Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria  il  16  gennaio  2012  (della  Regione  autonoma   Valle d'Aosta) .

 

 

(GU n. 8 del 22.02.2012 ) 

 

 

 

    Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in  Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1. C.F. n…, in persona del  Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in  forza  di procura a margine del presente atto ed in virtu' della  Deliberazione della Giunta regionale n. 3195 del 30 dicembre 2011,  dall'Avv.Ulisse Corea     del      foro      di      Roma      (C.F…; pec:…; fax: …), presso  il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha  eletto  domicilio;

ricorrente;

    Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo  Chigi, Piazza Colonna, 370; resistere;

    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 12 novembre  2011,  n.  183  («Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  Legge  di  stabilita' 2012»), pubblicata nel Supplemento ordinario  n.  234  alla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  265  dei  14  novembre  2011, limitatamente agli articoli 4, comma 102, 8, commi 3 e 4,  14,  commi da 1 a 6, e 32, commi 10, 17, 19, 22, 23, 24 e 25.

 

                                Fatto

 

    1. Con la legge 12 novembre 2011, n.  183  (Legge  di  stabilita' 2012), sono state introdotte misure  atte  a  garantire  la  crescita della  finanza  pubblica.  da  realizzare,  tra  l'altro,  attraverso riduzioni  di  spesa  delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato. modifica dell'eta' minima pensionabile,  dismissione  del  patrimonio immobiliare pubblico, liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, estensione a tutto il territorio nazionale delle disposizioni  relative  alle  cosiddette  zone  a  «burocrazia  zero, interventi di sostegno economico.

    2. La legge di  stabilita'  reca,  altresi',  diverse  previsioni idonee ad incidere in maniera significativa sull'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato  e  le  Regioni  ad  autonomia  speciale.  Si tratta, in particolare, degli articoli 4, comma 102, 8, commi 3 e  4, 14, commi da 1 a 6, e 32. commi 10, 17, 19, 22, 23, 24 e 25,  oggetto della presente impugnativa, il cui contenuto  puo'  essere  riassunto come di seguito.

    3. Per  quanto  riguarda  l'art.  4.  comma  102,  esso  modifica l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 -  che  e'  gia' stato impugnato dalla Regione Valle d'Aosta con ricorso notificato in data 24 settembre 2011 - individuando, tra i destinatari della  norma che impone la riduzione  del  50  per  cento  della  spesa  sostenuta nell'anno 2009 per il personale assunto a  tempo  determinato  o  con altre tipologie di lavoro flessibile, oltre  alle  Regioni,  Province autonome cd enti del Servizio Sanitario  nazionale,  anche  gli  enti locali e le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura.

    4. L' art. 8, comma 3,  dal  canto  suo,  nel  prevedere  che  «a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entita' del debito pubblico», rinvia ad un decreto del Ministro  dell'Economia  e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, la definizione  delle modalita' di attuazione del principio  di  riduzione  del  debito  da parte dei predetti enti; quanto al successivo comma 4,  esso  impone, nei confronti degli enti che non abbiano adempiuto a quanto  previsto dal citato comma 3, l'applicazione dei meccanismi sanzionatori di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  149  ("Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni.  Province  e  Comuni.  Ci norma degli articoli 2,17 e 26 della legge 5 maggio  2009,  n.  42"), determinandone un'estensione oggettiva.

    A tale riguardo preme evidenziare sin d'ora che l'art. 7, d. lgs. n. 149 del 2011, e' stato impugnato dinanzi codesta Ecc.ma Corte, con ricorso notificato dalla Regione Valle d'Aosta in  data  18  novembre 2011.

    5. Per quanto attiene ai commi da 1 a 6 dell'art. 14, 1.  n.  183 del 2011, la disciplina da essi recata estende «in via  sperimentale» all'intero territorio nazionale le disposizioni relative alle «zone a burocrazia zero» per le aree svantaggiate. E' stato previsto, piu' in particolare,  che  i  provvedimenti   conclusivi   dei   procedimenti amministrativi avviati su istanza di  parte  per  l'inizio  di  nuove iniziative   produttive   (fatta   eccezione   per   i   procedimenti amministrativi di natura tributaria,  quelli  concernenti  la  tutela statale dell'ambiente,  della  salute  e  della  sicurezza  pubblica, nonche' le nuove iniziative produttive avviate  su  aree  soggette  a vincolo), siano adottati in via esclusiva e all'unanimita',  fino  al 31 dicembre 2013, dall'Ufficio locale del  Governo.  Quest'ultimo  e' istituito in  ciascun  capoluogo  di  Provincia  su  richiesta  della Regione, d'intesa  con  gli  enti  interessati,  e  su  proposta  del Ministro dell'interno previo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui trattasi hanno dettato, inoltre,  le regole  di  funzionamento  del  predetto  Ufficio,  con   particolare riferimento alle modalita' per il superamento del dissenso e  per  la formazione dell'assenso. E' stato previsto, infine, con  riguardo  ai procedimenti di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  («Regolamento per  la  semplificazione  ed  il  riordino  della  disciplina   sullo Sportello Unico per le Attivita' Produttive»), che  l'Ufficio  locale del Governo si sostituisca agli enti interessati laddove  i  relativi procedimenti non vengano conclusi nel termine di legge.  Ma  su  tale aspetto si tornera' approfonditamente nel prosieguo.

    6. Quanto all'art.  32,  comma  10,  della  legge  impugnata,  si osserva che  tale  disposizione  modifica  gli  importi  relativi  al concorso alla manovra finanziaria per le Regioni a statuto speciale e per le Province  autonome,  relativamente  agli  anni  2012,  2013  e successivi, definendo unilateralmente,  e  senza  alcun  criterio  di proporzionalita', il riparto del predetto concorso tra  le  Autonomie speciali.

    7. Il comma 17 del medesimo articolo  32,  prevede,  poi,  che  a decorrere dall'anno 2013 sia demandata ad  un  decreto  del  Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi,  sentita  la  Conferenza unificata, entro il 30 novembre 2012, la disciplina  delle  modalita' per la stipula di un accordo integrato con lo Stato,  finalizzato  al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica  delle  Regioni  a statuto speciale, delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e dei rispettivi enti locali.

    8. Con riferimento, infine, ai commi 19, 22, 23, 24 e  25,  dello stesso articolo 32, essi modificano, anche con riguardo alle  Regioni a statuto speciale, i meccanismi sanzionatori previsti dal d.lgs.  n. 149/2011, i quali, come in precedenza rilevato,  hanno  gia'  formato oggetto di impugnativa dinanzi a codesta Ecc.ma  Corte,  con  ricorso notificato dalla Regione Valle d'Aosta in data 18 novembre 2011.

    9. Tutto cio' premesso, la Regione Autonoma Valle  d'Aosta,  come in epigrafe rappresentata e difesa, ritenuta la lesione della proprie competenze costituzionali e statutarie per effetto  della  richiamata disciplina statale, impugna gli articoli 4, comma 102, 8, commi  3  e 4, 14, commi da 1 a 6, e 32, commi 10, 17, 19, 22, 23, 24 e 25, della legge  n.  183  del  2011  (Legge  di  stabilita'  2012),  in  quanto illegittimi alla luce dei seguenti motivi di

 

                               Diritto

 

    I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 102, legge n. 183 del 2011, per violazione delle  competenze  costituzionalmente  e statutariamente garantite in capo alla valle dall'art.  2,  comma  1, lett. A) E lett. B); art. 3, comma 1, lett. F) e art. 4 dello statuto speciale (L. Cost.  n.  4  del  1948);  nonche'  per  violazione  del combinato disposto di cui agli articoli 117, commi 3 e  4,  118,  119 cost. e art. 10, l. cost. n. 3 del 2011, e per  violazione  dell'art. 1, d.lgs. n. 532 del 1946.

    Come rilevato in narrativa, l'art. 4, comma 102, della  legge  n. 183 del 2011, modifica l'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge  n. 78/2010, estendendo anche agli enti locali e alle camere di commercio l'obbligo - inizialmente previsto con riferimento alle Regioni,  alle Province autonome e agli enti del Servizio Sanitario nazionale  -  di riduzione del  50  della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009  per  il personale assunto a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile.

    Fermo restando che il citato art. 9,  comma  28,  e'  gia'  stato impugnato dinanzi  codesta  Ecc.ma  Corte  dalla  Valle  d'Aosta  con ricorso notificato in data 24 settembre 2011, e che perdura, in  capo alla Regione,  l'interesse  alla  suddetta  impugnativa,  si  solleva questione  di  legittimita'   costituzionale   dell'art.   4,   comma 102, legge n. 183 del 2011, per i motivi e sotto tutti i profili  che di seguito si evidenziano.

    La norma censurata opera, anzitutto,  una  illegittima  ingerenza nella sfera dell'autonomia finanziaria regionale.

    E' opportuno  rilevare,  infatti,  alla  luce  della  consolidata giurisprudenza di  questa  Ecc.ma  Corte,  come  non  possano  essere considerate ricadenti tra i principi  fondamentali  di  coordinamento della finanza pubblica le norme statali che  intervengono  a  fissare vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni  e degli enti locali. Le norme che non posseggano tale caratteristica  - quale quella recata dall'art. 9, comma 28, d.l. n. 78 del 2010,  come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge impugnata  -  arrecano conseguentemente un ingiustificato vulnus  all'autonomia  finanziaria di spesa  della  Regione,  salvaguardata  da  previsioni  di  livello costituzionale. Per la  legge  dello  Stato,  infatti,  e'  legittimo fissare unicamente un  "limite  complessivo,  che  lascia  agli  enti stessi ampia liberta' di allocazione  delle  risorse  tra  i  diversi ambiti e obiettivi di spesa" (cfr., tra le altre, Corte cost., sentt. nn. 36 del 2004; n. 417 del 2005).

    Poste tali premesse, non puo' dubitarsi che la norma  oggetto  di sindacato - nella misura in cui conferma ed  estende  soggettivamente l'obbligo di riduzione della voce di spesa riguardante  il  personale assunto  a  tempo  determinato  o  con  altre  tipologie  di   lavoro flessibile, quale voce da ridurre del 50 -  non  solo  si  muove  in direzione  esattamente  opposta  rispetto  a  quella  indicata  dalla giurisprudenza costituzionale, ma si pone in contrasto con  le  norme costituzionali  su  cui  la  Corte  ha  correttamente   basato   tale giurisprudenza. In particolare, risultano violati l'art.  117,  comma 3, Cost. e l'art. 119, comma 2, Cost., i quali garantiscono, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la sfera  di  autonomia finanziaria   della   Regione   Valle   d'Aosta.   Le    prescrizioni costituzionali da ultimo citate,  infatti,  arrestano  la  competenza statale  esclusivamente   alla   determinazione   dei   principi   di coordinamento della  finanza  pubblica,  stabilendo  l'illegittimita' delle norme statali, quale quella  censurata,  che  si  spingono  ben oltre tale soglia.

    Del resto, codesta Ecc. ma Corte ha rilevato piu' volte  che  "la previsione, da parte della legge statale, di  limiti  all'entita'  di una singola voce di spesa della Regione non puo'  essere  considerata un principio fondamentale in materia di  armonizzazione  dei  bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (ai  sensi  dell'art. 117, comma 3, Cosi.), perche' pone un precetto specifico  e  puntuale sull'entita' della  spesa  e  si  risolve  percio'  in  una  indebita invasione dell'area riservata  dall'art.  119  Cost.  alle  autonomie regionali e degli enti locali,  alle  quali  la  legge  statale  puo' prescrivere criteri ed  obiettivi  (ad  esempio,  contenimento  della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti  concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi" (cfr., tra le  altre, Corte cost., sentenze nn. 417 e 449 del 2005).

    La norma recata dall'art. 4, comma 102, della 1. n. 183 del 2011, determina, altresi', una violazione dell'art. 2, comma  1,  lett.  a) dello Statuto  speciale  valdostano,  che  riconosce  alla  Valle  la potesta' legislativa in materia di "ordinamento degli uffici e  degli enti dipendenti dalla Regione e  stato  giuridico  ed  economico  del personale", nonche' dell'art. 4, dello stesso Statuto, in  forza  del quale la Valle esercita, in subjecta materia, le rispettive  funzioni amministrative. La disposizione impugnata, infatti - precludendo alla Regione, come pure agli enti pubblici regionali, la  possibilita'  di assumere, per la parte eccedente il puntuale limite fissato con legge statale, nuovo personale  o  mantenere  i  rapporti  contrattuali  in essere - incide in maniera diretta, puntuale e paradigmatica, proprio su un aspetto che concerne lo "stato economico" del personale.

    Senza considerare, peraltro, che codesta  Ecc.ma  Corte  ha  piu' volte ribadito che "la regolamentazione delle modalita' di accesso al lavoro   pubblico   regionale   e'   riconducibile    alla    materia dell'organizzazione  amministrativa  delle  Regioni  e   degli   enti pubblici  regionali  e  rientra  nella  competenza  residuale   delle Regioni" (cfr., sent. n. 95 del 2008). Lo  Stato,  pertanto,  non  ha titolo per intervenire su tali ambiti materiali.

    Da cio' consegue, all'evidenza,  l'incostituzionalita'  dell'art. 4, comma 102, della legge oggetto  di  sindacato,  trattandosi,  come visto,  di  previsione  lesiva  delle  attribuzioni   statutariamente garantite in capo alla Valle dai citati artt. 2, comma 1, lett. a)  e 4 dello Statuto.

    L'illegittimita' dell'art. 4,  comma  102,1.  n.  183  del  2011, rileva, inoltre, anche in riferimento all'art. 3, comma 1,  lett.  f) dello Statuto speciale, che attribuisce alla  Regione  ricorrente  la potesta'  di  introdurre  norme  legislative   di   integrazione   ed attuazione, nell'ambito dei  principi  individuati  con  legge  dello Stato, in materia di "finanze regionali e comunali".

    Infatti, il combinato-disposto  tra  la  disposizione  statutaria citata e gli artt. 117, comma 3 e  119,  comma  2,  Cost.  (relativi, questi  ultimi,  alla  competenza  statale  concorrente  in  tema  di coordinamento della  finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario), qualifica la competenza normativa della Valle D'Aosta in tale materia (in forza della clausola di cui all'art.  10 legge  cost.  n.  3  del 2001) non piu' come meramente suppletiva rispetto a  quella  statale, ma garantita nell'ambito  dei  principi  di  coordinamento  stabiliti dallo Stato, con la conseguenza  che  quest'ultimo,  diversamente  da quanto accade nel caso di specie, deve limitarsi alla  fissazione  di tali principi. Del resto, che la potesta' legislativa in  materia  di autonomia finanziaria locale si articoli su due  livelli,  statale  e regionale, e' gia' stato chiarito da codesta Corte nella sent. n.  47 del 2004.

    Quanto si e'  appena  considerato  mostra,  dunque,  un  distinto profilo di illegittimita' della norma impugnata,  la  quale  pone  un vincolo diretto e puntuale ad una voce di spesa riguardante gli  enti locali regionali, in palese violazione dell'art. 3,  comma  1,  lett. f), dello Statuto speciale della Valle.

    Occorre rilevare, da ultimo,  l'incostituzionalita'  della  norma censurata anche nella parte in cui estende alle camere di  commercio, industria, artigianato e agricoltura  l'obbligo  di  riduzione  della spesa di cui si e' piu' sopra detto.

    Simile previsione, infatti, incide indebitamente,  comprimendola, sulla competenza  legislativa  della  Valle  d'Aosta  in  materia  di finanza regionale  e  di  ordinamento  degli  enti  dipendenti  dalla Regione, determinando  la  violazione  delle  previsioni  di  cui  ai richiamati articoli 2, comma 1, lett. a), e 3,  comma  1,  lett.  f), dello Statuto, oltre a ledere l'art. 1, del d. lgs. C.P.S. n. 532 del 1946 ("Devoluzione  alla  Valle  d'Aosta  di  alcuni  servizi"),  per effetto del quale e' stato soppresso l'allora ufficio provinciale del commercio e dell'industria di  Aosta,  le  cui  funzioni  sono  state devolute alla Regione.

    Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono   si   insiste, pertanto,  affinche'   codesta   Ecc.ma   Corte   voglia   dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 4, comma 102, della  1.  n.  183  del 2011, sotto tutti i profili piu' sopra esposti.

    II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, l. n. 183 del 2011, in riferimento agli articoli 2, comma 1, lett. b), 3, comma 1, lett. f) dello statuto  speciale,  nonche'  per  violazione  della normativa di attuazione in materia  di  rapporti  finanziari  con  lo stato e di ordinamento finanziario della regione, ed  in  particolare dell'art. 11 della legge n. 690/1981. violazione  delle  attribuzioni costituzionali valdostane garantite dagli articoli 117, comma 3, 118, 119, cost., E 10,  L.  Cost.  N.  3 del  2001,  nonche'  lesione  del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 cost.

    L'art. 8, comma 3, della  legge  oggetto  del  presente  giudizio dispone che:  "Ai  fini  della  tutela  dell'unita'  economica  della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali  riducono l'entita' del debito pubblico". La citata disposizione  aggiunge  che con "decreto di natura non regolamentare" del Ministro  dell'Economia e  delle  Finanze,  sentita  la  Conferenza  unificata  [...]   "sono stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente   comma.   In particolare sono stabilite:

        a)  distintamente  per  regioni,  province   e   comuni,   la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di  procedere  alla riduzione del debito;

        b) la percentuale annua di riduzione del debito;

        c)  le  modalita'  con  le  quali   puo'   essere   raggiunto l'obiettivo di  riduzione  del  debito.  A  tal  fine,  si  considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di  immobili  al fondo o alla societa' di cui al comma 1 dell'articolo 6".

    Ebbene, si ha motivo di ritenere che il citato art. 8,  comma  3, non contenendo alcun riferimento espresso alle Regioni  ad  autonomia speciale, non si applichi alla Valle d'Aosta.

    Tuttavia, ove cosi' non fosse, se ne rileva l'incostituzionalita' in ragione del fatto che la disciplina da esso recata va ad  incidere su un ambito materiale - quello  delle  modalita'  e  dei  limiti  di indebitamento regionale - rimesso,  con  riguardo  alla  Valle,  alla normativa di attuazione contenuta  nella  1.  n.  690  del  1981  (e, segnatamente, all'articolo 11 di tale legge) e, per  quanto  concerne gli enti locali, alla legislazione regionale in  materia  di  finanza locale di cui agli articoli 2, comma 1, lett. b) e 3, comma 1,  lett. f) dello Statuto.

    Sotto il primo dei menzionati profili preme  evidenziare  che  la legge n. 690 del 1981 ("Revisione dell'ordinamento finanziario  della Regione Valle  d'Aosta")  ha  innovato,  come  noto,  il  quadro  dei rapporti finanziari con lo Stato ed ha dettato una  nuova  disciplina dell'ordinamento  finanziario  della  Regione   Valle   d'Aosta.   Il successivo decreto legislativo 22 aprile  1994,  n.  320  ("Norme  di attuazione dello Statuto speciale della Regione  Valle  d'Aosta")  ha poi statuito, all'art. 1, che "Le norme di attuazione  dello  statuto speciale della Regione  Valle  d'Aosta  [...]  nonche'  l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma  3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690  e  con l'art. 8, comma 4, della legge 23  dicembre  1992,  n.  498,  possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale".

    Dal quadro normativo fin qui richiamato puo' agevolmente  dedursi - come affermato da questa Ecc.ma Corte nella  sentenza  n.  133  del 2010 - che "le modifiche dell'ordinamento finanziario  della  Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto  dall'art. 48-bis dello Statuto",  prescritto  per  l'approvazione  dei  decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito  dei  lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della  Valle.

Ne consegue, quindi, che deve ritenersi illegittima  ogni  previsione legislativa  statale,  quale  quella  di  cui  si  discute,  tesa   a modificare unilateralmente l'ordinamento finanziario regionale.

    L'art. 8, comma 3, della 1. n. 183 del 2011, dunque, nella misura in cui riduce le possibilita'  di  indebitamento  degli  enti  locali valdostani (rimettendo ad un  decreto  ministeriale  l'individuazione della percentuale annua di riduzione del  debito  e  delle  modalita' attraverso cui  tale  obiettivo  deve  essere  raggiunto)  si  mostra viziato in quanto si propone di incidere sull'ordinamento finanziario della Regione attraverso  una  scelta  unilaterale  dello  Stato,  in aperta violazione delle previsioni contenute nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione.

    Del resto, come piu' volte ribadito dalla  Corte  costituzionale, la normativa di attuazione costituisce una fonte separata dalle leggi ordinarie, "prevalendo in tal modo sugli  atti  legislativi  ordinari fino a costituire un  parametro  di  costituzionalita'  delle  leggi" (cfr., sent. n. 51 del 2006). La legge statale,  pertanto,  non  puo' svolgere, nei  confronti  delle  Regioni  speciali,  la  funzione  di coordinamento della finanza pubblica e  del  sistema  tributario  nei modi e nelle forme utilizzate per le Regioni ordinarie.

    Da cio' consegue, all'evidenza,  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 8, comma 3, 1.  n.  183  del  2011,  per  violazione  della normativa di attuazione di  cui  alla  legge  n.  690  del  1981,  e, segnatamente, dell'art. 11, di tale  legge,  al  quale  spetta,  come visto, la disciplina delle modalita' e dei  limiti  di  indebitamento regionale valdostani.

    Parimenti lesi per effetto della disposizione impugnata sono  gli artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 1,  lett.  f),  dello  Statuto speciale,  i  quali  garantiscono,   rispettivamente,   la   potesta' legislativa regionale in materia di "ordinamento degli enti  locali", nonche' quella di integrazione e attuazione in  materia  di  "finanze locali".

    E' evidente, infatti,  che  l'obbligo  di  riduzione  del  debito imposto  dalla  norma  censurata  incide  direttamente  sugli  ambiti materiali piu'  sopra  indicati,  con  conseguente  violazione  delle corrispondenti competenze  statutariamente  garantite  in  capo  alla Valle.

    L'illegittimita' dell'art. 8, comma 3, della legge di  stabilita' 2012, rileva, poi, anche in relazione agli articoli 117, comma  3,  e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, 1.  cost.  n.  3  del 2001, e si traduce nella lesione delle competenze  costituzionalmente garantite in capo alla Valle in materia finanziaria.

    La  disciplina  statale,   infatti,   demanda   ad   un   decreto ministeriale l'individuazione - analitica  e  di  dettaglio  -  della percentuale annua di riduzione del  debito  pubblico,  nonche'  delle modalita'  con  le  quali  tale  obiettivo  deve  essere   raggiunto, esorbitando  cosi'  dal  compito  di  formulare   i   soli   principi fondamentali della materia e risolvendosi, dunque,  nella  violazione della competenza concorrente regionale in  materia  di  coordinamento della finanza  pubblica:  alla  Valle  d'Aosta,  infatti,  non  viene lasciato alcun argine margine di adeguamento  alla  disciplina  posta dallo Stato.

    La circostanza, poi, che l'attuazione del principio di  riduzione delle  possibilita'  di  indebitamento  sia  demandata  al   Ministro dell'Economia e delle Finanze, "sentita la Conferenza unificata", non puo' dirsi di  per  se'  sufficiente  a  garantire  il  rispetto  del principio di leale collaborazione, il  quale,  come  noto,  e'  ormai pacificamente considerato di rango  costituzionale  trovando  diretto fondamento negli articoli 5 e 120 Cost. (ex plurimis, C. Cost. sentt. nn. 19 e 242 del 1997, n. 503 del 2000; n. 282 del 2002; n.  303  del 2003).

    Ed anzi, tenuto conto che tutto il regime dei rapporti finanziari tra  Stato  e  Regioni  speciali  deve  essere  retto  dal  principio dell'accordo, la  previsione  di  un  mero  parere  della  Conferenza unificata - cosi' come disposta dalla norma oggetto di censura  -  si traduce in una violazione del richiamato principio costituzionale  di leale  collaborazione,  essendo  del  tutto  inidonea  ad  assicurare l'effettivo raccordo tra i diversi livelli territoriali di governo.

    Sotto connesso profilo occorre  pure  rilevare,  da  ultimo,  che l'aver rimesso ad  un  decreto  "di  natura  non  regolamentare"  del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  "sentita  la  Conferenza unificata",    l'attuazione    del     principio     di     riduzione dell'indebitamento, lede altresi' l'art. 118 Cost.

    Come rilevato da codesta Ecc.ma Corte, infatti, nelle materie che esulano dalla competenza esclusiva statale, quale e'  quella  di  cui trattasi, la legge dello Stato puo' legittimamente attrarre  funzioni amministrative a  livello  centrale  ed  al  tempo  stesso  regolarne l'esercizio, solo previo rispetto  dei  principi  di  sussidiarieta', differenziazione ed  adeguatezza  nella  allocazione  delle  relative funzioni (ex plurimis, cfr. sent. n. 278 del 2010, n. 76 del 2009, n. 165 de1 2007, n. 88 del 2007, n. 214 del 2006, n.  151  del  2005)  i quali, come noto, non possono  essere  considerati  alla  stregua  di "mere  formule  verbali  capaci  con  la  loro  sola  evocazione   di modificare   a   vantaggio   della   legge   nazionale   il   riparto costituzionalmente stabilito" (cfr. sent. 6 del 2004).

    Da cio' consegue, sempre secondo la Corte,  che  l'attrazione  in sussidiarieta' puo' giustificare una deroga al riparto costituzionale delle competenze  solo  se  la  valutazione  dell'interesse  pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata,  non  risulti  affetta  da  irragionevolezza  alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita', "e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata".

    Di tale accordo, tuttavia, non vi  e'  traccia  nella  disciplina statale impugnata, la quale risulta, anche sotto il  versante  appena esaminato, costituzionalmente illegittima,  in  quanto  lesiva  della competenza legislativa della Valle in materia di coordinamento  della finanza pubblica.

    III. Con riferimento all'illegittimita' costituzionale  dell'art. 8, comma 4, legge n. 183 del 2011.

    L'art. 8, comma 4, della legge  oggetto  di  censura,  stabilisce quanto segue: "Agli enti che non  adempiono  a  quanto  previsto  nel comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2,  lettere  b)  e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".

    Il  legislatore  statale,  dunque,   ha   esteso   alcune   delle fattispecie sanzionatorie di cui al lgs. n. 149 del 2011,  anche  gli enti che non provvedano alla riduzione del debito prevista  dall'art. 8, comma 3, di cui si e' detto nel paragrafo precedente.

    Tuttavia,  dal  momento  che  con  ricorso  notificato  in   data 18.11.2011, giusta delibera di Giunta  n.  2514  del  28.10.2011,  la Valle d'Aosta ha impugnato dinanzi codesta  Ecc.ma  Corte  il  citato decreto   legislativo   n.   149   -   eccependone,   tra    l'altro, l'inapplicabilita' alle Autonomie speciali -, e stante il  perdurante interesse regionale in  ordine  alla  suddetta  impugnativa,  con  il presente ricorso la Regione impugna l'art. 8, comma 4,  della  1.  n. 183 del 2011, alla luce dei motivi e sotto tutti i profili gia' fatti valere con riferimento al d. lgs. n. 149 del 2011.

    IV. Illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi da 1  a  6, della  l.  n.  183  del  2011,  per   violazione   delle   competenze costituzionalmente e statutariamente garantite  in  capo  alla  valle dagli articoli 2, comma 1, lettere a), p), q) e t),  e  3,  comma  1, lettere a) ed e), e 4, dello statuto speciale,  nonche'  per  lesione dell'art. 4, d.p.r. n. 182 del 1982, e degli articoli 117, commi 3  e 4 , 118 cost., 10, l. cost. n. 3 del 2001 e 8, legge n. 131 del 2003.

    I commi da 1 a 6 dell'art. 14, 1. n. 183 del 2011 prevedono – sia pure con significative esclusioni (ad esempio per quanto concerne  le iniziative produttive in zone  soggette  a  vincolo)  -  l'estensione sperimentale sull'intero territorio nazionale, fino  al  31  dicembre 2013, della disciplina delle c.d. "zone a burocrazia zero".

    Volendo sintetizzare il contenuto della disciplina  statale,  con essa e' stata prevista la costituzione, "su richiesta della  Regione, d'intesa  con  gli  enti  interessati  e  su  proposta  del  Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri", di un Ufficio locale del Governo. A quest'ultimo e' demandato, in via esclusiva e all'unanimita', il  rilascio  di  tutti  i  provvedimenti conclusivi  dei  procedimenti  avviati  su  richiesta  di  parte  per l'inizio di nuove iniziative produttive.

    Detto ufficio "e'  presieduto  dal  Prefetto  e  composto  da  un rappresentante della Regione, da un rappresentante  della  Provincia, da un rappresentante della citta' metropolitana ove esistente,  e  da un rappresentante del Comune interessato".

    In proposito e' bene rilevare che la  disciplina  delle  "zone  a burocrazia zero", gia' prevista con riferimento al Meridione d'Italia dall'art.  43,  del  d.-1.  n.  78  del  2010,  e'  stata  dichiarata incostituzionale da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n.  232  del 2011, atteso che  la  stessa,  ancorche'  destinata  ad  incidere  su materie di competenza legislativa regionale concorrente o  residuale, non aveva previsto adeguati meccanismi di raccordo tra lo Stato e  le Regioni.

    Cio' premesso, i commi da 1 a 6,  dell'art.  14,  non  contengono alcun riferimento espresso alle Autonomie speciali.  Sembra  corretto ritenere, pertanto, che  gli  stessi  non  trovino  applicazione  con riferimento alla Valle. Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui cosi' non  fosse,  le  predette  disposizioni   vengono   da   quest'ultima espressamente impugnate in quanto  illegittime  in  riferimento  agli articoli 2, comma 1, lettere a), p), q) e t), e 3, comma  1,  lettere a) ed e), e 4, dello Statuto speciale valdostano, oltre a determinare la violazione degli articoli 117, commi 3 e 4, 118  Cost.  e  10,  1. cost. n. 3 del 2001, la  quale  si  riflette  in  una  lesione  delle attribuzioni costituzionali valdostane.

    A tale riguardo preme anzitutto rilevare che le norme  censurate, pur  riservando  alla  Regione  interessata   l'iniziativa   per   la costituzione   dell'Ufficio    locale    del    Governo,    prevedono un'attribuzione generalizzata, ad un organo composto e presieduto  da rappresentanti dello Stato, di un insieme di funzioni individuate  in modo generico e caratterizzate anche da  una  notevole  eterogeneita' quanto alla possibile  incidenza  sulle  specifiche  attribuzioni  di competenza. La normativa statale, infatti, e' destinata  ad  incidere sui procedimenti amministrativi ad istanza di  parte  concernenti  le "nuove iniziative produttive", i quali si esplicano nei piu' svariati ambiti materiali, anche in quelli di  competenza  concorrente  ovvero residuale regionale.

    Da cio' consegue l'incostituzionalita' delle norme statali di cui si discute sotto un duplice profilo: esse violano, per un  verso,  la competenza legislativa concorrente e residuale  della  Valle  di  cui agli art. 117, commi  3  e  4,  e  118  Cost.,  letti  congiuntamente all'art. 10, 1. cost. n. 3 del 2001; per altro  verso  comportano  la lesione degli artt. 2, comma 1, lettere a), p), q) e t), e  4,  dello Statuto speciale, che garantiscono alla Valle d'Aosta  la  competenza legislativa  esclusiva,  nonche'  l'esercizio  delle   corrispondenti funzioni amministrative, rispettivamente in materia  di  "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato  giuridico ed economico del personale", "artigianato";  "industria  alberghiera, turismo e tutela del paesaggio"; "fiere e mercati".

    Risulta leso, per le stesse ragioni di cui sopra, anche l'art. 3, comma 1, lettere a) ed e), dello Statuto, che riconosce alla  Regione ricorrente la potesta' di emanare norme legislative di integrazione e attuazione  delle  leggi  statali  in   materia   di   "industria   e artigianato" e "utilizzazione delle miniere".

    Non e' dato comprendere, infatti,  per  quale  motivo  sia  stato riconosciuto ad un organo presieduto da rappresentanti dello Stato il compito  di  istruire  e  concludere  procedimenti   di   competenza, concorrente o residuale, della Valle. Particolare attenzione  merita, sempre in argomento, il comma 5, dell'art. 14, ai  sensi  del  quale:

"Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da  parte  degli  enti  interessati,  l'adozione  del   provvedimento conclusivo e' rimessa all'ufficio locale del Governo".

    Tale disposizione, dunque, pur prevedendo che  la  disciplina  in materia di SUAP (Sportello Unico  Attivita'  Produttive)  di  cui  al d.P.R. n. 160 del 2010 ("Regolamento per  la  semplificazione  ed  il riordino della disciplina sullo  Sportello  Unico  per  le  Attivita' Produttive"), non  subisca  modifiche  per  effetto  della  legge  di stabilita' 2012, ha stabilito - nelle ipotesi in cui  i  procedimenti incardinati presso lo Sportello Unico non siano conclusi nel  termine previsto dalla legge - che l'adozione dei  sottostanti  provvedimenti sia rimessa "all'ufficio locale del Governo".

    A quest'ultimo organo, dunque, e'  stato  attribuito  un  vero  e proprio potere sostitutivo.

    Il  riconoscimento  di  siffatto  potere,   tuttavia,   lede   le competenze legislative della Valle d'Aosta nelle materie  piu'  sopra indicate, atteso che la sostituzione governativa avviene al di  fuori delle ipotesi previste dalle disposizioni statutarie e di attuazione, con particolare riferimento all'art. 4, del D.P.R. n. 182  del  1982, "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione  Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Tale articolo, infatti, subordina espressamente l'esercizio del  potere  sostitutivo nei confronti della Valle ai casi  di  "accertata  inattivita'  degli organi   regionali   che   comporti   inadempimento   agli   obblighi comunitari", previa assegnazione all'amministrazione regionale di  un congruo termine per provvedere.

    Senza considerare,  sempre  in  argomento,  che  l'esercizio  del potere in questione e'  stato  riconosciuto  all'Ufficio  locale  del Governo a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti  giuridici  di cui all'art. 120 Cost. (ovvero, come noto,  il  mancato  rispetto  da parte dell'ente regionale o locale di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria; il pericolo grave per l'incolumita'  e la sicurezza pubblica; quando lo  richiedano  la  tutela  dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e  in  particolare  la  tutela  dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e sociali). Ne' e' stato previsto, sempre in violazione  dell'art.  120 Cost., nonche' degli articoli 118  Cost.  e  8,1.  n.  131  del  2003 ("Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3") che l'esercizio  di siffatto  potere  sia  esercitato  nel  rispetto  dei   principi   di sussidiarieta' e leale collaborazione (cfr., sul punto, Corte  cost., sent. n. 383 del 2005; sent. n. 165 del 2011). Violazioni, quelle  di cui  si  e'  appena  detto,  idonee  a  riflettersi  sulle  sfere  di attribuzione garantite in capo alla Valle  d'Aosta  dalle  previsioni costituzionali e statutarie piu' sopra indicate.

    Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono   si   insiste, pertanto, per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  dei commi da 1, a 6, dell'art.  14,1.  n.  183  del  2011,  ove  ritenuti applicabili alla Valle d'Aosta.

    V. illegittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 10, della l. n. 183 del 2011, per violazione del principio di leale collaborazione e conseguente lesione dell'autonomia finanziaria della valle  d'aosta garantita dagli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett.  f), 12, e 50  dello  statuto  speciale  e  dalla  relativa  normativa  di attuazione (l. n. 690/1981); nonche' per violazione del principio  di ragionevolezza di cui all'art. 3 cost.

    L'art. 32,  comma  10,  della  I.  n.  183  del  2011, individua puntualmente il contributo finanziario - aggiuntivo rispetto a quello gia' previsto dal d.l. n. 78 del 2010 "Misure urgenti in  materia  di stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122  - gravante sulle Regioni ad autonomia speciale nell'ambito del concorso agli obiettivi  di  finanza  pubblica  per  gli  anni  2012,  2013  e successivi.

    L'entita' di tale contributo, tuttavia,  e'  stata  definita  dal legislatore statale unilateralmente e a prescindere  da  qualsivoglia accordo con la  Regione  ricorrente,  come  e'  dato  desumere  dalla semplice lettura della disposizione impugnata.

    Quest'ultima, pertanto, risulta  manifestamente  illegittima  per violazione del principio costituzionale di leale  collaborazione,  di cui agli articoli 120 e 5 Cost., tanto  piu'  necessario  nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica. Tale  violazione,  infatti, si riflette direttamente sulla lesione  della  particolare  autonomia finanziaria  di  cui  la  Valle  d'Aosta  gode,  come  in  precedenza rilevato, alla luce degli articoli 2, comma 1, lett. a), e, comma  1, lett. f), 12, 48 bis e 50 dello Statuto  speciale  e  della  relativa

normativa di attuazione (1. n.  690  del  1981),  in  base  ai  quali occorre privilegiare, nei rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  la Regione medesima, il metodo dell'accordo.  La  stessa  giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di chiarire piu' volte, del  resto,  che "il  principio  di  leale  collaborazione  in  materia  di   rapporti finanziari tra lo Stato e  le  Regioni  speciali  impone  la  tecnica dell'accordo" (cfr., Corte cost., sent. n. 74 del 2009), la quale  e' "espressione" della particolare autonomia in materia  finanziaria  di cui godono le Regioni a Statuto speciale (cfr., Corte cost., sent. n. 82 del 2007; sent. n. 353 del 2004).

    Dello strumento preferenziale dell'accordo, tuttavia, non  vi  e' traccia nell'art. 32, comma 10, censurato, il quale  deve  ritenersi, pertanto, costituzionalmente illegittimo sotto i profili  piu'  sopra esposti.

    Fermo restando quanto sin qui rilevato, la norma statale si  pone in contrasto, peraltro, anche con il principio di  ragionevolezza  di cui all'art. 3 Cost., comportando, ancora una volta, una  illegittima compressione dell'autonomia finanziaria della Valle.  Il  legislatore ordinario, infatti, ha ripartito tra le  diverse  Regioni  a  Statuto speciale il "contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011", a  prescindere da ogni enunciazione dei criteri sulla cui base e'  stata  effettuata la  concreta  ripartizione,  nonche'  in  contrasto  con  il  riparto precedentemente stabilito dall'art. 14,  d.-1.  n.  78  del  2010,  e condiviso dalle Autonomie speciali.

    In proposito e' bene richiamare,  a  conferma  di  quanto  si  va dicendo, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 81651 del 29 settembre 2010 (doc. 2), con la quale e' stata affermata – con riferimento al concorso alla manovra finanziaria previsto dal  citato art. 14, d.-1. n. 78 del 1010  -  la  necessita'  di  procedere  alla preventiva "individuazione di puntuali criteri  per  il  riparto  del concorso complessivamente previsto a carico delle Regioni  a  Statuto speciale  e  Province   autonome,   fermo   restando   lo   strumento dell'Accordo  di  ciascuna  autonomia  speciale  con   il   Ministero

dell'Economia e delle Finanze" (doc. 2).

    E'  evidente,  quindi,  l'irragionevolezza   della   disposizione statale oggetto di  censura,  atteso  che  con  la  stessa  e'  stata definita unilateralmente l'entita' specifica  del  contributo  dovuto dalla Regione Valle d'Aosta nell'ambito del concorso alla manovra,  a prescindere   dalla   necessaria   preventiva    individuazione    di qualsivoglia criterio di riparto.

    Alla luce delle considerazioni che precedono si chiede, pertanto, a  codesta  Ecc.ma  Corte  di   voler   dichiarare   l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 10, 1. n. 183 del 2011.

    VI. Illegittimita' costituzionale dell'art. 32, comma  17,  della l. n. 183 del 2011, per violazione dell'autonomia  finanziaria  della valle d'aosta garantita dagli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale e dalla  relativa normativa di attuazione (l. n. 690 del 1981 e  d.  lgs.  n.  434  del 1989), nonche' per violazione del principio di leale collaborazione e delle sfere di attribuzione regionali  tutelate  dagli  articoli  117 commi 3 e 6, 118, 119 cost. e 10, l. cost. n. 3 del 2001.

    L'art. 32, comma 17, della legge oggetto del  presente  giudizio, dispone  che:  "A  decorrere   dall'anno   2013   le   modalita'   di raggiungimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica  delle  singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome  di Trento e di Bolzano e  degli  enti  locali  del  territorio,  possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le  province  autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle  autonomie  locali e, ove non istituito,  con  i  rappresentanti  dell'ANCI  e  dell'UPI regionali [...1. La Conferenza permanente per il coordinamento  della finanza pubblica, con il supporto tecnico della  Commissione  tecnica paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo   fiscale,   monitora l'applicazione  del  presente  comma.  Con   decreto   del   Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da adottare entro il 30 novembre 2012, sono stabilite le  modalita'  per l'attuazione del presente comma, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione  del  presente comma delle  regioni  che  in  uno  dei  tre  anni  precedenti  siano risultate inadempienti al patto di stabilita' interno e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit  sanitari.  Restano  ferme per l'anno 2012 le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  138  a  143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220".

    L'art. 32,  comma  17,  prevede,  dunque,  che  le  modalita'  di raggiungimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica  delle  singole Regioni e dei  rispettivi  enti  locali  siano  definite,  a  partire dall'anno 2013, attraverso il sistema dell' "accordo  integrato"  tra Stato e Regioni.

    Siffatta previsione, tuttavia -  ove  ritenuta  applicabile  alle Regioni a Statuto speciale e, dunque, alla Valle d'Aosta - si pone in contrasto con quanto stabilito  dalle  precedenti  leggi  finanziarie statali (oltre che con i commi 11, 12, 13 e 14 della stessa legge  n. 183 del 2011), in base alle  quali,  come  noto,  il  concorso  delle Autonomie  speciali  e  dei  relativi  enti   locali   alla   manovra finanziaria  va  definito  attraverso  il  diverso  strumento   dell' "accordo  separato"  tra  singola  Regione   speciale   e   Ministero

dell'Economia e delle Finanze (doc. 2).

    Tale ultimo metodo, l'unico in grado di assicurare  un  "dialogo" diretto tra l'Ente  regionale  e  lo  Stato  idoneo  a  garantire  la particolare autonomia finanziaria di cui godono le Regioni a  Statuto speciale, non e' stato tuttavia previsto dall'art. 32, comma 17,  con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria della Valle di cui  ai piu' volte richiamati articoli 2, comma 1,  lett.  a),  3,  comma  1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto  speciale  e  della  relativa normativa di attuazione (1. n. 690 del 1981 e d. lgs. n. 434 del 1989 "Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la  Regione  Valle d'Aosta in materia di coordinamento dei  programmi  degli  interventi statali e regionali").

    Preme  inoltre  evidenziare,  sotto  concorrente   profilo,   che l'illegittimita' della norma gravata rileva anche  ove  si  consideri che e' stata demandata ad un decreto  del  Ministro  dell'Economia  e delle Finanze, da adottarsi entro il 30  novembre  2012  "sentita  la Conferenza Unificata", la disciplina delle modalita' per  la  stipula del suddetto "accordo integrato", anche con riguardo agli enti locali regionali.

    Ebbene, e' evidente che siffatta disciplina  si  risolve  in  una violazione del principio di leale collaborazione, tenuto conto che il regime dei rapporti finanziari tra  Stato  e  Regioni  speciali  deve essere retto dal principio dell'accordo,  come  piu'  volte  rilevato dalla giurisprudenza costituzionale.

    Ebbene,  la  previsione  di  un  mero  parere  della   Conferenza unificata  non  appare  affatto  idonea  ad  assicurare   l'effettivo raccordo  tra  i  diversi  livelli  territoriali  di  governo.  Detta violazione si traduce in una  lesione  della  competenza  concorrente della Valle in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui articoli 117 comma 3, e 119 Cost., in combinato disposto  con  l'art. 10, legge cost. n. 3 del 2001.

    Parimenti leso e' l'art. 118  Cost..  Come  rilevato  da  codesta Ecc.ma  Corte,  infatti,  nelle  materie,  quale  e'  quella  di  cui trattasi, che esulano dalla competenza esclusiva  statale,  la  legge dello  Stato  puo'  attrarre  funzioni  amministrative  e   regolarne l'esercizio solo previo  rispetto  dei  principi  di  sussidiarieta', differenziazione ed  adeguatezza  nella  allocazione  delle  relative funzioni (ex plurimis, cfr. sent. n. 278 del 2010, n. 76 del 2009, n. 165de1 2007, n. 88 del 2007, n. 214 del 2006, n. 151 del 2005).

    Ne  deriva,  sempre  secondo  la  Corte,  che   l'attrazione   in sussidiarieta' legittima una deroga al riparto  costituzionale  delle competenze  solo   ove   la   valutazione   dell'interesse   pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata,  non  risulti  affetta  da  irragionevolezza  alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita', "e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata".

    Poste tali premesse, l'aver rimesso ad  un  decreto  ministeriale l'individuazione  delle  modalita'  specifiche  di  attuazione  della disciplina del c.d. "accordo integrato", prevedendo  il  solo  parere della Conferenza Unificata e non gia' l'intesa con la singola Regione a Statuto speciale interessata, e' previsione che lede la  competenza legislativa  concorrente  della   Valle   d'Aosta   in   materia   di coordinamento della  finanza  pubblica.  In  tale  ambito  materiale, peraltro, ai sensi dell'art. 117, comma 6, Cost., lo Stato  non  puo' esercitare alcun potere regolamentare,  trattandosi,  come  noto,  di materia che esula dalla competenza legislativa esclusiva statale.

    Si  insiste,  quindi,  per  la  declaratoria  di   illegittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 17, della 1. n. 183 del 2011.

    VII. Con riferimento all'illegittimita' costituzionale  dell'art. 32, commi 19, 22, 23, 24 e 25, l. n. 183 del 2011.

    Per quanto attiene, infine, ai commi 19, 22, 23, 24 e  25,  dello stesso articolo 32, della legge impugnata,  e'  stato  gia'  rilevato come tali previsioni introducano delle modifiche al d.lgs. n. 149 del 2011 ("Meccanismi  sanzionatori  e  premiali"),  e,  in  particolare, all'art. 7 di tale decreto.

    Ora, dal momento che quest'ultima disposizione e' stata impugnata dalla Valle d'Aosta con ricorso notificato in data 18.11.2011, giusta delibera della Giunta regionale n. 2514 del 28.10.2011, e che perdura in capo alla Regione medesima  l'interesse  all'impugnativa  de  quo, pure a seguito delle modifiche introdotte dalla 1. n. 183  del  2011, si solleva questione di legittimita'  costituzionale,  dell'art.  32, commi 19, 22, 23, 24 e 25, alla luce di tutti  i  motivi  gia'  fatti valere con riferimento al d.lgs. n. 149 del 2011,  da  intendersi  in questa sede integralmente richiamati e trascritti.

 

 

                               P.Q.M.

 

    Chiede a codesta  Ecc.ma  Corte,  in  accoglimento  del  presente ricorso, di voler dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  della legge 12 novembre 2011, n. 183 («Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  Legge  di  stabilita' 2012»), pubblicata nel Supplemento ordinario  n.  234  alla  Gazzetta Ufficiale del 14 novembre, n. 265,  limitatamente  agli  articoli  4, comma 102, 8, commi 3 e 4, 14, commi da 1 a 6, e 32,  commi  10,  17, 19, 22, 23, 24 e 25, per contrarieta' a Costituzione e lesione  delle competenze costituzionalmente e  statutariamente  garantite  in  capo alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), p), q) e t); 3, comma 1, lett. a), e), ed f), 4, 12, 48-bis  e  50  dello

Statuto speciale, approvato con 1. cost. n. 4/1948, e dalle  relative norme di attuazione e, segnatamente, dalla 1. n. 690/1981, dal d.lgs. C.P.S. n. 532 del 1946, dal D.P.R. n. 182 del 1982 e dal d.  lgs.  n. 434 del 1989, nonche' dal  combinato  disposto  degli  articoli  117, commi 3 e 4, 118, 119 Cost. e 10 della 1.  cost.  n.  3/2001,  e  per violazione della 1. n. 131 del 2008 e del principio costituzionale di leale collaborazione, di cui agli  artt.  5  e  120  Cost.,  sotto  i profili e per le ragioni dinanzi esposte.

    Si  depositera',  unitamente  al  presente  ricorso   debitamente notificato, la seguente documentazione:

    1) Delibera della Giunta regionale della Valle  d'Aosta  n.  3195 del 30 dicembre 2011;

    2) Nota Ministero dell'economia e delle finanze n. 0081651 del 29 settembre 2010.

 

          Roma, addi' 10 gennaio 2012

 

                             Avv. Corea

Menu

Contenuti