N.   8  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 febbraio 2011.
 
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 21 febbraio 2011 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 12 del 16-3-2011)

    
    Ricorso n. 8 depositato 21 febbraio 2011 ed  art.  341, legge  11
marzo 1953, comma 2, n. 87)  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in carica, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato e presso la stessa  domiciliato  in  Roma  alla  Via  dei
Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 16  aprile  2010  ricorrente   contro  la  Regione
Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in  carica,
con sede  in  L'Aquila,  via  Leonardo  da  Vinci,  intimata  per  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma  3,
della  legge  della  Regione  Abruzzo  10  dicembre  2010,  n.  54  ,
pubblicata nel BUR n. 15 straordinario del 17 dicembre 2010,  recante
«Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina  dei
tappeti mobili a  vocazione  turistica  o  sportiva»  per  violazione
dell'articolo 81, comma 4, Cost. 
    Con legge del 10 dicembre 2010,  n  54,  la  Regione  Abruzzo  ha
previsto tra l'altro,  all'articolo  3,  alcuni  interventi  per  gli
impianti sciistici nel comprensorio  di  Scanno.  In  particolare  ha
previsto che la competenza in materia (gia' attribuita alla Direzione
riforme istituzionali, enti locali e controlli ai sensi dell'art. 243
della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6, cosi' come sostituito dall'art.  l,
comma 102 della l.r. 9 novembre  2005,  n.  33)  e'  trasferita  alla
Direzione regionale trasporti, infrastrutture, mobilita' e logistica,
alla  cui  competenza  e'  stato  trasferito  il  capitolo  di  spesa
1823303-UPB 06.02.006, ridenominato «interventi per gli  investimenti
sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno». 
    Il comma 3 della suddetta norma ha altresi'  previsto  che  «agli
oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si  fa   fronte   con   lo
stanziamento di euro 1.000.000,00 gia' iscritto sul capitolo di spesa
1823303-UPB  06.02.006».  Il  successivo  articolo  4  della   legge,
rubricato «Norma finanziaria», dispone infine che «La presente  legge
non comporta oneri a carico del bilancio  regionale  fatta  eccezione
per gli oneri di cui all'art. 3». L'ultimo inciso del citato articolo
4 («fatta eccezione per gli oneri di cui all'art. 3») rende  evidente
che le spese necessarie per l'attuazione dei previsti interventi  nel
comprensorio sciistico  di  Scanno  non  sono  gia'  disponibili  sul
competente capitolo di bilancio (sul quale pure  fu  iscritta  a  suo
tempo una somma di uguale importo), ma rappresentano il risultato  di
un nuovo  stanziamento,  effettuato  senza  la  necessaria  copertura
finanziaria, in manifesto contrasto con l'articolo 81, comma 4, della
costituzione. 
    Cio'  e'  dimostrato  dalla  circostanza  che  dal  bilancio   di
previsione dell'anno 2010 non figurano  disponibilita'  sul  predetto
capitolo di bilancio. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 3, della  legge  della
Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54, pubblicata  nel  BUR  n.  15
straordinario del 17 dicembre 2010, recante "Disposizioni in  materia
di  aree  sciabili  attrezzate:  disciplina  dei  tappeti  mobili   a
vocazione  turistica  o  sportiva»   per   violazione   dell'articolo
81, quarto comma, Cost. 
      
      
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
depositano: 
        1) copia della legge regionale impugnata; 
        2) copia conforme della delibera del Consiglio  dei  Ministri
adottata  nella  riunione   del   9   febbraio   2011,   recante   la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa; 
        3) estratto  del  preventivo  finanziario  decisionale  della
Regione Abruzzo per l'esercizio 2010 -  parte  II  -  Spesa  -pag.48,
pubblicato sul BUR Abruzzo del 15 gennaio 2010,  n. 1  straordinario,
pagg. 293-294 
          Roma, addi' 10 febbraio 2011 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Guida 
 
 

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