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N. 80 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 maggio 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 maggio 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 29 del 21-7-2010) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato nei
confronti della Regione Veneto in persona del Presidente della Giunta
regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge della regione Veneto del 4 marzo 2010, n.
17 pubblicata sul B.U.R. del 9 marzo 2010, n. 21 recante «Istituzione
delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie
infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione», quanto all'art. 2 rubricato
«Istituzione della direzione aziendale delle professioni sanitarie
infermieristiche ed ostetriche e della direzione aziendale delle
professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione»,
ove si prevede al comma 1 che «Le aziende unita' locali socio
sanitarie (ULSS), fermo restando quanto previsto dagli articoli 22,
23 e 24 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e
principi per il riordino del servizio sanitario regionale in
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
"Riordino della disciplina in materia sanitaria", cosi' come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517» e
successive modificazioni, con particolare riferimento alla gestione
unitaria del distretto socio-sanitario, dell'ospedale e del
dipartimento di prevenzione, nonche' le aziende ospedaliere e
ospedaliere-universitarie integrate e gli istituti pubblici di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) istituiscono quali
strutture complesse la direzione aziendale delle professioni
sanitarie infermieristiche ed ostetriche e la direzione aziendale
delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione, di seguito denominate Direzioni; e al comma 2 che «I
direttori generali delle aziende ULSS, ospedaliere e
ospedaliere-universitarie integrate e degli IRCCS, nell'atto
aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia
sanitaria» e successive modificazioni, definiscono l'articolazione
delle direzioni in relazione alla complessita' dei processi
strategici, organizzativi, gestionali e formativi da garantire».
Le disposizioni riportate in epigrafe vengono impugnate, giusta
delibera del Consiglio dei ministri in data 30 aprile 2010 perche' in
contrasto con gli artt. 81, 117 secondo comma, lett. L) e 97 della
Costituzione.
La legge regionale in esame si propone la valorizzazione e la
responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni
sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione, con il fine di contribuire
alla realizzazione del diritto alla salute, all'integrazione
socio-sanitaria e al miglioramento dell'organizzazione multi
professionale del lavoro (art. 1), attraverso l'istituzione di due
nuove direzioni aziendali a struttura complessa - le cui
articolazioni sono definite dai dirigenti generali delle aziende
sanitarie regionali - dirette a perseguire l'obiettivo fondamentale
del miglioramento degli standart assistenziali e delle prestazioni
erogate, tramite la pianificazione del fabbisogno di risorse, la
valutazione delle professionalita' - con criteri predeterminati - e
la valorizzazione dei professionisti (art. 3).
La legge n. 17/2010 presenta tuttavia profili di illegittimita'
costituzionale nel suo art. 2, e nelle disposizioni con esso
inscindibilmente connesse, per violazione degli artt. 81, 117 secondo
comma, lett. L) e 97 della Costituzione.
Infatti, l'art. 2 prevede, al comma 1, l'istituzione, da parte
delle ULSS, della Direzione aziendale delle professioni sanitarie
infermieristiche e ostetriche e della Direzione aziendale delle
professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione non
solo senza specificare in quale modo la Regione intenda coprire i
relativi posti, ma, ancor piu', senza prevedere in alcuna sua parte
che all'istituzione dei relativi posti si provveda attraverso le
modificazioni compensative della dotazione organica complessiva
aziendale, come indicate dall'articolo 8, comma 2 del CCNL 17 ottobre
2008 (riguardante la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa). Diretta conseguenza di tale mancata previsione, tale
per cui i posti in organico delle 2 nuove Direzioni aziendali
potrebbero, ed anzi dovrebbero, essere coperti tramite personale
reclutato aliunde, e' la mancanza di garanzia circa l'invarianza
della spesa, e cio' sotto un duplice profilo.
In primo luogo perche' ne' la norma in esame - ne' le altre ad
essa connesse - prevede la copertura finanziaria dei maggiori oneri
di spesa che sicuramente derivano dall'istituzione delle nuove
direzioni, e, in secondo luogo, perche', fermo restando che la legge
non prevede la modalita' per ricoprire i posti, neanche e' precisato
il numero dei relativi dirigenti, per cui sussiste incertezza sia
sull'an che sul quantum della dotazione organica.
Sotto tale profilo, la normativa regionale in esame pertanto,
prevedendo maggiori costi senza la relativa copertura finanziaria, si
pone in diretta violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., per cui
ogni nuova legge che comporti nuove e maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte.
Sul punto, codesta ecc.ma Corte costituzionale, con la
recentissima sentenza n. 141 del 2010, ha ribadito il principio del
necessario rispetto da parte delle regioni del precetto recato
dall'art. 81, quarto comma, Cost.: la sentenza n. 141/2010, che ha
dichiarato incostituzionale la legge regionale del Lazio n. 9 del
2009 istitutiva dei distretti socio-sanitari montani, chiarisce che
«il legislatore regionale non puo' sottrarsi a quella fondamentale
esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si
ispira (ex multis, sentenza n. 359 del 2007)»; e che «la copertura di
nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non
arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si
intende effettuare in esercizi futuri, (sentenza n. 213 del 2008)».
Ne' in senso contrario puo' valere il rilievo, sempre secondo la
Corte, che le maggiori spese verranno concretamente disposte mediante
i successivi provvedimenti attuativi della disciplina legislativa in
esame, giacche' e' proprio la legge regionale a costituire la «loro
fonte primaria».
Le esposte considerazioni appaiono sufficienti a suffragare la
dedotta violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.
La norma denunciata inoltre, intervenendo in materia disciplinata
dal contratto collettivo, viola altresi' l'art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost., secondo cui appartiene alla competenza esclusiva
dello Stato la materia «giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa».
Si e' detto infatti che la norma censurata non specifica le
modalita' per la copertura della dotazione organica delle istituende
Direzioni aziendali, e, in particolare, non contiene alcun rinvio
alla normativa statale di riferimento, costituita dall'articolo 8,
comma 2 del CCNL 17 ottobre 2008 (riguardante la dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica ed amministrativa).
La disposizione contrattuale, nel prevedere l'entrata a regime
dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione ostetrica (comma 1), dispone al
secondo comma che «Le aziende provvedono all'istituzione dei posti
della nuova figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze
organizzative mediante modifiche compensative della dotazione
organica complessiva aziendale, effettuate ai sensi delle norme
vigenti in materia, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti
dalle Regioni. La trasformazione della dotazione organica avviene nel
rispetto delle relazioni sindacali di cui ai CC.CC.NN. L».
Il mancato riferimento al CCNL si pone dunque come diretta
violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. L) Cost.
Ulteriore profilo di illegittimita' del denunciato art. 2 in
esame, e delle disposizioni a tale norma inscindibilmente connesse,
e' ravvisabile nel dato per cui non reca alcun riferimento
all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 7, del
menzionato CCNL 17 ottobre 2008, adempimento che costituisce
condizione indefettibile e prioritaria alla entrata a regime della
istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione ostetrica.
Il citato comma 7 stabilisce che le aziende devono, prima di
procedere alla nomina dei dirigenti di nuova istituzione, provvedere
alla definizione delle attribuzioni della nuova qualifica
dirigenziale ed alla regolazione, sul piano funzionale ed
organizzativo, dei rapporti interni con le altre professionalita'
della dirigenza sanitaria sulla base dei contenuti professionali del
percorso formativo indicato nell'articolo 6, comma 3, del d.lgs. n.
502/1992. La mancata previsione, relativa a tale adempimento, viola
il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui
all'art. 97 Cost., nonche', intervenendo ancora una volta in materia
disciplinata dal contratto collettivo, viola per tale via l'art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost.
P. Q. M.
Si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Veneto del 4 marzo 2010, n.
17 pubblicata sul B.U.R. del 9 marzo 2010, n. 21 recante «Istituzione
delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie
infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione», nell'art. 2 e nelle
disposizioni a tale norma inscindibilmente connesse.
Roma, addi' 7 maggio 2010
L'Avvocato dello Stato: Diana Ranucci
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