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N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 febbraio 2011. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 21 febbraio 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 12 del 16-3-2011) |
Ricorso n. 8 depositato 21 febbraio 2011 ed art. 341, legge 11
marzo 1953, comma 2, n. 87) per il Presidente del Consiglio dei
Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 16 aprile 2010 ricorrente contro la Regione
Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica,
con sede in L'Aquila, via Leonardo da Vinci, intimata per la
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma 3,
della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 ,
pubblicata nel BUR n. 15 straordinario del 17 dicembre 2010, recante
«Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei
tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva» per violazione
dell'articolo 81, comma 4, Cost.
Con legge del 10 dicembre 2010, n 54, la Regione Abruzzo ha
previsto tra l'altro, all'articolo 3, alcuni interventi per gli
impianti sciistici nel comprensorio di Scanno. In particolare ha
previsto che la competenza in materia (gia' attribuita alla Direzione
riforme istituzionali, enti locali e controlli ai sensi dell'art. 243
della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6, cosi' come sostituito dall'art. l,
comma 102 della l.r. 9 novembre 2005, n. 33) e' trasferita alla
Direzione regionale trasporti, infrastrutture, mobilita' e logistica,
alla cui competenza e' stato trasferito il capitolo di spesa
1823303-UPB 06.02.006, ridenominato «interventi per gli investimenti
sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno».
Il comma 3 della suddetta norma ha altresi' previsto che «agli
oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo
stanziamento di euro 1.000.000,00 gia' iscritto sul capitolo di spesa
1823303-UPB 06.02.006». Il successivo articolo 4 della legge,
rubricato «Norma finanziaria», dispone infine che «La presente legge
non comporta oneri a carico del bilancio regionale fatta eccezione
per gli oneri di cui all'art. 3». L'ultimo inciso del citato articolo
4 («fatta eccezione per gli oneri di cui all'art. 3») rende evidente
che le spese necessarie per l'attuazione dei previsti interventi nel
comprensorio sciistico di Scanno non sono gia' disponibili sul
competente capitolo di bilancio (sul quale pure fu iscritta a suo
tempo una somma di uguale importo), ma rappresentano il risultato di
un nuovo stanziamento, effettuato senza la necessaria copertura
finanziaria, in manifesto contrasto con l'articolo 81, comma 4, della
costituzione.
Cio' e' dimostrato dalla circostanza che dal bilancio di
previsione dell'anno 2010 non figurano disponibilita' sul predetto
capitolo di bilancio.
P.Q.M.
Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 3, della legge della
Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54, pubblicata nel BUR n. 15
straordinario del 17 dicembre 2010, recante "Disposizioni in materia
di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a
vocazione turistica o sportiva» per violazione dell'articolo
81, quarto comma, Cost.
Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si
depositano:
1) copia della legge regionale impugnata;
2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 9 febbraio 2011, recante la
determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata
relazione illustrativa;
3) estratto del preventivo finanziario decisionale della
Regione Abruzzo per l'esercizio 2010 - parte II - Spesa -pag.48,
pubblicato sul BUR Abruzzo del 15 gennaio 2010, n. 1 straordinario,
pagg. 293-294
Roma, addi' 10 febbraio 2011
L'Avvocato dello Stato: Guida
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