Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  l'8  agosto  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) (art. 127, comma 1, Cost. ed art. 34,  comma  2,  legge  11
marzo 1953, n. 87) 
 
 
(GU n. 42 del 5.10.2011)
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e'
ope legis domiciliato in Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri adottata  nella  riunione  del  7
luglio 2011; 
    Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta
Regionale pro tempore, con sede in Genova, piazza De Ferrari n. 1; 
    Per   la   declaratoria   della   illegittimita'   costituzionale
dell'articolo 1 (Caccia programmata), comma 1, lettere A) e B), della
legge della Regione Liguria 1° giugno 2011 n. 12, pubblicata nel  BUR
n. 9 del 1° giugno 2011,  recante  il  titolo  «Calendario  venatorio
regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche
agli articoli 6 e 34 della legge regionale    luglio  1994,  n.  29
(Norme regionali per la protezione della fauna  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni»; 
    Per violazione dell'articolo 117, comma 1 e comma 2, lettera  s),
Cost. 
 
                                Fatto 
 
    La  legge  della  Regione  Liguria  n.  12  del    giugno  2011
disciplina  il  calendario  venatorio  per  le  stagioni   2011/2012,
2012/2013 e 2013/2014, apportando, inoltre, modifiche agli artt. 6  e
34 della legge regionale n. 29 del 1° luglio 1994. 
    In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. A) e B),  che  individua
il regime di caccia programmata definendo le specie cacciabili  ed  i
relativi periodi di caccia, contrasta con l'art.  18,  commi  2  e  4
della legge n. 157 dell'11  febbraio  1992,  recante  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio». 
    Le disposizioni  normative  della  legge  della  Regione  Liguria
indicate  oggetto  di  censura  con   il   presente   ricorso,   sono
costituzionalmente illegittime in  quanto  si  pongono  in  manifesto
contrasto con l'art.  117,  comma  1  e  comma  2,  lett.  s),  della
Costituzione per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    1. - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s),  Cost.  ,
in relazione alle prescrizioni contenute nell'art. 18, commi 2  e  4,
della legge 11 febbraio 1992,  n.  157,  che  disciplinano  i  poteri
regolamentari delle Regioni per l'esercizio dell'attivita' di  caccia
nell'annata venatoria. 
    In via preliminare, ancor prima di procedere alla  evidenziazione
degli elementi di contrasto  tra  la  normativa  regionale  e  quella
statale, e' doveroso rammentare il riparto di competenze tra Stato  e
Regioni nella materia in oggetto anche alla luce della giurisprudenza
di codesta ecc.ma Corte. 
    A tal proposito si osserva  che,  a  seguito  della  riforma  del
Titolo V  della  Costituzione,  la  trasformazione  della  competenza
regionale in materia di caccia da concorrente a  residuale  (sentenza
Corte cost. n. 315 del 2010)  deve  armonizzarsi  con  la  competenza
esclusiva  dello  Stato  in  materia  di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema, prevista dal comma secondo dell'art. 117, lett. s). 
    Infatti, secondo  principi  costantemente  affermati  da  codesta
ecc.ma Corte, la disciplina sulla caccia  ha  per  oggetto  la  fauna
selvatica, che rappresenta «un bene ambientale di  notevole  rilievo,
la  cui  tutela  rientra  nella  materia  "tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema"», affidata  alla  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello  di  tutela,
non «minimo», ma «adeguato e non riducibile» (Corte cost.,  sent.  n.
193 del 2010) . 
    In particolare, il citato art. 18 della legge n. 157 del  1992  -
che garantisce, nel  rispetto  degli  obblighi  comunitari  contenuti
nella direttiva n. 79/409/CEE, standard minimi ed uniformi di  tutela
della fauna sull'intero territorio nazionale -  ha  natura  di  norma
fondamentale di  riforma  economico-sociale,  in  quanto  implica  il
nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui  rispetto
deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte cost.,
sentenze n. 536 del 2002, n. 227 del 2003 e n. 233 del 2010). 
    Ne  consegue  che   le   norme   statali   rappresentano   limiti
invalicabili per  l'attivita'  legislativa  della  Regione,  dettando
norme imperative che devono essere rispettate sull'intero  territorio
nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale. 
    La Corte costituzionale recentemente con la sentenza n.  191  del
2011, riprendendo un orientamento del tutto costante ed uniforme,  ha
avuto modo di ribadire che «la disciplina statale,  che  delimita  il
periodo entro  il  quale  e'  consentito  l'esercizio  venatorio,  e'
ascrivibile al novero delle misure indispensabili per  assicurare  la
sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili,  rientrando»
- pertanto - «nella materia della  tutela  dell'ambiente,  vincolante
per il legislatore regionale (sentenze n. 272 del 2009 e n.  313  del
2006, nonche', successivamente, sentenze n. 233 del 2010 e n. 193 del
2010)». 
    Nell'ambito di tali misure  indispensabili  rientrano,  pertanto,
quelle previste dall'art. 18, commi 1, 2 e 4 della legge n.  157  del
1992 - che, come noto, regola la  disciplina  generale  sulle  specie
cacciabili e sui periodi di attivita' venatoria - qualificabili senza
dubbio come norme volte alla «predisposizione di standard  minimi  di
tutela della fauna» secondo la terminologia di codesta  ecc.ma  Corte
(sent. n. 165 del 2009). 
    Cio' premesso, si osserva che  il  comma  2  dell'art.  18  della
predetta legge n. 157  del  1992,  prevede  che  le  Regioni  possano
autorizzare modifiche alle norme generali sui  periodi  di  attivita'
venatoria  per  particolari  specie,  tenendo  conto  della   propria
situazione  ambientale,  a  seguito  di  apposito  procedimento   che
contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto  Nazionale  per  la
Fauna Selvatica (nelle cui competenze e' poi subentrato  l'I.S.P.R.A.
in base al d.l. 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008). Il  successivo  comma  4
stabilisce che, sulla base del  parere  dell'I.S.P.R.A.,  le  Regioni
pubblicano, entro il 15 giugno di ogni anno, «il calendario regionale
ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel  rispetto
di quanto stabilito dai commi 1 , 2 e 3...» dello stesso articolo 18. 
    Le norme primarie emanate dal legislatore statale  nell'esercizio
della sua competenza esclusiva in materia, fanno riferimento  ad  una
attivita' regolamentare che deve essere adempiuta dalla Regione entro
il termine perentorio del 15 giugno di ciascun anno, a seguito di uno
specifico procedimento che  contempla  l'acquisizione  di  un  parere
obbligatorio dell'Istituto  specificamente  preposto  alle  verifiche
tecniche finalizzate alla tutela degli interessi ambientali. 
    L'interpretazione letterale e logica  delle  citate  disposizioni
induce a ritenere che la legge statale abbia inteso riferirsi in  via
necessaria ed esclusiva ad una attivita' destinata a concludersi  con
un atto di natura amministrativa a contenuto generale, escludendo  la
possibilita' di far ricorso al diverso strumento della legge. 
    Infatti  occorre  considerare  che  l'adozione   del   calendario
venatorio tramite atto di valore amministrativo  appare  imposta,  in
ogni caso, dall'espressa dizione del quarto comma del citato art. 18,
che prevede esplicitamente l'obbligo  di  pubblicare  «il  calendario
regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria». 
    Orbene, l'endiadi fa evidente riferimento ad  un  unico  atto  di
natura regolamentare, contenente le specifiche norme applicabili  nel
territorio regionale nel periodo venatorio preso in considerazione. 
    Ad analoghe conclusioni conduce il carattere temporaneo (annuale)
del provvedimento previsto dalla  legge,  che  ben  si  concilia  con
l'adozione di un atto amministrativo  riferibile  ad  un  determinato
arco temporale, da compiere entro un termine di scadenza definito,  e
che non sembra invece compatibile con un preteso obbligo  di  analogo
genere a carico del legislatore regionale. 
    In ultima analisi, la natura amministrativa (e  non  legislativa)
dell'attivita' provvedimentale di  cui  trattasi  e'  dimostrata  dal
significato  della  disposizione  del  secondo  comma,  che   prevede
l'obbligo di acquisire il parere  dell'Organo  consultivo  competente
nella materia. 
    E' evidente, infatti, che tale parere acquista rilevanza solo  se
si ritiene che la Regione sia tenuta ad esaminarne ed a valutarne  il
contenuto, giustificando con congrua motivazione il proprio eventuale
dissenso attraverso un atto di  natura  amministrativa  adottato  nel
rispetto dell'art. 3, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modifiche ed  integrazioni.  Il  parere  sarebbe  invece
sostanzialmente inutile (e la norma che lo prevede sarebbe  priva  di
effettivo valore precettivo) qualora si ritenesse che la Regione  sia
arbitra  di  concludere  il  procedimento  con  un  atto  di   natura
legislativa, che - per il disposto del secondo comma del citato  art.
3 - si sottrae al predetto obbligo di motivazione. 
    In sostanza, qualora fosse ipotizzabile l'adozione del calendario
venatorio   con   legge   regionale,   anziche'   con   provvedimento
amministrativo,  risulterebbe  pregiudicato  l'esito  della  verifica
tecnica affidata all'ISPRA  sullo  stato  delle  specie  interessate,
cosi' come prescritto dall'art. 18, commi 2 e 4, della  citata  legge
n. 157 del 1992. Tale verifica si tradurrebbe quindi in una specie di
non previsto (quanto inutile ed inefficace) controllo  preventivo  di
legittimita' della legge regionale da  parte  del  competente  Organo
tecnico dello Stato. 
    Questi principi direttivi risultano violati dalla Regione Liguria
a seguito della scelta operata con la legge  regionale  impugnata  di
approvare  il  calendario  venatorio  per  le   stagioni   2011/2012,
2012/2013 e 2013/2014 mediante  provvedimento  legislativo,  anziche'
con atto amministrativo: la Regione, infatti, eludendo  lo  strumento
procedimentale prescritto dalla legge statale, di fatto  finisce  col
vanificare il parere dell'ISPRA. 
    2. - Violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lett.
s), Cost. , in relazione alle prescrizioni  contenute  nell'art.  18,
commi 2 e 6, della legge 11 febbraio 1992,  n.  157,  concernenti  la
disciplina delle specie cacciabili e dei relativi periodi di  caccia;
nonche' alle prescrizioni  della  normativa  comunitaria  di  settore
(direttive nn. 79/409/CEE, 85411/CEE, 91/244/CEE). 
    Alla luce delle suesposte pronunce della Corte costituzionale  la
disciplina della caccia rientra nella piu' ampia materia della tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema ed esattamente a  tal  fine,  invero,
risulta  orientata  la  normativa  nazionale   laddove   prevede,   a
differenza della  legge  della  Regione  Liguria  impugnata,  che  lo
svolgimento   dell'attivita'   venatoria   possa   effettuarsi   solo
assicurando un prelievo venatorio delle specie cacciabili controllato
e monitorato  secondo  criteri  di  sostenibilita':  in  vista  della
realizzazione di tale obiettivo l'art. 18 prevede che il prelievo  di
individui delle varie specie deve  essere  collegato  alla  accertata
disponibilita' di fauna previo monitoraggio e verifica  dell'Istituto
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),  di  cui
non si fa assoluta menzione nelle disposizioni della legge  regionale
oggetto di impugnazione. 
    Inoltre lo stesso articolo 18, al comma 2, dispone che i  periodi
di attivita' venatoria previsti dal comma 1 possano essere modificati
per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali  delle
diverse realta' territoriali ed al comma 4  che  le  regioni  possano
autorizzare le modifiche previo parere dell'ISPRA. Tale  disposizione
prevede dunque l'indicazione delle specie cacciabili e  dei  relativi
periodi di caccia,  indicazioni  che  possono  essere  modificate  in
relazione  alle   situazioni   ambientali   delle   diverse   realta'
territoriali, previo parere dell'ISPRA. 
    Inoltre lo stesso articolo 18, comma 2, della  normativa  statale
di  riferimento  prevede   l'indicazione   tassativa   delle   specie
cacciabili e dei relativi periodi di caccia stabilendo  al  comma  4,
tuttavia, che tali indicazioni possano essere modificate in relazione
alle situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali, previo
parere dello stesso Istituto Superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, previsione questa, ancora una volta,  del  tutto  assente
nella legge della Regione Liguria.  Infatti,  tale  disciplina  cosi'
descritta risulta del tutto assente nella legge regionale n.  12  del
2011 impugnata che, all'articolo 1, comma 1,  lettere  A)  e  B),  si
limita alla mera indicazione delle specie cacciabili e  dei  relativi
periodi di caccia, nulla stabilendo in merito alla  disciplina  delle
modifiche e alla procedura di consultazione dell'ISPRA. 
    Al riguardo occorre rammentare che in altro  giudizio  deciso  da
codesta ecc.ma Corte, era stata impugnata  una  delibera  legislativa
della stessa Regione  Liguria  -  recante  modificazioni  alla  legge
regionale 1° luglio 1994, n. 29 in materia di protezione della  fauna
selvatica omeoterma e  per  il  prelievo  venatorio,  riapprovata,  a
seguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale della  Liguria
il 26 gennaio 1999  -  in  quanto,  tra  l'altro,  non  garantiva  il
rispetto della procedura di consultazione dell'Istituto nazionale per
la fauna selvatica,  ora  soppresso,  come  detto,  a  seguito  della
istituzione dell'ISPRA. 
    Orbene,  anche  in  quella   occasione   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale nel dichiarare l'incostituzionalita'  della  normativa
regionale impugnata (sent. n. 135 del 2001), aveva affermato  che  il
ruolo dell'Istituto «e'  stato  riconosciuto  da  questa  Corte  come
decisivo in varie occasioni (v. le sentenze nn. 53 del 2000; 272  del
1996; 248 e 35 del 1995)».  Pertanto  la  persistenza  della  Regione
Liguria nel caso di specie nell'omettere il rispetto della  procedura
di consultazione dell'Istituto appare  tanto  piu'  grave  attesa  la
reiterata violazione della normativa statale, alla luce  dell'univoco
insegnamento della Corte costituzionale sul punto. 
    Da ultimo, occorre rilevare che le norme  della  Regione  Liguria
non solo appaiono contrastare, per i motivi suesposti, con il riparto
di competenze previsto dall'art. 117, secondo comma e seguenti  della
Costituzione e con la legge statale n. 157 del 1992, ma  stabiliscono
una disciplina difforme anche dalla normativa  comunitaria:  infatti,
e' noto che la materia della caccia e  della  tutela  del  paesaggio,
flora e fauna e' sottoposta al rispetto dei vincoli  derivanti  dalle
direttive  n.  79/409/CEE,  85411/CEE,  91/244/CEE.  Ne   deriva   un
ulteriore profilo di  illegittimita'  costituzionale  per  violazione
dell'art. 117, primo comma, della Costituzione nella misura in cui la
potesta' legislativa regionale viene  esercitata  in  violazione  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1, lett. A) e  B),
della legge regionale della Regione Liguria 1° giugno  2011,  n.  12,
pubblicata nel BUR n. 9 straordinario del 1° giugno 2011, recante  il
titolo «Calendario venatorio regionale  per  le  stagioni  2011/2012,
2012/2013, 2013/2014. Modifiche agli articoli  6  e  34  della  legge
regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali  per  la  protezione
della fauna omeoterma e  per  il  prelievo  venatorio)  e  successive
modificazioni e integrazioni» per violazione dell'articolo 117, primo
comma, e secondo comma, lett. s), Cost. 
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
deposita copia conforme per estratto della delibera del Consiglio dei
Ministri adottata nella  riunione  del  7  luglio  2011,  recante  la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa. 
    Roma, addi' 27 luglio 2011 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Cesaroni 

 

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