Ricorso n. 79 del 7 ottobre 2009 (Regione Umbria)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 ottobre 2009 , n. 79
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 ottobre 2009 (della Regione Umbria).
(GU n. 45 dell'11-11-2009)
Ricorso della Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 1346 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura rogata dal notaio dott. Marco Carbonari, n. rep. 72578 del 30 settembre 2009 (doc. 2), dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto presso l'avv. Manzi in via Confalonieri n. 5; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in relazione all'art. 4, commi da 1 a 4, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, per violazione: dell'articolo 117, terzo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione; del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati. F a t t o La presente controversia ha ad oggetto l'art. 4, commi da 1 a 4, del d.l. n. 78/2009, Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Nello stesso giorno in cui e' stata promulgata la legge di conversione, e' stato emanato il d.l. n. 103/2009, che ha modificato l'art. 4 in questione. Il d.l. n. 103 ad oggi e' ancora in attesa di conversione. L'art. 4 concerne Interventi urgenti per le reti dell'energia e, al comma 1, dispone che il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, «individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari». Per la realizzazione dei predetti interventi e con le medesime modalita' si prevede la nomina, con deliberazione del Consiglio dei ministri, di uno o piu' Commissari straordinari del Governo ai sensi dell'art. 11 legge n. 400/1988 (comma 2). Ciascun Commissario, «sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185» (comma 3, come modificato dal d.l. n. 103/2009). Con i provvedimenti di cui al comma 1 «sono altresi' individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonche' i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti» (comma 4). Come noto, la legge cost. n. 3/2001 ha attribuito alle regioni ordinarie potesta' legislativa concorrente e potere di allocare le funzioni amministrative in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di «governo del territorio» e di «tutela della salute» (art. 117, comma terzo, e articolo 118 della Costituzione). Per quanto concerne il settore dell'energia, si possono qui ricordare la delibera di Giunta regionale n. 561 del 19 maggio 2008, in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di elettricita' da fonti rinnovabili (attuativi dell'art. 5 legge regionale 26 marzo 2008, n. 5), la legge regionale n. 21 del 3 novembre 2004 per l'autorizzazione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la delibera G.r. n. 729 dell'11 maggio 2005, Atto di indirizzo per l'inserimento ambientale e paesaggistico degli impianti eolici. In materia di governo del territorio si puo' ricordare la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale. Le norme impugnate introducono un sistema anomalo per la realizzazione di interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione nonche' alla produzione dell'energia, ricorrendo all'impiego dello strumento dei «commissari straordinari», i quali agiscono con poteri enormi e notevolmente derogatori, a detrimento delle attribuzioni regionali. Inoltre, l'art. 4, commi da 1 a 3, prevede l'intesa con le regioni interessate solo per gli interventi relativi alla produzione dell'energia e non anche per quelli relativi al trasporto e distribuzione dell'energia, nonostante la natura concorrente della materia. L'intesa Stato-singole regioni e' necessaria sia per l'individuazione degli interventi sia per la nomina del commissario sia per la realizzazione degli interventi. Con tale contenuto, le norme impugnate risultano costituzionalmente illegittime per le seguenti ragioni di D i r i t t o 1) Illegittimita' dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, per violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, commi primo e secondo, Cost. La Regione Umbria non contesta che, nelle circostanze indicate dalla norma, l'individuazione degli interventi urgenti relativi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia sia fatta a livello centrale (pur censurando la mancata previsione dell'intesa per le reti di trasmissione e distribuzione, come si illustrera' nel punto 2), essendo consapevole che - come ha in altra occasione osservato codesta ecc.ma Corte costituzionale - gli organi statali sono «gli unici a cui naturalmente non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale» (sent. n. 383/2005; v. anche la sent. n. 6/2004). Codesta Corte ha, pero', anche sottolineato che la «chiamata in sussidiarieta'» di funzioni statali in materie di competenza regionale puo' giustificarsi solo qualora la legislazione statale «detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e... risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tal fine»; inoltre, «essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di Governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali» (sent. n. 6/2004; su cio' v. il punto 2). Ora, la disciplina dell'art. 4 d.l. n. 78/2009 non risulta ne' pertinente ne' proporzionata. Non e' pertinente perche' gli imprecisati interventi per i quali sussisterebbero «particolari ragioni di urgenza» devono essere realizzati «con capitale prevalentemente o interamente privato»: dunque, la legge non e' idonea a regolare interventi realmente urgenti, perche' la disponibilita' del capitale privato e' per definizione non garantita; se ci fossero davvero interventi urgenti da compiere, la legge avrebbe direttamente stanziato una somma. Inoltre, la disciplina non e' proporzionata perche', se l'individuazione degli interventi va compiuta a livello centrale, non ci sono ragioni per attrarre al centro la realizzazione di essi. Nella misura in cui gli interventi urgenti relativi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia non rientrino in quanto tali nelle competenze amministrative statali, essi possono e devono essere realizzati dalle regioni. Il principio di sussidiarieta' giustifica l'attrazione al centro di funzioni che devono essere esercitate unitariamente ma non di funzioni per le quali sussista una ragione di urgenza. Se il legislatore statale vuole «accelerare» interventi di competenza regionale, puo' dettare la disciplina utile allo scopo, ad esempio riducendo i termini o semplificando in altro modo i procedimenti, nell'esercizio della sua potesta' legislativa di principio. Del resto anche la disciplina generale relativa ai commissari (art. 11 legge n. 400/1988: «Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali ...») conferma che lo strumento dei commissari non e' in via di principio previsto per compiere atti urgenti di competenza di altre amministrazioni. In effetti, il principio di sussidiarieta' ha gia' operato nella materia dell'energia, giustificando l'attribuzione ad organi statali di determinate funzioni amministrative, in virtu' di esigenze di esercizio unitario (v. l'art. 29 d.lgs. n. 112/1998 e la legge n. 239/2004). Risulta dunque illegittimo ed incongruo invocare nuovamente il principio di sussidiarieta' per avocare allo Stato la realizzazione di interventi rientranti nella competenza regionale, solo in virtu' di una loro urgenza, del resto meramente asserita. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4, dunque, sono illegittimi perche' prevedono poteri amministrativi statali (comma 2: la nomina dei commissari; comma 3: le funzioni dei commissari; comma 4: «i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti») in materia di competenza regionale (energia e governo del territorio), in violazione dell'art. 117, comma 3, e dell'art. 118, commi 1 e 2. In subordine, il comma 3 sarebbe comunque illegittimo per l'ampiezza dei poteri attribuiti al commissario. Come sopra illustrato, in base a tale disposizione il commissario «emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185». Dunque, il commissario ha il potere di abbreviare i termini previsti dalla legge (anche regionale) e di avvalersi «dei poteri di sostituzione e di deroga» di cui all'art. 20, comma 4, d.l. n. 185/2008. La disposizione richiamata, a sua volta, stabilisce quanto segue: «per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare». Dunque, mentre la parte iniziale del comma 3 sembra limitare l'intervento del commissario ai casi di ritardo delle amministrazioni competenti, il rinvio all'art. 20, comma 4, d.l. n. 185/2008 implica che esso abbia in generale «i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari» ed il potere di provvedere «in deroga ad ogni disposizione vigente». In pratica, il mantenimento del rinvio all'art. 20, comma 4, rischia di vanificare parzialmente la correzione che e' stata introdotta dal d.l. n. 103/2009 (prima di tale correzione, l'art. 4, comma 3, stabiliva che «ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi»): il d.l. n. 103/2009 ha stabilito, al fine di salvaguardare le competenze regionali e degli enti locali, che il commissario interviene solo in caso di ritardo delle amministrazioni competenti. Ma la disposizione rimane ambigua, dato che la disposizione si presta ad essere intesa nel senso che il commissario mantiene il potere di sostituirsi sempre a tali amministrazioni e di provvedere «in deroga ad ogni disposizione vigente». In ogni caso, trattandosi di «interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonche' ... alla produzione dell'energia», l'attribuzione di tali poteri al commissario risulta, ad avviso della ricorrente regione, illegittima. Non appare costituzionalmente ammissibile che presunte ragioni di urgenza legittimino il conferimento ad un commissario del potere di «espropriare» le competenze amministrative spettanti alle regioni e agli enti locali in materia di energia, governo del territorio e tutela della salute, e non e' ammissibile che il commissario possa derogare ad ogni norma, comprese le norme regionali che regolano la VIA e quelle poste a difesa della salute dei cittadini, evidentemente messa a repentaglio dagli impianti oggetto dell'art. 4. Inoltre, la previsione dei poteri sostitutivi del commissario (si tratta di sostituzione «ordinaria», non di quella di cui all'art. 120 Cost.) non risponde a tre dei quattro requisiti individuati da codesta Corte costituzionale, a partire dalla sent. n. 43/2004, in quanto non e' competente un organo politico, non si tratta di atti obbligatori e non sono previste garanzie procedimentali per le regioni. Il fatto che il commissario sia nominato dal Governo non soddisfa il primo requisito perche' non si tratta di un commissario ad acta. nominato a fronte di una specifica inerzia regionale. Posto dunque che, alla stregua di quanto qui argomentato, la stessa esistenza del commissario e' illegittima (per le ragioni gia' viste), a maggior ragione risulta illegittima - per violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., la norma che da' al commissario i poteri sostitutivi e di deroga di cui all'art. 20, comma 4, d.l. n. 185/2008: poteri che sono ancor meno giustificati nel caso dell'art. 4, trattandosi di interventi non finanziati con risorse pubbliche. Inoltre, risulta ad avviso della ricorrente regione illegittima - per violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118 Cost. - la norma che da' al commissario la possibilita' di abbreviare i termini previsti dalle leggi, in quanto incide potenzialmente su leggi regionali e pregiudica la possibilita' di esercizio della funzione amministrativa regionale o degli enti locali, mettendo a repentaglio gli interessi all'ordinato sviluppo del territorio, all'ambiente e alla salute tutelati dalle leggi regionali in materia di energia e di urbanistica. 2) Illegittimita' dell'art. 4, commi 1, 2 e 3 per violazione del principio di leale collaborazione. Come esposto in narrativa, l'art. 4, commi da 1 a 3, attribuisce ad organi statali il potere di individuare e realizzare determinati interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, senza prevedere alcun coinvolgimento delle regioni interessate ne' nel momento dell'individuazione degli interventi (comma 1) ne' nel momento della nomina dei commissari (comma 2) ne' in quello della realizzazione degli interventi (commi 2 e 3). In particolare, l'art. 4, comma 1 (modificato dalla legge di conversione n. 102/2009 e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), d.l. 3 agosto 2009, n. 103), dispone che il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, «individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari». L'intesa con la regione interessata e' prevista solo in relazione alla produzione, ma non in relazione alla trasmissione ed alla distribuzione. La ricorrente regione ritiene che tale omissione sia costituzionalmente illegittima. Infatti, si tratta anche in questo caso della attribuzione di compiti amministrativi statali in materia di competenza concorrente, di regola non ammissibile. Ed anche ove, come detto nel punto 1, possa ritenersi che l'assegnazione delle competenze ad organi statali, in deroga al normale riparto delle competenze legislative stabilite dall'art. 117, terzo comma, si giustifichi in quanto si tratta di interventi «per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari», tale assetto delle competenze deve pero' trovare la compensazione dell'intesa con le regioni interessate. Ma l'intesa e' prevista solo per la l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia, e non per quelli relativi alla trasmissione e distribuzione dell'energia. Sembra del tutto evidente che di tale differenziazione non vi e' ne' vi puo' essere ragione alcuna, al punto che puo' supporsi che si tratti di una svista nella redazione legislativa: tanto e' evidente che le regioni sono interessate alla realizzazione di interventi «relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia» non meno che a quelli relativi alla «produzione». In aggiunta alla considerazione della competenza costituzionale nella specifica materia, va anche osservato che la trasmissione dell'energia avviene principalmente con gli elettrodotti, cioe' con i tralicci ad alta tensione a forte impatto ambientale e paesaggistico. Tuttavia, tale svista - se di svista si tratta - non puo' essere corretta in sede interpretativa, dal momento che il testo e' chiaro nel prevedere l'intesa in un caso e non nell'altro. Di qui l'illegittimita' costituzionale della disposizione, in quanto non prevede tale intesa in relazione alla trasmissione e distribuzione dell'energia. Il comma 2 prevede che per la realizzazione dei predetti interventi e con le medesime modalita' si prevede la nomina, con deliberazione del Consiglio dei ministri, di uno o piu' Commissari straordinari del Governo ai sensi dell'art. 11 legge n. 400/1988 (comma 2). Anche in questo caso, ribadita l'illegittimita' dell'affidamento della realizzazione delle opere ad un commissario statale, ove invece si ritenesse legittima (in forza del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 118, primo comma la nomina di commissari statali, dovrebbe ugualmente valere il principio dell'intesa, che invece e' previsto, attraverso il rinvio al comma 1, per le sole opere di produzione dell'energia. Di qui in ogni caso l'illegittimita' costituzionale del comma 2 per non aver previsto l'intesa anche sulla nomina di commissari statali in relazione alle opere di trasmissione e distribuzione dell'energia, per le stesse ragioni sopra esposte. I compiti dei commissari sono definiti dal comma 3 e anche questa norma risulta illegittima in quanto non prevede che i provvedimenti relativi alla autorizzazione e realizzazione degli interventi vengano assunti d'intesa con la regione interessata. Non si comprende perche' il comma 3 preveda il coinvolgimento degli enti locali e non quello delle regioni, titolari costituzionali dei poteri legislativi e di allocazione delle funzioni amministrative nelle materie dell'energia e del governo del territorio ed evidentemente interessate dalla realizzazione di interventi che non hanno certo ambito infracomunale. In relazione a tutti e tre i commi sopra considerati deve essere ulteriormente argomentato che gia' da tempo codesta Corte costituzionale ha sancito la necessita' dell'intesa con la regione interessata per la localizzazione e realizzazione di opere «gestite» da organi centrali in virtu' del principio di sussidiarieta'. Cio' e' accaduto sin dalla sentenza fondante n. 303 del 2003, nella quale espressamente si afferma che «per giudicare se una legge statale che occupi questo spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarieta' e adeguatezza diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operativita' della disciplina» (punto 4.1 in diritto): ed e' esattamente questo valore che nella stessa sentenza viene attribuito all'intesa regionale rispetto al Programma delle opere strategiche approvato dal CIPE in base alla legge n. 443 del 2001. Questo principio e' stato ribadito proprio in relazione alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica» dalla sentenza n. 6 del 2004, nella quale la legittimita' costituzionale della normativa statale impugnata e' stata affermata proprio in ragione della circostanza che «l'autorizzazione ministeriale per il singolo impianto "e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata"» (punto 7 in diritto). Ed in questa occasione la Corte ha sottolineato che si deve trattare di «un'intesa "forte", nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento - come, del resto, ha riconosciuto anche l'Avvocatura dello Stato - a causa del particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo, etc.». Anche la sentenza n. 62/2005, che riguarda la questione dello stoccaggio dei rifiuti nucleari, ribadisce che, quando gli interventi necessari realizzati dallo Stato in vista di interessi unitari di tutela ambientale «concernono l'uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall'altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalita' di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi (cfr. sentenza n. 303 del 2003)» (punto 16 diritto). Di seguito la sentenza rileva che nel caso era stato prevista sulla individuazione del sito l'intesa con la Conferenza unificata, e valuta come corretta questa previsione. Essa tuttavia prosegue osservando che «quando pero', una volta individuato il sito, si debba provvedere alla sua "validazione", alla specifica localizzazione e alla realizzazione dell'impianto, l'interesse territoriale da prendere in considerazione e a cui deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, e' quello della regione nel cui territorio l'opera e' destinata ad essere ubicata», e che «non basterebbe piu', a questo livello, il semplice coinvolgimento della Conferenza unificata, il cui intervento non puo' sostituire quello, costituzionalmente necessario, della singola regione interessata» (punto 17 in diritto). Il principio della necessaria intesa con la regione interessata viene ulteriormente ribadito con la sentenza n. 383 del 2005, in relazione alla individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ove pure si afferma la necessita' «che anche tale individuazione sia effettuata d'intesa con le regioni e le province autonome interessate» (punto 25 in diritto). Si puo' infine segnalare che la stessa Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere del 29 luglio 2009, ha chiesto che «si ripristini il testo originario del decreto-legge che prevedeva l'intesa con le regioni e le province autonome interessate non solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia, ma anche per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico». Ne risulta confermata l'illegittimita' delle norme censurate, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, nella parte in cui non prevedono un'intesa «forte della regione sia per l'atto di individuazione degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia sia per l'atto di nomina dei commissari sia per gli atti adottati dai commissari.
P. Q. M. La Regione Umbria, come sopra rappresentata e difesa, chiede voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in relazione all'art. 4, commi da 1 a 4, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso. Padova-Roma, addi' 1° ottobre 2009 Prof. avv. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi