Ricorso n. 80 del 23 ottobre 2014 (Regione Siciliana)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 23 ottobre 2014 (della Regione Siciliana).
(GU n. 51 del 2014-12-10)
Ricorso della Regione siciliana, in persona dei Presidente pro
tempore, On.le Rosario Crocetta, rappresentato e difeso, sia
congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del
presente atto, dagli Avvocati Paolo Chiapparrone, Beatrice Fiandaca e
Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio
della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a
proporre ricorso dalla Giunta regionale come da documentazione
allegata.
Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n.
370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 28 del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, per violazione dell'art. 36 dello Statuto regionale, dell'art.
14, lettere d), o), p) e q) dello Statuto, degli articoli 3, 81, 97 e
119 Cost.
Fatto
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 agosto
2014, n. 190, S.O. e' stato pubblicato il testo del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari", come convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.
In particolare l'art. 28, rubricato "Riduzione del diritto
annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di
calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria", dispone che:
"Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale
di cui all'art. 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, e'
ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40
per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
Le tariffe e i diritti di cui all'art. 18, comma 1, lettere b),
d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal
Ministero dello sviluppo economico, sentite la societa' per gli studi
di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza
da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli
organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in
forma associata.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
In mancanza di una clausola che precisi che le superiori
disposizioni si applicano compatibilmente con le norme del nostro
statuto l'art. 28 si impone all'osservanza degli enti camerali siti
in Sicilia al pari che nel resto d'Italia.
Detti enti tuttavia operano nell'ambito delle materie di
competenza esclusiva della regione siciliana, art. 14 lettera d, o,
p, q, dello Statuto, e su essi la Regione svolge funzioni di
vigilanza anche finanziaria. Inoltre trattandosi di enti pubblici
locali, dotati di autonomia funzionale, la Regione e' legittimata a
denunciare la disposizione in epigrafe oltre che per la lesione delle
proprie competenze statutarie anche per il pregiudizio che arreca
alle attribuzioni di tali enti. Ed invero "le Regioni sono
legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle
attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla
prospettazione della violazione della competenza legislativa
regionale" (sent. 298/09) considerato che «la stretta connessione, in
particolare [..] in tema di finanza regionale e locale, tra le
attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di
ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente
idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali»
(sentenze n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del
2004).
Da cio' il presente ricorso per i seguenti motivi di
Diritto
Violazione delle competenze statutarie di cui agli artt. 36 e 14
lett. d), o), p) e q) dello Statuto anche in correlazione alla
violazione da parte dello stesso art. 28 degli artt. 3, 81, 97 e 119
Cost.
La Regione siciliana ha competenza legislativa esclusiva in
materia di industria e commercio, materia estesa all'organizzazione e
funzionamento degli organismi di autogoverno degli imprenditori
commerciali ed industriali quali sono le Camere di commercio. Tant'e'
che l'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
1949, n. 1182 attribuisce alla Regione le funzioni di tutela e
vigilanza sulle Camere di commercio, amministrazioni pubbliche che
non perseguono finalita' lucrative e che l'art. 1, della legge n.
580/93 configura come "Enti autonomi di diritto pubblico che
svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle
imprese, curandone le sviluppo nell'ambito delle autonomie locali.
Tali enti (cfr. Corte costituzionale, sent. 8 novembre 2002 n. 477)
costituiscono enti pubblici locali dotati di autonomia funzionale che
rientrano nel sistema dei poteri locali".
Come tali ricadono nell'ambito della potesta' legislativa
regionale non solo in materia di industria e commercio ma anche di
regime degli enti locali, (art. 14, lett. o) e di ordinamento degli
enti regionali (art. 14, lettera p), anche agli effetti della
disciplina dello stato giuridico ed economico del relativo personale
(art. 14, lettera q).
Per la natura di enti locali non pare dubbio che anche le Camere
di commercio siano enti soggetti agli obblighi di equilibrio ed
autonomia finanziaria dei propri bilanci ai sensi dell'art. 119 Cost.
Ora l'intervenuta riduzione ope legis dei contributo annuale si
appalesa irragionevole (art. 3, Cost.) in quanto adottata a
prescindere dal fabbisogno correlato ai servizi da espletare e in
assenza sia di eventuale coeva riduzione delle competenze e delle
funzioni di detti enti che di misure compensative a loro favore.
Peraltro non si comprende la logica che ha portato il legislatore
statale a non tener conto della peculiarita' della Regione per una
misura anticipatoria del successivo riordino, per il quale non potra'
sicuramente prescindersi dal raccordo con la particolare competenza
regionale.
Inoltre, la norma impugnata decurta gravemente le disponibilita'
finanziarie di detti enti in quanto opera in maniera indiscriminata
un taglio lineare dei contributi su tutto il territorio nazionale,
senza tener conto delle realta' economiche dei diversi territori e
del numero delle aziende iscritte presso ogni ente.
Singolare, e a sua volta irragionevole, l'espressa previsione di
cui al terzo comma dell'articolo che oggi si impugna circa la
neutralita' dell'intervento nei confronti della finanza pubblica
stante che alla riduzione del gettito del contributo annuale dovranno
far fronte le stesse Camere e, quindi, alla fine, la stessa finanza
pubblica.
Ne consegue pertanto che l'art. 28 in parola per la carenza della
necessaria attestazione della copertura finanziaria contrasta
altresi' con l'art. 81 della Costituzione e ancora viola i principi
di corretto andamento della p.a., di cui all'art. 97 Cost., e di
garanzia delle autonomie funzionali locali sanciti dall'art. 119
Cost., in relazione, tra l'altro, alla competenza esclusiva in
materia ex art. 14, lettera o), Statuto regionale).
Ma il taglio disposto dalla norma impugnata si risolve anche
nell'invasione della competenza regionale in materia di stato
giuridico ed economico del personale regionale, categoria nella quale
vanno compresi anche i dipendenti degli enti pubblici regionali o
soggetti a controllo e vigilanza della Regione (art. 14, lettera q)
dello Statuto). Infatti, l'art. 19 della legge regionale 4 aprile
1995, n. 29, rubricato "Personale delle camere", prevede che: "Lo
stato giuridico e il trattamento economico del personale delle camere
sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia per il
personale della Regione, in attesa dell'applicazione a tale personale
delle disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni.
Il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale
camerale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti
in materia per il personale della Regione, con particolare riguardo a
quelle di cui allo art. 10, della legge regionale 9 maggio 1986, n.
21.
Il personale camerale assunto successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge dovra' essere iscritto, ai
fini della corresponsione del trattamento di quiescenza e di
previdenza, all'INPDAP. A tal fine ciascuna camera dovra' provvedere
all'adozione dei consequenziali provvedimenti amministrativi".
Per tale disposizione le camere di commercio aventi sede nel
territorio della Regione siciliana provvedono a pagare direttamente
sia gli emolumenti previsti per il personale attualmente in servizio
sia quelli relativi al personale in quiescenza e cio' in applicazione
della previgente disciplina che tale materia regolava; anche sotto
tale profilo risulta evidente come la riduzione del contributo
annuale disposta con la norma impugnata incida negativamente ed
immediatamente sulla tenuta economico-finanziaria delle camere di
commercio siciliane, e sulla loro possibilita' far fronte alle
retribuzioni del personale in servizio ed agli emolumenti dovuti al
personale in quiescenza.
La criticita' della situazione cui vanno incontro le Camere di
Commercio siciliane per effetto della riduzione che va quantificata
in circa 23 milioni di euro e' stata per tempo segnalata dal
Presidente di Unioncamere (cfr. Audizione presso la Camera dei
deputati dell'8 luglio scorso A.C. 2486).
Il maggiore onere addossato al sistema camerale oltre a
compromettere il funzionamento degli enti, violando come detto l'art.
97 Cost., comporta sicure refluenze in tema di finanza pubblica
regionale in violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta
dall'artt. 36, trovandosi la Regione costretta a turare con proprie
risorse le falle dei bilanci camerali.
P. Q. M.
Per quanto sopra si confida che codesta Corte costituzionale,
voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare
l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata;
Si acclude documentazione relativa all'autorizzazione della
Giunta regionale alla proposizione del ricorso.
Palermo, 13 ottobre 2014
Avv. Paolo Chiapparrone
Avv. Beatrice Fiandaca
Avv. Marina Valli