N. 80 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 settembre 2005.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 13 settembre 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 40 del 05-10-2005)



Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contro Provincia
autonoma di Bolzano, in persona del presidente della g.p. per la
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3,
pubblicata nel B.U.R. del 12 luglio 2005, n. 28.

La legge provinciale Bolzano n. 3 del 20 giugno 2005, al comma 3
del suo art. 1, oltre a sostituire la rubrica dell'art. 23 della
legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, ha sostituito come segue il
comma 1 dello stesso articolo (gia' mod. dall'art. 6 della legge
provinciale n. 8/1994), prevedendo che «il personale dirigente
nominato per chiamata dall'esterno ai sensi dell'art. 14, comma 2 con
almeno sei anni di servizio dirigenziale presso l'amministrazione
provinciale, con deliberazione della giunta provinciale, puo' essere
iscritto nella sezione A degli/delle aspiranti dirigenti purche'
abbia svolto con particolare successo i compiti dirigenziali
affidati. L'iscrizione comporta la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e l'inquadramento nella qualifica
funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto per
l'incarico dirigenziale ricoperto».
Siffatta disposizione della legge provinciale appare
costituzionalmente illegittima sulla scorta dei motivi di seguito
dedotti e pertanto il Governo, giusta delibera 2 settembre 2005 del
C.m. che si produce sub 1 con all. relazione, la impugna chiedendo la
declaratoria della sua illegittimita' costituzionale.

M o t i v i

Violazione degli artt. 3, 51, comma 1, e 97, comma 1 e 3 Cost.
La norma che, nel testo ora novellato, viene qui impugnata, si
ricollega espressamente al comma 2 dell'art. 14 della legge prov.
n. 10 del 1992, sost. dall'art. 21 della l.p. n. 1 del 1999, secondo
il quale la nomina (a tempo determinato secondo quanto previsto nel
comma 3 del medesimo art. 14 e salvo rinnovo) dei direttori di cui al
precedente comma 1 «eccettuata quella a direttore dell'ufficio, puo'
essere conferita anche, nella misura del 30 delle ripartizioni e
senza limitazione per i dipartimenti, a persone estranee
all'amministrazione provinciale di riconosciuta esperienza e
competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti
prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione
provinciale, escluso il limite di eta».
Nel testo del comma 1 dell'art. 23 della stessa legge n. 10/1992,
quale sostituito con l'art. 1, cpo. 3 della legge provinciale n. 3
del 2005, si prevede,come gia' detto, che il personale dirigente
nominato per chiamata dall'esterno a mente del richiamato comma 2
dell'art. 14 - in quanto abbia prestato «servizio dirigenziale» per
almeno sei anni e abbia svolto i compiti affidatigli «con particolare
successo» - possa con delibera giuntale essere iscritto nella sezione
A dell'albo degli/delle aspiranti dirigenti - di cui agli art. 15 e
16 della stessa legge provinciale n. 10/1992 - e che tale iscrizione
comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, con inquadramento nella qualifica funzionale
corrispondente al titolo di studio richiesto per l'incarico
dirigenziale ricoperto.
Codesta corte ha ripetutamente sottolineato - nella rilevata
correlazione tra il principio cardine di imparzialita' di cui al
comma 1 dell'art. 97 Cost. con quelli, al primo collegati, di cui al
comma 3 dello stesso articolo (secondo il quale agli impieghi della
p.a. si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla
legge), all'art. 98 (che pone i pubblici impiegati al servizio
esclusivo della Nazione) e all'art. 51 (secondo cui tutti i cittadini
hanno diritto ad accedere agli uffici pubblici in condizioni di
uguaglianza) - che, in un ordinamento democratico, che affida
all'azione dell'amministrazione nettamente distinta da quella
politica di governo il perseguimento delle finalita' pubbliche
obiettivate dall'ordinamento, il concorso pubblico, quale meccanismo
imparziale di selezione tecnica e neutrale dei piu' capaci ed
effettivamente piu' meritevoli, resta il metodo «ordinario» e
migliore per la provvista degli organi chiamati ad esercitare le
proprie funzioni in condizioni di imparzialita' ed al servizio
esclusivo della Nazione: di modo che una deroga al principio del
pubblico concorso (nella sua duplice valenza, sottolineata in
particolare nella sent. n. 333/1993) da parte del legislatore, anche
regionale - nella specie della Provincia di Bolzano la cui potesta'
normativa ex art. 8 dello Statuto speciale appr. con d.P.R. n. 670
del 1972 puo' essere legittimamente esercitata nei limiti di cui al
precedente e richiamato art. 4, ed in primo luogo «in armonia» con la
Costituzione - puo' ritenersi costituzionalmente ammissibile solo a
fronte di peculiari situazioni oggettivamente giustificatrici e
quindi nei limiti segnati dalla ragionevole necessita' di assicurare
una migliore garanzia del buon andamento della amministrazione: e
sempre che - va aggiunto - dalla prevista assunzione nella p.a.
attraverso norme di «privilegio», non derivi per gli altri pubblici
dipendenti, assunti attraverso pubblico concorso, una irragionevole
compressione o riduzione della loro posizione e delle loro legittime
aspirazioni correlate alla stessa.
Con i richiamati parametri costituzionali si pone chiaramente in
contrasto la disposizione qui impugnata per quanto essa prevede, da
un lato, che il personale dirigente, gia' chiamato dalla giunta
provinciale dall'esterno a coprire un incarico dirigenziale per un
tempo necessariamente determinato, possa essere, con delibera dello
stesso organo politico sulla base della verifica di aver svolto tali
compiti dirigenziali «con particolare successo», iscritto nella
sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti; e, d'altro lato, che
siffatta iscrizione comporta la costituzione di un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato con la Provincia, con inquadramento nella
qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto per
l'incarico dirigenziale espletato.
A tal proposito, va considerato che la cosi' prevista
instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico a tempo indeterminato
con i predetti soggetti, sulla base di una valutazione ampiamente
discrezionale, da parte della giunta, del «particolare successo»
ottenuto nello svolgimento dei compiti dirigenziali gia' loro
affidati e pertanto al di fuori di una qualsiasi procedura
concorsuale pubblica, si pone in violazione del richiamato principio
che impone il pubblico concorso quale ordinario sistema di scelta
obiettiva e imparziale del personale migliore cui affidare
l'esercizio di pubbliche funzioni, consentendosi per tale via la
conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con il
conseguente inserimento nella dotazione organica della p.a., di un
rapporto precario in precedenza istituito con determinati soggetti,
gia' destinatari di incarico temporaneo conferito, a sua volta, non
all'esito di concorso, ma con atto discrezionale di nomina
«dall'esterno» del medesimo organo politico provinciale. Ne' la
deroga al richiamato principio puo' ritenersi legittimamente
consentita nella considerazione della ragionevole esigenza oggettiva
di assicurare una migliore garanzia di funzionamento della pubblica
amministrazione: la norma de qua, invero, destinata ad operare «a
regime» e non gia' per una fase di transizione o temporanea - e che,
nel porre l'accento sul solo presupposto del riscontro del
«particolare successo» conseguito dagli interessati nello svolgimento
dei pregressi compiti loro affidati (in via temporanea), appare voler
considerare il loro consentito inserimento in pianta stabile
piuttosto come un «premio» soggettivo elargibile in considerazione
della precedente attivita' svolta - non subordina in alcun modo la
consentita costituzione del rapporto a tempo indeterminato con i
medesimi soggetti alla accertata ricorrenza di specifiche (e tanto
meno transeunti) necessita' funzionali proprie dell'organizzazione
amministrativa dell'Ente, e neppure al riscontro della carenza o
insufficienza, nell'ambito della dotazione organica che rimane
immutata, di dipendenti (da nominare o gia' nominati in base a
concorso) aventi idoneita' all'espletamento dei compiti istituzionali
ed in specie all'esercizio di funzioni dirigenziali.
Sotto altro e connesso profilo - essendo la instaurazione del
rapporto di lavoro a t.i. configurato dalla norma quale conseguenza
dell'iscrizione dei medesimi soggetti nella sezione A dell'albo degli
aspiranti dirigenti - va rammentato che ex art. 15 della cit. legge
n. 10/1992 in tale sezione, nell'ambito della quale e' effettuata la
scelta per il conferimento dell'incarico dirigenziale secondo il
comma 4 del precedente art. 14, possono essere inseriti «fino a 80
dipendenti» i quali hanno conseguito l'idoneita' per la nomina a
direttore generale, direttore di dipartimento o di ripartizione; e
che, ex art. 16 della stessa legge, l'iscrizione in tale sezione dei
direttori di ufficio ed equiparati, nella ricorrenza delle condizioni
ivi indicate, «avviene nei limiti dei posti disponibili» nella stessa
e comunque per un numero non superiore a cinque per anno «avuto
riguardo alla maggiore anzianita' di servizio nella carica
dirigenziale»: mentre nella relativa sezione B sono iscritti i
dipendenti che hanno conseguito l'idoneita' per la nomina a direttore
di ufficio in quanto vincitori del relativo concorso (art. 17, legge
cit.). In tale presupposto, e rimasto immutato, quadro normativo -
caratterizzato, in sintesi, dal previsto numero chiuso dei dipendenti
iscrivibili nella sezione A, e dalla loro iscrivibilita' solo nei
limiti dei posti disponibili nella sezione stessa, comunque entro il
ricordato numero massimo annuo secondo il criterio della maggiore
anzianita' nella carica dirigenziale gia' ricoperta (direttore di
ufficio e equiparato) - la or consentita e definitiva iscrizione
nella medesima sezione A dei soggetti gia' chiamati a tempo
determinato dall'esterno a funzioni dirigenziali, ben lungi dal
potersi giustificare logicamente con la necessita' oggettiva di
garantire un migliore andamento della p.a., si pone in chiaro
contrasto - per i conseguenti effetti propri discriminatoriamente
oltre che irragionevolmente limitativi, se non addirittura
preclusivi, alla iscrizione nella stessa sezione (e quindi al
possibile conferimento di incarichi dirigenziali «superiori») di quei
dipendenti che, gia' iscritti nella sezione B in quanto vincitori di
concorso, ne avrebbero titolo in base all'art. 16 della cit. legge
n. 10/1992 - con il principio cardine della imparzialita' della
amministrazione di cui all'art. 97, primo comma Cost., e
correlativamente con quello di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
nonche' con quello sancito dall'art. 51 della stessa, con la
previsione del diritto di tutti i cittadini di concorrere, in
condizioni di eguaglianza, agli uffici pubblici.

P. Q. M.
Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare la illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 3 della legge 20 giugno 2005, n. 3
della Provincia autonoma di Bolzano.
Si produce copia della delibera C.m. 2 settembre 2005 e all.
relazione.
Roma, addi' 3 settembre 2005
L'Avvocato dello Stato: Giancarlo Mando'

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