Ricorso n. 8 del 6 febbraio 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 febbraio 2008 , n. 8
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 febbraio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 11 del 5-3-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' per legge domiciliato; Contro la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2 della legge Regione Campania n. 12 del 28 novembre 2007 recante... «incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale...», pubblicata nel B.U.R. del 3 dicembre 2007, n. 63. Come si evidenzia nella proposta allegata alla delibera del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 di approvazione della determinazione di impugnare la legge in questione, quest'ultima presenta profili di illegittimita' costituzionale negli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2. Dette norme prevedono misure d'aiuto da concedersi secondo le procedure previste dagli articoli 4 e 7 del d.lgs. n. 123/1998 (recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico' alle imprese) in favore di imprese che operano sul territorio regionale. In particolare, l'art. 3, comma 2, istituisce un credito d'imposta bonus fiscale a favore delle imprese che effettuano nel territorio regionale nuovi investimenti produttivi in beni strumentali materiali e immateriali, mentre l'art. 4, comma 2, prevede un credito d'imposta o un bonus fiscale a favore di imprese che incrementano il numero di lavoratori dipendenti, o ne stabilizi l'occupazione, nelle unita' locali ubicate sul territorio regionale. Il legislatore regionale pero' non circoscrive espressamente l'operativita' delle suddette misure di agevolazione entro l'ambito dei soli tributi regionali, come espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 4 del d.lgs. n. 123/1998, e percio' estende i sistemi di compensazione di tali misure anche ai tributi erariali, in violazione altresi' del disposto dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, che, ai commi 1 e 2, consente eventuali compensazioni dei crediti solo relativamente a tributi erariali espressamente indicati. Tale estensione e' preclusa al legislatore regionale: la Corte costituzionale, in relazione ai tributi statali, con la sentenza n. 37/2004, ha chiaramente evidenziato che, fino a quando non avra' avuto luogo l'introduzione dei principi di coordinamento del sistema tributario ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, la determinazione dei quali compete allo Stato (che dovra' provvedervi con la legge, sent. Corte cost. n. 303/2003), le regioni non possono innovare la vigente disciplina di promanazione nazionale. Per i motivi sopra esposti, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 4, comma 2, della legge in esame, nell'estendere i sistemi di compensazione anche ai tributi erariali, eccedono dalla competenza regionale disciplinata dal comma 2 dell'art. 17 del d.lgs n. 241/1997, violando cosi' l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
P. Q. M. Si chiede che la legge impugnata sia dichiarata illegittima nelle disposizioni sopra indicate, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Si produce il testo della legge impugnata ed estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008. Roma, addi' 30 gennaio 2008 Il vice avvocato generale: Russo