RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 gennaio 2010 , n. 8
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 19 gennaio 2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 9 del 3-3-2010) 
   
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei  Portoghesi  n.
12, contro regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro  tempore  per  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale e conseguente annullamento della legge regionale n. 38
del 13 novembre 2009, emanata dalla Regione Basilicata  e  pubblicata
sul B.U.R. n. 51 del 16  novembre  2009,  recante  «Disciplina  della
professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada»,  con
specifico riguardo agli artt. 1, 2, 4, comma 2, artt.  6,  7,  8,  9,
comma 1, artt. 10, 11, 12 e alle ulteriori norme  ad  essi  connesse,
per contrasto con l'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera  e)
e comma 3, della Costituzione, e cio' a seguito  ed  in  forza  della
delibera di impugnativa assunta  dal  Consiglio  dei  ministri  nella
seduta del 17 dicembre 2009. 
    1. - Nel  B.U.R.  n.  51  del  16  novembre  2009  della  Regione
Basilicata e' stata pubblicata la legge regionale n. 38 del 2009. 
    2. - Con tale provvedimento legislativo, composto di 15 articoli,
la Regione Basilicata ha disciplinato la professione  di  maestro  di
mountain bike e ciclismo fuoristrada. 
    In particolare,  la  legge  regionale  sopra  citata,  dopo  aver
definito tale professione all'art. 2,  ne  subordina  l'esercizio  al
possesso  dell'abilitazione  professionale   e   all'iscrizione   nel
rispettivo   elenco   professionale   regionale   della   Federazione
Ciclistica Italiana (art. 4, comma 2). 
    L'art. 5 prevede che la Giunta Regionale disciplini  con  proprio
regolamento   il   riconoscimento   delle    scuole    di    ciclismo
escursionistico e mountain bike gia'  operanti  nella  Regione  e  da
costituire. 
    L'art. 6 stabilisce, inoltre, che «l'abilitazione per l'esercizio
della professione di maestro di mountain bike e ciclismo  fuoristrada
si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione e il
superamento di un esame scritto e orale, nonche'  il  superamento  di
una prova pratica». 
    L'art. 7 prevede una particolare figura di  maestro  di  mountain
bike rivolta ad accompagnare nelle escursioni i soggetti disabili. 
    Il successivo art. 8 disciplina l'elenco professionale  regionale
e le modalita' di iscrizione ad esso, anche per «coloro che siano  in
possesso di  titoli  professionali  conseguiti  in  altre  Regioni  o
province autonome o in Stati membri dell'Unione Europea», per i quali
e' prevista una disciplina particolare. 
    L'art. 9  stabilisce  l'obbligo  della  frequenza  dei  corsi  di
aggiornamento,  il  cui   inadempimento   comporta   la   sospensione
dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale. 
    L'art. 10 indica le circostanze che determinano la  cancellazione
dagli elenchi professionali. 
    L'art.11 prevede il rilascio di un  tesserino  di  riconoscimento
all'atto di iscrizione agli elenchi professionali. 
    L'art. 12 detta norme  in  materia  di  tariffe,  prevedendo  tra
l'altro che il Collegio regionale dei maestri stabilisca dei minimi e
dei massimi, ai quali i singoli operatori, nel determinare le proprie
tariffe, devono attenersi. 
    Infine, l'art. 13 riguarda la vigilanza del rispetto della  legge
e prevede sanzioni amministrative. 
    L'art. 14 contiene disposizioni finali. 
    L'art.15 riguarda la pubblicazione. 
    3.  -  La  legge  regionale  in   esame   e'   costituzionalmente
illegittima con specifico riguardo agli art. 1, 2, 4, secondo  comma,
artt. 6, 7, 8, 9, primo comma, artt. 10,  11,  12  e  alle  ulteriori
norme ad essi connesse, per contrasto con l'artt. 117,  primo  comma,
secondo comma, lettera e) e comma 3, della Costituzione. 
    Con  tali  disposizioni,  che  riconoscono   e   definiscono   la
professione di maestro di mountain bike e  di  ciclismo  fuoristrada,
dettando norme in relazione a tutta una  serie  di  profili  ad  essa
relativi - corsi di formazione e superamento di  esami,  obbligatoria
abilitazione  ed  iscrizione   ad   apposito   elenco   professionale
regionale, tariffe, etc. - la Regione Basilicata eccede dalle proprie
competenze, in quanto istituisce e  disciplina,  in  carenza  di  una
legge quadro statale, una nuova figura professionale, violando l'art.
117, comma  3,  della  Costituzione,  con  riferimento  alla  materia
«professioni». 
    4. - Codesta ecc.ma Corte ha, infatti, piu'  volte  ribadito  che
«la potesta' legislativa regionale nella  materia  concorrente  delle
''professioni''   deve   rispettare   il   principio   secondo    cui
l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e
titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente
unitario, allo Stato, rientrando nella competenza  delle  Regioni  la
disciplina  di  quegli   aspetti   che   presentano   uno   specifico
collegamento con la realta' regionale.  Tale  principio,  al  di  la'
della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi,
si configura infatti quale limite di  ordine  generale,  invalicabile
dalla legge  regionale»  (sentenza  n.  153  del  2006,  nonche',  ex
plurimis, sentenze n. 57 del 2007, n. 424 del 2006). Da  cio'  deriva
che non  e'  nei  poteri  delle  Regioni  dar  vita  a  nuove  figure
professionali» (Corte costituzionale, sentenza n. 300/2007). 
    Pertanto, la legge regionale n. 38  del  2009  deve  considerarsi
costituzionalmente  illegittima  in   quanto   viola   il   principio
fondamentale che riserva allo Stato non solo  l'individuazione  delle
figure professionali ma anche la  definizione  e  la  disciplina  dei
requisiti e dei  titoli  necessari  per  l'esercizio  delle  medesime
professioni. Ed, infatti, disciplinando le modalita' di  abilitazione
alla  professione,  la  presenza  di  specifici  elenchi   regionali,
l'obbligatoria frequenza di corsi di aggiornamento  e  la  necessaria
applicazione di tariffe stabilite dal Collegio regionale,  di  fatto,
la  Regione  Basilicata  non  solo   individua   una   nuova   figura
professionale, ma, addirittura, ne definisce i requisiti ed i titoli,
eccedendo, cosi', le proprie competenze e violando palesemente l'art.
117, comma 3 della Costituzione. 
    D'altra parte, tali principi, ormai consolidati nell'orientamento
giurisprudenziale di codesta ecc.ma Corte (sent. n. 424 del 2006,  n.
57 del 2007, n. 153 del 2006, n. 300 del 2007, n. 271 del 2009)  sono
stati interamente recepiti nel decreto legislativo n.  30/2006,  che,
in attuazione della delega contenuta  nell'art.  1,  della  legge  n.
131/2003, ha provveduto alla ricognizione dei  principi  fondamentali
della materia «professioni». Ed, infatti,  l'art.  1,  comma  3,  del
decreto legislativo n.  30/2006  espressamente  stabilisce  che:  «la
potesta'  legislativa  regionale  si   esercita   sulle   professioni
individuate e definite dalla normativa statale». 
    Inoltre, come evidenziato da codesta ecc.ma Corte «tali  principi
sono validi anche  con  riguardo  alle  professioni  turistiche»,  in
quanto  «l'attribuzione  della  materia  delle  ''professioni''  alla
competenza dello Stato prescinde dal settore  nel  quale  l'attivita'
professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina
uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche  con  i  principi
dell'ordinamento  comunitario»  (Corte  costituzionale,  sentenza  n.
271/2009). 
    In particolare, «la potesta' legislativa regionale nella  materia
concorrente delle professioni deve rispettare  il  principio  secondo
cui l'individuazione  delle  figure  professionali,  con  i  relativi
profili e titoli abilitanti,  e'  riservata,  per  il  suo  carattere
necessariamente unitario, allo  Stato,  rientrando  nella  competenza
delle regioni la disciplina di  quegli  aspetti  che  presentano  uno
specifico collegamento con la realta' regionale. Tale  principio,  al
di la' della particolare attuazione ad  opera  dei  singoli  precetti
normativi, si configura infatti  quale  limite  di  ordine  generale,
invalicabile dalla legge regionale» e la «istituzione di un  registro
professionale e la previsione delle condizioni per la  iscrizione  in
esso hanno gia',  di  per  se',  una  funzione  individuatrice  della
professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze n.  328  e
138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007 e n. 355 del 2005). 
    5. - Inoltre, con specifico riferimento agli artt. 12 e 13, comma
4, emerge un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale. Tali
norme regionali, infatti, prevedendo che il  Collegio  regionale  dei
maestri fissi tariffe minime e massime  (art.  12),  il  cui  mancato
rispetto da parte  dei  singoli  operatori  determina  l'applicazione
della sanzione amministrativa di cui all'art. 13, comma 4, si pone in
contrasto con l'art. 2 del decreto-legge n.  223/2006  (c.d.  decreto
Bersani), che ha espunto dall'ordinamento  statale  l'obbligatorieta'
delle  tariffe  minime,  nonche'  con  l'art.  15   della   direttiva
2006/123/CE (c.d. direttiva servizi), e con gli artt. 43, 49, 81 e 86
del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 
    In tal modo, le disposizioni regionali  in  questione  violano  i
principi costituzionali fondamentali  in  materia  di  «tutela  della
concorrenza»,  di  cui  all'art.  117,  comma  2,  lettera  e)  della
Costituzione e violano, altresi', alla luce del mancato rispetto  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, l'art. 117, comma  1,
Cost. 

        
      
 
                               P.Q.M. 
 
    Chiede, che la Corte ecc.ma voglia dichiarare  costituzionalmente
illegittimi e quindi annullare gli artt. 1, 2, 4, comma 2,  artt.  6,
7, 8, 9, comma 1, artt. 10, 11, 12  e  le  ulteriori  norme  ad  essi
connesse, della legge emanata dalla Regione  Basilicata  n.  38/2009,
indicata in epigrafe, per contrasto  con  l'art.  117,  primo  comma,
secondo comma, lettera e) e terzo comma, della Costituzione. 
    Si  depositeranno,  con  l'originale  notificato   del   presente
ricorso: 
        1) Estratto della deliberazione  del  Consiglio  dei ministri
del 17 dicembre 2009. 
        2) Copia della legge Regione Basilicata n. 38 del 2009. 
          Roma addi', 11 gennaio 2010 
 
           L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia 
 

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