RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 febbraio 2008 , n. 8
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale
 depositato  in  cancelleria  il  6 febbraio 2008 (del Presidente del
                       Consiglio dei ministri)

(GU n. 11 del 5-3-2008) 
 
   Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' per legge domiciliato;
   Contro la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta
pro  tempore,  per  la  declaratoria di illegittimita' costituzionale
delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli 3, comma 2, e 4, comma 2
della  legge  Regione  Campania n. 12 del 28 novembre 2007 recante...
«incentivi  alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo
sviluppo   economico  regionale...»,  pubblicata  nel  B.U.R.  del  3
dicembre 2007, n. 63.
   Come  si  evidenzia  nella  proposta  allegata  alla  delibera del
Consiglio  dei  ministri  del  25  gennaio 2008 di approvazione della
determinazione  di  impugnare  la  legge  in  questione, quest'ultima
presenta  profili  di illegittimita' costituzionale negli articoli 3,
comma 2, e 4, comma 2.
   Dette  norme  prevedono  misure  d'aiuto  da concedersi secondo le
procedure  previste  dagli  articoli  4  e  7  del d.lgs. n. 123/1998
(recante  disposizioni  per  la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico' alle imprese) in favore di imprese che operano sul
territorio regionale.
   In particolare, l'art. 3, comma 2, istituisce un credito d'imposta
bonus  fiscale  a  favore delle imprese che effettuano nel territorio
regionale nuovi investimenti produttivi in beni strumentali materiali
e immateriali, mentre l'art. 4, comma 2, prevede un credito d'imposta
o  un bonus fiscale a favore di imprese che incrementano il numero di
lavoratori  dipendenti,  o  ne  stabilizi l'occupazione, nelle unita'
locali ubicate sul territorio regionale.
   Il  legislatore  regionale  pero'  non  circoscrive  espressamente
l'operativita'  delle  suddette misure di agevolazione entro l'ambito
dei  soli  tributi regionali, come espressamente previsto dal comma 2
dell'art.  4  del  d.lgs. n. 123/1998, e percio' estende i sistemi di
compensazione di tali misure anche ai tributi erariali, in violazione
altresi'  del  disposto  dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, che, ai
commi  1  e  2,  consente  eventuali  compensazioni  dei crediti solo
relativamente a tributi erariali espressamente indicati.
   Tale  estensione  e'  preclusa  al legislatore regionale: la Corte
costituzionale,  in  relazione  ai  tributi  statali, con la sentenza
n. 37/2004,  ha  chiaramente evidenziato che, fino a quando non avra'
avuto  luogo l'introduzione dei principi di coordinamento del sistema
tributario   ai   sensi   dell'art.   119   della   Costituzione,  la
determinazione  dei  quali compete allo Stato (che dovra' provvedervi
con  la legge, sent. Corte cost. n. 303/2003), le regioni non possono
innovare la vigente disciplina di promanazione nazionale.
   Per  i  motivi sopra esposti, le disposizioni di cui agli articoli
3,  comma  2  e  4,  comma  2, della legge in esame, nell'estendere i
sistemi  di  compensazione  anche ai tributi erariali, eccedono dalla
competenza  regionale disciplinata dal comma 2 dell'art. 17 del d.lgs
n. 241/1997,  violando  cosi'  l'art.  117, secondo comma, lettera e)
della Costituzione.

        
      
                              P. Q. M.
   Si  chiede che la legge impugnata sia dichiarata illegittima nelle
disposizioni  sopra  indicate,  per violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione.
   Si  produce  il  testo  della  legge  impugnata  ed estratto della
delibera del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008.
     Roma, addi' 30 gennaio 2008
                  Il vice avvocato generale: Russo

        
      

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