RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 2009 , n. 8

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 3 febbraio 2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 (GU n. 11 del 18-3-2009) 
 
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta
regionale in carica, con sede in L'Aquila,  per  la  declaratoria  di
incostituzionalita' e conseguente  annullamento  dell'art.  1,  comma
116, della legge della Regione Abruzzo del 13 novembre 2008,  n.  16,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 8  Straordinario
del  giorno  26  novembre  2008,  recante  «provvedimenti  urgenti  e
indifferibili», per contrasto gli artt. 3, 97 e 81 della Costituzione
e a cio' a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di
impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta  del
23 gennaio 2009. 
    1.  -  Nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Abruzzo  n.  8
Straordinario del 26  novembre  2008,  risulta  pubblicata  la  legge
regionale 21 novembre 2008, n.  16,  recante  «provvedimenti  urgenti
indifferibili». 
    L'art. 1, comma 116, dispone testualmente:  «l'art.  1,  comma  1
della legge regionale 17 agosto 2006 n.  28  ''trattamento  economico
del personale trasferito alle Province'' e' cosi' modificato: dopo le
parole ''e' corrisposto, dagli enti di appartenenza'', le parole ''un
assegno ad personam riassorbibile'' sono  sostituite  con  le  parole
''un assegno ad personam non riassorbibile''». 
    A sua volta, l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo
17 agosto  2006,  n.  28,  recante  «norme  in  tema  di  trattamento
economico del personale trasferito alle Province» stabilisce che  «al
personale  regionale  transitato  nei  ruoli  delle   amministrazioni
provinciali  in  attuazione  del  d.lgs.  31  marzo  1998,   n.   112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59) e della legge regionale  12  agosto  1998,  n.  72
(Organizzazione  dell'esercizio  delle  funzioni   amministrative   a
livello  locale)  e  della  legge  regionale  3  marzo  1999,  n.  11
(Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n.  112:  Individuazione  delle
funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale e conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  agli
enti locali ed alle autonomie funzionali), e' corrisposto, dagli enti
di appartenenza, un  assegno  ad  personam  riassorbibile  pari  alla
differenza del trattamento economico retributivo complessivo riferito
all'esercizio 2004, al netto di missioni, straordinario ed  eventuali
emolumenti non appartenenti alla voce "retribuzione'', goduto  presso
l'amministrazione    regionale    e    quello    percepito     presso
l'amministrazione provinciale con decorrenza dall'esercizio 2005». 
    2. - Il comma 116, dell'art. 1 della citata legge n.  16/2008  e'
da ritenere costituzionalmente illegittimo. 
    Esso, invero, accordando al personale della regione  il  notevole
vantaggio di mantenere indefinitamente la retribuzione di cui  godeva
anche dopo il trasferimento alle province, grazie alla  disposta  non
riassorbibilita'  dell'assegno  personale  previsto   nel   caso   di
differenza retributiva, si pone in contrasto con gli artt. 3, 97 e 81
della Costituzione. 
    Al  riguardo,  giova  osservare  che  il  trasferimento   di   un
dipendente da un ente  pubblico  (regione)  ad  altro  ente  pubblico
(provincia)  costituisce  in  se'  una  misura  di  favore   per   il
dipendente, in quanto tende ad  evitare  che  il  dipendente  rimanga
privo del posto di lavoro, a causa del trasferimento delle competenze
e della conseguente soppressione dei posti di lavoro da  parte  della
regione. 
    Pertanto, in presenza di un trasferimento per il  quale  e'  gia'
prevista  la  salvaguardia  del   trattamento   economico,   mediante
l'assegno personale non riassorbibile, attribuito dall'art.  1  della
legge n. 28/2006 (prima della  modifica  introdotta  con  l'impugnato
comma 116 dell'art. 1 della legge n. 16/2008),  costituisce  evidente
disparita'   di   trattamento   priva    di    qualsiasi    razionale
giustificazione, e quindi violazione dell'art. 3 della  Costituzione,
l'attribuzione ad una sola categoria dipendenti, ossia a quelli della
Regione Abruzzo transitati alle  Province,  il  permanente  vantaggio
economico dell'assegno  personale  non  riassorbibile  con  i  futuri
miglioramenti, a differenza di quanto si verifica per la  generalita'
dei dipendenti pubblici che siano transitati da un ente all'altro. 
    Invero, il principio di carattere generale vigente  nel  pubblico
impiego, per il quale ogni riforma, trasformazione o ristrutturazione
deve far salvo il trattamento economico raggiunto dai  dipendenti  al
momento della sua entrata in vigore, e' stato  costantemente  attuato
mediante la corresponsione dell'assegno personale  riassorbibile  con
la successiva progressione di carriera. 
    L'impugnata norma, inoltre, risulta  contraria  al  principio  di
buona amministrazione. Con essa, infatti,  il  legislatore  regionale
interviene retroattivamente su un provvedimento legislativo (la legge
regionale n. 28/2006) che avrebbe gia' dovuto esplicare ed esaurire i
suoi effetti. Nel 2006, infatti, con la citata legge n. 28, e'  stato
disciplinato il trattamento economico del personale  trasferito  alle
province, disponendo la corresponsione di  un  assegno  ad  personam,
riassorbibile, pari alla  differenza  tra  il  trattamento  economico
retributivo complessivo riferito  all'esercizio  2004  (al  netto  di
alcuni  emolumenti),  goduto  presso  l'amministrazione  regionale  e
quello percepito presso l'amministrazione provinciale con  decorrenza
2005. Tale legge, quindi, disciplinava una fattispecie concreta e per
un arco temporale ben definito. La norma impugnata, invece, tende  ad
incidere retroattivamente su una norma che ha gia' espletato  i  suoi
effetti: essa, pertanto, viola anche l'art. 97, della Costituzione in
materia di buon andamento della pubblica amministrazione. 
    Occorre considerare, infine, che mentre la legge n. 28/2006 aveva
la copertura economica con l'iscrizione in  bilancio  delle  risorse,
viceversa, la disposizione qui  impugnata  non  risulta  avere  detta
copertura. Essa, pertanto,  viola  l'art.  81,  quarto  comma,  della
Costituzione, non indicando i mezzi con cui fare fronte alle maggiori
spese che essa comporta. 
    In definitiva, la censurata norma contrasta  con  i  principi  di
uguaglianza, di  imparzialita',  di  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione e di copertura delle spese, previsti dagli  artt.  3,
97 e 81 della Costituzione. 

        
      
                              P. Q. M. 
    Per le considerazioni che precedono, il Presidente del  Consiglio
dei ministri, come in epigrafe  rappresentato  e  difeso  chiede  che
codesta Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimo  e  quindi
annullare l'art. 1, comma 116, della legge della Regione  Abruzzo  n.
16 del 13 novembre 2008. Si depositeranno con l'originale  notificato
del presente ricorso: 
        1) estratto della deliberazione del  Consiglio  dei  ministri
del 23 gennaio 2009 e della relazione allegata al verbale; 
        2) copia della impugnata legge regionale n. 16/2008. 
          Roma, addi' 23 gennaio 2009 
                L'avvocato dello Stato: Enrico Arena 

 

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