RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 ottobre 2009 , n. 79
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7 ottobre 2009 (della Regione Umbria). 
 
 
(GU n. 45 dell'11-11-2009) 
 
 
    Ricorso della Regione Umbria, in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale pro tempore,  autorizzato  con  deliberazione  della
Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 1346 (doc. 1), rappresentata e
difesa, come da procura rogata dal notaio dott. Marco  Carbonari,  n.
rep.  72578  del  30  settembre  2009  (doc.  2),   dall'avv.   prof.
Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi  di  Roma,  con
domicilio eletto presso l'avv. Manzi in via Confalonieri n. 5; 
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n.  78  «Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di
termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, in relazione all'art.  4,  commi  da  1  a  4,  come  modificato
dall'articolo  1  del  decreto-legge  3  agosto  2009,  n.  103,  per
violazione: 
        dell'articolo 117, terzo comma,  e  dell'articolo  118  della
Costituzione; 
        del principio di leale  collaborazione,  nei  modi  e  per  i
profili di seguito illustrati. 
 
                              F a t t o 
 
    La presente controversia ha ad oggetto l'art. 4, commi da 1 a  4,
del d.l. n. 78/2009,  Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di
termini, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del  2009.
Nello  stesso  giorno  in  cui  e'  stata  promulgata  la  legge   di
conversione, e' stato emanato il d.l. n. 103/2009, che ha  modificato
l'art. 4 in questione. Il d.l. n. 103 ad oggi e' ancora in attesa  di
conversione. 
    L'art. 4 concerne Interventi urgenti per le reti dell'energia  e,
al comma 1, dispone che il Consiglio dei ministri,  su  proposta  dei
Ministri  competenti,  «individua  gli   interventi   relativi   alla
trasmissione ed alla distribuzione  dell'energia,  nonche',  d'intesa
con le regioni e le province  autonome  interessate,  gli  interventi
relativi alla produzione dell'energia,  da  realizzare  con  capitale
prevalentemente  o  interamente  privato,  per  i   quali   ricorrono
particolari  ragioni  di  urgenza  in   riferimento   allo   sviluppo
socio-economico e che devono essere effettuati  con  mezzi  e  poteri
straordinari». 
    Per la realizzazione dei predetti interventi e  con  le  medesime
modalita' si prevede la nomina, con deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, di uno o piu' Commissari straordinari del Governo ai  sensi
dell'art. 11 legge n. 400/1988 (comma 2). 
    Ciascun Commissario, «sentiti gli enti locali interessati,  emana
gli atti e i provvedimenti,  nonche'  cura  tutte  le  attivita',  di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o  quelli  piu'  brevi,  comunque  non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in  deroga  dallo  stesso
Commissario,   occorrenti    all'autorizzazione    e    all'effettiva
realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle  disposizioni
comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione  e
di deroga di cui all'articolo  20,  comma  4,  del  decreto-legge  29
novembre 2008,  n.  185»  (comma  3,  come  modificato  dal  d.l.  n.
103/2009). 
    Con i provvedimenti di cui al comma 1 «sono altresi'  individuati
le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che
cio' comporti nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
Stato, nonche' i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro  per
la semplificazione  normativa  e  degli  altri  Ministri  competenti»
(comma 4). 
    Come noto, la legge cost. n. 3/2001 ha  attribuito  alle  regioni
ordinarie potesta' legislativa concorrente e potere  di  allocare  le
funzioni  amministrative  in  materia  di  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia», di «governo del territorio»  e
di «tutela della salute» (art. 117, comma terzo, e articolo 118 della
Costituzione). 
    Per quanto concerne  il  settore  dell'energia,  si  possono  qui
ricordare la delibera di Giunta regionale n. 561 del 19 maggio  2008,
in materia di autorizzazione unica per la costruzione  e  l'esercizio
di impianti  di  produzione  di  elettricita'  da  fonti  rinnovabili
(attuativi dell'art. 5 legge regionale 26 marzo 2008, n. 5), la legge
regionale n. 21 del 3 novembre 2004 per l'autorizzazione ad  impianti
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili  e
la delibera G.r. n. 729 dell'11 maggio 2005, Atto  di  indirizzo  per
l'inserimento ambientale e paesaggistico degli impianti eolici. 
    In materia di governo del territorio si puo' ricordare  la  legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 11, Norme in materia  di  governo  del
territorio: pianificazione urbanistica comunale. 
    Le  norme  impugnate  introducono  un  sistema  anomalo  per   la
realizzazione  di  interventi  relativi  alla  trasmissione  e   alla
distribuzione  nonche'  alla  produzione   dell'energia,   ricorrendo
all'impiego dello strumento dei «commissari  straordinari»,  i  quali
agiscono con poteri enormi e notevolmente  derogatori,  a  detrimento
delle attribuzioni regionali. 
    Inoltre, l'art. 4, commi da  1  a  3,  prevede  l'intesa  con  le
regioni interessate solo per gli interventi relativi alla  produzione
dell'energia  e  non  anche  per  quelli  relativi  al  trasporto   e
distribuzione dell'energia, nonostante la  natura  concorrente  della
materia.  L'intesa  Stato-singole  regioni  e'  necessaria  sia   per
l'individuazione degli interventi sia per la nomina  del  commissario
sia per la realizzazione degli interventi. 
    Con   tale    contenuto,    le    norme    impugnate    risultano
costituzionalmente illegittime per le seguenti ragioni di 
 
                            D i r i t t o 
 
1) Illegittimita' dell'art.  4,  commi  2,  3  e  4,  per  violazione
dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, commi primo  e  secondo,
Cost. 
    La Regione Umbria non contesta che,  nelle  circostanze  indicate
dalla norma, l'individuazione degli interventi urgenti relativi  alla
trasmissione, alla distribuzione e alla produzione  dell'energia  sia
fatta a  livello  centrale  (pur  censurando  la  mancata  previsione
dell'intesa per le reti di  trasmissione  e  distribuzione,  come  si
illustrera' nel punto 2), essendo consapevole che - come ha in  altra
occasione osservato codesta ecc.ma Corte costituzionale - gli  organi
statali sono «gli unici a cui naturalmente non sfugge la  valutazione
complessiva del fabbisogno nazionale di energia e  quindi  idonei  ad
operare in modo adeguato per ridurre eventuali  situazioni  di  gravi
carenze a livello nazionale» (sent. n. 383/2005; v. anche la sent. n.
6/2004). 
    Codesta Corte ha, pero', anche sottolineato che la  «chiamata  in
sussidiarieta'»  di  funzioni  statali  in  materie   di   competenza
regionale puo' giustificarsi solo  qualora  la  legislazione  statale
«detti una disciplina  logicamente  pertinente,  dunque  idonea  alla
regolazione delle suddette funzioni, e... risulti limitata  a  quanto
strettamente  indispensabile  a  tal  fine»;  inoltre,   «essa   deve
risultare  adottata  a  seguito  di  procedure  che   assicurino   la
partecipazione dei livelli di Governo coinvolti attraverso  strumenti
di  leale  collaborazione  o,  comunque,  deve   prevedere   adeguati
meccanismi di cooperazione per l'esercizio  concreto  delle  funzioni
amministrative allocate agli organi centrali» (sent.  n.  6/2004;  su
cio' v. il punto 2). 
    Ora, la disciplina dell'art. 4 d.l. n. 78/2009  non  risulta  ne'
pertinente  ne'  proporzionata.  Non  e'   pertinente   perche'   gli
imprecisati  interventi  per  i  quali  sussisterebbero  «particolari
ragioni  di  urgenza»  devono   essere   realizzati   «con   capitale
prevalentemente o interamente  privato»:  dunque,  la  legge  non  e'
idonea  a  regolare  interventi   realmente   urgenti,   perche'   la
disponibilita' del capitale privato e' per definizione non garantita;
se ci fossero  davvero  interventi  urgenti  da  compiere,  la  legge
avrebbe direttamente stanziato una somma. 
    Inoltre,  la  disciplina  non  e'   proporzionata   perche',   se
l'individuazione degli interventi va compiuta a livello centrale, non
ci sono ragioni per attrarre al  centro  la  realizzazione  di  essi.
Nella  misura  in  cui   gli   interventi   urgenti   relativi   alla
trasmissione, alla distribuzione e alla produzione  dell'energia  non
rientrino in quanto tali  nelle  competenze  amministrative  statali,
essi possono e devono essere realizzati dalle regioni. 
    Il principio di sussidiarieta' giustifica l'attrazione al  centro
di funzioni che devono essere  esercitate  unitariamente  ma  non  di
funzioni per  le  quali  sussista  una  ragione  di  urgenza.  Se  il
legislatore  statale  vuole  «accelerare»  interventi  di  competenza
regionale, puo' dettare la disciplina utile allo  scopo,  ad  esempio
riducendo i termini o semplificando in  altro  modo  i  procedimenti,
nell'esercizio della sua potesta' legislativa di principio. 
    Del resto anche la disciplina  generale  relativa  ai  commissari
(art.  11  legge  n.  400/1988:  «Al  fine  di  realizzare  specifici
obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati
dal Parlamento o dal Consiglio  dei  ministri  o  per  particolari  e
temporanee esigenze di coordinamento  operativo  tra  amministrazioni
statali ...») conferma che lo strumento dei commissari non e' in  via
di principio previsto per compiere  atti  urgenti  di  competenza  di
altre amministrazioni. 
    In effetti, il principio di sussidiarieta' ha gia' operato  nella
materia dell'energia, giustificando l'attribuzione ad organi  statali
di determinate funzioni amministrative,  in  virtu'  di  esigenze  di
esercizio unitario (v. l'art. 29 d.lgs. n. 112/1998  e  la  legge  n.
239/2004).  Risulta  dunque   illegittimo   ed   incongruo   invocare
nuovamente il principio di sussidiarieta' per avocare allo  Stato  la
realizzazione di interventi rientranti  nella  competenza  regionale,
solo in virtu' di una loro urgenza, del resto meramente asserita. 
    I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4, dunque,  sono  illegittimi  perche'
prevedono poteri amministrativi  statali  (comma  2:  la  nomina  dei
commissari; comma 3: le funzioni dei commissari; comma 4:  «i  poteri
di controllo e di  vigilanza  del  Ministro  per  la  semplificazione
normativa  e  degli  altri  Ministri  competenti»)  in   materia   di
competenza  regionale  (energia  e  governo   del   territorio),   in
violazione dell'art. 117, comma 3, e dell'art. 118, commi 1 e 2. 
    In  subordine,  il  comma  3  sarebbe  comunque  illegittimo  per
l'ampiezza  dei  poteri  attribuiti  al   commissario.   Come   sopra
illustrato, in base a tale disposizione  il  commissario  «emana  gli
atti  e  i  provvedimenti,  nonche'  cura  tutte  le  attivita',   di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o  quelli  piu'  brevi,  comunque  non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in  deroga  dallo  stesso
commissario,   occorrenti    all'autorizzazione    e    all'effettiva
realizzazione  degli  interventi,  nel  rispetto  delle  disposizioni
comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione  e
di deroga di cui all'articolo  20,  comma  4,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185».  Dunque,  il  commissario  ha  il  potere  di
abbreviare i termini previsti dalla  legge  (anche  regionale)  e  di
avvalersi «dei poteri di sostituzione e di deroga»  di  cui  all'art.
20, comma 4, d.l. n. 185/2008. 
    La disposizione richiamata, a sua volta, stabilisce quanto segue: 
        «per l'espletamento dei compiti  stabiliti  al  comma  3,  il
commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni
fase  dell'investimento  e  ad  ogni  atto  necessario  per  la   sua
esecuzione, i poteri, anche  sostitutivi,  degli  organi  ordinari  o
straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni  disposizione
vigente  e  nel  rispetto  comunque   della   normativa   comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
nonche' dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico,  e  fermo
restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al  comma  1  del
presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui
si intende derogare». 
    Dunque, mentre la parte iniziale  del  comma  3  sembra  limitare
l'intervento del commissario ai casi di ritardo delle amministrazioni
competenti, il rinvio all'art. 20, comma 4, d.l. n. 185/2008  implica
che esso abbia in generale «i poteri, anche sostitutivi, degli organi
ordinari o straordinari» ed il potere di  provvedere  «in  deroga  ad
ogni disposizione vigente». 
    In pratica, il mantenimento del  rinvio  all'art.  20,  comma  4,
rischia  di  vanificare  parzialmente  la  correzione  che  e'  stata
introdotta dal d.l. n. 103/2009 (prima di tale correzione, l'art.  4,
comma 3, stabiliva che «ciascun Commissario, sentiti gli enti  locali
interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte  le
attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche,  occorrenti
all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli  interventi»):
il d.l. n.  103/2009  ha  stabilito,  al  fine  di  salvaguardare  le
competenze  regionali  e  degli  enti  locali,  che  il   commissario
interviene solo in caso di ritardo delle amministrazioni  competenti.
Ma la disposizione rimane ambigua, dato che la disposizione si presta
ad essere intesa nel senso che il commissario mantiene il  potere  di
sostituirsi sempre a tali amministrazioni e di provvedere «in  deroga
ad ogni disposizione vigente». 
    In  ogni  caso,  trattandosi   di   «interventi   relativi   alla
trasmissione ed alla distribuzione  dell'energia,  nonche'  ...  alla
produzione  dell'energia»,   l'attribuzione   di   tali   poteri   al
commissario risulta, ad avviso della ricorrente regione, illegittima. 
    Non appare costituzionalmente ammissibile che presunte ragioni di
urgenza legittimino il conferimento ad un commissario del  potere  di
«espropriare» le competenze amministrative spettanti alle  regioni  e
agli enti locali in materia di  energia,  governo  del  territorio  e
tutela della salute, e non e' ammissibile che  il  commissario  possa
derogare ad ogni norma, comprese le norme regionali che  regolano  la
VIA e quelle poste a difesa della salute dei cittadini, evidentemente
messa a repentaglio dagli impianti oggetto dell'art. 4. 
    Inoltre, la previsione dei poteri sostitutivi del commissario (si
tratta di sostituzione «ordinaria», non di quella di cui all'art. 120
Cost.) non risponde  a  tre  dei  quattro  requisiti  individuati  da
codesta Corte costituzionale, a partire dalla sent.  n.  43/2004,  in
quanto non e' competente un organo politico, non si  tratta  di  atti
obbligatori e  non  sono  previste  garanzie  procedimentali  per  le
regioni. Il fatto che il commissario sia  nominato  dal  Governo  non
soddisfa il primo requisito perche' non si tratta di  un  commissario
ad acta. nominato a fronte di una specifica inerzia regionale. 
    Posto dunque che, alla stregua  di  quanto  qui  argomentato,  la
stessa esistenza del commissario e' illegittima (per le ragioni  gia'
viste), a  maggior  ragione  risulta  illegittima  -  per  violazione
dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo e  secondo  comma,
Cost., la norma che da' al commissario  i  poteri  sostitutivi  e  di
deroga di cui all'art. 20, comma 4, d.l. n. 185/2008: poteri che sono
ancor  meno  giustificati  nel  caso  dell'art.  4,  trattandosi   di
interventi non finanziati con risorse pubbliche. 
    Inoltre, risulta ad avviso della ricorrente regione illegittima -
per violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118 Cost. - la
norma che da' al commissario la possibilita' di abbreviare i  termini
previsti dalle  leggi,  in  quanto  incide  potenzialmente  su  leggi
regionali e pregiudica la possibilita' di  esercizio  della  funzione
amministrativa regionale o degli enti locali, mettendo a  repentaglio
gli interessi all'ordinato sviluppo del  territorio,  all'ambiente  e
alla salute tutelati dalle leggi regionali in materia di energia e di
urbanistica. 
2) Illegittimita' dell'art. 4, commi 1, 2  e  3  per  violazione  del
principio di leale collaborazione. 
    Come esposto in narrativa, l'art. 4, commi da 1 a 3,  attribuisce
ad organi statali il potere di individuare e  realizzare  determinati
interventi  relativi  alla   trasmissione   ed   alla   distribuzione
dell'energia, senza  prevedere  alcun  coinvolgimento  delle  regioni
interessate ne'  nel  momento  dell'individuazione  degli  interventi
(comma 1) ne' nel momento della nomina dei commissari (comma  2)  ne'
in quello della realizzazione degli interventi (commi 2 e 3). 
    In particolare, l'art. 4, comma  1  (modificato  dalla  legge  di
conversione n. 102/2009 e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett.  a),
n. 1), d.l. 3 agosto 2009, n. 103),  dispone  che  il  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  dei  Ministri  competenti,  «individua   gli
interventi  relativi  alla   trasmissione   ed   alla   distribuzione
dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da
realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per  i
quali ricorrono particolari ragioni di urgenza  in  riferimento  allo
sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con  mezzi  e
poteri straordinari». 
    L'intesa con la regione interessata e' prevista solo in relazione
alla produzione, ma  non  in  relazione  alla  trasmissione  ed  alla
distribuzione. 
    La  ricorrente   regione   ritiene   che   tale   omissione   sia
costituzionalmente illegittima. Infatti, si tratta  anche  in  questo
caso della attribuzione di compiti amministrativi statali in  materia
di competenza concorrente, di regola non ammissibile. 
    Ed anche ove,  come  detto  nel  punto  1,  possa  ritenersi  che
l'assegnazione delle competenze  ad  organi  statali,  in  deroga  al
normale riparto delle competenze legislative stabilite dall'art. 117,
terzo comma, si giustifichi in quanto si tratta di interventi «per  i
quali ricorrono particolari ragioni di urgenza  in  riferimento  allo
sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con  mezzi  e
poteri  straordinari»,  tale  assetto  delle  competenze  deve  pero'
trovare la compensazione dell'intesa con le regioni  interessate.  Ma
l'intesa e' prevista solo per la  l'individuazione  degli  interventi
relativi alla produzione dell'energia, e non per quelli relativi alla
trasmissione e distribuzione dell'energia. 
    Sembra del tutto evidente che di tale differenziazione non vi  e'
ne' vi puo' essere ragione alcuna, al punto che puo' supporsi che  si
tratti di una svista nella redazione legislativa: tanto  e'  evidente
che le regioni sono  interessate  alla  realizzazione  di  interventi
«relativi alla trasmissione ed alla distribuzione  dell'energia»  non
meno che a  quelli  relativi  alla  «produzione».  In  aggiunta  alla
considerazione  della  competenza  costituzionale   nella   specifica
materia, va anche osservato che la trasmissione dell'energia  avviene
principalmente con gli elettrodotti, cioe' con  i  tralicci  ad  alta
tensione a forte impatto ambientale e paesaggistico. 
    Tuttavia, tale svista - se di svista si tratta - non puo'  essere
corretta in sede interpretativa, dal momento che il testo  e'  chiaro
nel prevedere l'intesa in un caso e non nell'altro. 
    Di qui l'illegittimita'  costituzionale  della  disposizione,  in
quanto non prevede tale  intesa  in  relazione  alla  trasmissione  e
distribuzione dell'energia. 
    Il  comma  2  prevede  che  per  la  realizzazione  dei  predetti
interventi e con le medesime modalita'  si  prevede  la  nomina,  con
deliberazione del Consiglio dei ministri, di uno  o  piu'  Commissari
straordinari del Governo  ai  sensi  dell'art.  11  legge n. 400/1988
(comma 2). 
    Anche in questo caso, ribadita l'illegittimita'  dell'affidamento
della realizzazione delle opere ad un commissario statale, ove invece
si ritenesse legittima (in forza del principio di  sussidiarieta'  di
cui all'art. 118,  primo  comma  la  nomina  di  commissari  statali,
dovrebbe ugualmente valere il principio dell'intesa,  che  invece  e'
previsto, attraverso il rinvio al comma  1,  per  le  sole  opere  di
produzione  dell'energia.  Di  qui  in  ogni  caso   l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 per non aver previsto l'intesa anche sulla
nomina di commissari statali in relazione alle opere di  trasmissione
e distribuzione dell'energia, per le stesse ragioni sopra esposte. 
    I compiti dei commissari sono definiti dal comma 3 e anche questa
norma risulta illegittima in quanto non prevede che  i  provvedimenti
relativi alla autorizzazione e realizzazione degli interventi vengano
assunti d'intesa con la regione interessata. Non si comprende perche'
il comma 3 preveda il coinvolgimento degli enti locali e  non  quello
delle regioni, titolari costituzionali dei poteri  legislativi  e  di
allocazione delle funzioni amministrative nelle materie  dell'energia
e del governo  del  territorio  ed  evidentemente  interessate  dalla
realizzazione di interventi che non hanno certo ambito infracomunale. 
    In relazione a tutti e tre i commi sopra considerati deve  essere
ulteriormente  argomentato  che   gia'   da   tempo   codesta   Corte
costituzionale ha sancito la necessita' dell'intesa  con  la  regione
interessata per la localizzazione e realizzazione di opere  «gestite»
da organi centrali in virtu' del principio di sussidiarieta'. Cio' e'
accaduto sin dalla sentenza fondante n. 303  del  2003,  nella  quale
espressamente si afferma che «per giudicare se una legge statale  che
occupi questo spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o  non
costituisca invece applicazione  dei  principi  di  sussidiarieta'  e
adeguatezza diviene elemento valutativo essenziale la  previsione  di
un'intesa fra lo Stato e  le  regioni  interessate,  alla  quale  sia
subordinata l'operativita' della disciplina» (punto 4.1 in  diritto):
ed e' esattamente questo  valore  che  nella  stessa  sentenza  viene
attribuito all'intesa regionale rispetto  al  Programma  delle  opere
strategiche approvato dal CIPE in base alla legge n. 443 del 2001. 
    Questo principio e' stato  ribadito  proprio  in  relazione  alla
materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
elettrica» dalla sentenza n. 6 del 2004, nella quale la  legittimita'
costituzionale della normativa statale impugnata e'  stata  affermata
proprio  in   ragione   della   circostanza   che   «l'autorizzazione
ministeriale per il singolo impianto "e' rilasciata a seguito  di  un
procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e
locali   interessate,   svolto   nel   rispetto   dei   principi   di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7  agosto  1990,
n.  241,  e  successive  modificazioni,  d'intesa  con   la   regione
interessata"» (punto 7 in diritto). Ed in questa occasione  la  Corte
ha sottolineato che si deve trattare di «un'intesa "forte", nel senso
che il suo mancato raggiungimento costituisce  ostacolo  insuperabile
alla conclusione del procedimento - come, del resto, ha  riconosciuto
anche l'Avvocatura dello Stato - a causa del particolarissimo impatto
che una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie  di
funzioni regionali relative al governo del  territorio,  alla  tutela
della salute, alla valorizzazione dei beni culturali  ed  ambientali,
al turismo, etc.». 
    Anche la sentenza n. 62/2005, che  riguarda  la  questione  dello
stoccaggio dei rifiuti nucleari, ribadisce che, quando gli interventi
necessari realizzati dallo Stato in vista  di  interessi  unitari  di
tutela ambientale «concernono l'uso del territorio, e in  particolare
la realizzazione di opere e di insediamenti atti  a  condizionare  in
modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole  aree,  l'intreccio,
da un lato, con la competenza regionale  concorrente  in  materia  di
governo del territorio, oltre che  con  altre  competenze  regionali,
dall'altro lato con gli interessi  delle  popolazioni  insediate  nei
rispettivi  territori,  impone  che  siano  adottate   modalita'   di
attuazione degli  interventi  medesimi  che  coinvolgano,  attraverso
opportune forme di collaborazione, le regioni sul cui territorio  gli
interventi sono destinati a realizzarsi (cfr.  sentenza  n.  303  del
2003)» (punto 16 diritto). Di seguito la sentenza rileva che nel caso
era stato prevista sulla individuazione  del  sito  l'intesa  con  la
Conferenza unificata, e valuta come corretta questa previsione.  Essa
tuttavia prosegue osservando che «quando pero', una volta individuato
il sito, si debba provvedere alla sua "validazione",  alla  specifica
localizzazione  e  alla  realizzazione   dell'impianto,   l'interesse
territoriale da prendere  in  considerazione  e  a  cui  deve  essere
offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, e'  quello  della
regione nel cui territorio l'opera e' destinata ad essere ubicata», e
che  «non  basterebbe   piu',   a   questo   livello,   il   semplice
coinvolgimento della Conferenza unificata, il cui intervento non puo'
sostituire  quello,  costituzionalmente  necessario,  della   singola
regione interessata» (punto 17 in diritto). 
    Il principio della necessaria intesa con la  regione  interessata
viene ulteriormente ribadito con la sentenza  n.  383  del  2005,  in
relazione  alla   individuazione   delle   infrastrutture   e   degli
insediamenti strategici, ove pure si afferma la necessita' «che anche
tale individuazione sia effettuata  d'intesa  con  le  regioni  e  le
province autonome interessate» (punto 25 in diritto). 
    Si puo' infine segnalare che la stessa  Commissione  parlamentare
per le questioni regionali, nel parere del 29 luglio 2009, ha chiesto
che  «si  ripristini  il  testo  originario  del  decreto-legge   che
prevedeva l'intesa con le regioni e le province autonome  interessate
non  solo  per  l'individuazione  degli  interventi   relativi   alla
produzione  dell'energia,  ma  anche   per   l'individuazione   degli
interventi  relativi   alla   trasmissione   e   alla   distribuzione
dell'energia  da  realizzare  con  capitale  privato,  per  i   quali
ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo
socio-economico». 
    Ne risulta confermata l'illegittimita' delle norme censurate, per
violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. e del  principio
di leale collaborazione, nella parte in cui non  prevedono  un'intesa
«forte  della  regione  sia  per  l'atto  di   individuazione   degli
interventi  relativi  alla   trasmissione   ed   alla   distribuzione
dell'energia sia per l'atto di nomina dei commissari sia per gli atti
adottati dai commissari. 

        
      
 
                              P. Q. M. 
 
    La Regione Umbria, come  sopra  rappresentata  e  difesa,  chiede
voglia codesta ecc.ma Corte  costituzionale  accogliere  il  ricorso,
dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n.  78  «Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di
termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
n. 102, in relazione all'art. 4, commi da  1  a  4,  come  modificato
dall'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, nelle parti,
nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso. 
        Padova-Roma, addi' 1° ottobre 2009 
 
          Prof. avv. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi 
 

        

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