Ricorso n. 8 del 3 febbraio 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 2009 , n. 8
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 febbraio 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 11 del 18-3-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con sede in L'Aquila, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'art. 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo del 13 novembre 2008, n. 16, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 8 Straordinario del giorno 26 novembre 2008, recante «provvedimenti urgenti e indifferibili», per contrasto gli artt. 3, 97 e 81 della Costituzione e a cio' a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 23 gennaio 2009. 1. - Nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 Straordinario del 26 novembre 2008, risulta pubblicata la legge regionale 21 novembre 2008, n. 16, recante «provvedimenti urgenti indifferibili». L'art. 1, comma 116, dispone testualmente: «l'art. 1, comma 1 della legge regionale 17 agosto 2006 n. 28 ''trattamento economico del personale trasferito alle Province'' e' cosi' modificato: dopo le parole ''e' corrisposto, dagli enti di appartenenza'', le parole ''un assegno ad personam riassorbibile'' sono sostituite con le parole ''un assegno ad personam non riassorbibile''». A sua volta, l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 agosto 2006, n. 28, recante «norme in tema di trattamento economico del personale trasferito alle Province» stabilisce che «al personale regionale transitato nei ruoli delle amministrazioni provinciali in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), e' corrisposto, dagli enti di appartenenza, un assegno ad personam riassorbibile pari alla differenza del trattamento economico retributivo complessivo riferito all'esercizio 2004, al netto di missioni, straordinario ed eventuali emolumenti non appartenenti alla voce "retribuzione'', goduto presso l'amministrazione regionale e quello percepito presso l'amministrazione provinciale con decorrenza dall'esercizio 2005». 2. - Il comma 116, dell'art. 1 della citata legge n. 16/2008 e' da ritenere costituzionalmente illegittimo. Esso, invero, accordando al personale della regione il notevole vantaggio di mantenere indefinitamente la retribuzione di cui godeva anche dopo il trasferimento alle province, grazie alla disposta non riassorbibilita' dell'assegno personale previsto nel caso di differenza retributiva, si pone in contrasto con gli artt. 3, 97 e 81 della Costituzione. Al riguardo, giova osservare che il trasferimento di un dipendente da un ente pubblico (regione) ad altro ente pubblico (provincia) costituisce in se' una misura di favore per il dipendente, in quanto tende ad evitare che il dipendente rimanga privo del posto di lavoro, a causa del trasferimento delle competenze e della conseguente soppressione dei posti di lavoro da parte della regione. Pertanto, in presenza di un trasferimento per il quale e' gia' prevista la salvaguardia del trattamento economico, mediante l'assegno personale non riassorbibile, attribuito dall'art. 1 della legge n. 28/2006 (prima della modifica introdotta con l'impugnato comma 116 dell'art. 1 della legge n. 16/2008), costituisce evidente disparita' di trattamento priva di qualsiasi razionale giustificazione, e quindi violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'attribuzione ad una sola categoria dipendenti, ossia a quelli della Regione Abruzzo transitati alle Province, il permanente vantaggio economico dell'assegno personale non riassorbibile con i futuri miglioramenti, a differenza di quanto si verifica per la generalita' dei dipendenti pubblici che siano transitati da un ente all'altro. Invero, il principio di carattere generale vigente nel pubblico impiego, per il quale ogni riforma, trasformazione o ristrutturazione deve far salvo il trattamento economico raggiunto dai dipendenti al momento della sua entrata in vigore, e' stato costantemente attuato mediante la corresponsione dell'assegno personale riassorbibile con la successiva progressione di carriera. L'impugnata norma, inoltre, risulta contraria al principio di buona amministrazione. Con essa, infatti, il legislatore regionale interviene retroattivamente su un provvedimento legislativo (la legge regionale n. 28/2006) che avrebbe gia' dovuto esplicare ed esaurire i suoi effetti. Nel 2006, infatti, con la citata legge n. 28, e' stato disciplinato il trattamento economico del personale trasferito alle province, disponendo la corresponsione di un assegno ad personam, riassorbibile, pari alla differenza tra il trattamento economico retributivo complessivo riferito all'esercizio 2004 (al netto di alcuni emolumenti), goduto presso l'amministrazione regionale e quello percepito presso l'amministrazione provinciale con decorrenza 2005. Tale legge, quindi, disciplinava una fattispecie concreta e per un arco temporale ben definito. La norma impugnata, invece, tende ad incidere retroattivamente su una norma che ha gia' espletato i suoi effetti: essa, pertanto, viola anche l'art. 97, della Costituzione in materia di buon andamento della pubblica amministrazione. Occorre considerare, infine, che mentre la legge n. 28/2006 aveva la copertura economica con l'iscrizione in bilancio delle risorse, viceversa, la disposizione qui impugnata non risulta avere detta copertura. Essa, pertanto, viola l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, non indicando i mezzi con cui fare fronte alle maggiori spese che essa comporta. In definitiva, la censurata norma contrasta con i principi di uguaglianza, di imparzialita', di buon andamento della pubblica amministrazione e di copertura delle spese, previsti dagli artt. 3, 97 e 81 della Costituzione.
P. Q. M. Per le considerazioni che precedono, il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimo e quindi annullare l'art. 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo n. 16 del 13 novembre 2008. Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso: 1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2009 e della relazione allegata al verbale; 2) copia della impugnata legge regionale n. 16/2008. Roma, addi' 23 gennaio 2009 L'avvocato dello Stato: Enrico Arena