N.   8  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 2006.
 
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  3  febbraio 2006 (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)

(GU n. 8 del 22-2-2006) 

    L'Assemblea  regionale  siciliana,  nella  seduta  del 20 gennaio
2006,  ha  approvato  il disegno di legge n. 1095 - stralcio VIII dal
titolo   «Riproposizione   di  norma  concernente  l'istituzione  del
registro  degli  amministratori  di  condominio»,  pervenuto a questo
Commissariato  dello  Stato,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 28
dello Statuto speciale, il 23 gennaio 2006.
    L'Assemblea  regionale,  a  seguito  dell'impugnativa proposta da
questo  Ufficio  il  14  dicembre  2005  avverso  il disegno di legge
n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio
della  Regione  per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»
per   consentire  l'immediata  operativita'  delle  disposizioni  non
oggetto  di  gravame,  nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato
l'ordine  del  giorno  n. 635 con cui autorizzava il presidente della
regione  a  promulgare  la legge con omissione delle parti impugnate,
impegnandolo   a   ripropone   al  fine  di  consentire  che  codesta
eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'.
    In  sede  di  Commissione  Bilancio  sono  stati  successivamente
elaborati  tredici  testi  normativi che in alcuni casi contengono la
mera  riscrittura  delle  norme  oggetto  di  gravame,  in  altri  la
rivisitazione del testo precedentemente approvato.
    L'iniziativa   legislativa   teste'   approvata   riproduce   con
modifiche,  che tuttavia non ne alterano nella sostanza il contenuto,
la  previsione  normativa dell'art. 20, comma 18 del disegno di legge
n. 1084  impugnata  per violazione dell'art. 117, secondo comma della
Costituzione.
    La  norma  infatti  prevede  l'istituzione  presso  le  Camere di
commercio  del  registro  degli  amministratori  di  condominio,  cui
possono iscriversi i soggetti che hanno esercitato continuamente e in
maniera documentata, per almeno due anni, tale attivita'.
    La disposizione, anche nell'attuale testo, da' adito a censura di
costituzionalita'   sulla   base   delle  argomentazioni  svolte  nel
richiamato ricorso che si intendono qui integralmente richiamate.
    Codesta  ecellentissima  Corte  con  costante  giurisprudenza (ex
plunimis  sentenza  n. 405/2005,  424/2005,  335/2005,  3530/2003) ha
dichiarato che «nel vigore della riforma del titolo V, parte II della
Costituzione  -  continua a spettare allo Stato la determinazione dei
principi  fondamentali nelle materie di competenza concorrente e che,
ove  non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale
deve  svolgersi  nel  rispetto  di  quelli  comunque risultanti dalla
normativa  statale gia' in vigore e da essa non si trae alcuno spunto
che possa consentire iniziativa legislativa regionale nell'ambito cui
si riferisce la legge impugnata»
    La  norma,  inoltre,  poiche' prevede l'iscrizione in un apposito
registro  per lo svolgimento dell'attivita' in questione, in atto non
soggetta   ad   alcuna   regolamentazione,  qualora  fosse  applicata
costituirebbe  un  limite  all'esercizio  della  stessa  ponendosi in
evidente contrasto con l'art. 120, primo comma della Costituzione.
    La   disposizione   e',   infine,   inficiata   da  un'intrinseca
irragionevolezza  giacche'  prevede  l'istituzione obbligatoria di un
registro  al  quale  gli  interessati hanno facolta' di iscriversi in
assenza   della  determinazione  delle  conseguenze  derivanti  dalla
mancata   iscrizione   per   l'esercizio  della  relativa  attivita'.
L'attuale   formulazione   e'   carente   infatti  di  quella  minima
regolamentazione  per  il  funzionamento del registro contenuta nella
previsione gia' impugnata.
                              P. Q. M.
    Con  riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini
di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario
dello  Stato  per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto
speciale,  con  il presente atto impugna il d.d.l. 1095/stralcio VIII
dal  titolo  «Riproposizione  di  norma concernente l'istituzione del
registro  degli  amministratori di condominio», approvato dall'A.R.S.
il 20 gennaio 2006, per violazione degli artt. 117, secondo comma, 3,
97 e 120 della Costituzione.
        Palermo, addi' 27 gennaio 2006
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Alberto Di Pace
 
 

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