Ricorso n. 8 del 19 gennaio 2010 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 gennaio 2010 , n. 8
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 gennaio 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 9 del 3-3-2010)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale e conseguente annullamento della legge regionale n. 38 del 13 novembre 2009, emanata dalla Regione Basilicata e pubblicata sul B.U.R. n. 51 del 16 novembre 2009, recante «Disciplina della professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada», con specifico riguardo agli artt. 1, 2, 4, comma 2, artt. 6, 7, 8, 9, comma 1, artt. 10, 11, 12 e alle ulteriori norme ad essi connesse, per contrasto con l'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e) e comma 3, della Costituzione, e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 17 dicembre 2009. 1. - Nel B.U.R. n. 51 del 16 novembre 2009 della Regione Basilicata e' stata pubblicata la legge regionale n. 38 del 2009. 2. - Con tale provvedimento legislativo, composto di 15 articoli, la Regione Basilicata ha disciplinato la professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada. In particolare, la legge regionale sopra citata, dopo aver definito tale professione all'art. 2, ne subordina l'esercizio al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale della Federazione Ciclistica Italiana (art. 4, comma 2). L'art. 5 prevede che la Giunta Regionale disciplini con proprio regolamento il riconoscimento delle scuole di ciclismo escursionistico e mountain bike gia' operanti nella Regione e da costituire. L'art. 6 stabilisce, inoltre, che «l'abilitazione per l'esercizio della professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale, nonche' il superamento di una prova pratica». L'art. 7 prevede una particolare figura di maestro di mountain bike rivolta ad accompagnare nelle escursioni i soggetti disabili. Il successivo art. 8 disciplina l'elenco professionale regionale e le modalita' di iscrizione ad esso, anche per «coloro che siano in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o province autonome o in Stati membri dell'Unione Europea», per i quali e' prevista una disciplina particolare. L'art. 9 stabilisce l'obbligo della frequenza dei corsi di aggiornamento, il cui inadempimento comporta la sospensione dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale. L'art. 10 indica le circostanze che determinano la cancellazione dagli elenchi professionali. L'art.11 prevede il rilascio di un tesserino di riconoscimento all'atto di iscrizione agli elenchi professionali. L'art. 12 detta norme in materia di tariffe, prevedendo tra l'altro che il Collegio regionale dei maestri stabilisca dei minimi e dei massimi, ai quali i singoli operatori, nel determinare le proprie tariffe, devono attenersi. Infine, l'art. 13 riguarda la vigilanza del rispetto della legge e prevede sanzioni amministrative. L'art. 14 contiene disposizioni finali. L'art.15 riguarda la pubblicazione. 3. - La legge regionale in esame e' costituzionalmente illegittima con specifico riguardo agli art. 1, 2, 4, secondo comma, artt. 6, 7, 8, 9, primo comma, artt. 10, 11, 12 e alle ulteriori norme ad essi connesse, per contrasto con l'artt. 117, primo comma, secondo comma, lettera e) e comma 3, della Costituzione. Con tali disposizioni, che riconoscono e definiscono la professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, dettando norme in relazione a tutta una serie di profili ad essa relativi - corsi di formazione e superamento di esami, obbligatoria abilitazione ed iscrizione ad apposito elenco professionale regionale, tariffe, etc. - la Regione Basilicata eccede dalle proprie competenze, in quanto istituisce e disciplina, in carenza di una legge quadro statale, una nuova figura professionale, violando l'art. 117, comma 3, della Costituzione, con riferimento alla materia «professioni». 4. - Codesta ecc.ma Corte ha, infatti, piu' volte ribadito che «la potesta' legislativa regionale nella materia concorrente delle ''professioni'' deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale. Tale principio, al di la' della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale» (sentenza n. 153 del 2006, nonche', ex plurimis, sentenze n. 57 del 2007, n. 424 del 2006). Da cio' deriva che non e' nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (Corte costituzionale, sentenza n. 300/2007). Pertanto, la legge regionale n. 38 del 2009 deve considerarsi costituzionalmente illegittima in quanto viola il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle medesime professioni. Ed, infatti, disciplinando le modalita' di abilitazione alla professione, la presenza di specifici elenchi regionali, l'obbligatoria frequenza di corsi di aggiornamento e la necessaria applicazione di tariffe stabilite dal Collegio regionale, di fatto, la Regione Basilicata non solo individua una nuova figura professionale, ma, addirittura, ne definisce i requisiti ed i titoli, eccedendo, cosi', le proprie competenze e violando palesemente l'art. 117, comma 3 della Costituzione. D'altra parte, tali principi, ormai consolidati nell'orientamento giurisprudenziale di codesta ecc.ma Corte (sent. n. 424 del 2006, n. 57 del 2007, n. 153 del 2006, n. 300 del 2007, n. 271 del 2009) sono stati interamente recepiti nel decreto legislativo n. 30/2006, che, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, della legge n. 131/2003, ha provveduto alla ricognizione dei principi fondamentali della materia «professioni». Ed, infatti, l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 30/2006 espressamente stabilisce che: «la potesta' legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale». Inoltre, come evidenziato da codesta ecc.ma Corte «tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni turistiche», in quanto «l'attribuzione della materia delle ''professioni'' alla competenza dello Stato prescinde dal settore nel quale l'attivita' professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario» (Corte costituzionale, sentenza n. 271/2009). In particolare, «la potesta' legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale. Tale principio, al di la' della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale» e la «istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno gia', di per se', una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze n. 328 e 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007 e n. 355 del 2005). 5. - Inoltre, con specifico riferimento agli artt. 12 e 13, comma 4, emerge un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale. Tali norme regionali, infatti, prevedendo che il Collegio regionale dei maestri fissi tariffe minime e massime (art. 12), il cui mancato rispetto da parte dei singoli operatori determina l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 13, comma 4, si pone in contrasto con l'art. 2 del decreto-legge n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani), che ha espunto dall'ordinamento statale l'obbligatorieta' delle tariffe minime, nonche' con l'art. 15 della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi), e con gli artt. 43, 49, 81 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea. In tal modo, le disposizioni regionali in questione violano i principi costituzionali fondamentali in materia di «tutela della concorrenza», di cui all'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione e violano, altresi', alla luce del mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, l'art. 117, comma 1, Cost.
P.Q.M. Chiede, che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli artt. 1, 2, 4, comma 2, artt. 6, 7, 8, 9, comma 1, artt. 10, 11, 12 e le ulteriori norme ad essi connesse, della legge emanata dalla Regione Basilicata n. 38/2009, indicata in epigrafe, per contrasto con l'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e) e terzo comma, della Costituzione. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1) Estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009. 2) Copia della legge Regione Basilicata n. 38 del 2009. Roma addi', 11 gennaio 2010 L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia