RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27  febbraio 2007 , n. 8
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 febbraio 2007 (della Regione Toscana)

(GU n. 10 del 7-3-2007) 
 
    Ricorso  per la regione Toscana in persona del suo Presidente pro
tempore,  autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 126
del 19 febbraio 2007, rappresentato e difeso, per mandato in calce al
presente  atto,  degli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso
lo  studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del
Viminale n. 43;

    Contro  il  Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per
la  dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi
581,  583  e  585,  della  legge  27  dicembre  2006  n. 296,  (legge
finanziaria 2007).
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - S.O. n. 299 del
27 dicembre  2006  e'  stata pubblicata la legge n. 296/2006, recante
Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007).
    I  commi  581, 583 e 585 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007
prevedono   l'istituzione  dell'Agenzia  per  la  formazione  con  la
finalita'  di  riformare il sistema di formazione dei dirigenti e dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
    In  particolare,  in base al disposto del citato comma 581, detta
Agenzia e' competente in materia di raccolta, elaborazione e sviluppo
delle  metodologie  formative;  ricerca,  sviluppo, sperimentazione e
trasferimento  delle  innovazioni  di  processo  e  di prodotto delle
pubbliche   amministrazioni;   accreditamento   delle   strutture  di
formazione;  cooperazione  europea  ed  internazionale  in materia di
formazione  e  innovazione  amministrativa;  supporto,  consulenza  e
assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni
formativi,  nello  sviluppo  e  trasferimento  di modelli innovativi,
nella definizione dei programmi formativi.
    Il  successivo comma 583 dello stesso art. 1 in esame, stabilisce
espressamente  che  le  pubbliche amministrazioni per la formazione e
l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti devono procedere,
tramite  gara,  alla  scelta  dell'istituzioni formative, pubbliche o
private,  dotate  di  competenza  ed esperienza adeguate, tra le sole
strutture  accreditate  da detta Agenzia, e a tal fine inserite in un
apposito elenco nazionale tenuto da detta Agenzia per la formazione.
    Ed  ancora,  il  comma  585  del medesimo articolo stabilisce che
l'istituzione  ed  il  funzionamento  dell'Agenzia  -  definita quale
"struttura  di  governo  e  coordinamento  unitario del sistema della
formazione  pubblica" - siano disciplinati con uno o piu' regolamenti
interministeriali, senza alcun coinvolgimento delle regioni.
    In   altri   termini,   viene   centralizzata   la   funzione  di
accreditamento degli organismi formativi, pubblici e privati.
    E'  pertanto  evidente  che le suddette norme, nel caso in cui si
riferiscano  anche alle regioni, sono incostituzionali per i seguenti
motivi di

                            D i r i t t o

Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.
    Come  sopra  rilevato,  la Regione Toscana contesta la disciplina
contenuta nella legge finanziaria 2007, in base alla quale e' imposto
a  tutte le amministrazioni pubbliche, e quindi anche alle regioni ed
agli  enti  strumentali  ed  altri  enti  locali,  di  scegliere  con
procedure  selettive,  i  soggetti da utilizzare per le iniziative di
formazione  e  di aggiornamento dei propri dipendenti, esclusivamente
tra  quei  soggetti  che  risulteranno  essere accreditati attraverso
l'iscrizione   in   uno   specifico  elenco  nazionale  tenuto  dalla
istituenda Agenzia per la formazione e dalla stessa certificati.
    Detta  disciplina,  nella  parte  in  cui  accentra  in capo alla
Agenzia  nazionale per la formazione, le funzioni di accreditamento e
di  certificazione  delle  strutture  formative,  anche nei confronti
delle  regioni  e  degli  altri  enti locali, e' incostituzionale per
contrasto  con  gli  artt. 117 e 118 Cost., sotto un duplice profilo,
intervenendo, da una parte, in materia di formazione professionale e,
dall'altra,  in  materia  di  organizzazione  interna della regione e
degli enti dipendenti, entrambe materie di competenza esclusiva delle
regioni ai sensi dell'art. 117, comma 4, della Costituzione.
    A)  Come  rilevato,  si  prevede  un  unico  soggetto,  a livello
centrale, competente all'accreditamento delle strutture di formazione
dei  pubblici  dipendenti,  la  cui  "idoneita"  e'  valutata secondo
criteri  stabiliti,  sempre  a  livello centrale, attraverso i citati
regolamenti  interministeriali  di  cui  al  comma 585 dell'art. 1 in
esame,  ai fini dell'inserimento delle stesse strutture nell'apposito
elenco  nazionale  tenuto  dalla  stessa  Agenzia  per la formazione;
inoltre, si vincolano anche le regioni ad avvalersi per la formazione
dei  propri dipendenti delle sole strutture di formazione accreditate
da  detta  Agenzia nazionale: tutto cio' rappresenta un'inammissibile
lesione  delle  competenze regionali costituzionalmente garantite, in
primo luogo, in materia di formazione professionale.
    E'  ormai  chiarito,  secondo  il  consolidato insegnamento della
Corte  costituzionale,  che la materia della formazione professionale
"appartiene,   nell'assetto   definito   dal  nuovo  art.  117  della
Costituzione,  alla competenza residuale delle regioni, in quanto non
e'  inclusa  nell'elenco  delle  materie attribuite dal secondo comma
alla  legislazione  dello  Stato  ed  e'  nel  contempo espressamente
esclusa   dall'ambito   della  potesta'  concorrente  in  materia  di
istruzione,  sancita  dal successivo terzo comma" (Corte cost., sent.
n. 51/2005).
    Con  la  sentenza  della Corte costituzionale n. 50/2005 e' stato
ulteriormente precisato che "La competenza esclusiva delle regioni in
materia   di   istruzione  e  formazione  professionale  riguarda  la
istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere
impartite  sia  negli  istituti  scolastici  a  cio'  destinati,  sia
mediante  strutture proprie che le singole regioni possano approntare
in relazione alle peculiarita' delle realta' locali, sia in organismi
privati  con  i quali vengano stipulati accordi", restando esclusa la
sola  "disciplina  della  istruzione e della formazione professionale
che  i  privati datori di lavoro somministrano in ambito aziendale ai
loro dipendenti" la quale "rientra invece nel sinallagma contrattuale
e  quindi  nelle  competenze  dello  Stato  in materia di ordinamento
civile".
    In  particolare  alla  luce  dei su richiamati principi, la Corte
costituzionale,   con   la   pronuncia   in   esame,   ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  della disciplina statale in materia
di  tirocini  estivi  di  orientamento,  in  quanto  detta disciplina
"dettata  senza  alcun  collegamento  con  rapporti  di lavoro, e non
preordinata  in  via  immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla
formazione professionale di competenza esclusiva delle regioni".
    Nello  stesso  senso,  la Corte costituzionale, con la successiva
sentenza  n. 406/2006,  ha  riconosciuto  la legittimita' delle norme
regionali  toscane  riguardanti i compiti della regione relativi alla
valorizzazione  e  alla  certificazione  dei  profili  formativi  dei
contratti   di  apprendistato  e  all'individuazione  dei  criteri  e
requisiti  di  riferimento  per la capacita' formativa delle imprese,
proprio  in  ragione  del  fatto  che dette norme si riferiscono alla
formazione  esterna;  in  particolare,  per  quanto qui interessa, la
Corte  ha  rilevato  che  "l'individuazione delle capacita' formative
delle  imprese, che il censurato art. 2, lettera d), riconosce essere
obiettivo qualificante la formazione nell'apprendistato, non puo' che
riferirsi alle imprese che svolgono attivita' formativa esterna".
    Infine, in un caso del tutto analogo a quello di specie - poiche'
riguardanti   norme  statali  (regolamentari),  riferite  anche  alle
regioni,  aventi  ad  oggetto  i requisiti essenziali che le societa'
scientifiche  devono  possedere per svolgere le attivita' formative e
di  collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti in materia
di  sanita',  ed  altresi'  la previsione di poteri amministrativi di
verifica dei predetti requisiti, di riconoscimento delle associazioni
scientifiche  e  di revoca del medesimo al Ministro della salute - la
Corte costituzionale (sentenza n. 328/2006) ha rilevato, tra l'altro,
la  lesione delle competenze costituzionali proprie delle regioni, in
materia  di formazione professionale, ordinamento degli uffici e, nel
caso  di specie, dell'organizzazione sanitaria (in quanto si trattava
di  strutture  formative "al servizio" delle istituzioni pubbliche in
materia di sanita), tutte materie di competenza esclusiva regionale.
    In particolare, nella citata pronuncia la Corte costituzionale ha
affermato  che  "L'oggetto  del decreto impugnato e' costituito dalla
definizione  dei  requisiti  per  il  riconoscimento  delle  societa'
scientifiche   e   delle   associazioni   tecnico-scientifiche  delle
professioni   sanitarie   che   intendano   svolgere   attivita'   di
collaborazione   con   le   istruzioni   sanitarie  ed  attivita'  di
aggiornamento  professionale  e,  quindi,  non  e'  riconduciblie  in
termini  esclusivi  ad un'unica materia, incidendo contestualmente su
piu'  settori.  In  particolare,  con  riferimento  all'aggiornamento
professionale,   esso  contiene  profili  inerenti  alla  "formazione
professionale":  l'aggiornamento  professionale  dei  medici  e degli
esponenti   delle   professioni   sanitarie  attiene,  infatti,  alla
formazione  sul  lavoro, successiva e quindi estranea alla formazione
universitaria,  in quanto finalizzata all'esercizio della professione
medica  e,  piu'  in  generale,  sanitaria (sentenze n. 406 del 2001,
n. 354 del 1994 e n. 316 del 1993).
    Siffatta  materia,  tuttavia,  neppure  e'  idonea  ad  assorbire
l'intera disciplina di cui al decreto impugnato.
    L'atto, in specie nella parte in cui definisce i requisiti che le
predette   societa'   ed   associazioni   tecnico-scientifiche  delle
professioni  sanitarie  -  che  chiedono  il  riconoscimento - devono
possedere  per  poter  svolgere  attivita'  di  collaborazione con le
istituzioni  sanitarie,  incide,  infatti, sulla materia sanita', con
profili  che attengono, in particolare, all'organizzazione sanitaria,
[...].  Nelle stesse materie, tuttavia, l'art. 117 e l'art. 118 della
Costituzione,  a  seguito  della  riforma  del  titolo  V della parte
seconda  della  Costituzione, delineano forme piu' ampie di autonomia
[...].   La   "formazione   professionale"   e',   infatti,   materia
riconducibile  alla competenza residuale delle regioni (quarto comma)
soggetta  ai  limiti generali stabiliti dal primo comma dell'art. 117
della  Costituzione,  fra i quali non vi e', ad esempio, quello delle
norme  fondamentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 274 del
2003), ne' quello dell'interesse nazionale [...]. La sanita', d'altro
canto,   e'   ripartita   fra  la  materia  di  competenza  regionale
concorrente  della "tutela della salute" (terzo comma), la quale deve
essere intesa come "assai piu' ampia rispetto alla precedente materia
assistenza  sanitaria  e  ospedaliera"  (sentenze  n. 181  del 2006 e
n. 270  del  2005), e quella dell'organizzazione sanitaria, in cui le
regioni possono adottare "una propria disciplina anche sostitutiva di
quella  statale"  (sentenza  n. 510  del 2002). [...] Alla luce delle
suesposte  considerazioni,  deve  ritenersi che il decreto impugnato,
dettando  norme  regolamentari  che  si  pongono  all'incrocio  delle
suddette  materie  [...]  vulneri  le  rispettive sfere di competenza
provinciale,  definite  in particolare dall'art. 117, terzo, quarto e
sesto comma, della Costituzione".
    B)  La  disciplina  statale  in  esame, inoltre, intervenendo con
norme  vincolanti  in  materia  di formazione dei pubblici dipendenti
anche  di  regioni ed enti regionali dipendenti, appare ulteriormente
lesiva  delle  competenze  regionali costituzionalmente garantite con
riferimento   all'organizzazione   dei   propri   uffici,   ai  sensi
dall'art. 117, comma 4, Cost.
    Come  evidenziato  anche  dalla  gia' citata sentenza della Corte
costituzionale  n. 328/2006,  le  disposizioni  aventi  ad oggetto la
disciplina  di  funzioni  di  accreditamento  e  certificazione delle
strutture   formative   per   l'aggiornamento   professionale   delle
istituzioni   sanitarie,   intervengono,  oltre  che  in  materia  di
formazione   professionale,   anche   in  materia  di  organizzazione
sanitaria;  analogamente,  nel  caso  di  specie,  trattandosi  della
formazione  destinata  anche  ai  pubblici  dipendenti  regionali, le
disposizioni   in   esame  vanno  ad  incidere  nella  materia  della
organizzazione dei propri uffici, di competenza regionale residuale.
    In  tale  materia,  la  competenza  legislativa  delle regioni e'
esclusiva  e  deve  svolgersi  nel  rispetto della Costituzione e dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi
internazionali.
    Alla  luce  del  rinnovato quadro costituzionale, la regione gode
quindi di piena autonomia nella gestione ed organizzazione dei propri
uffici e del relativo personale.
    A  questo  proposito  si  osserva  che  gia'  secondo l'indirizzo
giurisprudenziale  della  Corte costituzionale consolidatosi sotto il
regime  del  previgente  art. 117  Cost.,  inaugurato con la sentenza
n. 10/1980,  le  regioni, in materia di ordinamento degli uffici e di
stato  giuridico dei rispettivi dipendenti, erano titolari della piu'
ampia  autonomia  legislativa  (cfr.  in tal senso: sent. n. 10/1980;
sent.   n. 277/1983;  sent.  n. 278/1983;  sent.  n. 219/1984;  sent.
n. 290/1984;  sent.  n. 99/1986;  ord. n. 10/1988; sent. n. 217/1987;
sent. n. 772/1988).
    In particolare, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha piu' volte
sottolineato    "l'autonomia,   costituzionalmente   garantita,   che
caratterizza  la legislazione regionale in ordine a quella componente
dell'ordinamento  degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla  regione, rappresentata dallo stato giuridico e dal trattamento
economico  del  corrispondente  personale. Senza di che si renderebbe
impossibile  un'autonoma ed organica disciplina dello stato giuridico
dei  dipendenti  regionali,  che verrebbe ridotta "ad una composita e
poliedrica  legislazione  di  risulta,  inevitabilmente modellata sui
vari  stati  giuridici  delle  varie amministrazioni e istituzioni di
provenienza   del   personale   trasferito";  il  che  finirebbe  per
comportare   notevole   pregiudizio   all'autonomo   assetto   ed  al
funzionamento  degli  uffici  regionali"  (Corte costituzionale sent.
n. 278/1983   che   ripercorre,  nei  passi  qui  riprodotti,  alcune
importanti   sequenze   della  precedente  sentenza  n. 10/1980  gia'
citata).
    Ed  ancora,  di  recente,  la  Corte  costituzionale  ha ribadito
"l'ampia  autonomia  gia'  riconosciuta  alle  regioni  in materia di
organizzazione degli uffici e di stato giuridico dei dipendenti sotto
il   regime   del  previgente  art. 117  della  costituzione"  (Corte
costituzionale. ord. n. 515/2002).
    In conclusione, la Corte ha avuto piu' volte modo di chiarire che
la competenza riconosciuta dall'art. 117 Cost. alle regioni a statuto
ordinario  in  materia di ordinamento dei propri uffici "e' data alle
regioni  medesime proprio al fine di organizzare gli uffici regionali
secondo  le  peculiarita'  dell'amministrazione  di  cui  sono  parte
(...)", (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 772/1988).
    Tale  orientamento  e'  tanto  piu'  valido oggi, a seguito della
riforma del Titolo V della Costituzione, che ha ridefinito in termini
di    forte    autonomia   il   ruolo   delle   regioni   all'interno
dell'ordinamento   ed   ha   riconosciuto   la  piu'  piena  potesta'
legislativa  delle  regioni  in materia di ordinamento degli uffici e
del   personale,  materia  in  cui  rientra  evidentemente  anche  la
disciplina dell'aggiornamento professionale dei propri dipendenti.
    Ed infatti, fin dalle prime pronunce, successive alla riforma del
Titolo  V,  la  Corte  costituzionale  ha  chiarito  che  la  materia
dell'ordinamento  e  dell'organizzazione amministrativa delle regioni
spetta   alla   potesta'  legislativa  esclusiva  regionale  prevista
dall'art. 117,  comma  4,  della  Costituzione (cfr. in tal senso, le
sentenze della Corte costituzionale n. 274/2003; n. 3/2004; n. 4/2004
e n. 17/2004).
    In  particolare,  cio'  e'  affermato  espressamente  dalla Corte
costituzionale   nella   sentenza   n. 274/2003   e  nella  pronuncia
n. 17/2004,  ove  e'  rilevato  che  "nell'assetto  delle  competenze
costituzionali  configurato  dal  nuovo  titolo  V,  parte  II, della
Costituzione,   l'auto  finanziamento  delle  funzioni  attribuite  a
regioni  ed enti locali non costituisce altro che un corollario della
potesta'  legislativa regionale esclusiva in materia di ordinamento e
organizzazione amministrativa..."".
    Ed   ancora,   l'ecc.ma  Corte  costituzionale,  con  riferimento
all'art. 19,   comma   14,   della   legge  n. 448/2001  (c.d.  legge
finanziaria  2002),  ha  avuto  modo  di precisare che tale articolo,
nella   parte   in  cui  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche
promuovono  iniziative  di alta formazione del personale e finanziano
borse  di  studio  per l'iscrizione dei dipendenti ai corsi di laurea
triennali,  costituisce  si  una norma permissiva nei confronti delle
richiamate  pubbliche amministrazioni, tuttavia, sottolinea la Corte,
"cio'  non  e'  ancora  sufficiente  per  escludere  la lesione delle
prerogative regionali, in quanto pure una norma permissiva presuppone
una rivendicazione di competenza statale, per cui se la norma dovesse
trovare  applicazione  anche  nei confronti delle amministrazioni non
statali si porrebbe il problema della esorbitanza di essa dall'ambito
della  disciplina  "dell'ordinamento  e organizzazione amministrativa
dello  Stato  e  degli  enti  pubblici  nazionali",  riservata in via
esclusiva alla legislazione statale".
    Continua  pertanto  la  sentenza  che  "occorre  sottolineare che
l'art.  19  della  legge  finanziaria  per  il  2002, che riguarda le
assunzioni  di  personale,  si  apre  al  comma  1,  con  un espresso
riferimento alle "amministrazioni dello Stato" e si svolge in modo da
far ritenere che il generico richiamo alle amministrazioni pubbliche,
contenuto  nel  comma  14,  non  possa  essere  letto  altro che come
sinonimo  di  statali  (...)"  (sentenza  della  Corte costituzionale
n. 3/2004, e nello stesso senso anche la sentenza n. 17/2004).
    Ed  ancora,  codesta ecc.ma Corte costituzionale, con la sentenza
n. 380/2004,  ha  a  tal proposito affermato che "La regolamentazione
dell'accesso  ai  pubblici  impieghi  mediante concorso e' riferibile
all'ambito della competenza esclusiva statale, sancita dall'art. 117,
secondo comma, lettera g), Cost., solo per quanto riguarda i concorsi
indetti   dalle   amministrazioni   statali  e  dagli  enti  pubblici
nazionali.  Non  altrettanto  puo'  dirsi per l'accesso agli impieghi
presso  le  regioni  e  gli  altri  enti  regionali,  cui  appunto si
riferisce la censura proposta dalla ricorrente.
    Se,  come  la Corte ha gia' affermato (sentenza n. 370 del 2003),
una  disciplina normativa non puo' essere ricondotta all'ambito della
legislazione  residuale  delle  regioni,  ai  sensi  del quarto comma
dell'art. 117,  sol  perche' non sia immediatamente riferibile ad una
delle  materie  elencate  nei  commi secondo e terzo, tuttavia, nella
specie,  e'  di  immediata  percezione  proprio  l'impossibilita'  di
collocare  la  disciplina  in  esame  nei  cataloghi delle competenze
legislative  statali  esclusive  o  concorrenti,  come  evocate dalla
difesa del Presidente del Consiglio dei ministri.
    Da  tale  impossibilita'  discende la fondatezza della tesi della
ricorrente,  secondo  cui  la  regolamentazione  delle  modalita'  di
accesso  al lavoro pubblico regionale -- in quanto riconducibile alla
materia innominata dell'organizzazione amministrativa delle regioni e
degli  enti  pubblici  regionali -- e' preclusa allo Stato (a maggior
ragione   attraverso   disposizioni  di  dettaglio),  e  spetta  alla
competenze  residuale  delle  regioni  (v.  sentenza  n. 2 del 2004),
ovviamente nel rispetto dei limiti costituzionali (v. sentenza n. 274
del 2003)".
    Le   impugnate   disposizioni   violano  totalmente  la  suddetta
autonomia  legislativa regionale, perche' vincolano la formazione del
personale  regionale  e  degli  enti  dipendenti  all'utilizzo  delle
strutture   formative   accreditate  dall'Agenzia  nazionale  per  la
formazione,  secondo  criteri  determinati  esclusivamente  a livello
centrale,   cosi'   interferendo  sull'organizzazione  amministrativa
regionale e degli enti ed aziende regionali.
    Anche sotto tale profilo si evidenzia, pertanto, l'illegittimita'
costituzionale  dei  commi  581,  583  e  585 dell'art. 1 della legge
finanziaria 2007, per contrasto con l'art. 117, comma 4, Cost.
    C)  Infine,  le norme in esame, attribuendo poteri amministrativi
di  accreditamento  e  di certificazione all'Agenzia nazionale per la
formazione   -   disciplinata  con  regolamento  interministeriale  e
definita  dalla  legge stessa quale organo di governo e coordinamento
unitario  del  sistema della formazione pubblica -- contrastano anche
con l'art. 118 Cost.
    Infatti, nel caso di specie, analogamente al caso esaminato dalla
Corte   costituzionale  con  la  gia'  citata  sentenza  n. 328/2006,
""l'attrazione  in  sussidiarieta'"  della  funzione, non e' in alcun
modo  dimostrata  [dal]la  necessita'  dell'esercizio  unitario della
medesima   e  non  e'  stato  rispettato  il  principio  della  leale
collaborazione,  essendo  stato  adottato  l'atto  impugnato senza il
necessario coinvolgimento delle autonomie regionali e provinciali (ex
plurimis, sentenze n. 270 e n. 242 del 2005)".
    In  ogni caso le disposizioni in esame sarebbero incostituzionali
per   violazione  dell'art. 118  Cost.  sotto  altro  profilo,  anche
perche', pur vincolando anche le regioni e gli altri enti locali, non
prevedono  alcun  idoneo  coinvolgimento  delle regioni (intesa), nel
procedimento  di  accreditamento delle istituzioni formative, ne' per
la determinazione dei requisiti di idoneita' delle stesse istituzioni
per   l'inserimento  nell'albo,  coinvolgimento  che  sarebbe  invece
imprescindibile a fronte dell'interferenza della disciplina in ambiti
materiali  di  competenza  regionale,  secondo quanto affermato nella
sentenza n. 303/2003.
    Per  tutti  i  motivi suddetti le impugnate disposizioni appaiono
incostituzionali  anche  perche'  vanificano il sistema di formazione
professionale  per  i  dipendenti  e gli enti regionali che in questi
anni   le  regioni  hanno  sviluppato  nell'esercizio  delle  proprie
competenze.

        
      
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  commi  581,  583  e  585 della legge 27
dicembre 2006 n. 296, per i motivi indicati nel presente ricorso.
    Si  deposita  la  delibera  della  Giunta  regionale  Toscana  di
autorizzazione a stare in giudizio n. 126/2007.
        Firenze-Roma, addi' 23 febbraio 2007
               Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni

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