Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4  agosto  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).
 


(GU n. 41 del 2015-10-14)

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato,
    Nei confronti della Provincia Autonoma di Trento in  persona  del
suo Presidente pro tempore,
    Per la dichiarazione della  illegittimita'  costituzionale  della
legge della Provincia autonoma di Trento del  3  giugno  2015,  n.  9
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige 4 giugno
2015, n. 22, numero straordinario n. 1), quanto all'art. 4, ai  sensi
dell'art. 127 della Costituzione.
    La predetta legge della Provincia autonoma di  Trento  n.  9  del
2015,  che  introduce  nuove  disposizioni  in   materia   di   tassa
automobilistica, presenta profili di illegittimita' costituzionale  e
viene, pertanto, impugnata con  riferimento  all'articolo  4,  giusta
delibera del Consiglio dei ministri in data 17 luglio 2015, che sara'
depositata in estratto conforme unitamente al presente  ricorso,  per
il seguente motivo.
    1. L'articolo 4 legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del
2015 e' illegittimo per violazione dell'articolo 117, secondo  comma,
lettera e) e terzo  comma,  della  Costituzione,  dell'articolo  119,
secondo comma, della Costituzione nonche' dell'articolo 73 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670, in relazione all'articolo 63 della  legge  21
novembre 2000, n. 342, come modificato dall'articolo  1,  comma  666,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1 del  d.P.R.  5
febbraio 1953, n. 39.
    1.1. La norma  denunciata  si  inserisce  nell'articolato  quadro
normativo  riguardante  la   tassa   automobilistica   che   conviene
brevemente  premettere,  dunque,  all'esposizione   del   motivo   di
impugnazione, anche  al  fine  di  chiarire  la  natura  del  tributo
provinciale in parola.
    E' noto che la  tassa  automobilistica  e'  tributo  istituito  e
regolato dalla legge statale ovvero dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39
(Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche); e  successive
modificazioni. Essa e', stata «attribuita» per intero alle Regioni  a
statuto ordinario dall'art. 23, comma 1, del decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  504   (Riordino   della   finanza   degli   enti
territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.
421),   assumendo   contestualmente   la   denominazione   di   tassa
automobilistica regionale.
    L'art. 17 della successiva legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della finanza  pubblica)  ha  determinato,  al
comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore  -  in
base alla potenza effettiva anziche', come  in  passato,  ai  cavalli
fiscali  -  ed  ha  stabilito,  ai  fini  dell'applicazione  di  tale
disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche  sono
determinate «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con
il Ministro dei trasporti e della navigazione,  [...]  per  tutte  le
regioni, comprese quelle  a  statuto  speciale,  in  uguale  misura»,
confermando, a decorrere dall'anno 1999, il potere - attribuito  alle
Regioni dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n.  504
del 1992 - di determinare con propria legge gli importi  della  tassa
per gli anni successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed  il  110
per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente».
    Il Legislatore statale, peraltro, ha dettato  all'art.  63  della
legge  21  novembre  2000,  n.  342   (1)   specifiche   disposizioni
concernenti le tasse automobilistiche per  particolari  categorie  di
veicoli che sono state cosi'  esentate  dal  pagamento  del  tributo;
detti veicoli sono  assoggettati,  in  caso  di  utilizzazione  sulla
pubblica strada, ad una tassa di circolazione determinata  in  misura
fissa (c.d. forfettaria).
    L'art. 63  della  legge  n.  342  del  2000,  per  effetto  delle
modifiche recentemente apportate dall'art. 1, comma 666, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015) (2) , non prevede
piu'  l'esenzione  dalla  tassa  automobilistica  per  i  veicoli  di
particolare interesse storico e collezionistico dai  20  ai  29  anni
(come individuati dai soppressi commi 2 e 3 dello stesso art. 63),  i
quali restano  assoggettati  alla  tassa  automobilistica  ordinaria,
bensi' solo l'esenzione per veicoli e  motoveicoli  a  decorrere  dal
trentesimo anno dalla loro  costruzione.  La  norma  statale  che  ha
eliminato la predetta esenzione non risulta impugnata dalla Provincia
autonoma di Trento.
    Anche la Provincia autonoma di Trento ha da tempo  dettato  norme
in  tema  di  tasse  automobilistiche.  Si  allude,  in  particolare,
all'art. 4 della legge provinciale 11  settembre  1998,  n.  10,  che
istituisce la «tassa automobilistica provinciale».
    Al momento della sua-emanazione la  predetta  legge  provinciale,
trovava  copertura  statutaria  nell'art.   3,   comma   1,   decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (3)  piuttosto  che  nell'art.  73,
comma 1, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e succ. mod. (4) . Occorre  precisare,
in proposito,  che  il  secondo  periodo  della  predetta  previsione
statutaria - a tenore del quale «Le tasse automobilistiche  istituite
con legge provinciale  costituiscono  tributi  propri».  -  e'  stato
aggiunto dal numero 1) della lettera c) del comma  107  dell'art.  2,
legge 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1°  gennaio  2010  ai
sensi di quanto disposto dal  comma  253  del  citato  art.  2  della
medesima legge n. 191/2009.
    E, in effetti, l'art. 4  della  legge  provinciale  11  settembre
1998, n. 10, nella parte  che  qui  interessa,  dispone  che:  "1.  A
decorrere dal 1° gennaio 1999 e' istituita la  tassa  automobilistica
provinciale, ai sensi dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  16
marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale  e  provinciale),
come modificato dall'articolo 1 del  decreto  legislativo  24  luglio
1994, n. 432. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, dalla predetta
data cessa l'applicazione nel territorio della  Provincia  di  Trento
della tassa automobilistica erariale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n.  39  (Testo  unico  delle  leggi
sulle tasse automobilistiche), come da ultimo modificato dal  decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 43.
    2.  In  attesa   di   una   disciplina   organica   della   tassa
automobilistica provinciale il presupposto d'imposta, la misura della
tassa, i soggetti passivi, le modalita' di applicazione del  tributo,
fatta  eccezione  per  quanto  disposto   al   comma   3,   rimangono
assoggettati alla disciplina  prevista  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 39 del  1953,  nonche'  alle  altre  disposizioni
previste per la tassa automobilistica erariale  e  regionale  vigenti
nel restante territorio nazionale».
    L'art. 4 della legge provinciale n.  10  del  1998  e'  stata  da
ultimo modificata dalla norma oggetto della presente impugnazione.
    L'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 9  del
2015, recante «Disposizioni per l'assestamento del  bilancio  annuale
2015 e pluriennale  2015-2017  della  Provincia  autonoma  di  Trento
(legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)», cosi' dispone:
«1. Dopo il comma 6-quinquies dell'articolo 4 della legge provinciale
n. 10 del 1998 e' inserito il seguente:
        "6-sexies. Dal 1° gennaio 2015 sono  esentati  dal  pagamento
della  tassa  automobilistica  provinciale  gli   autoveicoli   e   i
motoveicoli,  esclusi  quelli  adibiti  a   uso   professionale,   di
anzianita' compresa tra i  venti  e  i  trent'anni,  classificati  di
interesse  storico  o  collezionistico,  iscritti  in  uno   seguenti
registri: Automotoclub storico  italiano,  Storico  Lancia,  Italiano
Fiat,  Italiano  Alfa  Romeo,  Storico   Federazione   motociclistica
italiana, Registro storico dell'Automobile club d'Italia. In caso  di
utilizzazione su pubblica strada i veicoli esentati sono assoggettati
a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di
25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli.".
    2.   Alla    copertura    delle    minori    entrate    derivanti
dall'applicazione di quest'articolo  si  provvede  con  le  modalita'
indicate nella tabella C».
    1.2. L'articolo 4 della  legge  provinciale  n.  9/2015,  dunque,
nell'introdurre  il  comma  6-sexies  all'articolo  4   della   legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dispone che, a partire  dal  1°
gennaio 2015,  gli  autoveicoli  ed  i  motoveicoli,  esclusi  quelli
adibiti ad uso professionale, di anzianita' compresa tra i 20 e i  30
anni, classificati d'interesse storico e collezionistico, iscritti in
uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano  Fiat,  Italiano  Alfa
Romeo, Storico FMI e Registro Storico dell'Automobile Club  d'Italia,
sono esentati dal pagamento della tassa  automobilistica,  salvo  che
non siano adibiti a uso professionale. I predetti veicoli, in caso di
utilizzazione su pubblica strada, sono assoggettati ad una  tassa  di
circolazione fissa annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di  euro
10,33 per i motoveicoli.
    La norma provinciale sospettata, invero, non appare in linea  con
la previsione dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n.  342,
che, per effetto delle modifiche apportate dall'art.  1,  comma  666,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),  non
prevede piu' l'esenzione dalla tassa automobistica per i  veicoli  di
particolare interesse storico o collezionistico dai 20  ai  29  anni,
bensi' solo l'esenzione per veicoli e  motoveicoli  a  decorrere  dal
trentesimo anno dalla loro costruzione.
    I veicoli dai 20  ai  29  anni  iscritti  nei  suddetti  registri
sarebbero in tal modo esenti, diversamente dalla  norma  statale  che
per tale categoria non prevede piu' alcuna forma di esenzione.
    L'ultimo periodo del comma  6-sexies,  peraltro,  istituisce  una
tassa di circolazione fissa per i predetti veicoli di anzianita'  dal
20° al 29° anno, per i  quali,  la  normativa  statale  gia'  prevede
l'assoggettamento alla tassa automobilistica ordinaria (art. 63 della
legge n. 342/2000).
    La disposizione in esame,  quindi,  reintroduce  l'esenzione  dal
pagamento delle tasse  automobilistiche  in  favore  dei  veicoli  di
anzianita' compresa tra  i  venti  e  i  trent'anni  classificati  di
particolare interesse storico e collezionistico [prevista, in  parte,
dall'art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000,  n.  342  e  poi
soppressa dall'art. 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre
2014, n. 190] e, di  conseguenza,  reintroduce,  anche  la  tassa  di
circolazione annuale c.d. forfettaria a carico dei  medesimi  veicoli
[parimenti soppressa dal predetto comma 666, lettera c)  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190], in  caso  di  loro  utilizzazione  su  una
pubblica strada.
    Si  tratta  di   una   disposizione   che   viene   ad   incidere
significativamente sulla disciplina riguardante particolari categorie
di veicoli (ossia  gli  «autoveicoli  e  motoveicoli  di  particolare
interesse storico e collezionistico»), per le quali, come  detto,  la
normativa statale contempla  all'art.  63  della  legge  n.  342/2000
specifiche disposizioni, ponendosi cosi' in contrasto con le norme di
rilievo costituzionale indicate in epigrafe.
    1.3. Tale contrasto  e'  apprezzabile,  in  primo  luogo,  se  si
considera che la legge provinciale denunciata interviene a modificare
la  tassa  automobilistica  provinciale,  che  nonostante  il  tenore
letterale del secondo periodo del comma 1 del citato  art.  73  dello
Statuto, non pare del tutto riconducibile ai tributi propri.
    Il rilievo non e'  privo  di  conseguenze  perche'  se  la  tassa
automobilistica provinciale - al  pari  della  tassa  automobilistica
regionale, di pertinenza delle Regioni  a  statuto  ordinario  (5)  -
fosse, come si crede, un tributo proprio derivato, cosi' come  inteso
nella giurisprudenza di codesta Ecc.ma
    Corte (sentenza  n.  288  del  2012  (6)  ,  non  sussisterebbero
soverchi dubbi nell'affermarne l'illegittimita' costituzionale.
    Codesta Ecc.ma Corte,  infatti,  ha  ritenuto  costituzionalmente
illegittima una legge regionale che prevedendo, al pari  della  norma
provinciale denunciata, casi di esenzione dalla tassa automobilistica
dei veicoli di particolare interesse storico  e  collezionistico  non
contemplati dalla norma statale era intervenuta  illegittimamente  su
aspetti della  disciplina  sostanziale  del  tributo  riservati  alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato in  materia  di  tributi
erariali ex art.  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e)  Cost.
(sentenza n. 455 del 2005 (7) ).
    Vi e' pero', nel nostro caso, che norme di rilievo statutario  e,
in primo luogo, l'art. 73, comma 1,  secondo  periodo  dello  Statuto
attribuiscono alle Provincie autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  il
potere di istituire con legge provinciale le  tasse  automobilistiche
le quali «costituiscono tributi propri».
    Occorre,  quindi,  verificare   se   la   tassa   automobilistica
provinciale, istituita dall'art. 4 della legge provinciale n. 10/1998
in forza dell'art. 3 del d.lgs. n. 268/1992, possa davvero  ritenersi
un tributo proprio in senso stretto (ovvero originario).
    Tale verifica non puo' che essere  compiuta  alla  stregua  delle
richiamate affermazioni di codesta Ecc.ma Corte secondo  cui  tributo
proprio «e' quello istituito  dalle  Regioni  con  proprie  leggi  in
relazione  ai  presupposti  non  gia'  assoggettati  ad   imposizione
erariale» (sentenza n. 288 del 2012).
    I caratteri del tributo proprio in  senso  stretto,  quindi,  non
possono riscontrarsi nella tassa automobilistica  provinciale  atteso
che il Legislatore provinciale nell'istituirla, in attesa  della  sua
«disciplina organica», ha espressamente voluto, al comma 2 del citato
art.  4,  una  disciplina,   sia   pure   temporanea,   della   tassa
automobilistica provinciale che lasciasse il tributo assoggettato nei
suoi caratteri essenziali (presupposto d'imposta, misura della tassa,
soggetti  passivi  e  modalita'  di  applicazione)  «alla  disciplina
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del  1953,
nonche' alle altre disposizioni previste per la tassa automobilistica
erariale e regionali vigenti nel restante territorio nazionale».
    La scelta legislativa della Provincia, pertanto, e'  univoca  nel
conservare l'assoggettamento alla disciplina statale del  tributo  in
parola quanto meno nella regolazione dei suoi tratti fondamentali. La
tassa automobilistica provinciale percio' non  puo'  considerarsi  un
tributo  proprio  in  senso  stretto   ma   assume,   piuttosto,   la
connotazione di un  tributo  proprio  derivato  nei  termini  innanzi
indicati (vedi supra nota 6). Prova ne e' che il comma 5 dell'art.  4
della legge n. 10/1998 autorizza la Giunta provinciale  a  modificare
le tariffe entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa  statale,
«ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale»  (8)
il quale si riferisce espressamente ai «tributi erariali».
    Di qui la conferma che la tassa automobilistica provinciale, come
attualmente  disciplinata,  rimane  un  «tributo  proprio   derivato»
regolato  da  leggi  statali,  il  cui  gettito  e'  attribuito  alla
Provincia che puo', se la legge dello Stato lo  consente,  modificare
le aliquote e prevedere esenzioni,  detrazioni  e  deduzioni  ma  non
incidere sulle caratteristiche essenziali del tributo,  per  lo  meno
fino a quando non decida di dettare la  «disciplina  organica»  della
materia.
    Ne' possono rinvenirsi i caratteri del tributo proprio  in  senso
stretto nell'art. 4 della legge provinciale n. 9/2015 (che, peraltro,
non appare perfettamente allineata con la  previsione  contenuta  nel
comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale n. 10 del  1998)  laddove
assoggetta gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi  quelli  adibiti
ad uso professionale, di anzianita' compresa tra i 20 e  i  30  anni,
classificati d'interesse storico e collezionistico, iscritti  in  uno
dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo,
Storico FMI e Registro Storico dell'Automobile Club d'Italia, in caso
di utilizzazione su pubblica strada, alla tassa di circolazione fissa
annua.
    Infatti, l'introduzione  di  una  tassa  di  circolazione  per  i
predetti veicoli di anzianita' tra i venti ed i trenta anni, in  caso
di utilizzo su pubblica strada, costituisce un nuovo tributo che  non
pare riconducibile ai tributi propri che, in base al  comma  1  dello
stesso art. 73 dello Statuto, la Provincia ha facolta'  di  istituire
con legge propria, in armonia con i principi del  sistema  tributario
dello Stato, nelle materie di sua competenza.
    Il  Legislatore  provinciale,   nel   prevedere,   in   caso   di
utilizzazione, il pagamento della  tassa  automobilistica  in  misura
c.d. forfettaria per i veicoli per i quali  ha  disposto  l'esenzione
dal pagamento di quella tassa in misura ordinaria, ha  introdotto  un
tributo  ad  hoc  che  non  si  distingue  nei  tratti   fondamentali
(presupposto d'imposta, soggetti passivi e modalita' di applicazione)
da quello gia' previsto dalla normativa nazionale; e cio'  anche  se,
di fatto, sostituisce il regime di tassazione ordinaria, prevista dal
sistema statale.
    La  previsione  nell'ultimo  periodo  del  comma  1  della  norma
censurata di una tassa automobilistica c.d. forfettaria, come  detto,
e'  diretta  conseguenza  della  reintroduzione  dell'esenzione   dal
pagamento del tributo gia' prevista dal Legislatore statale e poi  da
quest'ultimo eliminata con  l'art.  1,  comma  666,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. La norma provinciale,  dunque,  contempla  una
tassa che ricalca inevitabilmente le caratteristiche  essenziali  del
tributo statale gia' recepite dall'art. 4 della legge provinciale  n.
10/1998, inserendosi - peraltro senza un adeguato coordinamento -  in
quel corpo normativo.
    Deve  escludersi,  dunque,  che  con  la  norma   sospettata   il
Legislatore provinciale abbia istituito un tributo proprio  in  senso
stretto.
    1.4. Orbene, muovendo dal  presupposto  che,  all'attualita',  la
tassa automobilistica provinciale  assume  i  caratteri  del  tributo
proprio derivato, l'esenzione  dal  pagamento  della  tassa  disposta
dalla  norma  censurata  contrasta  con  i  parametri  costituzionali
indicati in epigrafe.
    L'abrogazione dei citati commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge  n.
342 del 2000, disposta dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del
2014, comporta, come detto, che agli autoveicoli ed ai motoveicoli di
particolare  interesse  storico  e  collezionistico   non   e'   piu'
riconosciuta l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.
    Detta  esenzione  e'  riservata,  invece,  ai  soli   veicoli   e
motoveicoli  -  esclusi  quelli  adibiti  ad  uso   professionale   -
ultratrentennali di cui al comma 1 del citato art. 63 della legge  n.
342 del 2000, per i quali e'  conseguentemente  dovuta  la  tassa  di
circolazione forfettaria annua, come prescrive il successivo comma  4
del citato art. 63.
    Per il Legislatore statale, dunque, non hanno piu' alcun  rilievo
ai fini tributari il particolare interesse storico collezionistico  e
l'anzianita' ultra-ventennale dei veicoli. Infatti, gli autoveicoli e
i motoveicoli con le predette caratteristiche non possono piu' essere
annoverati  nelle  «particola  categorie  di  veicoli»   che   godono
dell'esenzione di cui al  ridetto  art.  63  e  rimangono,  pertanto,
assoggettati  alla  tassa  automobilistica  nella  misura  e  con  le
modalita' ordinarie.
    L'abrogazione   dell'esenzione   dal   pagamento   della    tassa
automobilistica per i veicoli di  interesse  storico  collezionistico
con anzianita' ultraventennale deve  essere  rispettata  anche  dalla
legge  provinciale  che  disciplina  la  materia.  Tale  abrogazione,
infatti, e' espressione  del  principio,  sotteso  alle  disposizioni
dell'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014  (non  impugnato,
si ripete, dalla Provincia) che attribuisce al Legislatore  nazionale
il potere di individuare le categorie di veicoli che  possono  essere
esentati dal pagamento della tassa nonche' dell'art. 1 del  d.P.R.  5
febbraio 1953, n. 39, il quale identifica il presupposto del  tributo
nella «circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli  autoveicoli
e dei relativi rimorchi».
    D'altronde, codesta Suprema  Corte,  pur  riconoscendo  che  alle
Regioni a statuto ordinario e'  stato  attribuito  il  gettito  della
tassa, unitamente  all'attivita'  amministrativa  connessa  alla  sua
riscossione e a un limitato potere della determinazione  dell'importo
del tributo, ha precisato che resta «ferma  la  competenza  esclusiva
dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della
tassa stessa» (sentenza n. 297 del 2003). Disciplina sostanziale  che
si estende alla  selezione  delle  categorie  dei  veicoli  che  sono
esclusi dal pagamento  della  tassa,  soprattutto  allorquando,  come
nella specie, tale selezione incide sul presupposto d'imposta e sulla
soggettivita' passiva. Non vi e' dubbio, poi, che  la  legge  statale
possa riservare a Regioni e Province autonome la facolta' di disporre
esenzioni ma occorre all'uopo una precisa disposizione che  nell'art.
63, della legge. n. 342 del 2000 non si rinviene.
    La  scelta   del   Legislatore   nazionale   di   selezionare   e
razionalizzate le agevolazioni in materia di tasse  automobilistiche,
pertanto, rientra nell'ambito della  sfera  di  competenza  esclusiva
dello Stato, in base all'art. 117, secondo comma, lettera  e),  della
Costituzione.  E,  in  ogni  caso,  la   disciplina   statale   sopra
richiamata, nell'individuare le categorie dei  veicoli  esentate  dal
pagamento della tassa,  incide  sul  presupposto  di  imposta  e  sui
soggetti passivi ed e' espressiva di principi  di  coordinamento  del
sistema tributario volti a  garantire  l'unitaria  definizione  degli
elementi essenziali del prelievo  sull'intero  territorio  nazionale.
Ragion per cui la legge provinciale non potrebbe comunque  modificare
detti elementi del  prelievo  in  modo  non  conforme  rispetto  alla
ridetta  legislazione  statale.  E  cio',  invero,  pur  qualificando
ipoteticamente la tassa automobilistica come tributo proprio.
    A volere opinare diversamente, si dovrebbe ritenere che la  legge
provinciale possa liberamente  esentare  dal  pagamento  della  tassa
qualsiasi  categoria  di  veicoli,   finendo   cosi'   per   incidere
addirittura  sul  presupposto  d'imposta,  sui  soggetti  passivi   e
sull'individuazione delle fattispecie imponibili, vale a  dire  sugli
elementi caratterizzanti del tributo, in  chiaro  spregio  ai  limiti
sopra illustrati che connotano la competenza legislativa di Regioni e
Province autonome in materia di tributi propri derivati come la tassa
automobilistica.
    In altri termini, la legge provinciale  puo'  disporre  esenzioni
dal pagamento della tassa automobilistica solo nei limiti fissati dal
Legislatore nazionale e quindi come «non  puo'  escludere  esenzioni,
detrazioni e deduzioni gia' previsti dalla legge  statale»  (sentenza
n. 288  del  2012)  cosi'  non  puo'  far  rivivere  l'esenzione  dal
pagamento della tassa in parola  disposta  dall'art.  1,  comma  666,
della legge n. 190 del 2014 estendendola, per giunta, a  veicoli  non
considerati dalla norma statale soppressa e introducendo per la  loro
individuazione  criteri   diversi   da   quelli   previgenti   (ossia
l'iscrizione in uno  «dei  seguenti  registri:  Automotoclub  storico
italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico
Federazione motociclistica italiana, Registro storico dell'Automobile
club d'Italia»).
    Del pari, la legge provinciale non puo' disporre che, in caso  di
utilizzo sulla  pubblica  strada,  sia  assoggettata  alla  tassa  di
circolazione forfettaria una intera categoria di veicoli per i  quali
il Legislatore statale ha previsto il pagamento della tassa in misura
ordinaria.
    La norma censurata, quindi, non  appare  rispettosa  del  dettato
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), oltre che del  terzo  comma
dello stesso articolo nonche' dell'art.  119,  secondo  comma,  della
Costituzione, perche' reintroduce  l'esenzione  dal  pagamento  della
tassa automobilistica, gia' prevista  dalle  previgenti  disposizioni
statali, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge  n.  342  del
2000, abrogati dalla legge di stabilita' per il 2015, per  i  veicoli
di    interesse    storico    collezionistico    con     l'anzianita'
ultraventennale,   assoggettando   tali   veicoli   alla   tassa   di
circolazione forfettaria in caso di utilizzo sulla pubblica strada.
    1.5. In via subordinata, o comunque alternativa, ai  rilievi  che
precedono, si osserva che la norma impugnata e' stata  emanata  dalla
Provincia autonoma di Trento. Occorre, dunque, verificare se essa sia
(anche) conforme  alle  previsioni  statutarie  dell'art.  73  e  se,
comunque, tali pravisioni possano averne legittimato l'emanazione.
    Sono state gia' esposte le ragioni che depongono univocamente per
la  qualificazione  della  tassa  automobilistica  provinciale   come
tributo proprio derivato.  Deve  dunque  ritenersi  che  ad  essa  si
applichi il disposto del comma 1-bis dell'art. 73  dello  Statuto  il
quale «relativamente ai tributi erariali per  i  quali  lo  Stato  ne
prevede la possibilita'» consente alla Provincia «in ogni  caso  [di]
modificare aliquote e prevedere  esenzioni,  detrazioni  e  deduzioni
purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla  normativa
statale».
    La previsione statutaria [aggiunta anch'essa, a far data  dal  1°
gennaio 2010, dall'art. 2, comma 107, lettera  c),  numero  2,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191] pare assimilabile, in qualche misura,
al disposto dell'art. 8, comma 2 del  decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68 (9) , di cui la citata sentenza n.  288  del  2012  tiene
conto  con  affermazioni  che,  come  si  e'  visto,   non   appaiono
incompatibili con le conclusioni raggiunte al superiore punto 1.4.
    Non puo' trascurarsi, tuttavia, che codesta Ecc.ma  Corte  si  e'
pronunciata ex professo e non isolatamente, sia pure con  riferimento
ad altro tributo erariale (IRAP), circa  ambito  operativo  dell'art.
73, comma 1-bis, dello Statuto  precisando  come  «Tale  disposizione
statutaria va interpretata ... nel senso che, nell'ipotesi in cui  il
gettito  di  un  tributo  erariale  sia  interamente  devoluto   alle
Province, queste, ove la legge  statale  consenta  loro  una  qualche
manovra sulle aliquote, sulle esenzioni,  sulle  detrazioni  o  sulle
deduzioni ("ne prevede la possibilita'"),  possono  liberamente  ("in
ogni caso") compiere una qualsiasi di tali manovre, purche' essa  non
abbia l'effetto economico  di  superare  il  limite  delle  "aliquote
superiori" fissate dalla legge  statale  ...  Il  suddetto  parametro
statutario, attribuendo alle Province ampia liberta' di  manovra,  le
autorizza, infatti, ad introdurre modifiche anche diverse  da  quelle
indicate dalla legge dello Stato e, quindi, ad influire  sul  gettito
del tributo erariale ad esse destinato, alla sola condizione  che  le
modifiche apportate non determinino una pressione tributaria maggiore
di   quella   derivante   dall'applicazione   dell'aliquota   massima
consentita. Ne consegue che, entro tali limiti, le Province  potranno
prevedere esenzioni o detrazioni anche nell'ipotesi in cui  la  legge
statale consenta solo la variazione dell'aliquota» (sentenza  n.  323
del 2013 v. anche la sentenza n. 357 del 2010).
    Ferme e condivise le affermazioni di codesta Suprema Corte, vi e'
pero' che la norma censurata presenta  peculiarita'  che  inducono  a
qualche ulteriore considerazione.
    Si tratta cioe' di stabilire  se  la  Provincia,  possa  disporre
l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per una  intera
categoria  di  veicoli,  rispettando  la  sola  condizione  che  tale
modifica  non  determini  un  aggravio  della  pressione   tributaria
superiore a quella derivante dall'applicazione dell'aliquota  massima
consentita, anche quando il Legislatore nazionale, non solo non abbia
previsto tale  possibilita',  ma  abbia  addirittura  soppresso  (con
l'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014)  la  norma  statale
(di cui commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge n.  342  del  2000)  che
prevedeva l'esenzione dal pagamento della tassa per quella  categoria
di veicoli (ovvero quelli di interesse storico  collezionistieco  con
l'anzianita' ultraventennale) sull'intero territorio nazionale.
    La norma  provinciale,  che  pur  senza  aggravare  la  pressione
fiscale reintroduca, persino ampliandola, l'esenzione  dal  pagamento
della tassa  per  una  intera  categoria  di  veicoli,  espressamente
ritenuta  dalla  legge  statale   non   meritevole   di   godere   di
quell'esonero,  finisce  per  incidere,  come  detto,  gli   elementi
caratterizzanti del tributo (presupposto d'imposta, soggetti  passivi
e individuazione delle fattispecie imponibili), e quindi  non  appare
rispettosa dei  limiti  imposti  dall'art.  73,  comma  1-bis,  dello
Statuto. Parimenti, la legge provinciale  non  puo'  reintrodurre  la
tassa di circolazione forfettaria, in caso di utilizzo sulla pubblica
strada, per quella stessa categoria di veicoli che la  legge  statale
ha (gia') assoggettato al pagamento della tassa in  misura  ordinaria
non avendo (piu') ravvisato le condizioni necessarie  per  consentire
il pagamento forfettario, peraltro, mai riconosciuto  per  alcuni  di
quei veicoli (ossia  quelli  per  i  quali  la  norma  sospettata  ha
disposto l'esenzione che neppure i soppressi commi 2 e 3 dell'art. 63
della legge n. 342/2000 prevedevano).
    L'articolo  4  della  legge  provinciale  n.  9  del   2015,   in
definitiva,  non  appare  in  armonia  con  i  principi  del  sistema
tributario dello Stato e si pone quindi in contrasto  con  la  citata
norma  statutaria.  Questa,  infatti,  subordina   l'intervento   del
Legislatore provinciale in tema di tassa automobilistica non solo  al
mancato aggravio della pressione fiscale ma anche al  rispetto  della
specifica volonta' manifestata  dal  Legislatore  nazionale  -  nella
specie, con l'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014, che  la
Provincia non  ha  impugnato  -  nell'individuare  le  categorie  dei
veicoli esentate dal pagamento della  tassa,  tanto  piu'  quando  la
norma statale incide  sul  presupposto  di  imposta  e  sui  soggetti
passivi del tributo.
    In altre parole, nel porre nel nulla la norma  statale  (art.  1,
comma 666, della legge n. 190 del  2014),  la  legge  provinciale  ha
travalicato un limite (intrinseco) imposto  dalla  stessa  previsione
statutaria  che,  come  detto,   e'   espressivo   di   principi   di
coordinamento del sistema tributario  volti  a  garantire  l'unitaria
definizione  degli  elementi  essenziali  del  prelievo   sull'intero
territorio nazionale. Di qui il contrasto della norma  censurata  con
l'articolo 73 dello Statuto in correlazione  con  gli  articoli  117,
terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione.

(1) La  norma,  nel  testo  previgente,  cosi'  stabiliva:  «1.  Sono
    esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli  ed
    i motoveicoli, esclusi quelli adibiti  ad  uso  professionale,  a
    decorrere dall'anno in cui si compie  il  trentesimo  anno  dalla
    loro costruzione. Salvo prova contraria,  i  veicoli  di  cui  al
    primo  periodo  si  considerano  costruiti  nell'anno  di   prima
    immatricolazione in Italia o in altro Stato.  A  tal  fine  viene
    predisposto,  per  gli  autoveicoli  dall'Automobilclub   Storico
    Italiano  (ASI),  per  i  motoveicoli  anche  dalla   Federazione
    Motociclistica Italiana (FMI), un  apposito  elenco  indicante  i
    periodi di produzione dei veicoli. 2. L'esenzione di cui al comma
    1  e'  altresi'  estesa  agli  autoveicoli   e   motoveicoli   di
    particolare interesse storico e collezionistico per  i  quali  il
    termine e' ridotto  a  venti  anni.  Si  considerano  veicoli  di
    particolare interesse storico e  collezionistico:  a)  i  veicoli
    costruiti  specificamente  per  le  competizioni;  b)  i  veicoli
    costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche  in  vista
    di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i  quali,
    pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e  b),
    rivestano un particolare interesse storico o  collezionistico  in
    ragione del loro rilievo industriale,  sportivo,  estetico  o  di
    costume. 3. I veicoli indicati al comma 2 sono  individuati,  con
    propria determinazione, dall'ASI  e,  per  i  motoveicoli,  anche
    dalla FMI. Tale determinazione e' aggiornata  annualmente.  4.  I
    veicoli di cui ai commi 1 e  2  sono  assoggettati,  in  caso  di
    utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione
    forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli  e  di  lire
    20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la  riscossione  e
    l'accertamento della predetta  tassa,  si  applicano,  in  quanto
    compatibili,  le   disposizioni   che   disciplinano   la   tassa
    automobilistica, di cui al testo unico delle  leggi  sulle  tasse
    automobilistiche, approvato  con  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39,  e  successive  modificazioni.
    Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di  trascrizione  e'
    fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per
    i motoveicoli».

(2) L'art. 1, comma 666,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
    dispone che: «All'articolo 63 della legge 21  novembre  2000,  n.
    342, sono apportate le seguenti modificazioni:  a)  al  comma  1,
    l'ultimo periodo e' soppresso; b) i commi 2 e 3 sono abrogati; c)
    al comma 4, le parole: "I veicoli di cui ai commi  1  e  2"  sono
    sostituite dalle seguenti: "I veicoli di cui al comma 1"».

(3) L'art. 3, comma 1, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, prevede che  «Ai
    sensi degli articoli 72 e 73 dello statuto, le  province  possono
    stabilire imposte e tasse sul turismo e la regione e le  province
    possono istituire tributi propri in armonia con  i  principi  del
    sistema tributario dello Stato,  quali  risultano  da  leggi  che
    espressamente li stabiliscono per i singoli tributi, ovvero quali
    si desumono dalla legislazione vigente nel caso di istituzione di
    tributi non specificatamente disciplinati da leggi  dello  Stato.
    La regione e le province possono altresi' istituire nelle materie
    di rispettiva competenza tributi e  contributi  corrispondenti  a
    quelli di competenza delle regioni a statuto  ordinario  e  delle
    province di diritto comune in armonia con  i  principi  stabiliti
    dalle leggi che li disciplinano. Fino  all'istituzione  da  parte
    delle province o della regione dei predetti tributi e  contributi
    continuano ad applicarsi  le  norme  relative  ai  corrispondenti
    tributi e contributi statali».

(4) L'art. 73, comma 1, dello Statuto dispone che: «La regione  e  le
    province hanno facolta' di istituire con leggi tributi propri  in
    armonia con i principi del sistema tributario dello Stato,  nelle
    materie  di  rispettiva  competenza.  Le  tasse  automobilistiche
    istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri».

(5) La tassa automobilistica  regionale  e'  stata  qualificata  come
    tributo proprio derivato per il quale la legge regionale: «a) non
    puo' modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e
    passivi); b) puo' modificarne  le  aliquote  nel  limite  massimo
    fissato dal comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992  (tra
    il 90 ed  il  110  per  cento  degli  importi  vigenti  nell'anno
    precedente); c) puo' disporre esenzioni, detrazioni  e  deduzioni
    nei limiti di legge e,  quindi,  non  puo'  escludere  esenzioni,
    detrazioni  e  deduzioni  gia'  previste  dalla  legge   statale»
    (sentenza n. 288 del 2012).

(6) Il riferimento e' alle «nozioni di tributo proprio della  Regione
    - che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 5 maggio  2009,
    n. 42 (Delega al Governo in materia di  federalismo  fiscale,  in
    attuazione dell'art. 119 della Costituzione), e' quello istituito
    dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai  presupposti  non
    gia' assoggettati ad imposizione erariale - e di tributo  proprio
    derivato  della   Regione,   che,   ai   sensi   della   medesima
    disposizione, ricomprende quei tributi istituiti  e  regolati  da
    leggi statali, il cui gettito  e'  attribuito  alle  Regioni,  le
    quali possono  modificarne  le  aliquote  e  disporre  esenzioni,
    detrazioni e deduzioni nei limiti e  secondo  i  criteri  fissati
    dalla  legislazione  statale  e  nel  rispetto  della   normativa
    comunitaria» (sent. 288/2012).

(7) Ripetutamente e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale
    di  norme  regionali  che  disponevano  esenzioni   dalla   tassa
    automobilistica o modificavano  la  disciplina  dei  termini  per
    l'accertamento del tributo,  perche'  invasive  della  competenza
    esclusiva dello Stato:  sent.  296,  297  e  311/2003;  241/2004;
    455/2005; 412 e 413/2006; 451/2007; 442/2008.

(8) L'art. 73, comma 1-bis,  primo  periodo  dello  Statuto  speciale
    prevede che: «Le province, relativamente ai tributi erariali  per
    i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in ogni caso
    modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni
    purche'  nei  limiti  delle  aliquote  superiori  definite  dalla
    normativa statale».

(9) Al  comma  2,  che  «Fermi   restando   i   limiti   massimi   di
    manovrabilita' previsti dalla legislazione  statale,  le  regioni
    disciplinano la tassa automobilistica regionale».

 
                              P. Q. M.
 
    Si conclude perche', ai sensi dell'art. 127 Cost,.  l'articolo  4
della legge della Provincia autonoma di Trento del 3 giugno 2015,  n.
9, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.
    Si produce:
        estratto conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri
del 17 luglio 2015, con allegata relazione del Dipartimento  per  gli
affari regionali, le autonomie e lo sport.
          Roma, 3 agosto 2015
 
                   L'Avvocato dello Stato: Marrone
 

 

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