Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 gennaio 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 9 del 2018-02-28)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Basilicata, in persona del suo presidente pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Basilicata n. 30 del 20 novembre 2017 - articoli 4, 5, 6, 7, e 9, recante «Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilita' delle persone sorde alla vita collettiva» pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 21 novembre 2017, n. 46, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 12 gennaio 2018.

Fatto

In data 21 novembre 2017, e' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 46/2017 la legge regionale n. 30 del 20 novembre 2017, recante «Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilita' delle persone sorde alla vita collettiva».

La finalita' dichiarata della legge in questione, delineata all'art. 1, e' quella di promuovere «... il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della lingua italiana dei segni, di seguito denominata LIS», in vista dell'«attuazione del diritto di tutte le persone sorde alla comunicazione e all'accesso alle informazioni, alle attivita' culturali, ai servizi della pubblica amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, e, in relazione agli enti da essa dipendenti», nonche' di promuovere « ... l'eliminazione di ogni forma di discriminazione, sulla base della disabilita', ossia, ... qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilita' che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. La discriminazione comprende il rifiuto di un accomodamento ragionevole».

In particolare, gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge in esame contengono le seguenti previsioni:

a) art. 4: l'istituzione di un Albo regionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana;

b) art. 5: i relativi requisiti di iscrizione;

c) art. 6: istituzione di una Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS;

d) art. 7: modalita' di diffusione dell'elenco degli interpreti LIS agli enti pubblici e quelle di impugnazione dell'eventuale rigetto della domanda di iscrizione;

e) art. 9: l'impiego degli iscritti all'Albo regionale degli interpreti LIS nelle strutture organizzative regionali da allocare prioritariamente presso le strutture di relazione con il pubblico.

In particolare, l'art. 4 - che prevede, al comma 2, l'istituzione dell'«Albo regionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS)» - stabilisce, al comma 3, che ad esso potranno iscriversi tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della stessa legge «e quanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica professionale di "Interprete Lingua Italiana Segni" rilasciata dagli Enti preposti ai sensi della normativa vigente». Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, inoltre «La mancata iscrizione all'Albo regionale preclude il diritto all'esercizio della professione di interprete LIS presso gli enti pubblici e privati, i quali si obbligheranno ad utilizzare quali interpreti LIS solo coloro che siano iscritti all'Albo regionale; per gli affidamenti delle suddette attivita' si pone come titolo preferenziale per gli assistenti alla comunicazione e per interpreti LIS, aver conseguito le suddette qualifiche tramite i voucher formativi e enti formativi messi a disposizione dalla stessa Regione Basilicata atti a far acquisire competenze e qualifiche in materia di comunicazione LIS, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, n. C187 e 7 dicembre 1988, n. C379, e nell'ambito delle finalita' e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persona handicappate).».

Diritto

1. L'art. 4 della legge regione Basilicata n. 30/2017, nonche' gli articoli 5, 6, 7 e 9 in quanto recanti precetti ad esso inscindibilmente connessi o da esso dipendenti, sono illegittimi per violazione per violazione dei principi fondamentali in materia di professioni di cui all'art. 117, comma 3 Cost., nonche' per violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea di cui all'art. 117, comma 1, Cost., e per invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale di cui all'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.

1.1. Violazione dell'art. 117, comma 3 Cost.

Le norme in epigrafe, in quanto prevedono un Albo regionale degli interpreti della Lingua dei Segni, stabilendo i requisiti per l'esercizio della relativa attivita' in ambito regionale e disponendo altresi' che l'attivita' di interprete della Lingua dei Segni sia preclusa, nella regione, a chi non sia iscritto nell'albo stesso, istituiscono una nuova figura professionale, ancora non regolamentata a livello nazionale, ed invadono in tal modo la competenza statale in materia di professioni, in violazione dell'art. 117, comma 3 Cost.

La Corte costituzionale ha avuto modo di affermare in piu' occasioni che la potesta' legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale; tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, e ne discende che non rientra nei poteri delle regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 98 del 2013; n. 178 del 2014; n. 138 del 2009; n. 93 del 2008; n. 300 del 2007; n. 40 del 2006, e n. 424 del 2005).

Inoltre la Consulta, con le sentenze n. 138 del 2009, n. 300 e n. 57 del 2007 n. 424 e 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005, ha affermato che spetta allo Stato - nell'ambito della propria competenza a legiferare sui principi fondamentali in materia di professioni - l'individuazione delle figure professionali con i relativi requisiti di accesso, albi ed elenchi, i quali ultimi (sent. n. 355/05) hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa - in quanto tale - alla competenza regionale.

1.2. Violazione dell'art. 117 comma 1 Cost.

Gli articoli della legge regionale n. 30/17 qui impugnati contrastano con il precetto costituzionale in rubrica sotto un duplice profilo: per un verso, essi limitano la liberta' di circolazione dei lavoratori sancita dall'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto ostacolano l'esercizio nella regione dell'attivita' di «Interprete della lingua dei segni» da parte di tutti quei cittadini europei che non abbiano acquisito, tramite la frequenza di corsi di formazione organizzati in Basilicata, la specifica qualifica professionale prevista unicamente da tale legge regionale; per altro verso, determinano una sostanziale limitazione all'esercizio di un'attivita' di prestazione di servizi, in ragione del mancato rispetto dei principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese di cui agli articoli 3, comma 1, lettera c), 49 e 57 del Trattato CE 25 marzo 1957 - Trattato che istituisce la Comunita' europea (corrispondenti - rispettivamente - agli articoli da 3 a 6, all'art. 56 ed all'art. 64 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

1.2.1. Ancora, in particolare l'art. 5 - nel determinare i requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale degli interpreti LIS - prevede, al comma 2, lettera a), che possano richiedere l'iscrizione all'Albo solo «i cittadini in possesso della cittadinanza italiana o di altro paese appartenente all'Unione europea», e, al comma 3, lettera a), che possono, altresi', richiedere l'iscrizione all'Albo «i cittadini madrelingua - sordi - in possesso della cittadinanza italiana o di altro paese appartenente all'Unione europea».

La norma in esame, in quanto preclude l'accesso all'Albo LIS ad altre categorie di soggetti alle quali devono essere garantite le stesse condizioni di accesso al lavoro garantite ai cittadini italiani ed europei - quali i familiari di cittadini dell'Unione, i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonche' i titolari di protezione internazionale - contrasta con l'art. 117 comma 1 Cost., per violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e, segnatamente:

con riferimento all'esclusione dall'iscrizione all'albo dei familiari di cittadini dell'Unione: la norma regionale in esame contrasta con l'art. 24 della direttiva 2004/38/CE, recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 la quale prevede che, nei campi di applicazione del Trattato, i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, godono di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato;

con riferimento all'esclusione dall'iscrizione all'albo dei titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo: la norma regionale in esame contrasta con l'art. 11, comma 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE, recepita dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, la quale prevede che «il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: a) l'esercizio di un'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, purche' questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonche' le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione»;

con riferimento all'esclusione dall'iscrizione all'albo dei titolari di protezione internazionale: la norma regionale in esame contrasta con l'art. 26 della direttiva 2011/95/UE, recepita dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, secondo la quale: «1. Gli Stati membri autorizzano i beneficiari di protezione internazionale a esercitare un'attivita' dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stata loro riconosciuta la protezione. 2. Gli Stati membri provvedono a che siano offerte ai beneficiari di protezione internazionale opportunita' di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze, tirocinio sul luogo di lavoro e servizi di consulenza forniti dagli uffici di collocamento, secondo modalita' equivalenti a quelle previste per i loro cittadini. 3. Gli Stati membri si adoperano per agevolare il pieno accesso dei beneficiari di protezione internazionale alle attivita' di cui al paragrafo 2. 4. Si applica la normativa vigente negli Stati membri in materia di retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all'attivita' di lavoro dipendente o autonomo, nonche' di ogni altra condizione di lavoro.».

1.3. Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) Cost.

Le norme regionali qui impugnate, infine, precludendo il diritto all'esercizio della professione di interprete LIS presso gli enti pubblici e privati a chi non sia iscritto nel relativo Albo, invadono la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, atteso che detta attivita' rientra nella disciplina dei rapporti privatistici e la qualificazione di essa come «professione» implica la potenziale rilevanza come esercizio abusivo di una professione, penalmente rilevante, del relativo esercizio in carenza di iscrizione all'albo.

Per tutte le suesposte ragioni la legge regionale della Basilicata n. 30/2017 - articoli 4, 5, 6, 7 e 9 - deve essere dichiarata incostituzionale.

 

P.Q.M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, la legge della Regione Basilicata n. 30/2017 - articoli 4, 5, 6, 7 e 9.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 12 gennaio 2018;

2. rapporto del Dipartimento degli affari regionali;

3. copia della legge regionale impugnata.

Con ogni salvezza.    

 

Roma, 18 gennaio 2018  

L'Avvocato dello Stato: Russo

 

 

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