Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 13 del 2016-03-30)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. …, n. fax …ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

contro Regione Autonoma Valle d'Aosta, (C. F. …) in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in P.zza Albert Deffeyes n.1, c.a.p. 11100 Aosta;

per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 11 dicembre 2015 n. 19, intitolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni  di  leggi  regionali", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta il 29 dicembre 2015, n, 52, per contrasto con gli articoli 81, terzo comma, 117, primo e terzo comma, 119, secondo comma e 120, secondo comma della Costituzione.

In forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 febbraio 2016.

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha emanato la legge regionale in epigrafe indicata contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione tra le quali l'art. l presenta profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti

Motivi

Illegittimita' dell'art. 1 della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 11 dicembre 2015 n. 19 per contrasto con gli articoli 81, terzo comma, 117, primo e terzo comma, 119, secondo comma e 120, secondo comma della Costituzione.

L'art. 1 della legge regionale in esame, intitolato "Patto di stabilita' interno", stabilisce il livello della spesa regionale autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile per gli anni in questione, nelle more della definizione dell'Accordo tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilita' interno relativo agli anni 2016 e 2017, accordo previsto dall'art.1, comma 454 della legge n.228 del 2012 (legge di stabilita' 2013).

In particolare tale disposizione, al primo comma, determina nella misura di curo 632,242 milioni per il 2016 e di euro 616.242 milioni per il 2017 il livello della spesa regionale autorizzata prevedendo altresi' che detti obiettivi siano calcolati al netto delle spese gia' escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti, cio' in deroga alla normativa nazionale.

Il secondo comma della disposizione in esame prevede che, in applicazione di quanto previsto al primo comma, la Giunta regionale e' autorizzata ad adottare le occorrenti misure di contenimento della spesa sia in termini di impegni che in termini di pagamenti, nonche' ad incrementare, con propria deliberazione, l'autorizzazione di spesa, nella misura prudenzialmente fissata al comma 1, al fine di adeguarla all'obiettivo eurocompatibile che sara' stabilito a seguito dell'accordo di cui all'art.1, collima 454 della legge n.228 del 2012 (legge di stabilita' 2013).

Tale disposizione eccede le competenze statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta e contrasta con le norme costituzionali sopra indicate in quanto, com'e' noto, il Patto di Stabilita' Interno nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilita' e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht.

Il parametro principale da controllare ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e' costituito dall'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione e uno degli obiettivi primari delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilita' interno e' proprio il controllo dell'indebitamento netto degli  enti  territoriali (regioni e enti locali). A tal fine l'art.117 Cost.  riserva ovviamente allo Stato la definizione dei principi che consentono di salvaguardare il suddetto obiettivo di convergenza in quanto le disposizioni in materia di patto di stabilita' sono poste a garanzia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva e del perseguimento degli obiettivi nazionali cosi' come condizionati dagli impegni comunitari,

Solo la legislazione statale puo' quindi svolgere la funzione programmatoria che assicura il rispetto del patto di stabilita' interno e nella fattispecie la disciplina regionale impugnata ha un effetto elusivo del regime sanzionatorio  previsto  a  livello nazionale.

In particolare, le disposizioni in esame non solo definiscono unilateralmente l'obiettivo di spesa eurocompatibile ma per di piu' escludono dal patto di stabilita' voci di spesa in deroga alla normativa nazionale ponendosi cosi' in contrasto con la normativa statale di riferimento.

Il contrasto riguarda l'art. 1, comma 454 della legge n.228/2012 secondo il quale: "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, l'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011" (...) "A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze".

Tale disposizione e' peraltro in linea con quella in precedenza dettata dall'art. 32 della legge n. 183 del 2011 secondo il quale: "Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione". (...) "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse  la  regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il  presidente  dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012."

Ne' puo' assumere rilevanza il fatto che nel secondo comma dell'art. 1 della legge regionale impugnata si preveda che con delibera della Giunta regionale si provvedera' successivamente ad adeguare il limite di spesa (fissato al primo comma) all'obiettivo eurocompatibile che sara' stabilito a seguito dell'accordo di cui all'art. 1, comma 454 1.228/2012. E cio' per due ragioni: a) perche' la fissazione unilaterale del limite, ancorche' in via provvisoria, costituisce comunque un vulnus alla competenza legislativa statale in materia di patto di stabilita' interno e finisce ovviamente per condizionare il raggiungimento dell'accordo di cui all'art. 1, comma 454 cit.; b) perche' la norma regionale in questione autorizza la Giunta solo ad "incrementare" il limite di spesa fissato al comma 1 e non anche a diminuirlo, con la conseguenza che in caso di limite regionale superiore a quello che risultera' dal suddetto accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze non e' prevista alcuna forma di adeguamento.

Le norme regionali impugnate sono quindi in contrasto con gli artt. 117, primo e terzo comma, 119 secondo comma e 120, secondo comma Cost. in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, al coordinamento della finanza pubblica e alla tutela dell'unita' economica della Repubblica. Sussiste altresi' il contrasto con l'ad, 81, terzo comma Cost. sotto il profilo della mancata copertura in termini di indebitamento netto, considerato che il legislatore statale, quando prevede esclusioni di spese per la salvaguardia del patto di stabilita' interno provvede a rinvenire adeguati mezzi di copertura.

P.Q.M.

Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentato e difeso

Chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 11 dicembre  2015  n.  19,  intitolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali",  pubblicata  nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta il 29 dicembre 2015, n. 52, per contrasto con gli articoli 81, terzo comma, 117, primo e terzo comma, 119, secondo comma e 120, secondo comma della Costituzione, nonche' degli artt. 1, comma 454 della legge n. 228 del 2012 e 32 della legge n. 183 del 2011.

Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:

1. Originale estratto della determinazione del Consiglio dei Ministri, assunta nella seduta del 26 febbraio 2016 e della relazione allegata al verbale;

2. Copia della impugnata legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19.

 

Roma, 27 febbraio 2016

L'Avvocato dello Stato: Francesco Sclafani 

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