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N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 2006. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 febbraio 2006 (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)
(GU n. 8 del 22-2-2006)
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L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 20 gennaio
2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio VIII dal
titolo «Riproposizione di norma concernente l'istituzione del
registro degli amministratori di condominio», pervenuto a questo
Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28
dello Statuto speciale, il 23 gennaio 2006.
L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da
questo Ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge
n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»
per consentire l'immediata operativita' delle disposizioni non
oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato
l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il presidente della
regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate,
impegnandolo a ripropone al fine di consentire che codesta
eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'.
In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente
elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la
mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la
rivisitazione del testo precedentemente approvato.
L'iniziativa legislativa teste' approvata riproduce con
modifiche, che tuttavia non ne alterano nella sostanza il contenuto,
la previsione normativa dell'art. 20, comma 18 del disegno di legge
n. 1084 impugnata per violazione dell'art. 117, secondo comma della
Costituzione.
La norma infatti prevede l'istituzione presso le Camere di
commercio del registro degli amministratori di condominio, cui
possono iscriversi i soggetti che hanno esercitato continuamente e in
maniera documentata, per almeno due anni, tale attivita'.
La disposizione, anche nell'attuale testo, da' adito a censura di
costituzionalita' sulla base delle argomentazioni svolte nel
richiamato ricorso che si intendono qui integralmente richiamate.
Codesta ecellentissima Corte con costante giurisprudenza (ex
plunimis sentenza n. 405/2005, 424/2005, 335/2005, 3530/2003) ha
dichiarato che «nel vigore della riforma del titolo V, parte II della
Costituzione - continua a spettare allo Stato la determinazione dei
principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente e che,
ove non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale
deve svolgersi nel rispetto di quelli comunque risultanti dalla
normativa statale gia' in vigore e da essa non si trae alcuno spunto
che possa consentire iniziativa legislativa regionale nell'ambito cui
si riferisce la legge impugnata»
La norma, inoltre, poiche' prevede l'iscrizione in un apposito
registro per lo svolgimento dell'attivita' in questione, in atto non
soggetta ad alcuna regolamentazione, qualora fosse applicata
costituirebbe un limite all'esercizio della stessa ponendosi in
evidente contrasto con l'art. 120, primo comma della Costituzione.
La disposizione e', infine, inficiata da un'intrinseca
irragionevolezza giacche' prevede l'istituzione obbligatoria di un
registro al quale gli interessati hanno facolta' di iscriversi in
assenza della determinazione delle conseguenze derivanti dalla
mancata iscrizione per l'esercizio della relativa attivita'.
L'attuale formulazione e' carente infatti di quella minima
regolamentazione per il funzionamento del registro contenuta nella
previsione gia' impugnata.
P. Q. M.
Con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini
di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario
dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto
speciale, con il presente atto impugna il d.d.l. 1095/stralcio VIII
dal titolo «Riproposizione di norma concernente l'istituzione del
registro degli amministratori di condominio», approvato dall'A.R.S.
il 20 gennaio 2006, per violazione degli artt. 117, secondo comma, 3,
97 e 120 della Costituzione.
Palermo, addi' 27 gennaio 2006
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Alberto Di Pace
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