N.   80  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 maggio 2010.
 
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 20 maggio  2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 29 del 21-7-2010)

 

    Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  pro  tempore
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui Uffici in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12  e'  domiciliato  nei
confronti della Regione Veneto in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro  tempore  per  la  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale della legge della regione Veneto del 4 marzo 2010,  n.
17 pubblicata sul B.U.R. del 9 marzo 2010, n. 21 recante «Istituzione
delle    direzioni    aziendali    delle    professioni     sanitarie
infermieristiche e  ostetriche  e  delle  professioni  riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione», quanto all'art.  2  rubricato
«Istituzione della direzione aziendale  delle  professioni  sanitarie
infermieristiche ed ostetriche  e  della  direzione  aziendale  delle
professioni riabilitative, tecnico-sanitarie  e  della  prevenzione»,
ove si prevede al  comma  1  che  «Le  aziende  unita'  locali  socio
sanitarie (ULSS), fermo restando quanto previsto dagli  articoli  22,
23 e 24 della legge regionale 14  settembre  1994,  n.  56  "Norme  e
principi  per  il  riordino  del  servizio  sanitario  regionale   in
attuazione  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502"
"Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria",   cosi'   come
modificato dal  decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517»  e
successive modificazioni, con particolare riferimento  alla  gestione
unitaria  del  distretto   socio-sanitario,   dell'ospedale   e   del
dipartimento  di  prevenzione,  nonche'  le  aziende  ospedaliere   e
ospedaliere-universitarie  integrate  e  gli  istituti  pubblici   di
ricovero e cura a carattere scientifico  (IRCSS)  istituiscono  quali
strutture  complesse  la  direzione   aziendale   delle   professioni
sanitarie infermieristiche ed ostetriche  e  la  direzione  aziendale
delle   professioni   riabilitative,   tecnico-sanitarie   e    della
prevenzione, di seguito denominate Direzioni; e al  comma  2  che  «I
direttori   generali    delle    aziende    ULSS,    ospedaliere    e
ospedaliere-universitarie  integrate   e   degli   IRCCS,   nell'atto
aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo
30 dicembre 1992,  n.  502  «Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria» e successive  modificazioni,  definiscono  l'articolazione
delle  direzioni  in  relazione  alla   complessita'   dei   processi
strategici, organizzativi, gestionali e formativi da garantire». 
    Le disposizioni riportate in epigrafe vengono  impugnate,  giusta
delibera del Consiglio dei ministri in data 30 aprile 2010 perche' in
contrasto con gli artt. 81, 117 secondo comma, lett. L)  e  97  della
Costituzione. 
    La legge regionale in esame si propone  la  valorizzazione  e  la
responsabilizzazione delle funzioni e  del  ruolo  delle  professioni
sanitarie      infermieristiche,      ostetriche,      riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione, con  il  fine  di  contribuire
alla  realizzazione  del  diritto   alla   salute,   all'integrazione
socio-sanitaria  e   al   miglioramento   dell'organizzazione   multi
professionale del lavoro (art. 1), attraverso  l'istituzione  di  due
nuove  direzioni  aziendali  a   struttura   complessa   -   le   cui
articolazioni sono definite  dai  dirigenti  generali  delle  aziende
sanitarie regionali - dirette a perseguire  l'obiettivo  fondamentale
del miglioramento degli standart assistenziali  e  delle  prestazioni
erogate, tramite la pianificazione  del  fabbisogno  di  risorse,  la
valutazione delle professionalita' - con criteri predeterminati  -  e
la valorizzazione dei professionisti (art. 3). 
    La legge n. 17/2010 presenta tuttavia profili  di  illegittimita'
costituzionale  nel  suo  art.  2,  e  nelle  disposizioni  con  esso
inscindibilmente connesse, per violazione degli artt. 81, 117 secondo
comma, lett. L) e 97 della Costituzione. 
    Infatti, l'art. 2 prevede, al comma 1,  l'istituzione,  da  parte
delle ULSS, della Direzione  aziendale  delle  professioni  sanitarie
infermieristiche e  ostetriche  e  della  Direzione  aziendale  delle
professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione  non
solo senza specificare in quale modo la  Regione  intenda  coprire  i
relativi posti, ma, ancor piu', senza prevedere in alcuna  sua  parte
che all'istituzione dei relativi  posti  si  provveda  attraverso  le
modificazioni  compensative  della  dotazione  organica   complessiva
aziendale, come indicate dall'articolo 8, comma 2 del CCNL 17 ottobre
2008 (riguardante la dirigenza sanitaria, professionale,  tecnica  ed
amministrativa). Diretta conseguenza di tale mancata previsione, tale
per cui i  posti  in  organico  delle  2  nuove  Direzioni  aziendali
potrebbero, ed anzi  dovrebbero,  essere  coperti  tramite  personale
reclutato aliunde, e' la  mancanza  di  garanzia  circa  l'invarianza
della spesa, e cio' sotto un duplice profilo. 
    In primo luogo perche' ne' la norma in esame - ne'  le  altre  ad
essa connesse - prevede la copertura finanziaria dei  maggiori  oneri
di  spesa  che  sicuramente  derivano  dall'istituzione  delle  nuove
direzioni, e, in secondo luogo, perche', fermo restando che la  legge
non prevede la modalita' per ricoprire i posti, neanche e'  precisato
il numero dei relativi dirigenti, per  cui  sussiste  incertezza  sia
sull'an che sul quantum della dotazione organica. 
    Sotto tale profilo, la normativa  regionale  in  esame  pertanto,
prevedendo maggiori costi senza la relativa copertura finanziaria, si
pone in diretta violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., per cui
ogni nuova legge che comporti nuove e maggiori spese deve indicare  i
mezzi per farvi fronte. 
    Sul  punto,  codesta  ecc.ma   Corte   costituzionale,   con   la
recentissima sentenza n. 141 del 2010, ha ribadito il  principio  del
necessario rispetto  da  parte  delle  regioni  del  precetto  recato
dall'art. 81, quarto comma, Cost.: la sentenza n.  141/2010,  che  ha
dichiarato incostituzionale la legge regionale del  Lazio  n.  9  del
2009 istitutiva dei distretti socio-sanitari montani,  chiarisce  che
«il legislatore regionale non puo' sottrarsi  a  quella  fondamentale
esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si
ispira (ex multis, sentenza n. 359 del 2007)»; e che «la copertura di
nuove spese  deve  essere  credibile,  sufficientemente  sicura,  non
arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si
intende effettuare in esercizi futuri, (sentenza n. 213 del 2008)». 
    Ne' in senso contrario puo' valere il rilievo, sempre secondo  la
Corte, che le maggiori spese verranno concretamente disposte mediante
i successivi provvedimenti attuativi della disciplina legislativa  in
esame, giacche' e' proprio la legge regionale a costituire  la  «loro
fonte primaria». 
    Le esposte considerazioni appaiono sufficienti  a  suffragare  la
dedotta violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. 
    La norma denunciata inoltre, intervenendo in materia disciplinata
dal contratto collettivo, viola altresi' l'art. 117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., secondo cui appartiene alla  competenza  esclusiva
dello  Stato  la  materia   «giurisdizione   e   norme   processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa». 
    Si e' detto infatti che  la  norma  censurata  non  specifica  le
modalita' per la copertura della dotazione organica delle  istituende
Direzioni aziendali, e, in particolare,  non  contiene  alcun  rinvio
alla normativa statale di riferimento,  costituita  dall'articolo  8,
comma 2 del CCNL 17 ottobre 2008 (riguardante la dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica ed amministrativa). 
    La disposizione contrattuale, nel prevedere  l'entrata  a  regime
dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni
sanitarie infermieristiche,  tecniche,  della  riabilitazione,  della
prevenzione e della  professione  ostetrica  (comma  1),  dispone  al
secondo comma che «Le aziende provvedono  all'istituzione  dei  posti
della nuova figura dirigenziale sulla  base  delle  proprie  esigenze
organizzative  mediante  modifiche   compensative   della   dotazione
organica complessiva  aziendale,  effettuate  ai  sensi  delle  norme
vigenti in materia, senza ulteriori oneri rispetto a quelli  definiti
dalle Regioni. La trasformazione della dotazione organica avviene nel
rispetto delle relazioni sindacali di cui ai CC.CC.NN. L». 
    Il mancato riferimento  al  CCNL  si  pone  dunque  come  diretta
violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. L) Cost. 
    Ulteriore profilo di illegittimita'  del  denunciato  art.  2  in
esame, e delle disposizioni a tale norma  inscindibilmente  connesse,
e'  ravvisabile  nel  dato  per  cui  non  reca   alcun   riferimento
all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 7, del
menzionato  CCNL  17  ottobre  2008,  adempimento   che   costituisce
condizione indefettibile e prioritaria alla entrata  a  regime  della
istituzione della qualifica  unica  di  dirigente  delle  professioni
sanitarie infermieristiche,  tecniche,  della  riabilitazione,  della
prevenzione e della professione ostetrica. 
    Il citato comma 7 stabilisce che  le  aziende  devono,  prima  di
procedere alla nomina dei dirigenti di nuova istituzione,  provvedere
alla   definizione   delle   attribuzioni   della   nuova   qualifica
dirigenziale  ed  alla   regolazione,   sul   piano   funzionale   ed
organizzativo, dei rapporti interni  con  le  altre  professionalita'
della dirigenza sanitaria sulla base dei contenuti professionali  del
percorso formativo indicato nell'articolo 6, comma 3, del  d.lgs.  n.
502/1992. La mancata previsione, relativa a tale  adempimento,  viola
il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di  cui
all'art. 97 Cost., nonche', intervenendo ancora una volta in  materia
disciplinata dal contratto collettivo, viola per tale via l'art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Veneto del 4 marzo 2010,  n.
17 pubblicata sul B.U.R. del 9 marzo 2010, n. 21 recante «Istituzione
delle    direzioni    aziendali    delle    professioni     sanitarie
infermieristiche e  ostetriche  e  delle  professioni  riabilitative,
tecnico-sanitarie  e  della  prevenzione»,  nell'art.   2   e   nelle
disposizioni a tale norma inscindibilmente connesse. 
        Roma, addi' 7 maggio 2010 
 
                L'Avvocato dello Stato: Diana Ranucci 
 
 

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