Ricorso n. 8 del 29 gennaio 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 gennaio 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 9 del 2019-02-27)
Ricorso (ex. art. 127, comma 1, Cost.) per il Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, (codice fiscale 80224030587, n. fax 06/96514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;
Contro la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica intimata;
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge Regione Autonoma Sardegna n. 43 del 19 novembre 2018 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 52 del 22 novembre 2018 intitolata «Norme in tema di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS»;
Per violazione dell'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 (Statuto speciale per la Sardegna); dell'art. 117, comma 2, lettera l), Cost., in relazione agli articoli 1, 2, comma 3, 40 e ss. del decreto legislativo n. 165/2001; degli articoli 3 e 97, 2 comma, Cost.
Con la legge regionale n. 43/2018, composta da sei articoli, la Regione Sardegna ha dettato «norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS».
Con tale legge il legislatore regionale ha modificato ed integrato la legge regionale n. 8 del 2016 «Legge forestale della Sardegna», prevedendo il passaggio dei dipendenti assunti a tempo indeterminato dal comparto dell'Agenzia FoReSTAS nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale.
In particolare, l'art. 1 dell'impugnata legge regionale modifica l'alinea del comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 8/2016 nel senso che «fino alla data di adozione della disciplina contrattuale di cui all'art. 48-bis» i dipendenti dell'Agenzia costituiscono un comparto di contrattazione distinto e che il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS «fino alla data di adozione della disciplina contrattuale di cui all'art. 48-bis».
L'art. 2 della legge regionale n. 43/2018 introduce l'art. 48-bis alla legge regionale n. 8/2016 rubricato «nuovo inquadramento contrattuale». Il comma 1 del citato art. 48-bis stabilisce che i dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di adozione di una compiuta disciplina contrattuale coerente con le attivita' e con le tipologie lavorative del personale medesimo e che ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 31/1998 recante la «Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione». Il 2° comma dello stesso art. 48-bis prevede che dalla data di adozione della nuova disciplina contrattuale di cui al comma 1, il personale dirigente dell'Agenzia fa parte dell'autonoma e separata area di contrattazione, all'interno del comparto di contrattazione collettiva regionale.
L'art. 3 stabilisce che ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS, assunti a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 49 della citata legge regionale n. 8/2016 trova applicazione il nuovo art. 48-bis.
Il successivo art. 4, prevede che nel contratto di comparto regionale venga stabilita una disciplina distinta per il personale dell'Agenzia FoReSTAS assunto a tempo indeterminato.
L'art. 5, al comma 1, dispone per il personale dell'Agenzia FoReSTAS, assunto a tempo determinato, il transito nel nuovo inquadramento contrattuale avviene a seguito del processo di stabilizzazione dello stesso. Il successivo comma prevede che al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalita' del personale stagionale, l'Agenzia FoReSTAS e' autorizzata a procedere alla progressiva estensione del periodo annuale di lavoro dei dipendenti con rapporto semestrale, fino alla completa stabilizzazione, nel rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le suddette disposizioni della Regione Sardegna per i seguenti motivi di
Diritto
1. Illegittimita' degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 43/2018 per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 2018) e dell'art. 117, comma 2, lettera l), Cost. in relazione agli articoli 1, 2, comma 3, 40 e ss. del decreto legislativo n. 165/2001. Con l'impugnata legge la Regione Sardegna prevede il passaggio dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, dall'Agenzia FoReSTAS al comparto di contrattazione regionale.
La legge eccede dalla competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione dall'art. 3 dello statuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948), in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dall'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione che individua la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
L'art. 1 della legge in esame prevede, infatti, che «fino alla data di adozione della disciplina contrattuale di cui all'art. 48-bis» i dipendenti dell'Agenzia costituiscono un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell'amministrazione regionale e degli enti regionale e, «fino alla stessa data» ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche, adottate in base al decreto legislativo n. 165/2001. Per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 48-bis della legge regionale n. 8/2016 introdotto dal successivo art. 2 si applicheranno invece le disposizioni della contrattazione collettiva vigente per il personale regionale, previo inquadramento nel comparto previsto dall'art. 58, comma 3, della legge regionale n. 31/98.
L'art. 48-bis della legge regionale n. 8/2016, introdotto dall'art. 2 della legge regionale impugnata, stabilisce che i dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS in servizio, assunti a tempo indeterminato, sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di una compiuta disciplina contrattuale coerente con le attivita' e con le tipologie lavorative del personale medesimo e che, dalla medesima data, ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 31/1998. Gli articoli 3 e 4 dell'impugnata legge dispongono che la nuova disciplina contrattuale si applica al solo personale dell'Agenzia assunto a tempo indeterminato.
L'impugnata legge regionale comporta quindi la modifica della disciplina contrattuale del personale interessato senza il rispetto della normativa statale di riferimento contenuta nel titolo III del decreto legislativo n. 165/2001 (articoli 40 e ss.).
Occorre a tal riguardo osservare che secondo il costante orientamento di codesta Corte, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e' retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva.
In particolare dall'art 2, comma 3, terzo e quarto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni - discende il principio che il trattamento economico dei dipendenti pubblici e' affidato ai contratti collettivi, di talche' la disciplina di detto trattamento e, piu' in generale, quella del rapporto di impiego pubblico rientra nella materia «ordinamento civile» riservata alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato (Corte costituzionale sentenze n. 160 del 2017, n. 72 del 2017, n. 211 e n. 61 del 2014, n. 286 e 225 del 2013, n. 290 e n. 215 del 2012, n. 339 e n. 77 del 2011, n. 332 e n. 151 del 2010).
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per il personale delle regioni il rapporto di impiego e' regolato dalla legge dello Stato e, in virtu' del rinvio, da questa disposta, dalla contrattazione collettiva. Da cio' consegue che la posizione dei dipendenti regionali e' attratta nella normativa economico e giuridica dei dipendenti pubblici.
Il riparto di competenza normativa tra Stato e Regione su delineato discende dal processo di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego risultando le competenze regionali assorbite nell'ambito dell'ordinamento civile di esclusiva competenza statale.
Dal richiamato orientamento della giurisprudenza costituzionale discende che la materia «ordinamento civile» di cui all'art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione, e' materia trasversale che esclude la concorrenza di competenze e quindi la rilevanza della residua competenza regionale in punto di organizzazione. Questa conclusione riguarda anche le autonomie speciali, pur a fronte di esplicite statuizioni di livello costituzionale degli statuti regionali speciali della competenza legislativa primaria sullo «stato giuridico ed economico» del personale (Corte costituzionale sentenza n. 61/2014; n. 77/2013; 290/2012).
Pertanto, sebbene la Regione Autonoma della Sardegna goda di competenza legislativa di tipo primario in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), dello statuto speciale, approvato con la legge costituzionale n. 3/1948, tale competenza, ai sensi della richiamata norma statutaria, deve attuarsi «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».
In particolare l'art. 40 del citato decreto legislativo n. 163/201 riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali, in guisa che non puo' il legislatore regionale stabilire unilateralmente il cambio di comparto del personale, riservandosi di applicare ad esso la disciplina contrattuale decentrata di futura definizione.
In sostanza il legislatore regionale ha illegittimamente disposto il passaggio del personale dell'Agenzia nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale, senza il rispetto delle disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentativita' sindacale) relative alle procedure da seguire in sede di contrattazione e all'obbligo dell'osservanza della normativa contrattuale, ed ha finito per regolare istituti tipici del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, in violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile, e quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).
2. Illegittimita' degli articoli 2, 3, 4, e 5 della legge regionale n. 3/2018 per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.
In base alle disposizioni previste dall'art. 48-bis della legge regionale n. 8/2016 (introdotto dall'impugnato art. 2 della legge regionale n. 43/2018) e degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 43/2018, l'inquadramento nel comparto regionale e la disciplina relativa alla contrattazione collettiva prevista per il personale della Regione si applicano al solo personale dell'Agenzia assunto a tempo indeterminato.
L'art. 5 dell'impugnata legge dispone che per il personale assunto a tempo determinato il transito nel nuovo inquadramento contrattuale avvenga, invece, soltanto a seguito della sua stabilizzazione.
L'esclusione dal comparto regionale del personale a tempo determinato dell'Agenzia FeReSTAS comporta che all'interno di essa convivano discipline distinte per personale adibito simultaneamente alle medesime mansioni, determinando tra gli stessi una evidente disparita' di trattamento in violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost.
3. Illegittimita' dell'art. 5, della legge regionale n. 43/2018 per violazione dell'art. 97 Cost.
L'art. 5, 2° comma, dell'impugnata legge regionale, al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale stagionale, autorizza l'Agenzia FoReSTAS ad estendere il periodo annuale di lavoro dei dipendenti con rapporto semestrale, fino alla completa stabilizzazione, «nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente».
Tale disposizione si pone in contrasto con il principio di buon andamento e imparzialita' stabilito dall'art. 97, 2° comma Cost., in quanto subordina il procedimento di stabilizzazione al generico ed esclusivo rispetto dei «limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente», ed omette invece ogni riferimento ai requisiti ad alle condizioni specificamente stabiliti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 ai fini del superamento del precariato.
Nel rispetto delle regole di buona amministrazione, il citato art. 20 indica i presupposti dell'attivazione del percorso di stabilizzazione, tra cui e' essenziale quello secondo cui l'assunzione originaria sia avvenuta mediante procedure concorsuali (comma 1); il 2° comma indica i requisiti in presenza dei quali e' possibile l'assunzione a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali riservate.
Il mancato richiamo da parte del legislatore regionale ai presupposti ed alle condizioni stabilite dal citato art. 20 comporta l'illegittimita' della norma impugnata per violazione del principio di buona amministrazione.
Tale principio risulta altresi' violato dalla suddetta norma in quanto include, nel novero dei soggetti stabilizzato dalla pubblica amministrazione, i lavoratori agricoli il cui rapporto di impiego e' regolato da norme di diritto privato e non dal decreto legislativo n. 165/2001.
P. Q .M.
Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 2, 3, 4, e 5 della legge Regione Autonoma Sardegna n. 43 del 19 novembre 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 52 del 22 novembre 2018, intitolato «Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS» per violazione dell'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, dell'art. 117, comma 2, lettera l), Cost. in relazione agli articoli 1, 2, comma 3, 40 e ss. del decreto legislativo n. 165/2001; degli articoli 3 e 97 Cost.
Si producono:
1. Copia della legge impugnata;
2. Copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 17 gennaio 2019 recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.
Roma, 18 gennaio 2019
L'Avvocato dello Stato: Guida