non ha impugnato - nell'individuare le categorie dei
veicoli esentate dal pagamento della tassa, tanto piu' quando la
norma statale incide sul presupposto di imposta e sui soggetti
passivi del tributo.
In altre parole, nel porre nel nulla la norma statale (art. 1,
comma 666, della legge n. 190 del 2014), la legge provinciale ha
travalicato un limite (intrinseco) imposto dalla stessa previsione
statutaria che, come detto, e' espressivo di principi di
coordinamento del sistema tributario volti a garantire l'unitaria
definizione degli elementi essenziali del prelievo sull'intero
territorio nazionale. Di qui il contrasto della norma censurata con
l'articolo 73 dello Statuto in correlazione con gli articoli 117,
terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione.
(1) La norma, nel testo previgente, cosi' stabiliva: «1. Sono
esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed
i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a
decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla
loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al
primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima
immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene
predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico
Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione
Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i
periodi di produzione dei veicoli. 2. L'esenzione di cui al comma
1 e' altresi' estesa agli autoveicoli e motoveicoli di
particolare interesse storico e collezionistico per i quali il
termine e' ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di
particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli
costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli
costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista
di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali,
pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b),
rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in
ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di
costume. 3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con
propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche
dalla FMI. Tale determinazione e' aggiornata annualmente. 4. I
veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di
utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione
forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire
20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e
l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa
automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione e'
fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per
i motoveicoli».
(2) L'art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dispone che: «All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n.
342, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1,
l'ultimo periodo e' soppresso; b) i commi 2 e 3 sono abrogati; c)
al comma 4, le parole: "I veicoli di cui ai commi 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti: "I veicoli di cui al comma 1"».
(3) L'art. 3, comma 1, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, prevede che «Ai
sensi degli articoli 72 e 73 dello statuto, le province possono
stabilire imposte e tasse sul turismo e la regione e le province
possono istituire tributi propri in armonia con i principi del
sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che
espressamente li stabiliscono per i singoli tributi, ovvero quali
si desumono dalla legislazione vigente nel caso di istituzione di
tributi non specificatamente disciplinati da leggi dello Stato.
La regione e le province possono altresi' istituire nelle materie
di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a
quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle
province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti
dalle leggi che li disciplinano. Fino all'istituzione da parte
delle province o della regione dei predetti tributi e contributi
continuano ad applicarsi le norme relative ai corrispondenti
tributi e contributi statali».
(4) L'art. 73, comma 1, dello Statuto dispone che: «La regione e le
province hanno facolta' di istituire con leggi tributi propri in
armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle
materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche
istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri».
(5) La tassa automobilistica regionale e' stata qualificata come
tributo proprio derivato per il quale la legge regionale: «a) non
puo' modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e
passivi); b) puo' modificarne le aliquote nel limite massimo
fissato dal comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992 (tra
il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno
precedente); c) puo' disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni
nei limiti di legge e, quindi, non puo' escludere esenzioni,
detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge statale»
(sentenza n. 288 del 2012).
(6) Il riferimento e' alle «nozioni di tributo proprio della Regione
- che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 5 maggio 2009,
n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione), e' quello istituito
dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non
gia' assoggettati ad imposizione erariale - e di tributo proprio
derivato della Regione, che, ai sensi della medesima
disposizione, ricomprende quei tributi istituiti e regolati da
leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle Regioni, le
quali possono modificarne le aliquote e disporre esenzioni,
detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati
dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa
comunitaria» (sent. 288/2012).
(7) Ripetutamente e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale
di norme regionali che disponevano esenzioni dalla tassa
automobilistica o modificavano la disciplina dei termini per
l'accertamento del tributo, perche' invasive della competenza
esclusiva dello Stato: sent. 296, 297 e 311/2003; 241/2004;
455/2005; 412 e 413/2006; 451/2007; 442/2008.
(8) L'art. 73, comma 1-bis, primo periodo dello Statuto speciale
prevede che: «Le province, relativamente ai tributi erariali per
i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in ogni caso
modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni
purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla
normativa statale».
(9) Al comma 2, che «Fermi restando i limiti massimi di
manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni
disciplinano la tassa automobilistica regionale».
P. Q. M.
Si conclude perche', ai sensi dell'art. 127 Cost,. l'articolo 4
della legge della Provincia autonoma di Trento del 3 giugno 2015, n.
9, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Si produce:
estratto conforme della delibera del Consiglio dei ministri
del 17 luglio 2015, con allegata relazione del Dipartimento per gli
affari regionali, le autonomie e lo sport.
Roma, 3 agosto 2015
L'Avvocato dello Stato: Marrone